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Elemento soggettivo (o psicologico) del reato (art. 42 cp)

Art. 42 cp: Per avere il reato serve oltre all’elemento oggettivo (condotta, nesso causale, evento) occorre necessariamente il concorso della volontà del soggetto. Questo rappresenta un elemento di civiltà giuridica perché impedisce di punire solo sulla base dell’accertamento dell’elemento oggettivo. Il primo riferimento è nella Costituzione l’art. 27.

La partecipazione della volontà a supporto della condotta nella causazione dell’evento è chiamato elemento soggettivo del reato inteso come volontà colpevole (cioè la colpevolezza), atteggiamento psicologico del soggetto. La disciplina dell’elemento soggettivo è contenuta nell’ART. 42 c.p. che detta le regole generali in tema di responsabilità.

Comma 1

Il legislatore ci dice che per avere la sussistenza del reato e quindi la responsabilità penale di un soggetto è in ogni caso sempre necessario che la condotta (azione o omissione) sia posta in essere con coscienza e volontà ovvero con volontarietà, come impulso cosciente della condotta.

Comma 2

Nei delitti serve di regola il dolo mentre la punizione a titolo di colpa o di preterintenzione deve essere espressamente prevista dalla legge (es: lesioni volontarie dolose art. 582 / lesioni colpose art. 590; omicidio volontario doloso art. 575 / omicidio colposo art 589 / omicidio preterintenzionale art 584).

Comma 3

Introduce una riserva, un'eccezione. Sono i casi in cui l’evento conseguenza della condotta è posta a carico dell’agente senza il concorso di dolo o di colpa, ma a titolo di responsabilità oggettiva. È chiaro come serva una espressa previsione di legge perché questa eccezione viola il principio costituzionale della responsabilità penale personale (art. 27 Cost comma 1). La responsabilità oggettiva è limitata ai soli delitti (escluse le contravvenzioni).

C’è responsabilità oggettiva ogni volta in cui si punisce un soggetto per un fatto solo sulla base dell’accertamento dell’esistenza del nesso causale tra la sua condotta e l’evento senza alcun accertamento sull’elemento psicologico che animava il soggetto nel momento in cui ha tenuto la condotta. Quindi il soggetto è chiamato a rispondere dei risultati della sua condotta anche se rispetto a questi non gli può essere fatto alcun rimprovero nemmeno a titolo di leggerezza e anche se li ha causati per caso fortuito (es: art. 57 cp responsabilità del direttore di giornale per l’operato dei giornalisti). Anche in questa ipotesi vale però il principio inderogabile dell’art. 4.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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