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Revocazione

L'art. 106 del codice del processo amministrativo prevede al primo comma che, salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali (TAR) e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dall'articolo 395 e 396 del cpc. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il comma 3 sancisce che contro le sentenze dei TAR la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello. Quindi vi è la possibilità di impugnare con revocazione le sentenze emesse dai TAR e dal Consiglio di Stato per i motivi di cui all’art. 395 e 396 cpc, ed è proponibile il ricorso per revocazione dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza.

Quando è ammessa la revocazione per le sentenze dei TAR?

È ammessa quando, in base al comma 3, non possono essere dedotti i motivi in appello. La revocazione si caratterizza per due motivi:

  • Il profilo rescindente, mira all'eliminazione della sentenza;
  • Il profilo rescissorio, determina la possibilità per il giudice di entrare nel merito della controversia.

Quindi bisogna prima stabilire se il ricorso è ammissibile e poi il giudice entrerà nel merito della questione.

Quali sono i motivi in base ai quali è possibile proporre il ricorso per revocazione?

Essi sono elencati in modo tassativo nell'art. 395 cpc, che delinea i motivi per impugnare una sentenza per revocazione:

  • Se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra, cioè se vi è stata una attività dolosa che presuppone la cognizione e la volontà di ledere l'altra parte;
  • Se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza (l'art. 2697 del cc sancisce il principio dell'onere della prova, secondo cui colui il quale vuole far valere un diritto in giudizio sarà tenuto a provare con apposita documentazione o testimonianza i fatti che ne costituiscono il fondamento di quel diritto che si vuol far valere. Quindi in questo secondo requisito accade che quelle prove vengono riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava la falsità di queste prove; dunque sarà possibile la revocazione della sentenza qualora sia riconosciuta la falsità di queste prove);
  • Se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, cioè quando tali prove sono state per es. smarrite oppure c'è stata una appropriazione indebita, oppure quando l'altra parte le ha sottratte dolosamente;
  • È ammessa la revocazione per l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e sempre nell'ipotesi nella quale quel fatto non costituisca punto di oggetto della sentenza. Quindi esiste la possibilità che il giudice pronuncia la sentenza su un errore di fatto, cioè nel senso che le parti vuoi per il cd principio di non contestazione vuoi perché le parti hanno assunto l'esistenza di quel fatto il giudice decide direttamente e fonda la sua decisione su questo errore di fatto. Vi è una distorsione da parte del giudice della realtà cognitiva (es. si impugna un concorso svolto in data X, nessuna delle due parti contesta la data del concorso, il giudice dichiara inammissibile la domanda del ricorso perché il concorso si è svolto in data Y e quindi si comprende che è un dato di fatto su cui le parti non hanno contestato e pertanto in base al principio di non contestazione quel dato si presume veritiero, sempre che quel dato fattuale non abbia costituito proprio un punto oggetto della sentenza su cui il giudice ha stabilito da contestazione provata che quel concorso non si è tenuto in data X ma in data Y).
  • Se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità;
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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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