Bonifiche dei siti contaminati
Introduzione
Sito contaminato: area geograficamente ben delimitata che comprende (Es. Terreno,
acque sotterranee) al suo interno delle matrici ambientali.
Matrici ambientali terreno, acque sotterranee.
Bonifica: serve per recuperare le risorse ad essa presenti alle condizioni pregresse; a
volte non è possibile e bisogna accontentarsi di portarlo al limite di legge.
Limite di legge tutela l’uomo e la sua salute. La tutela viene effettuata attraverso analisi
del rischio e determina se compromette o no la salute dell’uomo.
Es contaminazione del sito:
Rifiuti:
1. (discarica non controllata PERCOLATO) li si trovano sulla superficie
permeabile e tramite le acque meteoriche vanno nel terreno e successivamente
nelle falde creando così un inquinamento.
Rifiuti sorgente primaria che crea la contaminazione.
Matrici ambientali sorgente secondaria.
Perdite:
2. causate da un incidente (Es. autocisterna che si rovescia e disperse il suo
contenuto nel terreno).
Contaminazione pregresse:
3. contaminazione a livello nazionale.
Normativa
Bisogna mettere a confronto le due normative per poter capire le differenze.
Normativa pregressa:
1. DM 471/99; decreto di attuazione dell’art 17 del D.lgs.
22/97
Questo articolo fa parte del Decreto Ronchi (22/97).
Decreto Ronchi decreto che riguarda i rifiuti, nell’art.17 vengono nominate le
normative di Bonifica e dopo 2 anni venne creato Il DM 471/99 solamente per le
Bonifiche.
Normativa attuale:
2. D.lgs. 152/06; norme in materia ambientale, Parte IV, Titolo V.
Dopo il D.lgs. 152/06 è stato pubblicato il D.lgs. 16 gennaio 2008 n.4. (ha correzioni
e integrazioni).
La principale discriminante che diversifica le due normative e AdR (ANALISI DI RISCHIO).
AdR DM 471/99: ha un ruolo marginale.
AdR D.lgs. 152/06: ha un ruolo fondamentale, perché è lo strumento principale
per stabilire fino a quali valori di contaminazione è necessario spingere le bonifiche
ambientali.
(o meglio attraverso questo strumento ci permette di stabilire se un sito è
contaminato oppure no e si determina se bisogna bonificarlo oppure no).
Approccio all’AdR secondo il DM 471/99
Ho una serie di sostanze inquinanti in un terreno, quindi fisso dei valori limiti in delle
tabelle sia per il terreno che per le acque sotterranee.
Questi valori fissati vengono chiamati VCLA (valori di concentrazione limite accettabile per
la salute)
VCLA valori sito-generico, cioè che questi valori non dipendono dalle caratteristiche del
sito, mal il valore è sempre lo stesso; essi sono dei valori di screening ovvero di controllo,
di soglia.
Questi valori sono contenuti nell’Allegato 1.
Questi valori sono inseriti in tabelle suddivise 3 colonne:
1.Colonna Suddivisione dei composti chimici del composto
2.Colonna Denominata con la sigla A, abbiamo i suoli verdi pubblici, privati e
*
residenziali.
3.Colonna Denominata con la sigla B, abbiamo i suoli commerciali o industriali.
* valori diversi perché ho diversi bersagli
N.B. limiti più restrittivi dove cambia il bersaglio, dove ad Es. ho bambini, anziani etc.
Limiti più “permissivi” dove ho lo stesso bersaglio, dove ad Es. ho lavoratori.
Es.) un certo composto C viene rinvenuto nel terreno e posso avere:
C <= VCLA: sono autorizzato a dire che il SITO NON È CONTAMINATO.
N.B. se ho più composti devo guardali uno per uno e confrontarli con il VCLA, se un
composto è maggiore devo bonificare.
C > VCLA: sono autorizzato a dire che il SITO È CONTAMINATO; in questo caso
scatta l’obbligo di Bonificare.
Se quando bonifico uso la tecnica migliore e non riesco ad arrivare al valore di
tabella mi trovo in una situazione in cui ho un Cresiduo (composto residuo).
Cresiduo > VCLA allora interviene AdR.
Es. se bonifico e ottengo un valore di 2.1 e il VCLA è di 2 allora tramite il software
vedo AdR e capisco se è contaminato oppure no.
Bonificare serve per raggiungere i valori di tabella dei VCLA.
AdR risulta un’analisi di tipo diretto, i quanto fornisce una stima del rischio sanitario
a cui è sottoposto un potenziale bersaglio (sia on-site che off-site), conoscendo la
concentrazione in corrispondenza della sorgente di contaminazione. Bersaglio
Trasporto
Sorgente (Rischio)
Approccio all’AdR secondo il D.lgs. 152/06:
I valori di screening sono definiti da dei valori limiti presi in una tabella e vengono chiamati
CSC (Concentrazione soglia di Contaminazione)
CSC valori sito-generici.
Gli obiettivi di Bonifica vengono chiamati CSR (Concentrazione soglia di Rischio).
Es.) un certo composto C viene rinvenuto nel terreno e posso avere:
C <= CSC: SITO NON È CONTAMINATO
sono autorizzato a dire che il (I°
screening fatto).
N.B. se un solo composto C supera il CSC devo far dei ragionamenti.
C > CSC: SITO È POTENZIALMENTE
sono autorizzato a dire che il
CONTAMINATO.
Ho un’incertezza che viene risolta dall’ AdR
(AdR strumento usato per stabilire se un sito è contaminato oppure no e se
bisogna bonificare oppure no, si tratta di un AdR sanitaria e ambientale che tiene in
conto unicamente l’uomo come bersaglio della contaminazione e non l’ecosistema.
Essa è sito-specifica.)
Quindi ora ho l’obbligo di fare PdC (Piano di Caratterizzazione), esso è sito-specifico,
riguarda la sorgente, il traporto e il bersaglio.
Es. PdC.)
a) Matrice ambientale: analisi, prelievi, morfologia, falde, granulometria, etc.
b) Dove si trova la sorgente.
c) Quali sono i bersagli (bambini, lavoratori, adulti, anziani, donne) e dove si
trovano.
N.B. i dati ottenuti dal PdC del sito sono i parametri di input dell’AdR; il risultato è la
restituzione in output del CSR ma anche il valore del rischio* vero e proprio.
Rischio* se la sostanza è cancerogena, mentre se la sostanza non è cancerogena si dice
Hazard Index (H.I.)
CSR ho due casi:
C <= CSR: SITO NON È CONTAMINATO
sono autorizzato a dire che il , quindi non
ho l’obbligo di bonifica faccio solo un monitoraggio nel tempo.
C > CSR: SITO È CONTAMINATO
sono autorizzato a dire che il , quindi ho l’obbligo
di bonifica (o messa in sicurezza) e l’obiettivo è di ricondurmi al di sotto CSR.
N.B. durante il PdC per evitare che CSR < CSC si usano 33 parametri per suoli saturi,
insaturi e ambienti chiusi sempre determinati in modo sito-specifico.
N.B. talvolta l’organismo di controllo competente per il territorio (Es. ARPA) può innalzare
tale valore se sono presenti anomalie geochimiche che fanno si che esistano valori naturali
di fondo.
D.lgs. 152/06 definizioni:
Sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, nelle
diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) e comprensiva di
eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.
Suolo va dal piano di calpestio fino a 1[m] di profondità
Sottosuolo va da 1[m] di profondità fino alla falda.
CSC: livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di
sopra dei quali è necessaria la PdC e AdR.
Individuati nell’allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/06.
CSR: livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per
caso con l’applicazione dell’AdR sito-specifica.
Individuati nell’allegato 1 parte IV del D.lgs. 152/06.
Sito potenzialmente contaminato: sito nel quale uno o più valori di
concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino
superiori ai valori di CSC, in attesa di fare il PdC e AdR che permettono di
determinare lo stato di contaminazione sulla base delle CSR.
Sito contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici
ambientali risultino superiori ai valori di CSR.
Sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici
ambientali risultino inferiore ai valori di CSR.
Misure di prevenzione: usate per contrastare un evento, un atto che ha creato
una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio
probabile che si verifichi un danno sanitario o ambientale in un futuro prossimo.
Misure di riparazione: qualsiasi azione per riparare, risanare, sostituire risorse
naturali e/o servizi naturali danneggiati.
Messa in sicurezza d’emergenza: intervento immediato o a breve termine atto a
contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il
contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle.
Messa in sicurezza operativa: insieme di interventi eseguiti in un sito con
attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e
per l’ambiente; in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza.
Messa in sicurezza permanente: insieme di interventi atti a isolare in modo
definitivo le fonti di inquinamento rispetto alle matrici ambientali circostanti e a
garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per persone e per l’ambiente.
Bonifica: insieme di interventi atti ad eliminare ad eliminare le fonti di
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre la concentrazione delle stesse
presenti nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore al
valore di CSR.
Inquinamento diffuso: contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche
delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola
origine.
(Es. la falda è inquinata per molti chilometri da molte industrie)
Allegato al Titolo 5 parte IV
Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica:
1. l’analisi di rischio applicabile, prima dopo e durante le operazioni di bonifica o
messa in sicurezza.
Abbiamo 2 criteri di soglia di intervento:
a. CSC
b. CSR
I componenti dell’AdR da parametrizzare sono:
a. Contaminanti indice;
Sorgenti di contaminazione
b. (suolo superficiale, profondo, falda);
Vie e modalità di esposizione
c. ;
Ricettori finali
d. (bersaglio).
Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati:
2. insieme di
attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle
matrici, in modo da prendere decisioni per la messa in sicurezza e/o bonifica del
sito.
Le fasi di caratterizzazione di un sito sono le seguenti:
Ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito:
a. attraverso testimonianze, carte, questionari alla popolazione etc. servono per
capire il luogo nel sito dove far i prelievi per determinare se il sito è
contaminato oppure no.
Inoltre serve per determinare il colpevole della contaminazione perché per gli
eventi storici è difficile capire di chi si tratta.
Elaborazione del modello concettuale preliminare (MCP):
b. realizzato
sulla base delle informazioni storiche disponibili prima dell’inizio del piano di
investigazione e le eventuali indagini condotte nelle matrici ambientali del
sito nel corso della normale gestione. Definisco un modello.
Modello rappresentazione semplificata della realtà, mi dice i potenziali
bersagli e i potenziali contaminanti e cosa c’è in mezzo (trasporto).
Elaborazione del piano di indagini:
c. integro il MCP con delle indagini
attuali del sito.
Sulla base di questo piano di indagini si può procedere alla predisposizioni di
indagini integrative mirate (modello concettuale definitivo del sito).
Indagini integrative riguardano tutte le indagini mirate alla definizione dei
parametri sito-specifici necessari per l’applicazione dell’AdR.
Elaborazione del modello concettuale definitivo:
d. è una
rappresentazione tra lo stato di contaminazione del sottosuolo e l’ambiente
naturale e/o ricostruito.
È la base per l’AdR.
Questo modello include:
I. Caratteristiche specifiche del sito in termini di stato delle
potenziali fonti di contaminazione;
II. Grado ed estensione della contaminazione delle varie matrici;
III. Percorsi di migrazione dalla sorgente di contaminazione ai
bersagli.
Cresiduo:
e. identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili su
cui impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o bonifica.
3. Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica
e ripristino ambientale, messa in sicurezza nonché per l’individuazione
delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili:
Interventi di bonifica:
a. sono finalizzati ad eliminare l’inquinamento delle
matrici ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle costanze inquinanti.
La bonifica ha/aveva una duplice scelta:
Bonifico a C < CSR
I. (approccio meno conservativo);
Bonifico a C < CSC
II. (approccio più conservativo, perché arrivando ai
limiti di legge “valori tabellari” sono sicuro di non aver più
contaminanti nel sito.
È la scelta più veloce senza lasciar traccia di contaminante; non ha
senso far l’AdR.
Interventi di messa in sicurezza:
b. finalizzati alla rimozione e
all’isolamento delle fonti inquinanti e al contenimento della diffusione degli
inquinanti.
Tali interventi possono avere carattere di:
Urgenza:
I. in caso di rilasci accidentali o di improvviso accertamento
di una situazione di contaminazione.
Questo carattere viene chiamato messa in sicurezza d’emergenza.
Le principali tipologie di interventi di messa in sicurezza sono:
a) Rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di
vasche, raccolta sostante sversate;
b) Pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati
in acquiferi superficiali;
c) Installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di
sicurezza e sorveglianza;
d) Installazione di trincee e drenanti di recupero;
e) Copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi
contaminati;
f) Rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati.
Continuità:
II. in caso di compatibilità con le lavorazioni svolte nei siti
produttivi in esercizio.
Questo carattere viene chiamato messa in sicurezza operativa.
È opportuno progettare tali interventi dopo aver eseguito un PdC
ambientale del sito, finalizzata ad un’AdR di rischio sito-specifica.
Le misure di messe in sicurezza operative si distinguono in:
Mitigative:
a) interventi finalizzati ad isolare, immobilizzare,
rimuovere gli inquinanti dispersi nel suolo, sottosuolo, acque
superficiali e sotterranee;
Di contenimento:
b) interventi che hanno il compito di impedire
la migrazione dei contaminanti verso ricettori ambientali
sensibili, quali acque superficiali e sotterranee, applicati in
prossimità dei confini del sito.
Esse a loro volta si dividono in:
Misure di sbarramento passive: di natura fisica o
statica (barriere o diaframmi verticali, sistemi di
impermeabilizzazione sotterranei e di immobilizzazione
degli inquinanti;
Misure di sbarramento attive: di natura idraulica o
dinamica (sbarramenti realizzati con pozzi di
emungimento, trincee di drenaggio delle acque
sotterranee, sistemi idraulici di stabilizzazione degli
acquiferi sotterranei);
Misure di sbarramento reattive: di natura chimica
operano l’abbattimento delle concentrazioni di
inquinanti nelle acque di falda.
Definitiva:
III. nel caso in cui non sia possibile procedere alla rimozione
degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili a posti
sopportabili
Questo carattere viene chiamato messa in sicurezza permanente.
Tutto ciò può essere schematizzato nel seguente modo:
Definizione della destinazione d’uso del sito prevista dagli
strumenti urbanistici;
Acquisizione dei dati di caratterizzazione del sito, ambiente e
del territorio influenzati;
Definizione degli obiettivi da raggiungere e selezione della
tecnica di bonifica;
Selezione delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive;
Studio della compatibilità ambientale degli interventi;
Definizione dei criteri di accettazione dei risultati;
Controllo e monitoraggio degli interventi di bonifica/messa in
sicurezza permanente ed eventuali misure di sicurezza;
Definizione di eventuali limitazioni e prescrizioni all’uso del sito.
Gli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente sono
classificati in:
Interventi in-situ:
a) effettuati senza movimentazione o
rimozione del suolo;
Interventi ex-situ on-site:
b) con movimentazione e rimozione
dei materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell’area
del sito;
Interventi ex-situ off-situ:
c) con movimentazione e rimozione
di materiali e suolo inquinato fuori da sito stesso, per avviare i
materiali e il suolo negli impianti di trattamento autorizzati.
Criteri generali per l’applicazione di procedure semplificate:
4. l’allegato
riporta le procedure amministrative e tecnico-operative con le quali gestire
situazioni rischio concreto o potenziale di superamento delle CSC. Oppure per
eventi accidenti che interessano aree non superficie superiore a 1000[m²].
Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, sottosuolo, e nelle
5. acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti da
bonificare: l’allegato contiene due tabelle:
Tabella 1:
a. CSC nel suolo e nel sottosuolo riferite alla specifica destinazione
d’uso dei siti da bonificare;
Tabella 2:
b. CSC nelle acque sotterranee.
Iter burocratico-amministrativo tempi, competenze e procedure.
Chi è tenuto ad intervenire di fronte ad un evento potenzialmente in grado di
contaminare un sito?
1. Deve intervenire il responsabile della contaminazione o del pericolo di
contaminazione.
2. Deve
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Riassunto esame Campionamento e Trattamento dei Siti Contaminati
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Caratterizzazione geochimica dei siti contaminati e analisi di rischio
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Riassunto "Geotecnica ambientale & Discariche e Bonifica dei siti contaminati"
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Caratterizzazione geochimica dei siti contaminati e analisi di rischio