Usura disciplinato dall'art. 644 c.p.
L'usura è disciplinata dall'art. 644 c.p. ed è caratterizzata da forme di pattuizione che presentano un vantaggio manifestamente sproporzionato per una parte a tutto scapito dell'altra, costretta a contrattare da una situazione di necessità. Il codice penale Zanardelli, nel rispetto del principio della libertà degli interessi, non reprimeva il fenomeno usuraio. Sarà il codice penale Rocco ad introdurre il diritto di usura nell'ambito dei "Delitti contro il patrimonio".
Limite degli interessi usurari
Il 3° comma dell'art. 644 c.p. afferma: "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari". Questo limite è stabilito, con decreto del Ministro del Tesoro, nel tasso effettivo globale medio degli interessi praticati per operazioni della stessa natura dalle banche e dagli intermediari finanziari, aumentato della metà. In questo caso, l'usura è vincolata a un parametro numerico, scisso dalle altre modalità del fatto e dalle condizioni soggettive della vittima.
Fattispecie di usura
L'art. 644, sempre nel suo 3° comma, prevede un'altra fattispecie di usura e specifica che "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite (legalmente stabilito) e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".
In questo caso, l'"usurarietà" degli interessi, vantaggi o compensi è rimessa alla determinazione giudiziale, da compiersi sulla base di criteri oggettivi (le concrete modalità del fatto e il tasso medio praticato per operazioni similari) e soggettivi (condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima) indicati. Quindi, per potersi qualificare gli interessi o vantaggi come "usurari", le contrapposte prestazioni di soggetto attivo e vittima devono essere in rapporto di oggettiva sproporzione, cioè deve emergere uno squilibrio tale che, in relazione alle concrete modalità dell'accordo, risulti complessivamente ingiustificato.
Condizioni di difficoltà economica e finanziaria
Con riferimento poi alle "condizioni di difficoltà economica e finanziaria" che devono parimenti sussistere al momento dell'accordo usurario, può sostenersi che non occorre una situazione di complessivo dissesto, cioè di carenza di risorse o beni (crisi c.d. economica), ma è sufficiente accertare la presenza di una anche momentanea crisi di liquidità (difficoltà c.d. finanziaria).