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Lezioni procedura civile integrate con libro Griffo

Capitolo 3

I provvedimenti del giudice

Art 125 cpp: I comma: "La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma di ordinanza, sentenza o decreto".

Tenendo presente lo schema di pag 6, sono tre i provvedimenti:

  • Ordinanza: è motivata ed è di afferenza giurisdizionale (vengono emesse dai giudici).
  • Decreto: non è motivato salvi i casi stabiliti dalla legge, in questi casi c’è la dicitura "decreto motivato". È di prerogativa del Pm, salvi casi eccezionali, come il decreto di sequestro preventivo, che è emesso dal giudice.
  • Sentenza: è motivata, chiude un grado/caso del procedimento, viene adottata dall’organo giurisdizionale e a mezzo di contraddittorio tra le parti.

Essi sono tutti atti processuali penali.

Differenze

  • Contraddittorio: Il decreto è sempre senza contraddittorio, l’ordinanza di regola senza, ma può anche essere adottata all’esito del contraddittorio.
  • Esecutività: Il decreto è sempre immediatamente esecutivo; anche l’ordinanza, salvi i casi in cui la legge prevede specifiche ipotesi di sospensione. La sentenza non è mai esecutiva, perché bisogna attendere gli ulteriori gradi di giudizio, oppure bisogna attendere che ci sia rinuncia o acquiescenza alla proposizione dell’ulteriore impugnazione.
  • Contenuto: Il decreto contiene un ordine, l’ordinanza una statuizione su fattispecie incidentali che devono risolversi all’interno del procedimento, mentre la sentenza contiene l’affermazione della responsabilità/colpevolezza o innocenza.

La sentenza può essere processuale, risolve quindi una questione procedurale (es.: sentenze di non doversi procedere per carenza di una condizione di procedibilità o che dichiarano l’incompetenza per materia o per territorio), o di merito, se statuisce sulla pretesa punitiva (es.: sentenze di assoluzione o di condanna).

Essa va pronunciata in nome del popolo italiano (c.2) e deve essere motivata a pena di nullità (Art 101 c.1 e art 11 c.6 Cost).

L’ordinanza va motivata a pena di nullità, e anche se decide su questioni incidentali, sono previste nel codice ipotesi di ordinanze terminative del processo (es.: art 591 cpp).

Il decreto va motivato solo quando la motivazione sia espressamente prescritta dalla legge.

Motivazione: enunciazione delle ragioni giuridico-fattuali che sostengono quel tipo di decisione, affinché si possa controllare il provvedimento, sia corretto o meno. Significa esplicitare il percorso logico giuridico per arrivare a quella conclusione. Essa contiene un ragionamento in fatto e in diritto.

Apparenza motivazionale: casi in cui la motivazione è apparente. Di fatto esiste, ma in realtà è apparente. Si riscontra quando un provvedimento è motivato per relationem, cioè quando richiama un altro provvedimento. In questo richiamo si ricopia l’altro provvedimento e quindi non emerge il ragionamento. C’è tutta una polemica a riguardo.

Caso eclatante: ordinanza emessa dal gip che ricopia quella emessa dal pm. Negli ultimi anni si è verificato soprattutto nei processi con molti imputati, per questione di economia i gip hanno ricopiato la richiesta cautelare del PM. La giurisprudenza ha affermato apparenza di motivazione, in quanto il giudice nel copiare la motivazione non ha valutato fatti, elementi, circostanze; ha usato un provvedimento in carenza di motivazione.

Per identificare i provvedimenti il giudice adotta un criterio nominalistico, ad esempio, se il provvedimento è emesso inaudita altera parte è un decreto, etc...

Deliberazione del provvedimento (c.4): è segreta e tutelata penalmente dagli artt 326 e 685 cpp.

Nelle ipotesi di provvedimenti collegiali vi è una particolare procedura e. art 125 (c. 5).

Inoltre è possibile adottare provvedimenti senza particolari formalità e anche oralmente, come ad esempio le decisioni sulle opposizioni formulate ex art 504 cpp.

L'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

Art 129 c.1: "In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che 1) il fatto non sussiste o 2) che l’imputato non lo ha commesso o 3) che il fatto non costituisce reato o 4) non è previsto dalla legge come reato ovvero che 5) il reato è estinto o 6) che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza".

Questa norma ha un grande valore simbolico e pratico, significa che lì dove ci sono i presupposti per garantire una fuoriuscita dal processo e quindi una situazione favorevole all’imputato, il giudice ha il potere-dovere di farlo immediatamente.

Non si tratta tuttavia di un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme proscioglitive; l’art 129 enuncia una regola di comportamento per il giudice.

Inoltre l’effettiva applicazione non può prescindere mai dall’effettiva pienezza del contraddittorio tra le parti, inteso come diritto all’ascolto delle stesse, in quanto anche in presenza di una causa estintiva, il giudice deve valutare l’assenza di responsabilità dell’imputato per il fatto.

Si deve trattare di una declaratoria subitanea che soddisfa esigenza di economia processuale (se vi può essere una definizione immediata, perché continuare?) ma anche un’altra, quella del "favor rei". Entrambe le affermazioni sono vere e false.

Processo: significa che opera dopo l’esercizio dell’azione penale, dall’udienza preliminare.

Riconosce: non dice valuta, accerta; è un riconoscimento immediato, al giudice appare lampante.

Differenza tra 1 e 2 comma: nel secondo comma c’è una comparazione: quando sussiste 1) 2) 3) 4) il giudice lo riconosce, il secondo comma dice quando c’è 5) ma c’è anche la possibilità di emettere sentenza in base all’1) 2) 3) 4), tu devi prediligere il secondo tipo di assunzione.

Esempio: tra la sentenza di prescrizione e quella avente ad oggetto che il fatto non sussiste, si predilige il secondo. Deve prevalere la formula di assoluzione nel merito, ogni volta che sia assistita dall’evidenza della prova, lì dove vi sia il concorso tra la causa di estinzione e la formula di assoluzione nel merito. Quindi a differenza del 530 cpp, non deve esserci semplicemente "dubbio" circa la colpevolezza (cioè la prova è contraddittoria, manca o è insufficiente), ma deve esserci certezza ed evidenza (deve essere una prova positiva che il fatto sussiste, o che è stato commesso da persona imputabile, o che costituisce reato).

In caso di insufficienza di prove o contraddittorietà della stessa, il proscioglimento nel merito non prevarrebbe rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di estinzione del reato. Tuttavia si dissente, ritenendo che anche in una situazione di dubbio, passi in secondo piano lì dove ci sia una causa di proscioglimento, tale da non richiedere sforzi accertativi da parte del giudicante.

Comunque la mancanza di una condizione di procedibilità impedisce qualsiasi indagine in fatto.

Nel 129 si richiamano gli:

  • Elementi costitutivi del reato:
    • Tipicità: condotta, evento, nesso di causalità.
    • Antigiuridicità: cause giustificazione.
    • Colpevolezza: elemento soggettivo dolo/colpa/preterintenzione.

Assoluzione quando il fatto non sussiste: manca l’elemento oggettivo del reato.

Assoluzione quando il fatto non costituisce reato: scatta quando manca l’elemento soggettivo o quando esiste una causa di giustificazione.

Assoluzione perché il fatto non sussiste ex lege come reato: manca proprio la fattispecie. Esempio: la droga per fini personali, non rientra nei reati.

Sentenze di proscioglimento: si indica un genus, una tipologia di sentenza: racchiude le species delle sentenze di non doversi procedere e di assoluzione.

  • Proscioglimento processuale: 6) manca la condizione di procedibilità o 5) il reato è estinto.
  • Proscioglimento di merito (assoluzione) 1) 2) 3) 4) presuppongono una valutazione del fatto e la mancata responsabilità del soggetto.

Bisogna dare prevalenza al proscioglimento di merito, lì dove vi sia un concorso tra un proscioglimento processuale e di merito. Il primo e secondo comma sono distinti e separati, e il 2 comma è una specificazione del primo, e va a tutela del soggetto e nel primo invece sono tutte sullo stesso piano.

Perché non recita in ogni stato e grado del procedimento? Codice Rocco ci si riferiva al procedimento, oggi è circoscritto al processo, sottolineando la presenza delle due fasi, investigativa e processuale. Nella prima fase l’applicabilità del 129 è esclusa per l’assenza dell’azione penale ovvero dell’imputazione. Inoltre, nel procedimento c’è uno strumento peculiare, cioè l’arresto delle investigazioni, seguito dall’archiviazione (art 408 cpp).

N.B.: il legislatore garantisce molto l’imputato: il soggetto va assolto sia quando è evidente l’innocenza che quando c’è dubbio sulla condanna del soggetto. Il dubbio gioca a favore dell’imputato; solo quando vi è certezza c’è la condanna. L’insufficienza di prove del 129 non entra, perché appare solo quando risulta dagli atti.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Annie48 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Griffo Mario.
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