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CONTROLLI SOSTANZIALI SULLE DICHIARAZIONI

Tramite i controlli sostanziali l'AF verifica la reale situazione finanziaria dei soggetti al di là di quanto effettivamente dichiarato, quindi l'eventuale omissione, incompletezza o falsità della dichiarazione; in particolare gli Uffici possono provvedere a:

  • accertamenti in rettifica dei redditi dichiarati, partendo dalla dichiarazione e correggendo l'imponibile/l'imposta dichiarati, che risultino inferiori a quelli effettivi o quando non sussistono le deduzioni o detrazioni indicate
  • accertamento d'ufficio dei redditi, nei casi di omessa presentazione o nullità della dichiarazione

L'EVASIONE E L'ELUSIONE (O ABUSO DEL DIRITTO)

Benché la linea di demarcazione tra i due fenomeni appaia sottile e talvolta si sovrappongano, i regimi normativi restano precisi e differenziati.

A. L'evasione è un comportamento illegittimo ed illecito che contrasta in modo diretto con una

specifica previsione normativa, espressamente violata -> sottrazione di materiaimponibile, celando componenti positive di reddito o rappresentando componenti di costofittizie

B. L’elusione è una vicenda caratterizzata da condotte assolutamente lecite, le quali tuttaviasono illegittime in quanto realizzano un risultato disapprovato dall’ordinamento -> negozigiuridici, giuridicamente validi ed efficaci, impiegati con la funzione atipica (unica oprincipale) di minimizzazione del carico fiscale e riduzione del relativo onere.

Questo fenomeno è stato recentemente ribattezzato “abuso del diritto” ed è stata previstauna disciplina ad hoc dal d.lgs. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il qualecontiene anche una definizione puntuale:una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle normefiscali, realizzano vantaggi fiscali indebiti. (rinvio pag. 78)

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Attività

La fase amministrativa volta ad indagare per acquisire la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini dell'esercizio della funzione impositiva. Quindi si tratta di una fase antecedente e prodromica agli accertamenti tributari.

La scelta circa il mezzo di indagine da utilizzare è discrezionale e ispirata ai principi di efficienza, economicità ed efficacia; inoltre, l'attività è informata al principio di legittimità. Non è di prerogativa esclusiva dell'Ae, ma può essere svolta anche dalla Guardia di Finanza, nell'esercizio dell'attività di Polizia tributaria.

Per svolgere il controllo sostanziale, l'amministrazione ha a disposizione diversi poteri istruttori:

  • poteri di intervento diretto presso i luoghi in cui il soggetto sottoposto svolge la propria attività imprenditoriale/di lavoro autonomo
  • poteri di inoltrare al sottoposto richieste di informazioni o documenti o inviti a comparire, per acquisire elementi
utilizzare questi poteri con il rispetto della privacy del contribuente. Pertanto, l'amministrazione fiscale deve avere una base legale solida per esercitare tali poteri e deve rispettare determinate procedure. Per quanto riguarda l'accesso, l'amministrazione può entrare in un locale non aperto al pubblico anche contro la volontà del proprietario o dell'occupante. Questo potere può essere esercitato solo se vi è una ragionevole probabilità che nel locale siano presenti informazioni o documenti rilevanti per l'accertamento delle imposte. L'ispezione, invece, consente all'amministrazione di visionare tutta la documentazione presente nei locali, sia cartacea che digitale. Questo potere può essere esercitato solo se vi è una ragionevole probabilità che la documentazione contenga informazioni rilevanti per l'accertamento delle imposte. Infine, la verifica permette all'amministrazione di effettuare controlli sull'apparato di mezzi e personale presenti nei locali. Ad esempio, può essere effettuata una verifica delle giacenze, dei macchinari, dei lavoratori, ecc. Anche in questo caso, il potere di verifica può essere esercitato solo se vi è una ragionevole probabilità che i controlli possano fornire informazioni rilevanti per l'accertamento delle imposte. In conclusione, l'amministrazione fiscale ha a disposizione questi poteri invasivi per garantire un corretto accertamento delle imposte, ma deve farlo nel rispetto della privacy del contribuente e seguendo le procedure previste dalla legge.

Contrasto all'evasione fiscale con la salvaguardia dei principi costituzionalmente garantiti, quali la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza. La legge, quindi, prevede una disciplina particolarmente dettagliata delle modalità con le quali questi poteri possono essere esercitati.

Tali poteri sono contenuti all'art. 12 Statuto dei diritti del contribuente, rubricato diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

Gli aspetti essenziali sono:

  1. tipologie di locali accessibili - ci si riferisce alle condizioni normative al verificarsi delle quali l'esercizio di tali poteri è legittimo. L'esigenza di protezione del singolo, proprio perché luoghi molto diversi, è differente a seconda che il locale sia:
    1. abitazione privata (luoghi diversi dall'impresa), in cui l'accesso è possibile solo tramite autorizzazione del procuratore della Repubblica competente.

Tale autorizzazione è esterna e non totalmente discrezionale, o immotivata, infatti può essere rilasciata solo se sussistono gravi indizi di violazione delle norme, pena l'illegittimità della stessa.

L'accesso presso un'abitazione non può mai essere il primo atto di controllo, l'amministrazione deve aver già svolto altre attività.

La stessa autorizzazione del procuratore è necessaria qualora i verificatori richiedano di entrare presso locali ad uso promiscuo, cioè adibiti ad uso misto professionale-abitativo.

È infine necessaria l'autorizzazione per provvedimenti particolarmente invasivi, come per le perquisizioni personali o l'apertura di casseforti.

63b. locale adibito all'esercizio di un'attività d'impresa (commerciale/agricola), professionale o artistica: è necessaria l'autorizzazione del superiore gerarchico, quindi emessa dal Capo ufficio, recante la motivazione.

Essendo un provvedimento interno all'amministrazione stessa, è di agevole ottenimento; inoltre non è presidiata da nullità2. tali operazioni siano effettuate in presenza di effettive esigenze d'indagine e controllo3. svolgersi durante l'orario di esercizio dell'attività economica salvo casi eccezionali e urgenti4. con modalità tali da arrecare la minor turbativa possibile5. il contribuente ha il diritto di farsi assistere da un difensore e di essere edotto sulle ragioni e oggetto della verifica6. previsto un termine massimo di permanenza dei verificatori, ovvero 30 giorni, prorogabile per ulteriori 30 giorni (ordinatorio) Se i verificatori procedono con modalità non conformi alla legge, il contribuente può rivolgersi al Garante. L'art. 12 comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente prevede l'attivazione di un momento di contradditorio tra amministrazione finanziaria e contribuente alla fine della.

verifica fiscale. In concreto, infatti, l'amministrazione al termine della verifica rilascia al contribuente un atto formale, cd. processo verbale di contestazione (PVC), con rilevanza giuridica meramente interna che chiude la fase di verifica e contiene l'elencazione sintetica delle attività svolte e delle eventuali violazioni constate.

Tuttavia, non è un atto impugnabile, poiché non ha effetti diretti immediati nei confronti del contribuente.

Dopo il rilascio del PVC scatta un peculiare termine di improcedibilità: infatti il contribuente ha 60 giorni per comunicare all'amministrazione finanziaria le proprie osservazioni e richieste sulla verifica svolta, prima dello scadere dei quali non può essere emanato l'avviso di accertamento.

Il mancato rispetto di tale termine comporta che l'atto impositivo sia nullo.

N.B. il vizio di nullità non è rilevabile d'ufficio e deve essere contestato dal contribuente nel

ricorso introduttivo.
Il comma 7 prevede che in casi di eccezionale e motivata urgenza si possa derogare al termine di 60 giorni. Tuttavia, queste non possono consistere nella mera imminente scadenza del termine decadenziale a disposizione dell'ufficio ai fini dell'accertamento.
Quanto alla natura del presente termine dilatorio, si ritiene più corretto definirlo come una mera condizione di procedibilità dell'avviso di accertamento, piuttosto che uno strumento funzionale all'instaurazione del contraddittorio: questo anche alla luce del fatto che l'AF ha solo l'obbligo di valutare le osservazioni del contribuente, non anche di esplicitarle nella motivazione dell'atto impositivo.
N.B. La nullità per violazione del termine non è subordinata alla prova di resistenza: verifica che il contribuente, laddove fosse stato ascoltato in contraddittorio, avrebbe potuto formulare rilievi e osservazioni meritevoli di considerazione.
 La

violazione del termine comporta sempre e comunque nullità dell'atto.

Ulteriori poteri verificatori sono:

  • invitare i contribuenti a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti, oppure ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti
  • inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie o altri contribuenti, con invito a restituirli compilati e firmati
  • richiedere copie o estratti di atti e documenti depositati presso notai
  • richiedere alle banche, alla società Poste italiane spa, alle società ed enti di assicurazione, agli intermediari finanziari e ad altri enti di investimento o gestione del risparmio documenti e dati relativi a qualsiasi rapporto od operazione con i loro clienti
  • invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti o documenti fiscalmente rilevanti

La mancata esibizione o trasmissione legittima l'accertamento induttivo c.d.

puro.Potere di acquisire documentazione e richiedere dati ed informazioni relativi al contribuente, ma non richiedendole a quest'ultimo, bensì a soggetti terzi.

I soggetti terzi qui considerati sono coloro che hanno un rapporto fiscale con il contribuente medesimo (es. sostituiti d'imposta o responsabili) o intermediari finanziari (es. banche).

Con riferimento a questi soggetti esiste, in Italia, una totale trasparenza fiscale, ovvero qualunque dato che qualunque soggetto ha relativamente a rapporti intrattenuti con intermediari finanziari, banche ed istituti di credito è totalmente trasparente all'amministrazione finanziaria, cd. accertamento bancario (es. titoli, conti ecc.).

In caso di richiesta, tali istituti hanno l'obbligo di fornire la documentazione.

Di frequente, l'amministrazione si avvale di tale strumento, basando le proprie decisioni quasi interamente su tali informazioni (alla stregua di presunzioni legali).

VIZI

DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E CONSEGUENZE SULL'ACCERTAMENTO Può essere utile comprendere l'importanza dell'attività istruttoria e le conseguenze che essa può avere sull'accertamento. L'attività istruttoria è il processo attraverso il quale vengono raccolte le informazioni e le prove necessarie per valutare la correttezza delle dichiarazioni presentate dal contribuente. Questa fase è fondamentale per garantire l'equità e l'efficacia del sistema di accertamento fiscale. Durante l'attività istruttoria, l'Amministrazione finanziaria può richiedere al contribuente documenti, registrazioni contabili, dichiarazioni dei terzi e altre informazioni rilevanti per l'accertamento. Inoltre, può effettuare verifiche e controlli diretti presso la sede del contribuente o presso terzi. Le conseguenze dell'attività istruttoria possono essere molteplici. Se i documenti e le informazioni richieste non vengono forniti entro i termini stabiliti, l'Amministrazione può procedere all'accertamento d'ufficio, basandosi su presunzioni e stime. Inoltre, se durante l'attività istruttoria emergono elementi che indicano la presenza di violazioni o frodi, l'Amministrazione può avviare un procedimento penale. È quindi fondamentale che il contribuente collabori attivamente durante l'attività istruttoria, fornendo tempestivamente tutte le informazioni richieste e dimostrando la correttezza delle proprie dichiarazioni. In questo modo si evitano sanzioni e si contribuisce a un sistema fiscale più equo e trasparente.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
105 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Trampeppyx di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Abbate Giuseppa.