vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SOSTANZIALE.
Nel diritto penale sostanziale c’è il principio di legalità, che è il baluardo di
tutto il meccanismo penale sanzionatorio. Il reato e la pena devono essere
previste dalla legge. (“nullum crimen sine lege”)
Esso è presente anche nella procedura penale. Infatti anche gli atti
procedurali devono seguire lo schema previsto dal legislatore(125 art); se
non si rientra negli schemi si parla di atti viziati. Gli atti che non rispettano
questo principio, che si trovano al di fuori dell’ordinamento, saranno invalidi .
La sanzione viene comminata quando c’è una fuoriuscita dagli schemi legali;
tuttavia le sanzioni in senso stretto sono solo tre.
La legalità risponde alla garanzia del giusto processo e l’uguaglianza tra i
cittadini. Essa trova il suo riferimento costituzionale negli art 101 c.2 ,che
affida ai giudici la regola di condotta per la quale è legittimo l’esercizio solo
quando è conforme alla legge, da leggere in relazione con l’art 111 c.1 Cost
che impone un sistema processuale in cui forme, termini e poteri delle parti,
siano rimessi alla discrezionalità del giudice e riferimento codicistico nell’art 1
cpp per cui il giudice svolge un fondamentale ruolo di mediazione. La verifica
della validità dell’atto va fatta rispetto all’ordinamento nel suo complesso, e
non in relazione ad un tipo di modello o criterio di riferimento della validità in
senso stretto.
-Ai sensi dell’art 111 c.1 Cost, dovrebbe imperare una riserva assoluta di
legge in materia penale, per cui la materia processuale penale, dovrebbe
essere quella di rango primario. Ciò non sembra tuttavia conforme alla rigidità
della cost vigente. 6
Norme della CEDU: non sono come le norme comunitarie, si tratta di una
realtà giuridica, funzionale e istituzionale distinta dalla comunità europea, per
cui lì dove ci sia un contrasto insanabile in via interpretativa tra queste norme
e la disciplina nazionale, la questione dovrebbe essere rimessa alla corte
medesima, per valutare la duplice conformità alla costituzione di entrambe le
piattaforme normative.
Bisogna limitare lo spazio in cui ha valore il precedente giurisprudenziale; a
tal fine bisogna distinguere tra diritto giurisprudenziale(atto fonte: sentenze
additive della corte cost), dal momento giurisprudenziale del diritto, dove si
può parlare di fonte, solo qualora raggiunga il valore di precedente-l’attività
creatrice può essere solo secundum legem .
se il principio di legalità sembra essere stato eroso dalla presenza
anche
della giurisprudenza creatrice, in realtà mantiene i suoi effetti grazie ai
corollari di determinatezza, tassatività e tipicità; di qui la validità dell’atto solo
quando risulta conforme allo schema legale tipico.
SISTEMA SANZIONATORIO PROCESSUALE: è connotato da due funzioni :
Rimediativa : vizi attinenti alla struttura dell’atto che possono essere
recuperati
Punitiva : vizi essenziali non sanabili
Si utilizza per la loro classificazione la triade atto, tipicità e scopo.
Anche se un atto può dirsi perfetto solo quando contenga tutti gli elementi
necessari, per ragioni di economia processuale, il legislatore si avvale del
principio di conservazione degli atti imperfetti, per cui anche se l’atto è
imperfetto è conservato, perché idoneo a conseguire lo scopo.
…………………………………………………………………………………………
…………………
SEZIONE II I VIZI CODIFICATI
ATTO INVALIDO : non rispetta le prerogative e le modalità previste dal
legislatore processuale. Quasi tutti i manuali parlano di sanzione,ma in realtà
c’è una differenza rispetto ai vizi codificati e non codificati
Non tutti i vizi hanno carattere sanzionatorio.
CHE TIPO DI INVALIDITà CI PUò ESSERE ? 7
1) VIZI CODIFICATI:
a) NULLITA
’
: l’atto è nullo quando si pone al difuori dello schema legale
previsto dalla legge. Essa ha natura rimediativa e colpisce i vizi attinenti alla
struttura dell’atto.
L’atto nullo produce effetti fino a che non ne viene giurisdizionalmente
accertata e dichiarata l’invalidità, che può essere fatta valere fino a che il vizio
non sia stato coperto dal passaggio in giudicato della sentenza.
Con l’art 177 ss del cpp(TASSATIVITà), si è cercato di abbandonare il
formalismo del 1930, per cui la causa della nullità non è più individuata
nell’inosservanza delle forme, ma nell’inosservanza delle disposizioni, che
sono portatrici di un’esigenza di tutela.
I casi di nullità sono tassativamente previsti dalla legge, per esigenze di
economia processuale; conseguenza del principio di tassatività è il divieto
d’interpretazione analogica e l’irrilevanza di un concreto pregiudizio
dell’interesse tutelato; tuttavia talvolta si tende a sostituire il criterio logico
formale delineato dalla norma, con uno valutativo che individui l’effettiva
sussistenza di un concreto pregiudizio.
Le nullità sono state classificate in nullità di ordine generale e nullità di ordine
speciale: le prime sono quelle ex art 178 e in essi la sanzione è prevista solo
implicitamente, mentre le seconde sono previste nell’ambito di specifici
modelli e la sanzione è espressamente stabilita.
ART 178 CPP : NULLITà DI ORDINE GENERALE: E’ sempre prescritta a
pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti :
a) condizioni di capacità del giudice e numero dei giudici necessario per
costituire i collegi
condizioni di capacità del giudice : è dibattuto il significato; a tal proposito si
distingue tra capacità di acquistare la qualità di giudice (età, cittadinanza,
diritti civili etc.) e capacità di esercitare la funzione giurisdizionale, ripartita a
sua volta in capacità generica ( nomina ed immissione nell’esercizio delle
funzioni) e specifica (costituzione del giudice persona fisica nel singolo ruolo
a questi spettante, secondo i criteri tabellari dell’ordin. Giudiziario). Sulla base
dell’art 33 cpp è possibile desumere che non attengono alla capacità del
giudice le disposizioni tabellari, né quelle che prevedono cause di
incompatibilità(che possono essere motivo di astensione o ricusazione). 8
Quindi bisogna intenderla come mancanza di requisiti occorrenti per
l’esercizio delle funzioni giurisdizionali e non come mancanza delle condizioni
specifiche per un determinato processo.
Numero dei giudici dei collegi :E’ invece causa di nullità il mutamento della
composizione del collegio giudicante avvenuto nel corso del dibattimento, se
non si provvede alla rinnovazione degli atti dibattimentali.
Es.: la competenza è stata incardinata bene, in quanto vi è un collegio di tre
giudici; tuttavia uno di questi si addormenta durante il giudizio. In questo caso
non c’è un vizio di incompetenza, ma vi è la nullità della sentenza.
b) iniziativa del PM nell’esercizio dell’azione penale e partecipazione al
procedimento
iniziativa del pm: rientrano tutte le violazioni delle disp. sul promovimento,
come la mancanza o l’invalidità dell’atto di esercizio dell’azione. Rimando
all’art 405 cpp.
Si tratta di ipotesi di nullità assoluta di ordine generale.
In essa rientrano tutte le ipotesi nelle quali venga violato il tendenziale
principio di esclusività, per cui ad es. se il pm ha chiesto l’archiviazione di una
notia criminis, è nullo l’atto del gip con il quale decide di procedere
direttamente nei confronti dell’indagato, o venga violato il principio della
domanda cautelare.
Partecipazione al procedimento : quando è necessaria la sua partecipazione,
come nelle conclusioni in sede di udienza preliminare o nel dibattimento di I,II
grado e cassazione, o nelle attività di prosecuzione dell’azione, ad esempio è
inficiata da nullità intermedia l’inosservanza delle disposizioni in materia di
applicazione della pena su richiesta delle parti, ove previsto il necessario
consenso del pm
c) intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato e delle parti private,
nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e dal
querelante .
intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato e delle parti private:
viene tutelata l’effettività del diritto di difesa ex art 24 cost, e indirettamente
anche il contraddittorio ex art 111. Per intervento s’intendono le regole
riguardanti la citazione dell’imputato, per assistenza s’intende la difesa
9
tecnica e per rappresentanza s’intendono una serie di statuizioni che vanno
dall’osservanza delle disposizioni in tema di procura speciale a quelle in
materia dei poteri del difensore in ipotesi di latitanza o irriperibilità
dell’imputato.
la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e dal querelante : sono le
ipotesi nelle quali la persona offesa non sia stata tempestivamente avvisata
della richiesta di archiviazione avanzata dal pm, ancorchè ne avesse fatto
espressa richiesta, al fine di una eventuale opposizione.
Le nullità generali possono essere assolute o intermedie, quelle speciali
possono essere anche relative
Infatti la nullità può essere classificata in base al grado di efficacia come :
1-Assoluta : è la più grave, è insanabile e rilevabile d’ufficio o eccepibile
dalle parti senza limiti temporali. Vi è la violazione di valori coessenziali al
giusto processo.
Richiamo all’art 129 c.2 (rivedi !!!)
Casi di nullità assoluta : lettera a) c.1 art178 , prima parte della lettera b) e
della lettera c) l’omessa citazione dell’imputato e l’assenza del difensore
dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
La nullità assoluta riguardante le parti tutela il diritto al contraddittorio, sia
quale esplicazione di mezzo di difesa, che come metodo cognitivo.
In relazione all’ “omessa citazione” ci si è chiesto se rientri la semplice
omissione o anche il vizio. riguardo alla prima non ci sono dubbi in
giurisprudenza, circa la seconda invece, le sezioni unite hanno affermato che
si deve trattare di un vizio che non renda possibile l’effettiva conoscenza (es.:<