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Rappresentanza raffronto spa e srl

Fra le funzioni di cui gli amministratori sono per legge investiti vi è quella di rappresentanza della società e cioè la capacità di spendere il nome della società con efficacia vincolante per essa.

Codice e atto costitutivo

Per cominciare, nel codice, si parla di rappresentanza prima di tutto nelle norme che disciplinano l’atto costitutivo. L’art 2328 è la norma di riferimento per le spa e tra gli elementi essenziali che devono essere presenti nell’atto costitutivo vi è il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando (2328 numero 9) quali tra essi hanno la rappresentanza della società.

Nelle srl invece la norma di riferimento è il 2463 (numero 7) e si fa menzione alla necessità che siano indicate le norme sulla rappresentanza (al numero 8 richiede l’indicazione delle persone cui è affidata l’amministrazione senza far riferimento alcuno alla rappresentanza).

Srl e spa: articoli di riferimento

All’art 2475 in materia di srl si ha un richiamo a due commi fondamentali dell’art 2383 e cioè la nomina e revoca degli amministratori e iscrizione del registro delle imprese indicando i dati e segnalare a chi di loro è affidata la rappresentanza al comma 4 e al comma 5 vi è uno dei problemi principali della disciplina è quello della opponibilità o meno ai terzi. Le cause di nullità e annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Norme generali di rappresentanza

Per venire poi alle norme generali in tema di rappresentanza, risulta ancora utile un raffronto tra srl e spa:

  • 2475-bis in tema di rappresentanza ci dice che gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
  • Al comma 2 “le limitazioni (tipo può stipulare solo contratti di locazione) ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi salvo che si provi che questi abbia intenzionalmente agito a danno della società”.
  • 2384 (in tema di spa) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Il secondo comma è identico al 2475-bis.

Differenze tra spa e srl

Quindi, prima di tutto, ferma l’imprescindibilità della funzione rappresentativa per tutte le società egualmente necessaria ai fini della partecipazione stessa dell’ente al traffico giuridico per il tramite della manifestazione vincolante all’esterno di una volontà internamente formata, una differenza si coglie sul piano della natura istitutiva del potere negoziale in capo ai singoli che ne divengono titolari: volontaria per le spa, legale per la “nuova” srl nella quale la titolarità del potere rappresentativo costituisce qualità legale e intrinseca propria di ogni amministratore.

Titolarità del potere di rappresentanza

Partendo dalla titolarità: Gli amministratori investiti del potere di rappresentanza devono essere indicati nello statuto o nella deliberazione di nomina oppure lo statuto può attribuire questa competenza al CdA. Nella spa la mancanza di titolarità è sempre opponibile al terzo perché l’unico “sforzo” che gli è richiesto è quello di accertarsi che chi sta compiendo l’atto sia effettivamente titolato a rappresentare la società.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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