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Bonifiche dei siti contaminati

Introduzione

Sito contaminato: area geograficamente ben delimitata che comprende (Es. terreno, acque sotterranee) al suo interno delle matrici ambientali.

Matrici ambientali  terreno, acque sotterranee.

Bonifica: serve per recuperare le risorse ad essa presenti alle condizioni pregresse; a volte non è possibile e bisogna accontentarsi di portarlo al limite di legge.

Limite di legge  tutela l’uomo e la sua salute. La tutela viene effettuata attraverso analisi del rischio e determina se compromette o no la salute dell’uomo.

Esempi di contaminazione del sito

Rifiuti:

  • Discarica non controllata (percolato): li si trovano sulla superficie permeabile e tramite le acque meteoriche vanno nel terreno e successivamente nelle falde creando così un inquinamento.

Rifiuti  sorgente primaria che crea la contaminazione.

Matrici ambientali  sorgente secondaria.

Perdite:

  • Causate da un incidente (Es. autocisterna che si rovescia e disperde il suo contenuto nel terreno).

Contaminazioni pregresse:

  • Contaminazione a livello nazionale.

Normativa

Bisogna mettere a confronto le due normative per poter capire le differenze.

Normativa pregressa:

  • DM 471/99; decreto di attuazione dell’art. 17 del D.lgs. 22/97.

Questo articolo fa parte del Decreto Ronchi (22/97).

Decreto Ronchi  decreto che riguarda i rifiuti, nell’art. 17 vengono nominate le normative di bonifica e dopo 2 anni venne creato il DM 471/99 solamente per le bonifiche.

Normativa attuale:

  • D.lgs. 152/06; norme in materia ambientale, Parte IV, Titolo V.

Dopo il D.lgs. 152/06 è stato pubblicato il D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4. (ha correzioni e integrazioni).

La principale discriminante che diversifica le due normative è AdR (analisi di rischio).

AdR DM 471/99: ha un ruolo marginale.

AdR D.lgs. 152/06: ha un ruolo fondamentale, perché è lo strumento principale per stabilire fino a quali valori di contaminazione è necessario spingere le bonifiche ambientali.

(O meglio attraverso questo strumento ci permette di stabilire se un sito è contaminato oppure no e si determina se bisogna bonificarlo oppure no).

Approccio all’AdR secondo il DM 471/99

Ho una serie di sostanze inquinanti in un terreno, quindi fisso dei valori limite in delle tabelle sia per il terreno che per le acque sotterranee.

Questi valori fissati vengono chiamati VCLA (valori di concentrazione limite accettabile per la salute).

VCLA  valori sito-generici, cioè che questi valori non dipendono dalle caratteristiche del sito, ma il valore è sempre lo stesso; essi sono dei valori di screening ovvero di controllo, di soglia.

Questi valori sono contenuti nell’Allegato 1.

Questi valori sono inseriti in tabelle suddivise in 3 colonne:

  • Colonna: suddivisione dei composti chimici del composto.
  • Colonna denominata con la sigla A, abbiamo i suoli verdi pubblici, privati e residenziali.
  • Colonna denominata con la sigla B, abbiamo i suoli commerciali o industriali.

Valori diversi perché ho diversi bersagli  N.B. limiti più restrittivi dove cambia il bersaglio, dove ad Es. ho bambini, anziani etc.

Limiti più “permissivi” dove ho lo stesso bersaglio, dove ad Es. ho lavoratori.

Es.) un certo composto C viene rinvenuto nel terreno e posso avere:

C <= VCLA: sono autorizzato a dire che il sito non è contaminato.

N.B. se ho più composti devo guardarli uno per uno e confrontarli con il VCLA, se un composto è maggiore devo bonificare.

C > VCLA: sono autorizzato a dire che il sito è contaminato; in questo caso scatta l’obbligo di bonificare.

Se quando bonifico uso la tecnica migliore e non riesco ad arrivare al valore di tabella mi trovo in una situazione in cui ho un Cresiduo (composto residuo).

Cresiduo > VCLA allora interviene AdR.

Es. se bonifico e ottengo un valore di 2.1 e il VCLA è di 2 allora tramite il software vedo AdR e capisco se è contaminato oppure no.

Bonificare  serve per raggiungere i valori di tabella dei VCLA.

AdR risulta un’analisi di tipo diretto, in quanto fornisce una stima del rischio sanitario a cui è sottoposto un potenziale bersaglio (sia on-site che off-site), conoscendo la concentrazione in corrispondenza della sorgente di contaminazione.

Bersaglio
Trasporto
Sorgente (Rischio)

Approccio all’AdR secondo il D.lgs. 152/06

I valori di screening sono definiti da dei valori limite presi in una tabella e vengono chiamati CSC (Concentrazione soglia di contaminazione).

CSC  valori sito-generici.

Gli obiettivi di bonifica vengono chiamati CSR (Concentrazione soglia di rischio).

Es.) un certo composto C viene rinvenuto nel terreno e posso avere:

C <= CSC: sono autorizzato a dire che il sito non è contaminato (I° screening fatto).

N.B. se un solo composto C supera il CSC devo far dei ragionamenti.

C > CSC: sono autorizzato a dire che il sito è potenzialmente contaminato.

Ho un’incertezza che viene risolta dall’AdR.

(AdR  strumento usato per stabilire se un sito è contaminato oppure no e se bisogna bonificare oppure no, si tratta di un’AdR sanitaria e ambientale che tiene in conto unicamente l’uomo come bersaglio della contaminazione e non l’ecosistema. Essa è sito-specifica.)

Quindi ora ho l’obbligo di fare PdC (Piano di caratterizzazione), esso è sito-specifico, riguarda la sorgente, il trasporto e il bersaglio.

Es. PdC.)

  • Matrice ambientale: analisi, prelievi, morfologia, falde, granulometria, etc.
  • Dove si trova la sorgente.
  • Quali sono i bersagli (bambini, lavoratori, adulti, anziani, donne) e dove si trovano.

N.B. i dati ottenuti dal PdC del sito sono i parametri di input dell’AdR; il risultato è la restituzione in output del CSR ma anche il valore del rischio* vero e proprio.

Rischio*  se la sostanza è cancerogena, mentre se la sostanza non è cancerogena si dice Hazard Index (H.I.).

CSR: ho due casi:

C <= CSR: sono autorizzato a dire che il sito non è contaminato, quindi non ho l’obbligo di bonifica, faccio solo un monitoraggio nel tempo.

C > CSR: sono autorizzato a dire che il sito è contaminato, quindi ho l’obbligo di bonifica (o messa in sicurezza) e l’obiettivo è di ricondurmi al di sotto CSR.

N.B. durante il PdC per evitare che CSR < CSC si usano 33 parametri per suoli saturi, insaturi e ambienti chiusi sempre determinati in modo sito-specifico.

N.B. talvolta l’organismo di controllo competente per il territorio (Es. ARPA) può innalzare tale valore se sono presenti anomalie geochimiche che fanno sì che esistano valori naturali di fondo.

D.lgs. 152/06: definizioni

Sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) e comprensiva di eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

Suolo  va dal piano di calpestio fino a 1[m] di profondità.

Sottosuolo  va da 1[m] di profondità fino alla falda.

CSC: livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la PdC e AdR.

Individuati nell’allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/06.

CSR: livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione dell’AdR sito-specifica.

Individuati nell’allegato 1 parte IV del D.lgs. 152/06.

Sito potenzialmente contaminato: sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSC, in attesa di fare il PdC e AdR che permettono di determinare lo stato di contaminazione sulla base delle CSR.

Sito contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti superiore ai valori di CSR.

Sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di CSR.

Misure di prevenzione: usate per contrastare un evento, un atto che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio probabile che si verifichi un danno sanitario o ambientale in un futuro prossimo.

Misure di riparazione: qualsiasi azione per riparare, risanare, sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati.

Messa in sicurezza d’emergenza: intervento immediato o a breve termine atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle.

Messa in sicurezza operativa: insieme di interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente; in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza.

Messa in sicurezza permanente: insieme di interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti di inquinamento rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per persone e per l’ambiente.

Bonifica: insieme di interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre la concentrazione delle stesse presenti nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore al valore di CSR.

Inquinamento diffuso: contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine.

(Es. la falda è inquinata per molti chilometri da molte industrie).

Allegato al Titolo 5 parte IV

Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica

L’analisi di rischio applicabile, prima, dopo e durante le operazioni di bonifica o messa in sicurezza.

Abbiamo 2 criteri di soglia di intervento:

  • CSC.
  • CSR.

I componenti dell’AdR da parametrizzare sono:

  • Contaminanti indice.
  • Sorgenti di contaminazione (suolo superficiale, profondo, falda).
  • Vie e modalità di esposizione.
  • Ricettori finali (bersaglio).

Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati

Insieme di attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici, in modo da prendere decisioni per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.

Le fasi di caratterizzazione di un sito sono le seguenti:

  • Ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito: attraverso testimonianze, carte, questionari alla popolazione etc. servono per capire il luogo nel sito dove fare i prelievi per determinare se il sito è contaminato oppure no.

Inoltre serve per determinare il colpevole della contaminazione perché per gli eventi storici è difficile capire di chi si tratta.

  • Elaborazione del modello concettuale preliminare (MCP): realizzato sulla base delle informazioni storiche disponibili prima dell’inizio del piano di investigazione e le eventuali indagini condotte nelle matrici ambientali del sito nel corso della normale gestione. Definisco un modello.

Modello  rappresentazione semplificata della realtà, mi dice i potenziali bersagli e i potenziali contaminanti e cosa c’è in mezzo (trasporto).

  • Elaborazione del piano di indagini: integro il MCP con delle indagini attuali del sito.

Sulla base di questo piano di indagini si può procedere alla predisposizione di indagini integrative mirate (modello concettuale definitivo del sito).

Indagini integrative  riguardano tutte le indagini mirate alla definizione dei parametri sito-specifici necessari per l’applicazione dell’AdR.

  • Elaborazione del modello concettuale definitivo: è una rappresentazione tra lo stato di contaminazione del sottosuolo e l’ambiente naturale e/o ricostruito.

È la base per l’AdR.

Questo modello include:

  • Caratteristiche specifiche del sito in termini di stato delle potenziali fonti di contaminazione.
  • Grado ed estensione della contaminazione delle varie matrici.
  • Percorsi di migrazione dalla sorgente di contaminazione ai bersagli.
  • Cresiduo: identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili su cui impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o bonifica.

Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale

Messa in sicurezza nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili:

  • Interventi di bonifica: sono finalizzati ad eliminare l’inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti.

La bonifica ha/aveva una duplice scelta:

  • Bonifico a C < CSR (approccio meno conservativo).
  • Bonifico a C < CSC (approccio più conservativo, perché arrivando ai limiti di legge “valori tabellari” sono sicuro di non aver più contaminanti nel sito.

È la scelta più veloce senza lasciar traccia di contaminante; non ha senso fare l’AdR.

  • Interventi di messa in sicurezza: finalizzati alla rimozione e all’isolamento delle fonti inquinanti e al contenimento della diffusione degli inquinanti.

Tali interventi possono avere carattere di:

  • Urgenza: in caso di rilasci accidentali o di improvviso accertamento di una situazione di contaminazione.

Questo carattere viene chiamato messa in sicurezza d’emergenza.

Le principali tipologie di interventi di messa in sicurezza sono:

  • Rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze sversate.
  • Pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali.
  • Installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza.
  • Installazione di trincee e drenanti di recupero.
  • Copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati.
  • Rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati.
  • Continuità: in caso di compatibilità con le lavorazioni svolte nei siti produttivi in esercizio.

Questo carattere viene chiamato messa in sicurezza operativa.

È opportuno progettare tali interventi dopo aver eseguito un PdC ambientale del sito, finalizzata ad un’AdR di rischio sito-specifica.

Le misure di messa in sicurezza operative si distinguono in:

  • Mitigative: interventi finalizzati ad isolare, immobilizzare, rimuovere gli inquinanti dispersi nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee.
  • Di contenimento: interventi che hanno il compito di impedire la migrazione dei contaminanti verso ricettori ambientali sensibili, quali acque superficiali e sotterranee, applicati in prossimità dei confini del sito.

Esse a loro volta si dividono in:

  • Misure di sbarramento passive: di natura fisica o statica (barriere o diaframmi verticali, sistemi di impermeabilizzazione sotterranei e di immobilizzazione degli inquinanti).
  • Misure di sbarramento attive: di natura idraulica o dinamica (sbarramenti realizzati con pozzi di emungimento, trincee di drenaggio delle acque sotterranee, sistemi idraulici di stabilizzazione degli acquiferi sotterranei).
  • Misure di sbarramento reattive: di natura chimica operano l’abbattimento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque di falda.
  • Definitiva: nel caso in cui non sia possibile procedere alla rimozione degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili a posti sopportabili.

Questo carattere viene chiamato messa in sicurezza permanente.

Tutto ciò può essere schematizzato nel seguente modo:

  • Definizione della destinazione d’uso del sito prevista dagli strumenti urbanistici.
  • Acquisizione dei dati di caratterizzazione del sito, ambiente e del territorio influenzati.
  • Definizione degli obiettivi da raggiungere e selezione della tecnica di bonifica.
  • Selezione delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive.
  • Studio della compatibilità ambientale degli interventi.
  • Definizione dei criteri di accettazione dei risultati.
  • Controllo e monitoraggio degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente ed eventuali misure di sicurezza.
  • Definizione di eventuali limitazioni e prescrizioni all’uso del sito.

Gli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente sono classificati in:

  • Interventi in-situ: effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo.
  • Interventi ex-situ on-site: con movimentazione e rimozione dei materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell’area del sito.
  • Interventi ex-situ off-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato fuori dal sito stesso, per avviare i materiali e il suolo negli impianti di trattamento autorizzati.

Criteri generali per l’applicazione di procedure semplificate

L’allegato riporta le procedure amministrative e tecnico-operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle CSC. Oppure per eventi accidentali che interessano aree non superiori a 1000[m2].

Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee

In relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare: l’allegato contiene due tabelle:

  • Tabella 1: CSC nel suolo e nel sottosuolo riferite alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare.
  • Tabella 2: CSC nelle acque sotterranee.

Iter burocratico-amministrativo: tempi, competenze e procedure

Chi è tenuto ad intervenire di fronte ad un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito?

  • Deve intervenire il responsabile della contaminazione o del pericolo di contaminazione.
  • Deve
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Ingegneria civile e Architettura ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andrea_riva96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bonifica di siti contaminati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Morosini Cristina.
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