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1 – L’IMPRENDITORE

Il cc distingue le imprese e gli imprenditori in base a 3 criteri:

• Dimensione  piccolo imprenditore + imprenditore medio-grande

• Oggetto  imprenditore agricolo + imprenditore commerciale

• Soggetto  imprenda individuale + società + impresa pubblica

Tutti gli imprenditori sono soggetti allo statuto generale dell’imprenditore (azienda + segni

distintivi + concorrenza + consorzi)

L’imprenditore commerciale medio-grande è soggetto anche allo statuto dell’imprenditore

commerciale (iscrizione nel registro delle imprese + rappresentanza commerciale + scritture

contabili + procedure concorsuali)

ART. 2082 – NOZIONE DI IMPRENDITORE

È imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine di

produrre o scambiare beni o servizi

• Attività  atti finalizzati a produrre o scambiare beni o servizi

NO attività di mero godimento (es. dare in locazione)

SI adibire immobile ad albergo, perché vengono erogati anche servizi (es. pulizia stanza)

SI attività illecite (es. senza licenza amministrativa), così i creditori sono comunque tutelati,

ma lui non è tutelato nei confronti di terzi

• Economicità  l’obiettivo minimo deve essere il break-even point (metodo economico)

NO necessariamente scopo di lucro (es. imprese pubbliche, cooperative, imprese sociali…)

• Organizzazione  impiego coordinato di fattori produttivi (capitale + lavoro)

L’organizzazione può essere fatta di soli mezzi finanziari (es. attività di

finanziamento/investimento)

L’organizzazione non può essere fatta di solo lavoro proprio (es. agente di commercio)

perché la piccola impresa è quella organizzata prevalentemente (non esclusivamente) con

il lavoro proprio e dei familiari; se l’organizzazione è fatta di solo lavoro proprio si parla di

lavoratore autonomo

• Professionalità  esercizio abituale e non occasionale, ma non necessariamente

continuato

SI unico affare se comporta operazioni molteplici e apparato produttivo complesso (es.

costruire un edificio)

SI impresa per conto proprio (es. costruire un edificio per uso personale)

I liberi professionisti sono imprenditori solo se l’esercizio della professione è elemento di un’attività

organizzata sotto forma di impresa (es. medico che gestisce una clinica)

I professionisti intellettuali non sono mai imprenditori (es. avvocato, studio di avvocati…)

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2 – LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

IMPRENDITORE AGRICOLO vs. IMPRENDITORE COMMERCIALE

IMPRENDITORE AGRICOLO

Imprenditore agricolo  esercita una delle seguenti attività:

• Coltivazione del fondo attività volte alla cura e allo sviluppo di un ciclo

biologico

• Selvicoltura o di una fase dello stesso, che possono utilizzare

• Allevamento di animali il fondo, il bosco, le acque dolci/salmastre/marine

• Attività connesse

Attività volte a manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare

i prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività essenziale + fornitura di beni o

servizi mediante l’utilizzo prevalente di risorse normalmente impiegate nell’attività

esercitata

La produzione di specie animali e vegetali è sempre qualificabile come attività agricola, quindi si

possono fare rientrare nella nozione anche l’orticoltura, coltivazioni in serra/vivai, floricoltura

NO estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco

SI acquacoltura

SI allevamento di cavalli da corsa

SI allevamento di animali da pelliccia

SI allevamento di animali da cortile

SI attività cinotecnica (allevamento, selezione e addestramento di razze canine)

È imprenditore agricolo anche l’imprenditore ittico (attività di pesca professionale)

Per quanto riguarda le attività connesse, sono necessarie 2 connessioni:

• Connessione soggettiva  il soggetto che le esercita deve essere già imprenditore agricolo

+ attività coerenti tra di loro (es. se il viticoltore produce vino è imprenditore agricolo, se

produce formaggi è imprenditore commerciale)

• Connessione oggettiva  le attività connesse non devono prevalere sulle attività essenziali

IMPRENDITORE COMMERCIALE

ART. 2195 – IMPRENDITORE COMMERCIALE

È imprenditore commerciale colui che esercita una delle seguenti attività:

• Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi

• Attività intermediaria nella circolazione dei beni

• Attività di trasporto

• Attività bancaria o assicurativa

• Altre attività ausiliarie delle precedenti (es. imprese di agenzia, pubblicità, mediazione,

deposito…)

È quindi imprenditore commerciale qualsiasi imprenditore che non sia imprenditore agricolo

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PICCOLO IMPRENDITORE e IMPRESA FAMILIARE

PICCOLO IMPRENDITORE

Il piccolo imprenditore, anche se commerciale, è esentato dalla tenuta delle scritture contabili e

procedure concorsuali (eccetto quelle da sovraindebitamento) + iscrizione nel registro delle

imprese non ha funzione di pubblicità legale

In passato vi era una definizione di piccolo imprenditore secondo il cc e una secondo la legge

fallimentare; dato che erano in contrasto, la legge fallimentare è stata più volte modificata. Oggi la

legge fallimentare serve solo a capire chi può fallire e chi no, mentre la definizione del cc riguarda

la parte dello statuto dell’imprenditore

SECONDO IL CC

Piccolo imprenditore  coltivatore diretto del fondo + artigiano + piccolo commerciante + colui che

esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei

componenti della famiglia

Condizione necessaria è la prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori produttivi  NO chi

investe ingenti capitali (es. gioielliere)

SECONDO LA LEGGE FALLIMENTARE

Non è soggetto al fallimento l’imprenditore commerciale che dimostri di avere congiuntamente i

seguenti requisiti:

• Aver realizzato nei 3 esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento ricavi

lordi ≤ 200.000 €

• Aver avuto nei 3 esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento un capitale

investito ≤ 300.000 €

• Avere debiti (anche non scaduti) ≤ 500.000 €

Questi limiti possono essere aggiornati ogni 3 anni, e basta aver superato anche uno solo di questi

limiti per essere soggetti al fallimento

In base a questi requisiti, anche le società commerciali possono non essere soggette al fallimento

IMPRESA FAMILIARE

Impresa familiare  impresa in cui collabora la famiglia nucleare: coniuge + parenti entro il 3°

grado + affini entro il 2° grado dell’imprenditore

L’istituto è stato introdotto per garantire una tutela del lavoro familiare, che in passato non godeva

di nessun diritto e che si presumeva prestato a titolo gratuito

Ai membri della famiglia nucleare che lavorano in modo continuato nell’impresa viene riconosciuto:

• Diritto al mantenimento (anche se non dovuto ad altro titolo)

• Diritto di partecipazione agli utili in proporzione al lavoro prestato

• Diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’azienda

• Diritto di prelazione sull’azienda in caso di trasferimento o divisione ereditaria

Inoltre, le decisioni di gestione straordinaria devono essere prese a maggioranza dai familiari che

partecipano all’impresa 4

Il diritto di partecipazione è trasferibili solo ad altri membri della famiglia nucleare, con il consenso

unanime dei familiari già partecipanti; esso è inoltre liquidabile in denaro quando cessa la

prestazione di lavoro o in caso di cessione dell’azienda

L’impresa familiare è comunque un’impresa individuale, quindi:

• I beni aziendali appartengono all’imprenditore

• I diritti patrimoniali dei membri della famiglia nucleare sono semplici diritti di credito

• Le decisioni di gestione ordinaria devono essere prese dall’imprenditore

Inoltre, l’imprenditore agisce per conto proprio nei confronti di terzi, non in rappresentanza

dell’impresa familiare; in caso di fallimento, fallisce solo l’imprenditore

IMPRESA COLLETTIVA e IMPRESA PUBBLICA

IMPRESA SOCIETARIA (SOCIETA’)

Società commerciali  società ≠ società semplice

Parte della disciplina dell’imprenditore commerciale si applica a tutte le società commerciali, a

prescindere dall’attività svolta (es. iscrizione nel registro delle imprese)

Parte della disciplina dell’imprenditore commerciale si applica solo ai soci accomandatari nella SaS

Le norme che regolano l’esercizio di impresa commerciale da parte di un incapace si applicano

solo ai soci

Se fallisce una società, falliscono anche i soci a responsabilità illimitata

IMPRESE PUBBLICHE

Lo stato può intervenire nel settore dell’economia in 3 modi:

• Attraverso la partecipazione in società di diritto privato (società a partecipazione statale)

 si applica lo statuto dell’imprenditore commerciale

• Dando vita ad enti di diritto pubblico il cui compito è l’esercizio dell’attività di impresa (enti

pubblici economici)  si applica lo statuto dell’imprenditore commerciale, ma c’è la

liquidazione coatta anziché il fallimento

• Svolgendo attività di impresa attraverso proprie strutture organizzative, in cui l’attività di

impresa è secondaria e accessoria (imprese-organo)  si applica lo statuto

dell’imprenditore commerciale, salvo diverse disposizioni di legge, infatti NO iscrizione nel

registro delle imprese e NO procedure concorsuali

Privatizzazione formale  enti pubblici economici trasformati in SpA a partecipazione statale

Privatizzazione sostanziale  dismissione delle partecipazioni pubbliche di controllo

IMPRESE SOCIALI

Associazioni e fondazioni con fini altruistici (es. istituti religiosi) sono imprese commerciali anche

se l’attività commerciale è solamente accessoria rispetto all’attività principale, quindi anch’esse

sono soggette al fallimento

Impresa sociale  organizzazione privata che esercita stabilmente e principalmente un’attività

economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi di utilità sociale (es.

istruzione, assistenza sanitaria, tutela dell’ambiente, servizi culturali…)

NO scopo di lucro  eventuali utili devono essere reinvestiti

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Vincolo di indisponibilità  non si possono distribuire fondi o riserve a vantaggio di coloro che fanno

parte dell’amministrazione (in caso di cessazione dell’impresa, il patrimonio è devoluto ad altre

organizzazioni di utilità sociale, associazioni, fondazioni)

Privilegi concessi alle imprese sociali:

• Possibilità di organizzarsi in qualsiasi forma di organizzazione privata

• Se PN ≥ 20.000 € risponde delle obbligazioni solo l’organizzazione; se PN ≤ 13.333 € a

causa delle perdite, rispondono in solido anche coloro che hanno agito in nome e per conto

dell’organizzazione ma non gli altri soci

Per quanto riguarda la disciplina dell’imprenditore commerciale, le imprese sociali:

• Devono iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese

• Devono tenere le scritture contabili

• Sono soggette alla liquidazione coatta anziché al fallimento

L’impresa sociale richiede l’atto pubblico ad substantiam

Le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro che può disporre la perdita

della qualifica in caso di:

• Assenza di condizioni per il riconoscimento

• Violazioni della disciplina reiterate dopo la diffida

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3 – ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI IMPRENDITORE

A chi si applica lo statuto dell’imprenditore? Non ci sono problemi se gli atti sono compiuti

direttamente dall’interessato o da un rappresentante che agisce in nome dello stesso

Mandato senza rappresentanza  mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante +

gli effetti degli atti si producono nella sfera giuridica del mandatario

Mandato con rappresentanza  mandatario agisce in nome e per conto del mandante + gli effetti

degli atti si producono nella sfera giuridica del mandante

→ Gli effetti ricadono sul soggetto il cui nome è stato speso

In alcuni casi il soggetto cui è imputabile la qualità di imprenditore non è lo stesso che dirige

effettivamente l’impresa  prestanome/imprenditore palese compie gli atti che decide l’imprenditore

occulto/indiretto

Si ricorre a questo espediente per aggirare un divieto di legge (es. impiegati statali non possono

esercitare un’attività di impresa) o per non esporre al rischio di impresa tutto il proprio patrimonio

personale

Di solito si costituisce una SpA con un modesto capitale (società di comodo) tutto nelle mani

dell’imprenditore occulto (che fa propri tutti i guadagni), e gli atti sono formalmente decisi e posti in

essere dal prestanome (ma sostanzialmente decisi dall’imprenditore occulto)

I problemi sorgono quando gli affari vanno male e il prestanome è un nullatenente  i creditori

possono far fallire il prestanome, perché ha agito in proprio nome ed ha quindi acquistato la qualità

di imprenditore commerciale, ma ricaveranno ben poco perché è un nullatenente

Rimedi per i creditori:

• Teoria dell’imprenditore occulto  “chi esercita il potere di direzione di un’impresa se ne

assume anche il rischio e risponde delle obbligazioni, quindi se l’attività di impresa è

esercitata da un prestanome saranno responsabili sia il prestanome che l’imprenditore

occulto”

Questa teoria però non ha raccolto consensi perché altrimenti nelle società di capitali

verrebbe meno la responsabilità limitata

• Teoria della società fiancheggiatrice  “il socio che abusa dello schermo societario risponde

come titolare di un’autonoma impresa commerciale individuale per le obbligazioni da lui

contratte nello svolgimento dell’attività fiancheggiatrice della società di capitali”

Si fa finta che ci sia un’impresa individuale che fiancheggia la società di capitali

INIZIO E FINE DELL’IMPRESA

Principio di effettività  l’imprenditore diventa tale nel momento in cui inizia l’esercizio dell’attività

di impresa (NO all’iscrizione nel registro delle imprese)

Questo principio vale sia per le persone fisiche che per le società

Gli atti di organizzazione (es. acquisto di macchinari) sono sufficienti a fare acquistare la qualità di

imprenditore? Sì, se manifestano in modo non equivoco il requisito della professionalità, per il loro

numero o la loro significatività

L’impresa può essere dichiarata fallita entro 1 anno dalla cancellazione dal registro delle imprese,

se l’insolvenza si è manifestata prima della medesima o entro l’anno successivo

In caso di impresa individuale o di cancellazione d’ufficio della società, il creditore e il pm possono

dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui far decorrere tale termine

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Con la cancellazione dal registro delle imprese si presume anche la cessazione dell’attività, ma il

creditore e il pm possono dimostrare il contrario (in tal caso il termine non decorre finché non viene

cessata l’attività)

INCAPACITA’ E INCOMPATIBILITA’

La capacità di esercitare l’attività di impresa si acquista con il compimento del 18° anno di età e si

perde con l’interdizione/inabilitazione

Il minore o l’incapace che esercita l’attività di impresa non diventa imprenditore anche se i contratti

conclusi non sono annullabili

Se vengono violate le norme relative all’incompatibilità (es. impiegati statali non possono

esercitare attività di impresa) ci si espone a sanzioni amministrative, ma la qualità di imprenditore

viene acquistata comunque

IMPRESA COMMERCIALE DEGLI INCAPACI

I rappresentanti legali possono esercitare l’attività di impresa per conto di un incapace

Non è mai consentito l’inizio di un’impresa commerciale in nome e per conto dell’incapace, ma solo

la continuazione di un’impresa già esistente (eccetto per il minore emancipato e il beneficiario

dell’amministrazione di sostegno), purché la continuazione sia utile all’incapace + autorizzata dal

tribunale:

• Minore + interdetto  con l’autorizzazione del tribunale, il rappresentante può compiere tutti

gli atti che rientrano nell’esercizio di impresa (ordinari + straordinari); servirà

un’autorizzazione specifica solo per atti che non sono in rapporto di “mezzo a fine” per la

gestione dell’impresa (es. vendita dell’immobile in cui ha sede l’impresa)

• Inabilitato  con l’autorizzazione del tribunale, l’inabilitato potrà esercitare l’attività di

impresa con l’assistenza del curatore e con il suo consenso in caso di atti estranei

all’esercizio di impresa

• Minore emancipato  può essere autorizzato dal tribunale ad iniziare un’impresa e può

compiere tutti gli atti (ordinari + straordinari); l’autorizzazione del tribunale deve essere

iscritta nel registro delle imprese

• Beneficiario dell’amministrazione di sostegno  può compiere tutti gli atti che non richiedono

l’amministratore di sostegno 8

4 – LO ST

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fabiomere di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Rigotti Marco.
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