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prevedeva un profitto usurario.
Il momento consumativo del delitto di usura veniva tradizionalmente individuato nel
➢ momento della dazione o della promessa dei compensi usurari. Questa circostanza
comportava una eccessiva rigidità nella disciplina della prescrizione, che, decorrendo dalla
consumazione del reato quale momento di perfezionamento del contratto sottostante, spesso
maturava quando il rapporto usurario era ancora pienamente in atto, cioè quando ancora la
vittima restava vincolata alla resituzione degli interessi o del capitale.
La disicplina risulta oggi cambiata in base all'art.644 ter, iin cui si stabilisce che “la
disciplina della prescrizione decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi
che del capitale”.
Il quinto comma dell'art.644 prevede le circostanze aggravanti:
➢ 1. “se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria
o di intermediazione finanziaria mobiliare”: viene in rilievo la particolare
qualifica soggettia dell'agente, che fornisce al legislatore un indice di
maggiore riprovevolezza (e di maggiore lesività) della condotta tipica se il
colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di
intermediazione finanziaria mobiliare.
2. “se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o
aziendali o proprietà immobiliari”: viene dato giusto rilievo a quelle forme
particolarmente aggressive con cui l'usuraio costringe a vincolarsi la vittima,
spesso giungendo persino a spodestarla nella titolarità dell'azienda o dei beni,
aprendosi così un varco diretto per infiltrarsi nell'attività imprenditoriale.
3. “se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno”: è
previsto un aggravamento della pena se la vittima versa in “stato di bisogno”,
elemento che, pur risultando qualitativamente distinguibile dalle “condizioni
di difficoltà economica o finanziaria”, specifica ulteriormente il disvalore
base della condotta di usura. Il requisito dello stato di bisogno, come ha
sottolineato la Cassazione, è vincolato al soddisfacimento di un interesse
primario, e deve essere escluso se il ricorso al prestito sia mosso da intenti
affaristici e speculativi.
4. “se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale,
professionale o artigianale”: aggravante introdotta con riferimento all'attività
bancaria in genere e l'attività di credito mobiliare alle imprese.
5. “se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo
previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata
l'esecuzione”: questa aggravante è pensata con riferimento agli indagati di
appartenenza alla c.d. criminalità organizzata.
Per quanto riguarda le scelte sanzionatorie, la l. n.108/1996 ha introdotto la misura della
➢ confisca obbligatoria non solo per i beni che costituiscono il “prezzo” del reato (già
soggetti a confisca obbligatoria in base all'art.240 c.p. ) ma anche per i beni che ne
costituiscono il “profitto” e per “somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la
disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari”, rendendo così superflua la prova sulla provenienza.