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4) DESTINAZIONE AL CONSUMO PERSONALE O ASSEGNAZIONE AI SOCI
Non è a titolo oneroso, ma ha riflessi ai fini delle imposte dirette e indirette. Si prevede
l’emissione della fattura con IVA calcolata sul valore normale dei beni. La plusvalenza o
minusvalenza è data dalla differenza fra il valore contabile ed il valore normale dei beni
oggetto della cessione.
5) ELIMINAZIONE
deve risultare da prove documentali specifiche al pari delle altre ipotesi di dismissione
delle immobilizzazioni.
6) DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE
La dismissione delle imm. può essere la conseguenza di eventi quali la distruzione,
danneggiamento, sottrazione, dovute a calamità di varia natura o a furti. In contabilità:
MINUSVALENZA STRAORDINARIA X Si azzera il valore dell’imm.
MACCHINARI X
Invece, se l’impresa stipula contratti di assicurazione a copertura di rischi di furti,
incendi ed altri eventi dannosi, sempre dopo aver registrato la minusvalenza, al
momento del risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni rileverà:
BANCA X C/C X Al verificarsi del risarcimento
PLUSVALENZA STRAORDINARIA X
3. I TITOLI E LE PARTECIPAZIONI: IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE
NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
3.1 Le Immobilizzazioni finanziarie
Sono articolate in: partecipazioni, crediti, altri titoli, azioni proprie.
1) Partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti, altre imprese
Sono società controllate le società di cui si dispone la maggioranza dei voti in assemblea
ordinaria, le società di cui si detiene una partecipazione che consenta di esercitare
un’influenza dominante nelle deliberazioni dell’assemblea, le società che sono sotto
l’influenza dominante a causa di vincoli contrattuali.
Sono società collegate le società ove un’altra società esercita una notevole influenza:
almeno il 20 % (società non quotate), almeno il 10% (società quotate).
34
A) Le società controllate e collegate nella normativa civilistica
Acquisto di azioni da parte di società controllate
Acquisto sino al limite degli utili e riserve distribuibili della società controllata che risultano
dall’ultimo bilancio approvato; l’acquisto deve riguardare azioni interamente liberate e non
può superare il 10% del capitale della controllante; divieto di esercitare il diritto di voto alle
assemblee della controllante.
Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante
Le azioni acquistate in divieto devono essere vendute entro un anno dall’acquisto o, in
mancanza, dovrà essere annullata con corrispondente riduzione del capitale; nel caso non
avvenga la vendita, questa viene stabilita dal Tribunale.
Casi speciali
In caso di acquisizione a titolo gratuito, vengono a cadere i limiti precedenti: con eccezione
del limite del 10% che se superato, deve comportare entro tre anni l’alienazione o
l’annullamento nelle modalità previste.
Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante
La società controllata non può sottoscrivere azione della controllante, in caso contrario
sono responsabili gli amministratori che devono deliberare la sottoscrizione.
Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni
È vietato sottoscrivere o aumentare il capitale sociale con la sottoscrizione reciproca di
azioni o quote tra la società controllante e controllata
B) La valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate
Metodo del costo di acquisto
- Iscrizione, nell’esercizio di acquisizione, al costo di acquisto della partecipazione;
- Se, alla chiusura dell’esercizio, la partecipazione risulta durevolmente
deprezzata, deve essere svalutata;
- Se nei successivi bilanci vengono meno i motivi della svalutazione, la
partecipazione deve essere rivalutata.
Metodo del patrimonio netto
- iscrizione ad un valore pari alla frazione di patrimonio netto che risulta dall’ultimo
bilancio della partecipata;
- rettifica, sul valore della partecipazione, dei dividendi e delle rettifiche richieste
dai principi di redazione del bilancio consolidato.
Costo di acquisto superiore al patrimonio netto:
- Al primo esercizio, iscrizione del maggior costo di acquisto della partecipazione,
rispetto al valore della frazione di patrimonio netto, con motivazione in nota;
- Negli esercizi successivi il valore del patrimonio netto della partecipata deve
tener conto degli ammortamenti sui maggiori valori delle immobilizzazioni e
dell’avviamento.
Costo di acquisto inferiore al patrimonio netto:
- Iscrizione, per tutti gli esercizi, in una riserva indisponibile delle eventuali
plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto
al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente.
2) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti, altre imprese
I crediti inseriti nelle immobilizzazioni finanziarie devono essere destinati ad un utilizzo
durevole quali, ad esempio i crediti che sorgono da finanziamenti a medio/lungo termine. I
crediti devono essere valutati al presunto valore di realizzo e devono essere iscritti al netto
del relativo fondo svalutazione crediti.
35
3) Altri titoli
Sono titoli obbligazionari, titoli di Stato, titoli rappresentativi di crediti o altri diritti ecc…
Sono da considerare immobilizzazioni in quanto vincolati al processo produttivo. Prevedono
la valutazione al costo di acquisto, comprensivo degli oneri di acquisto e la svalutazione se
risultano di valore durevolmente inferiore.
4) Azioni proprie
Art. 2357 - Acquisto delle azioni proprie
La società non può acquistare azioni proprie se non nel limite degli utili e delle riserve
disponibili che risultano dall’ultimo bilancio approvato, possono essere acquistate solo
azioni interamente liberate e con l’autorizzazione dell’assemblea dei soci che ne fissa le
modalità, indica il numero massimo di azioni da acquistare, la durata (max 18 mesi)
dell’autorizzazione ad acquistare, il corrispettivo minimo e massimo; inoltre, il valore delle
azioni non può superare la decima parte del capitale sociale.
L’acquisto in violazione delle norme comporta:
- Alienazione delle azioni in eccedenza entro un anno dall’acquisto;
- Annullamento delle azioni se non si provvede alla vendita e corrispondente riduzione
del capitale;
- Se l’assemblea non provvede, gli amministratori ed i sindaci devono chiedere la
riduzione del capitale al Tribunale.
Art. 2357- bis - Casi speciali di acquisto di azioni proprie
Le limitazioni dell’articolo 2357 non si applicano se l’acquisto avviene:
- Per esecuzione di una delibera di riduzione del capitale tramite riscatto o annullamento
delle azioni;
- A titolo gratuito (azioni interamente liberate);
- Per effetto di una successione universale o fusione;
- Esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società;
- Se il valore nominale delle azioni (acquisite per effetto delle ultime 3 ipotesi) supera
1/10 del capitale sociale l’alienazione delle azioni può avvenire in 3 anni.
Art. 2357- ter - Disciplina delle azioni proprie
- Gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie salvo autorizzazione
dell’assemblea che deve stabilire le modalità d’uso;
- Il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuibili proporzionalmente alle altre
azioni finché sono detenute le azioni proprie;
- Il diritto di voto è sospeso;
- Le azioni proprie sono computate per il calcolo della costituzione e deliberazione
dell’assemblea;
- Deve essere costituita una riserva indisponibile di importo pari alle azioni proprie;
- La riserva indisponibile deve essere mantenuta fino a quando le azioni proprie non
sono trasferite o annullate.
Art. 2357-quarter - Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
In caso di costituzione o aumento di capitale si stabilisce:
- Divieto di sottoscrizione delle azioni proprie da parte della società;
- Se sono sottoscritte, si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai soci
fondatori o, in caso di aumento di capitale degli amministratori;
- Chi abbia acquistato azioni in nome proprio ma per conto della società è considerato
sottoscrittore delle azioni proprie sottoscritte;
- Gli amministratori rispondono in solido della liberazione delle azioni proprie acquistate
in forza di aumento di capitale. 36
Art. 2359-bis - Acquisto di azioni o quote da parte della società controllata
La società controllata può acquistare azioni della controllante alle seguenti condizioni:
- Nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultante dall’ultimo bilancio;
- Possono essere acquistate sono azioni interamente liberate;
- L’acquisto non può superare il 10% del capitale della società controllante;
- Si deve costituire una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni della
controllante iscritte nell’attivo del bilancio;
- La società controllata non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee.
Art. 2359-ter - Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante
Se non vengono alienate vengono annullate con conseguente riduzione di capitale e
rimborso da parte della società controllante; qualora la controllante non provveda,
amministratori e sindaci devono chiedere al tribunale di disporre la riduzione di capitale.
Art. 2359-quarter - Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società
controllante
Le limitazioni previste dall’art. 2359-bis non si applicano se:
- l’acquisto avviene a titolo gratuito;
- per effetto di successione universale o fusione;
- in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società.
Qualora le azioni così acquistate superino il 10% del capitale della controllante, devono
essere alienate in 3 anni al posto di 1, invece se il limite del 10% è superato per circostanze
sopravvenute, la controllante ha 3 anni di tempo per procedere all’annullamento.
Art. 2359-quinquies - Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.
Art. 2360 - Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni
Le società non possono costituire o aumentare il capitale sociale con la sottoscrizione
reciproca di azioni.
Contabilità relativa all’acquisto delle azioni proprie
AZIONI PROPRIE X
BANCA X C/C X
RISERVE DISPONIBILI X
RISERVA AZIONI PROPRIE X
37
3.2 Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono uguali alle corrispondenti immobilizzazioni finanziarie; la dif