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RICORSO PER INFRAZIONE
• Il ricorso per infrazione è disciplinato dagli articoli 258 e 259 TFUE. Va tenuto conto dell'articolo
260 che definisce la portata degli obblighi gravanti sullo Stato membro in caso di accoglimento del
ricorso e le conseguenze dell'eventuale violazione di tali obblighi.
L'oggetto del ricorso è la violazione da parte di uno Stato membro di uno degli obblighi a lui incombenti in
virtù dei trattati (articolo 258 primo comma e articolo 259 primo comma).
Per Stato membro va inteso lo Stato-organizzatore, comprensivo di tutte le articolazioni in cui è organizzato
l'esercizio del potere pubblico sul territorio statale. Nel quadro di un ricorso per infrazione, uno Stato
membro può essere chiamato a rispondere non solo di comportamenti di organi facenti capo al Governo
nazionale ma anche di comportamenti imputabili a poteri indipendementi rispetto a quello esecutivo o ad enti
territoriali dotati di autonomia e di competenze esclusive.
L'oggetto del ricorso può riguardare la violazione di qualiasiasi obbligo derivante direttamente dai trattati o
dagli atti dotati in base ad essi. Frequenti sono i ricorsi per mancata o non corretto attuazione delle direttive
entro il termine. Sono previste alcune eccezioni per cui il ricorso di infrazione non è esperibile.
PRIMA ECCEZIONE: riguarda il rispetto del divieto di disavanzi eccessivi (articolo 126 TFUE)
la cui violazione è sottratta all'applicazione degli articoli 258 e 259. In alternativa è prevista una
procedura sanzionatoria di carattere politico, affidata al Consiglio.
SECONDA ECCEZIONE: riguarda le materie rientranti nella PESC e quelle rientranti nei settori
dell'ex III Pilastro. Il ricorso per infrazione non è esercitabile per violazioni commesse dagli Stati
membri nell'ambito della PESC e non lo è stato, per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore
del Trattato di Lisbona, nemmeno per violazioni collegate agli atti adottati prima di questa data nel
settore della Cooperazione di polizia e della Cooperazione giudiziaria in materia penale. Il
campo di applicazione del ricorso per infrazione è indirettamente limitato dall'applicazione
dell'articolo 276 TFUE secondo cui nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei
capi 4 e 5 della parte terza, titolo V concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di
giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di
operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno
Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento
dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Impedendo alla Corte di riesaminare la validità e la proporzionalità delle operazioni menzionate, l'articolo
276 sembra anche volere escludere che un ricorso per infrazione possa essere mosso contro uno Stato
membro in merito alla legittimità ai sensi del diritto dell'Unione delle operazioni stesse.
TERZA ECCEZIONE: ha ad oggetto alcune violazioni dei diritti dell'uomo da parte degli Stati
membri. Il ricorso per infrazione è esperibile solo qualora il comportamento di uno Stato membro
che si sostiene comporti violazione dei diritti dell'uomo sia stato adottato dallo Stato membro in
attuazione di una norma contenuta nei trattati o di un atto delle istituzioni o comunque rientri nel
campo d'applicazione del diritto dell'Unione. Per le ipotesi di violazione frave e persistente da parte
di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, l'articolo 7 TUE prevede una procedura di
constatazione affidata ad una delibera unanime del Consiglio europeo, previa approvazione del
Parlamento europeo, cui può far seguito una decisione del Consiglio a maggioranza qualificata, che
fisserà delle sanzioni a carico dello Stato membro interessato. Le sanzioni possono consistere nella
sospensione di alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dell'applicazione dei
trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante di tale Stato membro in seno al Consiglio.
Il paragrafo 1 prevede una procedura di preallarme in caso di evitare rischi di violazione grave da parte di
uno Stato membro di uno o più dei valori di cui all'articolo 2. In casi del genere è il Consiglio che procede a
una tale constatazione e può rivolgere allo Stato membro interessato delle raccomandazioni. Gli atti del
Consiglio europeo o del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7 sono soggetti al controllo di legittimità
della Corte per quanto riguarda il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale prevista dal
suddetto asticolo (articolo 269 TFUE). La Corte statuisce entro un mese dalla data della domanda. Con la
Comunicazione della Commissione, la Commissione ha introdotto una procedura informale, volta a
verificare il rispetto dei principi dello Stato di diritto all'interno degli ordinamento nazionali, prima che si
verifichino le condizioni per attivare i meccanismi previsti dall'articolo 7 TUE. In questo modo la
Commissione ricerca una soluzione in via bonaria con lo Stato membro al fine di porre rimedio ad una
situazione di minaccia sistematica allo Stato di diritto. Si tratta dell'applicazione del principio di leale
collaborazione di cui all'articolo 4 TUE. Solo in caso di esito negativo, la Commissione apre ufficialmente
la procedura prevista dall'articolo 7 TUE o all'articolo 258 TFUE.
• La violazione che può costituire l'oggetto di un ricorso per infrazione è presa in considerazione nel
suo obbiettivo manifestarsi. Non è necessario dimostrare la presenza di un atteggiamento psicologico
di colpa o di dolo da parte dello Stato membro o dei suoi organi. Lo Stato membro non può addurre
giustificazioni tratte da eventi interni quali lo scioglimento anticipato del Parlamento nazionale o una
crisi di governo, né può invocare difficoltà derivanti dalla necessità di rispettare determinati
adempimenti costituzionali o la ripartizione delle competenze interne tra Stato e Regioni o altri enti
territoriali.
• Il procedimento per proporre un ricorso per infrazione varia a seconda del soggetto che ne assume
l'iniziativa. L'articolo 258 TFUE disciplina l'ipotesi di gran lunga più frequente che sia la
Commissione, in quanto custode della legalità comunitaria ad aprire il procedimento. L'articolo 259
contempla la possibilità che ad agire sia uno Stato membro.
Non è consentito ad altri soggetti, ai singoli, aprire il procedimento e rivolgersi direttamente alla Corte per
far valere la violazione un obbligo derivante dai trattati da parte di uno Stato membro. Essi potranno
denunciare la violazione alla Commissione o al proprio Stato membro per sollecitarli ad intervenire. Sulle
soluzioni alternative offre ai singoli da rinvio pregiudiciale.
In entrambi i casi sono previste 2 fasi: → ha 2 scopi:
1. una fase precontenziosa preliminare
*favorisce la composizione amichevole della controversia rigurdante il rispetto degli obblighi dei trattati.
Imponendo alle parti di discutere tra di loro e di confrontare le posizioni rispettive, si può evitare l'intervento
della Corte;
*la fase ha uno scopo processuale: il suo svolgimento è condizione di ricevibilità del ricorso alal Corte.
Non solo un ricorso non preceduto da alcuna fase precontenziosa sarebbe irricevibile ma anche l'inserimento
nell'oggetto del ricorso di contestazioni diverse da quelle sollevate nella fase precontenziosa provocherebbe
l'irricevibilità parziale del ricorso, salvo che si tratti dalla semplice continuazione di comportamenti già
contestati. → prevede il ricorso alla
2. una fase contenziosa vera e proprica che si svolge davanti alla Corte Corte di
giustizia e l'emenazione di una decisione giudiziaria.
Dal 2008 è operativo il sistema EU Pilot che consiste in una procedura informale precedente all'apertura
della fase precontenziosa e che mira alla risoluzione bonaria delle questioni concernenti la mancata
conformità del diritto nazionale con il diritto UE. La procedura EU Pilot costituisce una procedura di
cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri che consente di verificare se il diritto dell'Unione sia
rispettato e correttamente applicato in seno ad essi. Essa mira a risolvere eventuali infrazioni al diritto
dell'Unione in modo efficace evitando per quanto possibile l'avvio formale di un procedimento per
inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. La procedura si svolge attraverso una piattaforma on-line.
La Commissione ha espresso l'intenzione di limitare il ricorso all'EU pilot alle questioni di natura tecnica e di
avviare direttamente la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 e 260 TFUE per le questioni che dal
punto di vista politico rivestano un carattere prioritario o in relazione alle quali la posizione dello Stato
membro essere già chiara.
• Nel caso disciplinato dall'articolo 258 la scelta di dare avvio al procedimento, quella di portarlo
avanti con maggiore o minore celerità e perfino quella di porvi termine spettano alla Commissione
che gode di ampio potere discrezionale. Non è possibile proporre un ricoro in carenza ai sensi
dell'articolo 265 TFUE contro l'omessa o ritardara apertura o conclusione del procedimento. La
Corte respinge il ricorso in carenza 'risulta dall'economia dell'articolo 169 del Trattato che la
norma, che in proposito dispone di un potere discrezionale, che esclude il diritto ei singoli di esigere
dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato'. Nemmeno è possibile a colui che abbia
denunciato alla Commissione il comportamento di uno Stato membro, chiedere l'annullamento ai
sensi dell'articolo 263 TFUE della lettura con cui la Commissione respinge tale denuncia.
A norma dell'articolo 258 la Commissione quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli
obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto allo
Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
La fase precontenziosa si articola nei seguenti momenti:
1. invio allo Stato membro di un atto non formale, noto come lettera di messa in mora, con cui la
Commissione, dopo aver contestato allo Stato membro determinati comportamenti, gli assegna un
termine entro il quale presentare le proprie osservazioni;
2. presentazione delle osservazioni da parte dello Stato membro;
3. emissione di un parere motivato, mediante il quale la Commissione espone in via definitiva gli
addebiti mossi allo Stato e lo invita a conformarsi entro il termine fissato. L'atto finale della fase
precontenziosa è costituito da un atto non obbligatorio