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RAPPRESENTANZA RAFFRONTO SPA E SRL
Fra le funzioni di cui gli amministratori sono per legge investiti vi è quella di
rappresentanza della società e cioè la capacità di spendere il nome della società con
efficacia vincolante per essa.
Per cominciare, nel codice, si parla di rappresentanza prima di tutto nelle norme
che disciplinano l’atto costitutivo. L’art 2328 è la norma di riferimento per le spa e
tra gli elementi essenziali che devono essere presenti nell’atto costitutivo vi è il
sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri,
indicando (2328 numero 9) quali tra essi hanno la rappresentanza della società.
Nelle srl invece la norma di riferimento è il 2463 (numero 7) e si fa menzione alla
necessità che siano indicate le norme sulla rappresentanza (al numero 8 richiede
l’indicazione delle persone cui è affidata l’amministrazione senza far riferimento
alcuno alla rappresentanza).
All’art 2475 in materia di srl si ha un richiamo a due commi fondamentali dell’art
2383 e cioè la nomina e revoca degli amministratori e iscrizione del registro delle
imprese indicando i dati e segnalare a chi di loro è affidata la rappresentanza al
comma 4 e al comma 5 vi è uno dei problemi principali della disciplina è quello
della opponibilità o meno ai terzi. Le cause di nullità e annullabilità della nomina
degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono
opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità di cui al quarto
comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per venire poi alle norme generali in tema di rappresentanza, risulta ancora utile un
raffronto tra srl e spa:
2475 -bis in tema di rappresentanza ci dice che gli amministratori hanno la
rappresentanza GENERALE della società. E poi al comma 2 “le limitazioni (tipo può
stipulare solo contratti di locazione) ai poteri degli amministratori che risultano
dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili
ai terzi salvo che si provi che questi abbia intenzionalmente agito a danno della
società”
2384 (in tema di spa) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo
statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Il secondo comma è identico al
2475-bis.
Quindi, prima di tutto, ferma l’imprescindibilità della funzione rappresentativa per
tutte le società egualmente necessaria ai fini della partecipazione stessa dell’ente al
traffico giuridico per il tramite della manifestazione vincolante all’esterno di una
volontà internamente formata, una differenza si coglie sul piano della natura
istitutiva del potere negoziale in capo ai singoli che ne divengono titolari: volontaria
per le spa, legale per la “nuova” srl nella quale la titolarità del potere
rappresentativo costituisce qualità legale e intrinseca propria di ogni
amministratore
Partendo dalla TITOLARITA’ :
Gli amm investiti del potere di rappresentanza devono essere indicati nello statuto o
nella deliberazione di nomina oppure lo statuto può attribuire questa competenza al
Cda. Nella Spa la mancanza di titolarità è sempre opponibile al terzo perché l’unico
“sforzo” che gli è richiesto è quello di accertarsi che chi sta contrattando sia
amministratore munito del potere di rappresentanza ex art 2328 numero 9. E’
possibile fare valere la mancanza o l’inefficacia del potere di rappresentanza nella
SPA, in quanto configura falsa rappresentanza. Ci potrà certamente essere ratifica,
altrimenti l’atto sarebbe nullo o inefficace.
Per quanto riguarda le Srl invece la questione è più dibattuta. Principalmente
perché bisogna chiarirsi prima di tutto su chi detiene il potere di rappresentanza.
L’ipotesi naturale è chiaramente che lo statuto e i soci individuino coloro che hanno
questo potere però bisogna chiedersi qual è il modello legale in mancanza di
indicazione. La prima tesi è quella per cui la rappresentanza spetta per legge a tutti
gli amministratori e si ricava anche dal tenore dell’art 2475-bis gli amministratori
hanno la rappresentanza generale della società e vi è un collegamento più stretto
tra la figura del socio-amministratore-rappresentante.
Chiaramente questo è un modello derogabile infatti è previsto che lo statuto o una
decisione dei soci decidano chi detiene il potere di rappresentanza e si può ricavare
anche dal 2475-ter in tema di conflitto di interessi ci dice che solo alcuni
amministratori hanno la rappresentanza e si ricava pure dal rinvio dell’art 2475 al
2383. Ora, se si crea una clausola statutaria in cui si dice che solo alcuni hanno la
rappresentanza, bisogna vedere se questa clausola è opponibile o meno ai terzi.
Quindi se si mantiene la tesi per cui tutti gli amministratori hanno la
rappresentanza, il fatto che alcuni non ce l’hanno va in senso limitativo della
rappresentanza e quindi essendo un limite rientra nel 2475bis comma 2.
Tuttavia potrebbe essere una tesi criticata in quanto un conto sono i limiti al potere di
rappresentanza e un conto è escluderlo del tutto. Il terzo dovrebbe poi quanto meno
accertarsi di avere a che fare con un amministratore e quindi di conseguenza
verificare che abbia il potere di rappresentanza o meno. E quindi di conseguenza,
per questa seconda tesi, se i rappresentanti sono indicati allora questa
individuazione originaria è opponibile ai terzi.
CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE?
Per quanto riguarda il regime di rappresentanza se più sono gli amministratori con
rappresentanza la pubblicità legale della nomina prevista dall’art 2383 deve
specificare se essi hanno il potere di agire disgiuntamente o congiuntamente. E’
controverso se in mancanza di specificazione il potere spetti disgiuntamente o
congiuntamente agli amministratori designati. La soluzione preferibile è
probabilmente la prima, dato che da una serie di disposizioni, sia pure non dettate
in tema di società per azioni si può desumere che nel silenzio la rappresentanza
conferita a più amministratori deve presumersi disgiuntiva. Prima di tutto lo si
desume dal fatto che è un modello residuale per tutto il diritto societario: in tema di
institori e ognuno di essi può operare disgiuntamente, in tema di mandato, e la
regola legale in tema di società di persona è quella che riconosce a ciascun
amministratore il potere di compiere gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
Questo vale sia per le spa che per le srl. Solitamente infatti anche in srl si opta per
la presenza del Cda e non è pensabile riportare il Cda nell’esercizio del potere di
rappresentanza (chi critica il modello disgiuntivo infatti dice che ci sarebbe una
corrispondenza tra potere di gestione interno ed esterno). Un modello di firma
congiunta a maggioranza per esempio non è pensabile e se fosse all’unanimità si
creerebbe in capo ad ogni amministratore un potere di veto implicito. Si può
concludere quindi per una tendenziale dissociazione tra potere gestorio e
rappresentativo.
A questo punto, bisogna chiedersi di nuovo, se la deroga al modello disgiuntivo
(assumendo sia un modello di default per le ragioni dette) è opponibile o meno.
Ancora una volta la rappresentanza congiuntiva è inopponibile in quanto è
limitativa del potere di rappresentanza. Ovviamente dal punto di vista interno la
società ha modo di tutelarsi ad esempio promuovendo una azione sociale di
responsabilità. Tutto questo è corroborato da una direttiva comunitaria del 2009 il cui
art 10 sembra optare per un modello disgiuntivo. Se la legislazione nazionale prevede
che il modello sia congiuntivo questo si pone come eccezione e nel nostro ordinamento
essendo inteso come limite è inopponibile.
La srl è una società improntata al massimo della flessibilità pur mantenendo una
resp limitata e quindi il fatto di tutelare di più i terzi è coerente con il modello di
società in questione.
Anche in materia di spa per quanto non si possa fare un discorso legale di fonte di
rappresentanza al secondo comma del 2384 le limitazioni ai poteri di
rappresentanza sono inopponibili ai terzi. La Suprema Corte in una sentenza del
95’ ha dato una interpretazione estentiva dell’inopponibilità dei limiti di
responsabilità anche per le spa. Il 2384 ci dice che non sono opponibili le
limitazioni che risultano dallo statuto o la decisione degli organi competente e
quindi una clausola in cui si introduceva un modello di rappr congiuntiva era
considerata opponibile, dal 95’ anche in tema di spa si è interpretata tale
clausola come inopponibile.
OGGETTO SOCIALE
A questo punto è opportuno ribadire che agli amministratori spetta un potere di
rappresentanza generale, rispetto al quale l’oggetto sociale o meglio l’attività che
costituisce l’oggetto sociale non riveste più efficacia delimitativa esterna: mantenendo
per converso, sia nella srl che nella spa, la sola capacità di circoscrivere nei rapporti
interni il potere di gestione degli amministratori che non quindi non potrebbero né
decidere né compiere un atto estraneo all’oggetto sociale. Tuttavia trattandosi di
limite interno le conseguenze dell’eventuale violazione ridonderebbero
esclusivamente sul piano del rapporto tra gerenti e soci: esercizio individuale o
collettivo dell’azione sociale, revoca per giusta causa, revoca cautelare ex art 2476
comma 3 e denuncia al collegio sindacale ove ritenuta possibile. Oggi quindi gli atti
ultra vires possono essere ricompresi nella più ampia categoria degli atti posti in
essere in violazione del 2384 comma 2 /2475-bis comma 2. Nelle spa questo
costituisce l’effetto naturale del principio più generale contenuto nell’art 2380-bis
per il quale gli amministratori sono legittimati a compiere tutte le operazioni
necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Il tema degli atti estranei all’oggetto sociale evoca immediatamente il profilo relativo
all’opponibilità delle limitazioni ai poteri di rappresentanza che derivino non già da
una clausola dello statuto ma da una prescrizione legale. Nelle spa i limiti legali
sono sempre opponibili (per esempio le assunzioni di partecipazioni in società a
responsabilità illimitata ex art 2361 comma 2). In tema di srl, in particolare, il
2479 comma 2 numero 5 che le decisioni inerenti al compimento di operazioni che
comportino una sostanziale modificazione dell&r