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INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA

Le intese sono comportamenti concordati fra imprese volti a limitare la propria libertà di azione sul

mercato. In particolare, sono considerati intese: 1. gli accordi fra imprese

2. le deliberazioni di consorzi, associazioni di imprese e

altri organismi similari

3. le pratiche concordate fra imprese

Per intesa si intendono tutti gli accordi fra imprese, che siano o meno giuridicamente vincolanti. Rientra

quindi ogni patto, scritto o orale, tacito o esplicito, giuridicamente vincolante o meno.

Le pratiche concordate descrivono una figura residuale volta ad evitare che sfuggano al divieto di intese

restrittive della concorrenza i comportamenti concertati che non derivano da accordi. Ci sono 3 letture circa

l'interpretazione di pratiche concordate:

1. la pratica concordata va vista nella prospettiva della prova dell'esistenza dell'accordo. E' eclatante

che ci sia un accordo. Questa lettura però non è soddisfacente perché altrimenti pratica concordata =

accordo.

2. si ha una pratica concordata ogni qualvolta si riscontrino allineamenti di comportamento paralleli

non casuali e consapevoli (parallelismo consapevole). Tuttavia, c'è da considerare che in un mercato

oligopolistico, un allineamento consapevole dei comportamenti è fisiologico.

3. la pratica concordata viene intesa non come allineamento di comportamenti vietato in quanto tale,

ma in quanto accompagnato da "pratiche facilitanti" come scambi di informazioni e ogni altro modo

per creare, in modo artificiale, un ambiente favorevole alla collusione tacita.

Le deliberazioni di consorzi, di associazioni di imprese e di altri organismi similari, fanno riferimento ad

allineamenti di comportamento che si realizzano mediante deliberazioni "dall'alto" (es. circolari ABI, ANIA,

ecc)

Non tutte le intese anticoncorrenziali sono vietate. Vietate sono solo le intese che abbiano per oggetto o

per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno

del mercato o in una sua parte rilevante.

Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. L'autorità, accerta le infrazioni commesse e adotta

i provvedimenti per la rimozione degli effetti anticoncorrenziali già prodottisi e irroga le

sanzioni pecuniarie. Può inoltre concedere esenzioni temporanee purché ricorrano le

condizioni specificate dalla legge.

Sono quindi lecite le intese minori; quelle intese cioè che per la struttura del mercato

interessato, le caratteristiche delle imprese operanti e gli effetti sull'andamento dell'offerta,

non incidono sull'assetto concorrenziale del mercato.

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

La posizione dominante può essere: • assoluta = quella del monopolista

• relativa

• individuale

• collettiva

• su mercato nazionale

• su una parte rilevante del mercato

Vietato non è il fatto in sé dell'acquisizione di una posizione dominante sul mercato o in una parte rilevante

dello stesso; Vietato è solo lo sfruttamento abusivo di tale posizione dominante, individuale o collettiva,

con comportamenti lesivi dei concorrenti e dei consumatori, capaci di pregiudicare la concorrenza

effettiva.

Nella valutazione della posizione dominante, un ruolo decisivo gioca l'individuazione merceologica e

geografica del mercato rilevante. L'individuazione dello stesso non è sempre agevole, anche per la

tendenza dell'Autorità a frammentare lo stesso.

I comportamenti tipici che possono dar luogo ad abuso di posizione dominante sono identificati, a titolo

esemplificativo. Ad un'impresa in posizione dominante è vietato:

o imporre direttamente o indirettamente pressi o altre condizioni contrattuali

ingiustificatamente gravose

o impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico a

danno dei consumatori

o applicare nei rapporti commerciali condizioni oggettivamente diverse per prestazioni

equivalenti

o subordinare la conclusione di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari che non

abbiano alcuna connessione con l'oggetto del contratto stesso.

Il divieto di abuso di posizione dominante non ammette eccezioni. Accertata l'infrazione, l'autorità

competente ne ordina la cessazione prendendo le misure necessarie. Infligge inoltre sanzioni pecuniarie

identiche a quelle stabilite per le intese e, in caso di reiterata inottemperanza, l'autorità può disporre la

sospensione dell'attività dell'impresa fino a 30 giorni.

LE CONCENTRAZIONI

Le concentrazioni sono operazioni in conseguenza delle quali si riduce il numero degli operatori economici

presenti sul mercato. La legge identifica 3 fattispecie che danno luogo a concentrazione:

• FUSIONI = due o più imprese si fondono dando luogo ad un'unica impresa

• PURA = la terza impresa è la risultante delle prime due: A + B = C

• PER INCORPORAZIONE = una delle due imprese scompare nell'altra

• ACQUISTO DEL CONTROLLO = due o più imprese, pur restando giuridicamente distinte, diventano

un'unica entità economica; sono, cioè, sottoposte ad un controllo unitario che consente di esercitare

un'influenza determinante sull'attività produttiva delle imprese controllate.

• SOCIETARIO = A compra le azioni/partecipazioni di B

• AZIENDALE = A compra l'azienda di B che viene quindi svuotata

• IMPRESA COMUNE = due o più imprese indipendenti costituiscono un'impresa societaria comune.

• CONCENTRATIVA = A e B mettono in una terza società C tutte le loro attività economiche

così che A e B non sono più in concorrenza tra loro ma si concentrano operando in

un'unica impresa comune C.

• COOPERATIVA = A e B costituiscono una terza impresa comune C ma continuano ad

operare singolarmente sul mercato e la terza impresa C servirebbe solo per coordinare

alcuni aspetti del mercato ma per il resto A e B rimangono indipendenti e autonome.

Le concentrazioni non sono di per sé vietate in quanto rispondono all'esigenza di accrescere la

competitività delle imprese. Diventano però illecite e vietate quando diano luogo a gravi alterazioni del

regime concorrenziale del mercato.

Le operazioni di concentrazione che superano determinate soglie di fatturato, a livello nazionale o

comunitario, devono essere preventivamente comunicate all'Autorità italiana o alla Commissione

CE, al fine di valutare se esse comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione

dominante che elimina o riduce in modo sostanziale e durevole la concorrenza sul mercato o in una

parte rilevante di esso.

L'Autorità ha 30 giorni per aprire l'istruttoria, che deve essere conclusa nel termine di 45 giorni.

Questi termini decadenziali decorrono solo dalla comunicazione e possono essere sospesi in caso di

richiesta di integrazione della documentazione.

Terminata l'istruttoria, l'Autorità può vietare la concentrazione se ritiene che la stessa comporta la

costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante con effetti distorsivi per la concorrenza

stabili e durevoli. In alternativa, può autorizzarla prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali

conseguenze

12 - Ditta, marchio, insegna

giovedì 23 marzo 2017

19:55

La ditta, l'insegna e il marchio sono i tre principali segni distintivi dell'imprenditore.

• La ditta contraddistingue la persona dell'imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa (nome

commerciale)

• L'insegna individua i locali in cui l'attività di impresa viene esercitata

• Il marchio individua e distingue i beni o i servizi prodotti

Ditta, insegna e marchio assolvono una funzione comune nell'economia di mercato: favoriscono la

formazione e il mantenimento della clientela in quanto consentono al pubblico e ai consumatori di

distinguere fra i vari operatori economici e di effettuare scelte consapevoli. Sono dei "collettori di clientela"

• L'imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei propri segni distintivi. E' tenuto però a

rispettare determinate regole, volte ad evitare inganno e confusione sul mercato: verità, novità e

capacità distintiva.

• L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi. Si tratta di un diritto non

assoluto, ma relativo e strumentale. Il titolare di un segno distintivo non può impedire che altri

adottino il medesimo segno distintivo quando non vi è pericolo di confusione e di sviamento della

clientela.

• L'imprenditore può trasferire ad altri i propri segni distintivi. Tuttavia, l'ordinamento tende ad

evitare che la circolazione dei segni distintivi possa trarre in inganno il pubblico.

LA DITTA

La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore e lo individua come soggetto di diritto nell'esercizio

dell'attività di impresa. La ditta, dunque, è il segno distintivo:

• dell'imprenditore (ditta in senso soggettivo)

• dell'impresa e/o dell'azienda (ditta in senso oggettivo)

Nella creazione della ditta, occorre rispettare i principi di verità e di novità.

Il principio di verità della ditta ha un contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta

derivata: • DITTA ORIGINARIA = Formata dall'imprenditore che la utilizza. Essa deve contenere

almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore. Ciò costituisce il "cuore della ditta", ossia

la parte necessaria.

Una volta utilizzato il nome patronimico, questo assume carattere patrimoniale ed è

perciò suscettibile, assieme all'azienda, di proprietà, possesso e trasferimento.

Per il principio di conservazione, in caso di mutamento del cognome, non è necessario

modificare la ditta che contiene quel cognome.

• DITTA DERIVATA = Formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad

altro imprenditore insieme all'azienda. In tal caso non vi è la necessità di aggiungere

anche il proprio cognome o la propria sigla.

DITTA IRREGOLARE = Si è in presenza di ditta irregolare quando un imprenditore adotta una ditta che non

contiene cognome o sigla.

DITTA DI FATTO (o UFFICIOSA) = Si ha ditta di fatto quando è diversa da quella ufficialmente iscritta.

Per il principio di novità, la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e tale

da creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui è esercitata.

• LUOGO = avendo riguardo alla prevedibile espansione territoriale e non solo il luogo dove sono

gli stabilimenti o la sede legale, ma anche il mercato di

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A.A. 2016-2017
92 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher danielez19 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Donativi Vincenzo.