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ELEMENTO SOGGETTIVO (o PSCICOLOGICO) DEL REATO (ART. 42 CP)
ART 42 CP: Per avere il reato serve oltre all’elemento oggettivo (condotta, nesso causale, evento)
occorre necessariamente il concorso della volontà del soggetto. Questo rappresenta un elemento
di civiltà giuridica perché impedisce di punire solo sulla base dell’accertamento dell’elemento
oggettivo. Il primo riferimento è nella Costituzione l’art 27.
La partecipazione della volontà a supporto della condotta nella causazione dell’evento è chiamato
elemento soggettivo del reato inteso come volontà colpevole (cioè la colpevolezza),
atteggiamento psicologico del soggetto.
La disciplina dell’elemento soggettivo è contenuta nell’ART. 42 c.p. che detta le regole generali in
tema di responsabilità. In particolare:
comma 1: il legislatore ci dice che per avere la sussistenza del reato e quindi la responsabilità
penale di un soggetto è in ogni caso SEMPRE NECESSARIO che la condotta (azione o
omissione) sia posta in essere con coscienza E volontà ovvero con volontarietà, come impulso
cosciente della condotta
comma 2: nei delitti serve di regola il dolo mentre la punizione a titolo di colpa o di preterintezione
deve essere espressamente prevista dalla legge (es: lesioni volontarie dolose art. 582/ lesioni
colpose art. 590; omicidio volontario doloso art. 575/omicidio colposo art 589/omicidio
preterintenzionale art 584)
comma 3: Introduce una riserva, un’eccezione. Sono i casi in cui l’evento conseguenza della
condotta è posta a carico dell’agente senza il concorso di dolo o di colpa, ma a titolo di
responsabilità oggettiva. E’ chiaro come serva una espressa previsione di legge perché
questa eccezione viola il principio costituzionale della responsabilità penale personale (art 27 Cost
comma 1). La responsabilità oggettiva è limitata ai soli delitti (escluse le contravvenzioni).
C’è responsabilità oggettiva ogni volta in cui si punisce un soggetto per un fatto solo sulla base
dell’accertamento dell’esistenza del nesso causale tra la sua condotta e l’evento senza alcun
accertamento sull’elemento psicologico che animava il soggetto nel momento in cui ha tenuto la
condotta. Quindi il soggetto è chiamato a rispondere dei risultati della sua condotta anche se
rispetto a questi non gli può essere fatto alcun rimprovero nemmeno a titolo di leggerezza e anche
se li ha causati per caso fortuito (es: art. 57 cp responsabilità del direttore di giornale per l’operato
dei giornalisti). Anche in questa ipotesi vale però il principio inderogabile dell’art. 42 comma 1 cp.
Comma 4: individua l’elemento soggettivo nelle contravvenzioni, dolo o colpa indifferentemente,
purchè l’azione sia cosciente E volontaria.
ART 43 CP: LE FORME DELL’ELEMENTO PSICOLOGICO
L’elemento soggettivo del reato può avere 3 forme: DOLO, COLPA, PRETERINTENZIONE
DOLO (comma 1, n.1): è la forma più grave di volontà colpevole. Ha una struttura ben definita
che si compone di 3 elementi che devono SEMPRE NECESSARIAMENTE sussistere e
coesistere:
1) Momento rappresentativo : il soggetto deve avere coscienza degli elementi richiesti
perché esista il reato che vuole commettere, cioè deve rappresentarseli nella sua mente