1 – L’IMPRENDITORE
Il cc distingue le imprese e gli imprenditori in base a 3 criteri:
• Dimensione piccolo imprenditore + imprenditore medio-grande
• Oggetto imprenditore agricolo + imprenditore commerciale
• Soggetto imprenda individuale + società + impresa pubblica
Tutti gli imprenditori sono soggetti allo statuto generale dell’imprenditore (azienda + segni
distintivi + concorrenza + consorzi)
L’imprenditore commerciale medio-grande è soggetto anche allo statuto dell’imprenditore
commerciale (iscrizione nel registro delle imprese + rappresentanza commerciale + scritture
contabili + procedure concorsuali)
ART. 2082 – NOZIONE DI IMPRENDITORE
È imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine di
produrre o scambiare beni o servizi
• Attività atti finalizzati a produrre o scambiare beni o servizi
NO attività di mero godimento (es. dare in locazione)
SI adibire immobile ad albergo, perché vengono erogati anche servizi (es. pulizia stanza)
SI attività illecite (es. senza licenza amministrativa), così i creditori sono comunque tutelati,
ma lui non è tutelato nei confronti di terzi
• Economicità l’obiettivo minimo deve essere il break-even point (metodo economico)
NO necessariamente scopo di lucro (es. imprese pubbliche, cooperative, imprese sociali…)
• Organizzazione impiego coordinato di fattori produttivi (capitale + lavoro)
L’organizzazione può essere fatta di soli mezzi finanziari (es. attività di
finanziamento/investimento)
L’organizzazione non può essere fatta di solo lavoro proprio (es. agente di commercio)
perché la piccola impresa è quella organizzata prevalentemente (non esclusivamente) con
il lavoro proprio e dei familiari; se l’organizzazione è fatta di solo lavoro proprio si parla di
lavoratore autonomo
• Professionalità esercizio abituale e non occasionale, ma non necessariamente
continuato
SI unico affare se comporta operazioni molteplici e apparato produttivo complesso (es.
costruire un edificio)
SI impresa per conto proprio (es. costruire un edificio per uso personale)
I liberi professionisti sono imprenditori solo se l’esercizio della professione è elemento di un’attività
organizzata sotto forma di impresa (es. medico che gestisce una clinica)
I professionisti intellettuali non sono mai imprenditori (es. avvocato, studio di avvocati…)
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2 – LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
IMPRENDITORE AGRICOLO vs. IMPRENDITORE COMMERCIALE
IMPRENDITORE AGRICOLO
Imprenditore agricolo esercita una delle seguenti attività:
• Coltivazione del fondo attività volte alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico
• Selvicoltura o di una fase dello stesso, che possono utilizzare
• Allevamento di animali il fondo, il bosco, le acque dolci/salmastre/marine
• Attività connesse
Attività volte a manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare
i prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività essenziale + fornitura di beni o
servizi mediante l’utilizzo prevalente di risorse normalmente impiegate nell’attività
esercitata
La produzione di specie animali e vegetali è sempre qualificabile come attività agricola, quindi si
possono fare rientrare nella nozione anche l’orticoltura, coltivazioni in serra/vivai, floricoltura
NO estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco
SI acquacoltura
SI allevamento di cavalli da corsa
SI allevamento di animali da pelliccia
SI allevamento di animali da cortile
SI attività cinotecnica (allevamento, selezione e addestramento di razze canine)
È imprenditore agricolo anche l’imprenditore ittico (attività di pesca professionale)
Per quanto riguarda le attività connesse, sono necessarie 2 connessioni:
• Connessione soggettiva il soggetto che le esercita deve essere già imprenditore agricolo
+ attività coerenti tra di loro (es. se il viticoltore produce vino è imprenditore agricolo, se
produce formaggi è imprenditore commerciale)
• Connessione oggettiva le attività connesse non devono prevalere sulle attività essenziali
IMPRENDITORE COMMERCIALE
ART. 2195 – IMPRENDITORE COMMERCIALE
È imprenditore commerciale colui che esercita una delle seguenti attività:
• Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
• Attività intermediaria nella circolazione dei beni
• Attività di trasporto
• Attività bancaria o assicurativa
• Altre attività ausiliarie delle precedenti (es. imprese di agenzia, pubblicità, mediazione,
deposito…)
È quindi imprenditore commerciale qualsiasi imprenditore che non sia imprenditore agricolo
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PICCOLO IMPRENDITORE e IMPRESA FAMILIARE
PICCOLO IMPRENDITORE
Il piccolo imprenditore, anche se commerciale, è esentato dalla tenuta delle scritture contabili e
procedure concorsuali (eccetto quelle da sovraindebitamento) + iscrizione nel registro delle
imprese non ha funzione di pubblicità legale
In passato vi era una definizione di piccolo imprenditore secondo il cc e una secondo la legge
fallimentare; dato che erano in contrasto, la legge fallimentare è stata più volte modificata. Oggi la
legge fallimentare serve solo a capire chi può fallire e chi no, mentre la definizione del cc riguarda
la parte dello statuto dell’imprenditore
SECONDO IL CC
Piccolo imprenditore coltivatore diretto del fondo + artigiano + piccolo commerciante + colui che
esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia
Condizione necessaria è la prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori produttivi NO chi
investe ingenti capitali (es. gioielliere)
SECONDO LA LEGGE FALLIMENTARE
Non è soggetto al fallimento l’imprenditore commerciale che dimostri di avere congiuntamente i
seguenti requisiti:
• Aver realizzato nei 3 esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento ricavi
lordi ≤ 200.000 €
• Aver avuto nei 3 esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento un capitale
investito ≤ 300.000 €
• Avere debiti (anche non scaduti) ≤ 500.000 €
Questi limiti possono essere aggiornati ogni 3 anni, e basta aver superato anche uno solo di questi
limiti per essere soggetti al fallimento
In base a questi requisiti, anche le società commerciali possono non essere soggette al fallimento
IMPRESA FAMILIARE
Impresa familiare impresa in cui collabora la famiglia nucleare: coniuge + parenti entro il 3°
grado + affini entro il 2° grado dell’imprenditore
L’istituto è stato introdotto per garantire una tutela del lavoro familiare, che in passato non godeva
di nessun diritto e che si presumeva prestato a titolo gratuito
Ai membri della famiglia nucleare che lavorano in modo continuato nell’impresa viene riconosciuto:
• Diritto al mantenimento (anche se non dovuto ad altro titolo)
• Diritto di partecipazione agli utili in proporzione al lavoro prestato
• Diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’azienda
• Diritto di prelazione sull’azienda in caso di trasferimento o divisione ereditaria
Inoltre, le decisioni di gestione straordinaria devono essere prese a maggioranza dai familiari che
partecipano all’impresa 4
Il diritto di partecipazione è trasferibili solo ad altri membri della famiglia nucleare, con il consenso
unanime dei familiari già partecipanti; esso è inoltre liquidabile in denaro quando cessa la
prestazione di lavoro o in caso di cessione dell’azienda
L’impresa familiare è comunque un’impresa individuale, quindi:
• I beni aziendali appartengono all’imprenditore
• I diritti patrimoniali dei membri della famiglia nucleare sono semplici diritti di credito
• Le decisioni di gestione ordinaria devono essere prese dall’imprenditore
Inoltre, l’imprenditore agisce per conto proprio nei confronti di terzi, non in rappresentanza
dell’impresa familiare; in caso di fallimento, fallisce solo l’imprenditore
IMPRESA COLLETTIVA e IMPRESA PUBBLICA
IMPRESA SOCIETARIA (SOCIETA’)
Società commerciali società ≠ società semplice
Parte della disciplina dell’imprenditore commerciale si applica a tutte le società commerciali, a
prescindere dall’attività svolta (es. iscrizione nel registro delle imprese)
Parte della disciplina dell’imprenditore commerciale si applica solo ai soci accomandatari nella SaS
Le norme che regolano l’esercizio di impresa commerciale da parte di un incapace si applicano
solo ai soci
Se fallisce una società, falliscono anche i soci a responsabilità illimitata
IMPRESE PUBBLICHE
Lo stato può intervenire nel settore dell’economia in 3 modi:
• Attraverso la partecipazione in società di diritto privato (società a partecipazione statale)
si applica lo statuto dell’imprenditore commerciale
• Dando vita ad enti di diritto pubblico il cui compito è l’esercizio dell’attività di impresa (enti
pubblici economici) si applica lo statuto dell’imprenditore commerciale, ma c’è la
liquidazione coatta anziché il fallimento
• Svolgendo attività di impresa attraverso proprie strutture organizzative, in cui l’attività di
impresa è secondaria e accessoria (imprese-organo) si applica lo statuto
dell’imprenditore commerciale, salvo diverse disposizioni di legge, infatti NO iscrizione nel
registro delle imprese e NO procedure concorsuali
Privatizzazione formale enti pubblici economici trasformati in SpA a partecipazione statale
Privatizzazione sostanziale dismissione delle partecipazioni pubbliche di controllo
IMPRESE SOCIALI
Associazioni e fondazioni con fini altruistici (es. istituti religiosi) sono imprese commerciali anche
se l’attività commerciale è solamente accessoria rispetto all’attività principale, quindi anch’esse
sono soggette al fallimento
Impresa sociale organizzazione privata che esercita stabilmente e principalmente un’attività
economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi di utilità sociale (es.
istruzione, assistenza sanitaria, tutela dell’ambiente, servizi culturali…)
NO scopo di lucro eventuali utili devono essere reinvestiti
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Vincolo di indisponibilità non si possono distribuire fondi o riserve a vantaggio di coloro che fanno
parte dell’amministrazione (in caso di cessazione dell’impresa, il patrimonio è devoluto ad altre
organizzazioni di utilità sociale, associazioni, fondazioni)
Privilegi concessi alle imprese sociali:
• Possibilità di organizzarsi in qualsiasi forma di organizzazione privata
• Se PN ≥ 20.000 € risponde delle obbligazioni solo l’organizzazione; se PN ≤ 13.333 € a
causa delle perdite, rispondono in solido anche coloro che hanno agito in nome e per conto
dell’organizzazione ma non gli altri soci
Per quanto riguarda la disciplina dell’imprenditore commerciale, le imprese sociali:
• Devono iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese
• Devono tenere le scritture contabili
• Sono soggette alla liquidazione coatta anziché al fallimento
L’impresa sociale richiede l’atto pubblico ad substantiam
Le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro che può disporre la perdita
della qualifica in caso di:
• Assenza di condizioni per il riconoscimento
• Violazioni della disciplina reiterate dopo la diffida
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3 – ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI IMPRENDITORE
A chi si applica lo statuto dell’imprenditore? Non ci sono problemi se gli atti sono compiuti
direttamente dall’interessato o da un rappresentante che agisce in nome dello stesso
Mandato senza rappresentanza mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante +
gli effetti degli atti si producono nella sfera giuridica del mandatario
Mandato con rappresentanza mandatario agisce in nome e per conto del mandante + gli effetti
degli atti si producono nella sfera giuridica del mandante
→ Gli effetti ricadono sul soggetto il cui nome è stato speso
In alcuni casi il soggetto cui è imputabile la qualità di imprenditore non è lo stesso che dirige
effettivamente l’impresa prestanome/imprenditore palese compie gli atti che decide l’imprenditore
occulto/indiretto
Si ricorre a questo espediente per aggirare un divieto di legge (es. impiegati statali non possono
esercitare un’attività di impresa) o per non esporre al rischio di impresa tutto il proprio patrimonio
personale
Di solito si costituisce una SpA con un modesto capitale (società di comodo) tutto nelle mani
dell’imprenditore occulto (che fa propri tutti i guadagni), e gli atti sono formalmente decisi e posti in
essere dal prestanome (ma sostanzialmente decisi dall’imprenditore occulto)
I problemi sorgono quando gli affari vanno male e il prestanome è un nullatenente i creditori
possono far fallire il prestanome, perché ha agito in proprio nome ed ha quindi acquistato la qualità
di imprenditore commerciale, ma ricaveranno ben poco perché è un nullatenente
Rimedi per i creditori:
• Teoria dell’imprenditore occulto “chi esercita il potere di direzione di un’impresa se ne
assume anche il rischio e risponde delle obbligazioni, quindi se l’attività di impresa è
esercitata da un prestanome saranno responsabili sia il prestanome che l’imprenditore
occulto”
Questa teoria però non ha raccolto consensi perché altrimenti nelle società di capitali
verrebbe meno la responsabilità limitata
• Teoria della società fiancheggiatrice “il socio che abusa dello schermo societario risponde
come titolare di un’autonoma impresa commerciale individuale per le obbligazioni da lui
contratte nello svolgimento dell’attività fiancheggiatrice della società di capitali”
Si fa finta che ci sia un’impresa individuale che fiancheggia la società di capitali
INIZIO E FINE DELL’IMPRESA
Principio di effettività l’imprenditore diventa tale nel momento in cui inizia l’esercizio dell’attività
di impresa (NO all’iscrizione nel registro delle imprese)
Questo principio vale sia per le persone fisiche che per le società
Gli atti di organizzazione (es. acquisto di macchinari) sono sufficienti a fare acquistare la qualità di
imprenditore? Sì, se manifestano in modo non equivoco il requisito della professionalità, per il loro
numero o la loro significatività
L’impresa può essere dichiarata fallita entro 1 anno dalla cancellazione dal registro delle imprese,
se l’insolvenza si è manifestata prima della medesima o entro l’anno successivo
In caso di impresa individuale o di cancellazione d’ufficio della società, il creditore e il pm possono
dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui far decorrere tale termine
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Con la cancellazione dal registro delle imprese si presume anche la cessazione dell’attività, ma il
creditore e il pm possono dimostrare il contrario (in tal caso il termine non decorre finché non viene
cessata l’attività)
INCAPACITA’ E INCOMPATIBILITA’
La capacità di esercitare l’attività di impresa si acquista con il compimento del 18° anno di età e si
perde con l’interdizione/inabilitazione
Il minore o l’incapace che esercita l’attività di impresa non diventa imprenditore anche se i contratti
conclusi non sono annullabili
Se vengono violate le norme relative all’incompatibilità (es. impiegati statali non possono
esercitare attività di impresa) ci si espone a sanzioni amministrative, ma la qualità di imprenditore
viene acquistata comunque
IMPRESA COMMERCIALE DEGLI INCAPACI
I rappresentanti legali possono esercitare l’attività di impresa per conto di un incapace
Non è mai consentito l’inizio di un’impresa commerciale in nome e per conto dell’incapace, ma solo
la continuazione di un’impresa già esistente (eccetto per il minore emancipato e il beneficiario
dell’amministrazione di sostegno), purché la continuazione sia utile all’incapace + autorizzata dal
tribunale:
• Minore + interdetto con l’autorizzazione del tribunale, il rappresentante può compiere tutti
gli atti che rientrano nell’esercizio di impresa (ordinari + straordinari); servirà
un’autorizzazione specifica solo per atti che non sono in rapporto di “mezzo a fine” per la
gestione dell’impresa (es. vendita dell’immobile in cui ha sede l’impresa)
• Inabilitato con l’autorizzazione del tribunale, l’inabilitato potrà esercitare l’attività di
impresa con l’assistenza del curatore e con il suo consenso in caso di atti estranei
all’esercizio di impresa
• Minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale ad iniziare un’impresa e può
compiere tutti gli atti (ordinari + straordinari); l’autorizzazione del tribunale deve essere
iscritta nel registro delle imprese
• Beneficiario dell’amministrazione di sostegno può compiere tutti gli atti che non richiedono
l’amministratore di sostegno 8
4 – LO ST
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