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REPRESSIONE DELL’ATTIVITA’ SINDACALE
Per poter reprimere un eventuale condotta antisindacale adoperata dal datore nei confronti
dei suoi lavoratori, si fa richiamo all’art. 28 dello Statuto, tramite il quale lo Statuto ha
diffuso un procedimento giuridico con il quale riesce a rimediare al manifestarsi di
eventuali comportamenti lesivi compiuti dal datore nei confronti dei lavoratori e delle
associazioni rappresentanti così da riportare tutto alla normalità.
L’articolo cita che quando il datore pone in essere un comportamento volto ad impedire o
limitarne l’esercizio di libertà e attività sindacale o diritto di sciopero ai lavoratori, le
associazioni rappresentanti possono far ricorso al giudice del lavoro e chiedergli la
cessazione di tale comportamento e di conseguenza la rimozione degli effetti prodotti.
Il giudice nei giorni successivi convoca le parti dopo pervenuta richiesta, e una volta
accertata la violazione di diritti attraverso condotta antisindacale del datore, ordina a
quest’ultimo di cessarne tale comportamento e di ripristinare il tutto come lo era
precedentemente.
Il datore, dal canto suo, ha la possibilità di far ricorso dinanzi al giudice del lavoro
competente entro 15 giorni dal suo pronunziarsi.
Il giudice verificherà il ricorso del datore, in primo luogo riscontrerà se le motivazioni sono
fondate e deciderà se accettare o meno il ricorso proposto dal datore. Successivamente
ne farà ulteriore verifica sulla materia ed emetterà un eventuale sentenza. Se il datore non
dovesse ottemperare alla decisione del giudice espressa con sentenza finale, è punibile
con la reclusione fino a 3 mesi o con relativa ammenda. Con il richiamo alla legge
n.°388/2000, art.7, co.7, viene inoltre sanzionato con la revoca di agevolazioni fiscali utili
per incentivare l’occupazione a colui che fosse stato definitivamente condannato per
condotta antisindacale.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA E L’INTERESSE AD AGIRE
L’art. 28 dello Statuto, riconosce legittimazione ad agire ad organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che ne abbiano interesse.
Sono plausibili diversi significati legati al tema della legittimazione:
Riconosce legittimazione ad agire solo nel caso in cui il sindacato denunciasse
1. l’accertamento in questione. (al di fuori di tale questione non possiede
legittimazione )
Il testo allude alle strutture territoriali delle associazioni sindacali, individuando le
2. strutture legittimate a far capo all’associazione che vuole agire, cioè il sindacato
provinciale, escludendo le r.s.a.
La legittimazione viene conferita alle associazioni sindacali nazionali (non a quelle
3. confederazioni maggiormente rappresentative).