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4) DESTINAZIONE AL CONSUMO PERSONALE O ASSEGNAZIONE AI SOCI

Non è a titolo oneroso, ma ha riflessi ai fini delle imposte dirette e indirette. Si prevede

l’emissione della fattura con IVA calcolata sul valore normale dei beni. La plusvalenza o

minusvalenza è data dalla differenza fra il valore contabile ed il valore normale dei beni

oggetto della cessione.

5) ELIMINAZIONE

deve risultare da prove documentali specifiche al pari delle altre ipotesi di dismissione

delle immobilizzazioni.

6) DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE

La dismissione delle imm. può essere la conseguenza di eventi quali la distruzione,

danneggiamento, sottrazione, dovute a calamità di varia natura o a furti. In contabilità:

MINUSVALENZA STRAORDINARIA X Si azzera il valore dell’imm.

MACCHINARI X

Invece, se l’impresa stipula contratti di assicurazione a copertura di rischi di furti,

incendi ed altri eventi dannosi, sempre dopo aver registrato la minusvalenza, al

momento del risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni rileverà:

BANCA X C/C X Al verificarsi del risarcimento

PLUSVALENZA STRAORDINARIA X

3. I TITOLI E LE PARTECIPAZIONI: IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE

NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

3.1 Le Immobilizzazioni finanziarie

Sono articolate in: partecipazioni, crediti, altri titoli, azioni proprie.

1) Partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti, altre imprese

Sono società controllate le società di cui si dispone la maggioranza dei voti in assemblea

ordinaria, le società di cui si detiene una partecipazione che consenta di esercitare

un’influenza dominante nelle deliberazioni dell’assemblea, le società che sono sotto

l’influenza dominante a causa di vincoli contrattuali.

Sono società collegate le società ove un’altra società esercita una notevole influenza:

almeno il 20 % (società non quotate), almeno il 10% (società quotate).

34

A) Le società controllate e collegate nella normativa civilistica

Acquisto di azioni da parte di società controllate

Acquisto sino al limite degli utili e riserve distribuibili della società controllata che risultano

dall’ultimo bilancio approvato; l’acquisto deve riguardare azioni interamente liberate e non

può superare il 10% del capitale della controllante; divieto di esercitare il diritto di voto alle

assemblee della controllante.

Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

Le azioni acquistate in divieto devono essere vendute entro un anno dall’acquisto o, in

mancanza, dovrà essere annullata con corrispondente riduzione del capitale; nel caso non

avvenga la vendita, questa viene stabilita dal Tribunale.

Casi speciali

In caso di acquisizione a titolo gratuito, vengono a cadere i limiti precedenti: con eccezione

del limite del 10% che se superato, deve comportare entro tre anni l’alienazione o

l’annullamento nelle modalità previste.

Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante

La società controllata non può sottoscrivere azione della controllante, in caso contrario

sono responsabili gli amministratori che devono deliberare la sottoscrizione.

Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni

È vietato sottoscrivere o aumentare il capitale sociale con la sottoscrizione reciproca di

azioni o quote tra la società controllante e controllata

B) La valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

 Metodo del costo di acquisto

- Iscrizione, nell’esercizio di acquisizione, al costo di acquisto della partecipazione;

- Se, alla chiusura dell’esercizio, la partecipazione risulta durevolmente

deprezzata, deve essere svalutata;

- Se nei successivi bilanci vengono meno i motivi della svalutazione, la

partecipazione deve essere rivalutata.

 Metodo del patrimonio netto

- iscrizione ad un valore pari alla frazione di patrimonio netto che risulta dall’ultimo

bilancio della partecipata;

- rettifica, sul valore della partecipazione, dei dividendi e delle rettifiche richieste

dai principi di redazione del bilancio consolidato.

Costo di acquisto superiore al patrimonio netto:

- Al primo esercizio, iscrizione del maggior costo di acquisto della partecipazione,

rispetto al valore della frazione di patrimonio netto, con motivazione in nota;

- Negli esercizi successivi il valore del patrimonio netto della partecipata deve

tener conto degli ammortamenti sui maggiori valori delle immobilizzazioni e

dell’avviamento.

Costo di acquisto inferiore al patrimonio netto:

- Iscrizione, per tutti gli esercizi, in una riserva indisponibile delle eventuali

plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto

al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente.

2) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti, altre imprese

I crediti inseriti nelle immobilizzazioni finanziarie devono essere destinati ad un utilizzo

durevole quali, ad esempio i crediti che sorgono da finanziamenti a medio/lungo termine. I

crediti devono essere valutati al presunto valore di realizzo e devono essere iscritti al netto

del relativo fondo svalutazione crediti.

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3) Altri titoli

Sono titoli obbligazionari, titoli di Stato, titoli rappresentativi di crediti o altri diritti ecc…

Sono da considerare immobilizzazioni in quanto vincolati al processo produttivo. Prevedono

la valutazione al costo di acquisto, comprensivo degli oneri di acquisto e la svalutazione se

risultano di valore durevolmente inferiore.

4) Azioni proprie

Art. 2357 - Acquisto delle azioni proprie

La società non può acquistare azioni proprie se non nel limite degli utili e delle riserve

disponibili che risultano dall’ultimo bilancio approvato, possono essere acquistate solo

azioni interamente liberate e con l’autorizzazione dell’assemblea dei soci che ne fissa le

modalità, indica il numero massimo di azioni da acquistare, la durata (max 18 mesi)

dell’autorizzazione ad acquistare, il corrispettivo minimo e massimo; inoltre, il valore delle

azioni non può superare la decima parte del capitale sociale.

L’acquisto in violazione delle norme comporta:

- Alienazione delle azioni in eccedenza entro un anno dall’acquisto;

- Annullamento delle azioni se non si provvede alla vendita e corrispondente riduzione

del capitale;

- Se l’assemblea non provvede, gli amministratori ed i sindaci devono chiedere la

riduzione del capitale al Tribunale.

Art. 2357- bis - Casi speciali di acquisto di azioni proprie

Le limitazioni dell’articolo 2357 non si applicano se l’acquisto avviene:

- Per esecuzione di una delibera di riduzione del capitale tramite riscatto o annullamento

delle azioni;

- A titolo gratuito (azioni interamente liberate);

- Per effetto di una successione universale o fusione;

- Esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società;

- Se il valore nominale delle azioni (acquisite per effetto delle ultime 3 ipotesi) supera

1/10 del capitale sociale l’alienazione delle azioni può avvenire in 3 anni.

Art. 2357- ter - Disciplina delle azioni proprie

- Gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie salvo autorizzazione

dell’assemblea che deve stabilire le modalità d’uso;

- Il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuibili proporzionalmente alle altre

azioni finché sono detenute le azioni proprie;

- Il diritto di voto è sospeso;

- Le azioni proprie sono computate per il calcolo della costituzione e deliberazione

dell’assemblea;

- Deve essere costituita una riserva indisponibile di importo pari alle azioni proprie;

- La riserva indisponibile deve essere mantenuta fino a quando le azioni proprie non

sono trasferite o annullate.

Art. 2357-quarter - Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni

In caso di costituzione o aumento di capitale si stabilisce:

- Divieto di sottoscrizione delle azioni proprie da parte della società;

- Se sono sottoscritte, si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai soci

fondatori o, in caso di aumento di capitale degli amministratori;

- Chi abbia acquistato azioni in nome proprio ma per conto della società è considerato

sottoscrittore delle azioni proprie sottoscritte;

- Gli amministratori rispondono in solido della liberazione delle azioni proprie acquistate

in forza di aumento di capitale. 36

Art. 2359-bis - Acquisto di azioni o quote da parte della società controllata

La società controllata può acquistare azioni della controllante alle seguenti condizioni:

- Nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultante dall’ultimo bilancio;

- Possono essere acquistate sono azioni interamente liberate;

- L’acquisto non può superare il 10% del capitale della società controllante;

- Si deve costituire una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni della

controllante iscritte nell’attivo del bilancio;

- La società controllata non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee.

Art. 2359-ter - Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

Se non vengono alienate vengono annullate con conseguente riduzione di capitale e

rimborso da parte della società controllante; qualora la controllante non provveda,

amministratori e sindaci devono chiedere al tribunale di disporre la riduzione di capitale.

Art. 2359-quarter - Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società

controllante

Le limitazioni previste dall’art. 2359-bis non si applicano se:

- l’acquisto avviene a titolo gratuito;

- per effetto di successione universale o fusione;

- in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società.

Qualora le azioni così acquistate superino il 10% del capitale della controllante, devono

essere alienate in 3 anni al posto di 1, invece se il limite del 10% è superato per circostanze

sopravvenute, la controllante ha 3 anni di tempo per procedere all’annullamento.

Art. 2359-quinquies - Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante

La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

Art. 2360 - Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni

Le società non possono costituire o aumentare il capitale sociale con la sottoscrizione

reciproca di azioni.

Contabilità relativa all’acquisto delle azioni proprie

AZIONI PROPRIE X

BANCA X C/C X

RISERVE DISPONIBILI X

RISERVA AZIONI PROPRIE X

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3.2 Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Sono uguali alle corrispondenti immobilizzazioni finanziarie; la dif

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A.A. 2013-2014
54 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kmike di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ragioneria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Martinelli Mauro.