Ragionamento giuridico e interpretazione
Una norma di legge è il risultato di un'attività umana, il legiferare, che si realizza attraverso il ricorso al linguaggio. Legiferare, dunque, vuol dire individuare un certo precetto e tradurlo in una o più frasi.
Nel momento in cui il precetto diventa linguaggio, e quindi strumento di espressione, si carica di relatività e incertezza, non essendo dotato di quella certezza o verità propria delle leggi naturali, fisiche o matematiche. Spesso, infatti, le singole parole hanno più significati e ogni strumento di espressione è suscettibile di interpretazione. Perciò, il ragionamento giuridico è un ragionamento argomentativo, ossia basato sulla persuasività delle argomentazioni, sulla ragionevolezza. Non si tratta, dunque, di un ragionamento dimostrativo, tipico invece della matematica in cui vi è certezza dimostrativa o verità empiriche.
Occorre, quindi, cogliere sempre la ratio della norma e i suoi profili interpretativi utilizzando le tecniche dell'interpretazione:
- Lessicale o letterale
- Teleologica
- Sistematica
- Storica
- Problematica
Interpretazione lessicale o letterale
Art.12 delle preleggi: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. Si tratta quindi di un'operazione di esegesi, cioè di ricerca sofisticata del significato del singolo vocabolo che forma la norma. Quando una parola può assumere più di un significato, si adotta quello più coerente con la ratio, il sistema, ecc.
- Se il risultato è in linea con il senso comune che assume quella data parola, allora si giunge ad un'interpretazione dichiarativa
- In caso contrario, si è in presenza di un'interpretazione correttiva, che può essere:
- Restrittiva, quando il legislatore ha detto più di quanto intendesse (plus dixit quam voluit)
- Estensiva, quando il legislatore ha detto meno di quanto ha voluto (minus dixit quam voluit) e perciò si deve effettuare una lettura della norma che ne allarghi la portata, nei limiti del significato proprio della parola in sé.
Bisogna, però, distinguere tale interpretazione dall'analogia, che ha luogo quando, a fronte di una lacuna dell'ordinamento giuridico, il giudice applica un criterio di valutazione giuridica che è al di fuori dal precetto normativo. Tuttavia, l'analogia non può essere sempre applicata, come nei casi di leggi penali e leggi eccezionali, ossia quelle leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi. In questi casi, però, può essere adottata un'interpretazione estensiva.
Interpretazione teleologica
L'interpretazione teleologica ha a che fare con lo scopo della norma, e cioè con la ratio legis, ossia lo scopo che la norma si prefigge, l'assetto di interessi che si intende realizzare, il problema pratico che si intende risolvere. Ciò è da non confondere con la mens legislatoris, ossia l'intenzione del legislatore, poiché nel momento in cui la norma entra in vigore, si stacca dalla persona fisica che l'ha posta in essere. Si può agire anche per assurdo, ossia adottando un'interpretazione apagogica, cioè dimostrando la falsità e sottolineando l'assurdità delle conseguenze della tesi contraria a quella da noi sostenuta.
Interpretazione sistematica
L'interpretazione sistematica di una norma ha lo scopo di determinare il significato della disposizione guardando all'intero sistema legislativo nel complesso, ossia tenendo conto della disciplina vigente in cui si inserisce la norma da interpretare. = Combinato disposto
- Adottando l'interpretazione sistematica, si può argomentare:
- A contrario
- A simili
- A fortiori (facendo uso di un ulteriore argomento per rafforzare la propria tesi)
Interpretazione storica
L'interpretazione storico-evolutiva si compone di due tipologie:
- Analisi diacronica delle norme: Si interpreta la norma guardando al modo in cui essa si è evoluta nel tempo
- Lavori preparatori: Si interpreta la norma guardando a tutti quei lavori ufficiali che hanno portato poi alla produzione della norma.
Interpretazione problematica
L'interpretazione problematica è quell'interpretazione che guarda al problema pratico che la norma intende risolvere.
L'imprenditore
Il diritto commerciale si sviluppa durante l'età medioevale. La necessità di disciplinare i rapporti commerciali dà inizialmente origine al diritto dei mercanti che poi si evolverà nel diritto commerciale. L'elemento finalistico che caratterizza il diritto commerciale è la creazione di un ambiente giuridico favorevole allo sviluppo dell'impresa e alla prosperità del mercato, a vantaggio della collettività.
Art. 2082 - È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. La disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell'imprenditore, la quale si ricava dalla nozione di impresa. Per impresa si intende quell'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Chi esercita tale attività, è imprenditore.
Dunque, l'impresa costituisce la fattispecie, ossia quel dato della realtà economico-sociale che è disciplinato da una norma giuridica e che quindi produce effetti giuridici. L'imprenditore è, invece, il centro di imputazione, ossia quel soggetto giuridico nella cui sfera ricadono gli effetti giuridici che scaturiscono da una fattispecie. La fattispecie impresa non è fattispecie a disciplina unitaria ma il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri di selezione:
- Oggetto dell'impresa, che determina la distinzione tra imprenditore agricolo (per cui esiste una specifica definizione positiva all'art. 2135) e imprenditore commerciale (art. 2195).
- Tuttavia, seppur in netta minoranza, qualcuno in dottrina ritiene che la situazione sia tripartita e che alla distinzione tra impresa agricola e commerciale si affianca quella civile.
- Dimensione dell'impresa, che può essere piccola (art. 2083) o grande.
- Tuttavia, non esistono dei parametri oggettivi per distinguere un'impresa grande da una piccola, né vi è distinzione tra micro-imprese o piccole-medie imprese; esiste solo la piccola impresa e la grande impresa (o medio-grande).
- Natura del soggetto che esercita l'impresa, che può essere individuale, se chi esercita l'attività è un singolo imprenditore persona fisica, o collettiva, ad es. una società, privata o pubblica.
Vi sono tre definizioni a confronto circa il concetto di attività:
- Auetta: «l’attività è un insieme di atti di diritto privato coordinati o unificati sul piano funzionale in virtù della unicità dello scopo»
- Panuccio: «complesso di atti teleologicamente orientati aventi una continuità e una durata in direzione di uno scopo unitario»
- Ascarelli: «una serie di atti coordinabili in relazione al proposito di raggiungere uno scopo»
I concetti comuni alle tre definizioni sono:
- Concetto di insieme; quindi si intende l'attività come un corpus organico di atti.
- Scopo comune; è irrilevante il motivo soggettivo.
L'attività, quindi, è un fatto giuridico e in quanto tale risultano irrilevanti:
- La volontà
- Le dichiarazioni
- La pubblicità
Al contrario del negozio giuridico, un fatto giuridico assume rilevanza e produce i suoi effetti a prescindere dalla volontà. Ciò che conta è la manifestazione del fatto in sé, a prescindere dalle dichiarazioni e dalla pubblicità.
Esempio. Un soggetto può essere iscritto come imprenditore nei registri della Camera di Commercio, ma se egli non esercita l'attività di impresa, non può essere considerato un imprenditore. Dal punto di vista sanzionatorio, per quanto riguarda i fatti giuridici, non si parla di invalidità, bensì di inesistenza e illiceità; il fatto esiste o non esiste, è lecito o illecito.
Affinché si possa parlare di attività di impresa, devono esserci i tre requisiti previsti dall'art. 2082:
- Professionalità
- Economicità
- Organizzazione
«È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.»
Professionalità
Professionalità deriva da profiteor, e in particolare dal brocardo “una mercantia non facit mercatorem sed professio et exercitium”, cioè significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è perciò imprenditore chi compie un'isolata operazione e neppure chi compie una pluralità di atti quando circostanze oggettive ne palesano il carattere non abituale e occasionale. Dunque, è imprenditore colui che ha una condotta tale da farsi identificare come imprenditore dall'esterno.
La professionalità non implica che l'attività imprenditoriale debba essere necessariamente svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per le attività stagionali, infatti, è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel tipo di attività. Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un "unico affare". Il compimento di un singolo affare può costituire impresa quando implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e l'utilizzo di un apparato produttivo che escluda il carattere occasionale dei singoli atti economici.
La professionalità e gli altri requisiti vanno accertati in base ad indici esteriori e oggettivi, attraverso le lenti di un "terzo" esterno. Il mercato percepisce l'imprenditore dal suo comportamento, un comportamento fattuale che si manifesta nel tempo.
Economicità
Ci sono tre tesi a confronto circa il significato di economicità:
- Attività economica nel senso di attività produttiva di ricchezza, ossia attività finalizzata alla produzione di nuove utilità economiche e quindi alla produzione o allo scambio di beni o servizi. In tal senso si configura l'attività dinamica, in contrapposizione all'attività statica, o di mero godimento, che però non costituisce un'attività di impresa. Classico è l'esempio del proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione. In questo caso non si può parlare di impresa. Vi è impresa nel caso in cui il proprietario di un immobile adibisca lo stesso ad albergo, pensione o residence. Così facendo, le prestazioni locative sono accompagnate dall'erogazione di servizi (pulizia locali, cambio biancheria, ecc.) che eccedono il mero godimento del bene. Gli atti di investimento, di speculazione e di finanziamento, quando sono coordinati in serie in modo da configurare un'attività unitaria, possono dar vita ad un'impresa commerciale se ricorrono gli altri requisiti dell'organizzazione e della professionalità. Sono imprese commerciali le società di investimento, le società finanziarie e le holdings. Tale tesi, però, non regge in quanto se per "economica" si intende "produzione o scambio di beni e servizi", il legislatore nell'art. 2082 farebbe una ripetizione. Inoltre, nell'art. 2082 l'economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell'attività.
- Per essere economica, un'attività deve essere, oltre che dinamica, svolta con metodo economico, ossia svolta con modalità che consentono nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi e l'autosufficienza economica. Su tale tesi si fonda la distinzione tra "aziende di produzione" e "aziende di erogazione". Non sono imprese, infatti, quelle attività che, pur essendo dinamiche, sono svolte con metodo erogativo, ossia svolte manifestamente senza l'obiettivo di coprire i costi. (Ad es. le attività con finalità di beneficenza o associazioni umanistiche). Tuttavia, è imprenditore chi gestisce tali servizi con metodo economico, anche se ispirato da un fine pubblico o ideale e anche se le condizioni di mercato non consentono di fatto di remunerare i fattori produttivi.
- Attività economica nel senso di "scopo di lucro". Tale tesi fu rigettata perché lo scopo di lucro non può ritenersi essenziale per l'applicazione della disciplina dell'impresa e perché esistono imprese che, per definizione, non perseguono scopo di lucro come le imprese:
- A scopo mutualistico
- A scopo consortile
- Sociali
D.Lgs 155/2006 - Alle imprese sociali è fatto esplicito divieto di distribuire utili in qualsiasi forma a soci, amministratori, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Nel contempo, però, si richiede che svolgano un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
La tesi riconosciuta da tutti è quindi la II. In particolare, si deve intendere il metodo economico nel medio-lungo termine. Quando si valutano i requisiti dell'impresa, si devono analizzare le manifestazioni fattuali, oggettive, guardando a come quella data fattispecie si manifesta sul mercato. Non è impresa quell'attività dinamica, organizzata, professionale, nella quale NON risulta palese, oggettivo, manifesto il metodo economico.
L'organizzazione
Ci sono due tesi a confronto su come intendere l'organizzazione:
- Organizzazione intesa come "auto-organizzazione", tipica di colui che svolge la propria attività da solo, senza impiegare né lavoro né capitale. Questa tesi, però, non è condivisibile in quanto un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. In mancanza di tali requisiti si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.
- La seconda tesi, che è anche la prevalente, prevede l'Organizzazione intesa come "etero-organizzazione", ossia come creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, che vada al di là del soggetto singolo titolare, formato da persone e da beni strumentali, ossia da lavoro e capitale. È imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale e il proprio lavoro, senza dar vita ad alcuna organizzazione intermediatrice del lavoro. (ad esempio una lavanderia automatica a gettoni che non necessita di dipendenti). Ciò che qualifica l'impresa è l'utilizzazione di fattori produttivi e il loro coordinamento da parte dell'imprenditore per un fine produttivo. La qualità di imprenditore non può essere negata sia quando l'attività è esercitata senza l'ausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile. Tuttavia, non esiste un criterio dimensionale. La parola "organizzazione" compare sistematicamente nelle norme chiave del diritto commerciale, e stando all'interpretazione sistematica, si intende necessaria un'organizzazione unitaria di fattori produttivi.
Inizio e fine dell'impresa
L'acquisto della qualità di imprenditore è presupposto per l'applicazione ad un dato soggetto del complesso di norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. Stando all'art. 2082 si diventa imprenditori con l'esercizio di attività di impresa. Tuttavia, l'esercizio dell'impresa è vicenda che si sviluppa nel tempo e si articola nel compimenti di una serie di atti. E l'art. 2082 nulla dice in merito all'inizio e alla fine dell'attività di impresa, con conseguente acquisto o perdita della qualità di imprenditore.
Quando ha inizio l'impresa? Qual è il momento nel tempo in cui l'impresa nasce? Tale domanda descrive il profilo oggettivo in quanto si riferisce alla fattispecie impresa. Se invece incentriamo l'interrogativo sul centro di imputazione (imprenditore), consideriamo il profilo soggettivo (Quando si acquista la qualità di imprenditore?). Tuttavia, il profilo determinante è quello oggettivo proprio perché la fattispecie è l'impresa, mentre l'imprenditore costituisce il centro di imputazione.
Principio di effettività
La qualità di imprenditore si acquista con l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attività di impresa. Non è sufficiente l'intenzione di dare inizio all'attività, anche se esternata con la richiesta di eventuali autorizzazioni. Allo stesso tempo, l'effettivo inizio fa acquisire la qualità di imprenditore indipendentemente dalle intenzioni del soggetto agente e anche se l'attività è esercitata in violazione di norme amministrative abilitanti. La stessa iscrizione nel registro delle imprese non è condizione né necessaria né sufficiente per l'attribuzione della qualità di imprenditore.
Questa domanda vale anche per le società? Ci sono due tesi al riguardo:
- Secondo alcuni NO perché le società sarebbero imprenditori sempre e a partire dalla loro costituzione.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto Commerciale
-
Diritto Commerciale-riassunto completo
-
Diritto commerciale - Riassunto
-
Riassunto di Diritto Commerciale