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ASSEMBLEA:
L’assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 2364, in sintesi: approva il bilancio; nomina e
revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale, stabilendone il
compenso; delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi
per gli atti compiuti.
L’assemblea straordinaria: approva le modifiche dello statuto(art. 2365).
L’art. 2364 non prevede più che l’assemblea possa deliberare sulle materie attinenti alla
gestione della società che le siano riservate da Statuto o che siano sottoposte al suo
esame dal CdA. (Prima della riforma del 2003 poteva avere potere gestionale).
La cosa fondamentale è dunque quella di approvare i bilanci perché approvando il
bilancio si approva tutta l’attività complessiva dell’esercizio, quindi sostanzialmente si
dà un giudizio su tutta l’attività realizzata dagli amministratori.
Come accadeva in passato, la possibilità dell’assemblea di poter influire sulle decisioni
degli amministratori, ma sostanzialmente la gestione è lasciata esclusivamente al CdA e
l’assemblea nel momento in cui approva il bilancio approva l’operato del consiglio di
amministrazione.
Quando si approva il bilancio, non solo l’assemblea approva il bilancio come conto
economico e contabile, ma approva anche una serie di documenti tra cui la relazione
sulla gestione, dove vengono descritti: la struttura della società, la posizione
competitiva, i meccanismi di incentivazione per il management, le scelte commerciali e
quant’altro, tutto ciò che attiene alla gestione. Tutti quegli aspetti che prima vi ho
definito non sono solo concetti teorici ma devono essere realizzati, descritti, devono
avere la loro coerenza e devono poi coesistere in un documento che l’assemblea
approva. Quindi si è deciso di far si che la gestione spetti solo al CdA; l’assemblea non
entra nelle attività di gestione e quando approva il bilancio, non solo approva quello ma
approva anche una rappresentazione che non è fatta solo di numeri ma ci sono anche
delle descrizioni di questi aspetti che sono sempre più importanti.
Le norme del TUF e soprattutto della Consob chiedono sempre più di arricchire questi
documenti di nuovi capitoli, nuovi paragrafi, sempre per ottenere una maggiore
completezza delle informazioni che vengono date al mercato.
Ovviamente oltre l’approvazione del bilancio, un’altra funzione fondamentale
dell’assemblea è quella di nominare gli amministratori, il CdA, gli stessi sindaci e in
particolare il presidente del collegio sindacale (mentre nel caso del CdA l’assemblea ne
nomina i componenti e questi poi procedono a nominare il presidente, gli AD e si 10
conferiscono quindi le deleghe). Ci possono anche essere casi eccezionali in cui lo
statuto può prevedere che determinate attività devono essere prima descritte e
autorizzate dall’assemblea. È un’eccezione perché l’assemblea non entra nell’attività
gestionale; ci possono essere dei casi eccezionali in cui l’autorizzazione deve essere
prevista dallo statuto ma soprattutto l’autorizzazione è più informativa poiché non è che
l’autorizzazione dell’assemblea fa sì che la scelta gestionale possa essere ricondotta
all’assemblea. L’assemblea afferma che se ci sono specifiche attività vuole che venga
convocata l’assemblea, che venga cioè informata per poter dare così l’autorizzazione. Di
fatto non costituisce però una scelta gestionale da parte dell’assemblea, perché chi
propone l’attività, chi la descrive e chi la pone in essere è sempre l’AD, il CdA; non c’è
nemmeno una responsabilità dell’assemblea se la scelta gestionale poi si rivela
sbagliata, perché poi quando va ad approvare il bilancio può rendersi conto
( l’assemblea) che quell’operazione inserita in un contesto più complesso, completo, è
sbagliata ( al contrario di quanto valutato al momento dell’autorizzazione). Questo
accade perché l’assemblea non segue day by day l’attività gestionale del cda, quindi non
le si può chiedere di dare un’autorizzazione su un’operazione se non si ha presente il
quadro generale della gestione. C’è quindi una netta separazione delle funzioni tra CdA
e assemblea. Ricordate che quindi l’attività di gestione del CdA è autonoma ma ci sono
dei casi eccezionali di autorizzazione da parte dell’assemblea, ma ciò non assolve gli
amministratori da responsabilità.
Ora vediamo le caratteristiche specifiche delle S.P.A. quotate.
Sottoposizione a norme speciali( TUF, Reg. Consob 11971/99, Regolamento ed Istruzioni
Borsa Italiana, Codice di Autodisciplina, ecc..); obbligo di revisione contabile(società di
revisione); informativa in merito all’adesione a codici di comportamento promossi da
società di gestione di mercati o da associazioni di categoria(art. 124 tre TUF); obbligo di
informativa societaria(finalizzata, in un’ottica di trasparenza, a prevenire abusi e a
rafforzare il rapporto con il mercato e gli azionisti); nomina di un “dirigente preposto”
alla redazione dei documenti contabili societari(art. 154 bis TUF).
Le funzioni dell’assemblea in una quotata sono più o meno uguali ma ci sono degli
aspetti ulteriori. Gli amministratori gestiscono un capitale maggiore e si è previsto che
l’assemblea comunque abbia il diritto di deliberare su determinati aspetti. Queste sono
le tipiche norme che vengono realizzate successivamente, quando si vede che ci sono
violazioni di principi generali che magari non sono sanzionabili perché non ci sono
norme, ma che giuridicamente hanno un certo rilievo, quindi vengono realizzate norme
per coprire buchi normativi o comunque per evitare che ci sia un eccesso di disponibilità
da parte del CdA per attività che devono essere invece mantenute sotto controllo. Se ci
sono chiare ricompense basate su strumenti finanziari queste devono passare per
l’assemblea. Ciò è fatto per evitare scandali dovuti al fatto che i CdA strutturano i
meccanismi di compenso dandosi delle ingenti gratifiche anche se la società va male.
Prima non c’erano norme finalizzate a prevenire questo tipo di abusi, per cui sono state
prodotte queste norme tra cui l’art 114 bis che appunto dice si può fare un piano di
compenso da esplicitare e far approvare dall’assemblea. Anche questa è un po’ 11
un’eccezione perché è l’assemblea che viene chiamata a deliberare su un aspetto che
non è gestionale ma che è un elemento forte, perché è un meccanismo di incentivazione
fortissimo, però il concetto è comunque che il piano deve essere descritto dai consiglieri
all’assemblea e deve essere da questa approvato.
Inoltre sempre in relazione al fatto che deve essere resa dotta l’assemblea delle materie
su cui è chiamata a deliberare, nel momento in cui si convoca un’assemblea, e le
convocazioni sono fatte con quegli strumenti che assicurino a tutti azionisti di conoscere
e di poter essere presenti in assemblea, che ci sia una relazione sulle materie all’ordine
del giorno, in modo tale che l’azionista possa, prima di essere presente in assemblea, di
poter leggere e rendersi conto da una relazione, seppure sintetica, quali saranno gli
argomenti, le materie poste all’ordine del giorno (art 125 ter).
Stock option-> pacchetti azionari, diritto all’amministratore di acquisire queste
azioni(strike price).
Per quanto riguarda gli obiettivi del CdA di una società quotata bisogna sempre ricordare
due cose: aumentare il valore dell’azienda, con riferimento al valore di mercato;
obiettivo connesso alla diffusione di tale percezione, cioè il CdA deve essere in grado di
comunicare ed esplicitare i risultati. La relazione sulla gestione, sulla remunerazione,
sui punti all’ordine del giorno, sono tutti aspetti che servono a chiarire cosa sta facendo
la società, come lo sta facendo, perché conviene investire. Non solo quindi
raggiungere correttamente gli obiettivi ma anche comunicarli. Quindi questo significa
da una parte porsi chiaramente degli obiettivi e dall’altra comunicarli al mercato.
Quando si fanno ad esempio i piani industriali, cioè quando il cda afferma che, sulla
base delle informazioni che ha oggi, mira a raggiungere entro uno specifico lasso di
tempo un determinato obiettivo industriale (che può riguardare: obiettivi di fatturato,
di utili o anche crescite dimensionali, spostamento di aree di competenza e
qualt’altro). Questi piani industriali vengono descritti e il CdA si impegna a raggiungerli;
se non si raggiungono si dovrà spiegare al mercato cosa è successo, perché non li hai
raggiunti, o si deve esporre al mercato se con successo sono stati raggiunti o anche
superati. Quindi è un’attività continua, creando dei parametri che consentano di
misurare lo stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prefissati , in modo
da poter valutare se il piano debba essere riconsiderato o meno, in base ai cambiamenti
estern,i e in ogni caso continuamente comunicato all’esterno.
Tra i vari obblighi di informazione del CdA di una società quotata, diverse tipologie di
informazione, alcune sono informazione periodiche ed alcune straordinarie.
a) Le informazioni periodiche(art. 154 ter. TUF) devono essere fatte sempre e
comunque, quando si approvano dati contabili ( per lo più bilanci semestrali e
trimestrali ) occorre naturalmente pubblicizzare questi dati contabili, renderli
pubblici (comunicati stampa, vengono resi pubblici sul sito internet della società).
le società quotate sul segmento STAR hanno l’obbligo di creare un sito internet, 12
proprio perché chiunque può andare sul sito e scaricarsi i documenti , leggerseli e
quant’altro.
Gli obblighi di informazione straordinarie(artt. 70- 76 Reg. Consob n.
b) 11971/99), che non sono prevedibili, in riferimento a quegli eventi che si ritiene
possano avere un certo impatto sull’attività della società e quindi devono essere
descritti nei minimi dettagli e comunicati al mercato, in caso di operazioni
straordinarie. Questo sempre perché si vuole evitare che ci siano informazioni di
una certa rilevanza che sono solo in possesso di alcuni soggetti, interni alla
società, poiché hanno effettuato un investimento, o a soggetti esterni, persone
legate al mondo della comunicazione, giornalisti e quant&rsqu