Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 3
Reato di usura Pag. 1
1 su 3
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

prevedeva un profitto usurario.

Il momento consumativo del delitto di usura veniva tradizionalmente individuato nel

➢ momento della dazione o della promessa dei compensi usurari. Questa circostanza

comportava una eccessiva rigidità nella disciplina della prescrizione, che, decorrendo dalla

consumazione del reato quale momento di perfezionamento del contratto sottostante, spesso

maturava quando il rapporto usurario era ancora pienamente in atto, cioè quando ancora la

vittima restava vincolata alla resituzione degli interessi o del capitale.

La disicplina risulta oggi cambiata in base all'art.644 ter, iin cui si stabilisce che “la

disciplina della prescrizione decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi

che del capitale”.

Il quinto comma dell'art.644 prevede le circostanze aggravanti:

➢ 1. “se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria

o di intermediazione finanziaria mobiliare”: viene in rilievo la particolare

qualifica soggettia dell'agente, che fornisce al legislatore un indice di

maggiore riprovevolezza (e di maggiore lesività) della condotta tipica se il

colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di

intermediazione finanziaria mobiliare.

2. “se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o

aziendali o proprietà immobiliari”: viene dato giusto rilievo a quelle forme

particolarmente aggressive con cui l'usuraio costringe a vincolarsi la vittima,

spesso giungendo persino a spodestarla nella titolarità dell'azienda o dei beni,

aprendosi così un varco diretto per infiltrarsi nell'attività imprenditoriale.

3. “se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno”: è

previsto un aggravamento della pena se la vittima versa in “stato di bisogno”,

elemento che, pur risultando qualitativamente distinguibile dalle “condizioni

di difficoltà economica o finanziaria”, specifica ulteriormente il disvalore

base della condotta di usura. Il requisito dello stato di bisogno, come ha

sottolineato la Cassazione, è vincolato al soddisfacimento di un interesse

primario, e deve essere escluso se il ricorso al prestito sia mosso da intenti

affaristici e speculativi.

4. “se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale,

professionale o artigianale”: aggravante introdotta con riferimento all'attività

bancaria in genere e l'attività di credito mobiliare alle imprese.

5. “se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo

alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo

previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata

l'esecuzione”: questa aggravante è pensata con riferimento agli indagati di

appartenenza alla c.d. criminalità organizzata.

Per quanto riguarda le scelte sanzionatorie, la l. n.108/1996 ha introdotto la misura della

➢ confisca obbligatoria non solo per i beni che costituiscono il “prezzo” del reato (già

soggetti a confisca obbligatoria in base all'art.240 c.p. ) ma anche per i beni che ne

costituiscono il “profitto” e per “somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la

disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o

degli altri vantaggi o compensi usurari”, rendendo così superflua la prova sulla provenienza.

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ariannagiuri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mazzacuva Nicola.