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Provvedimenti giudice; invalidità; immediata declaratoria cause non punibilità; sanzioni - Appunti Procedura penale Pag. 1 Provvedimenti giudice; invalidità; immediata declaratoria cause non punibilità; sanzioni - Appunti Procedura penale Pag. 2
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SOSTANZIALE.

Nel diritto penale sostanziale c’è il principio di legalità, che è il baluardo di

tutto il meccanismo penale sanzionatorio. Il reato e la pena devono essere

previste dalla legge. (“nullum crimen sine lege”)

Esso è presente anche nella procedura penale. Infatti anche gli atti

procedurali devono seguire lo schema previsto dal legislatore(125 art); se

non si rientra negli schemi si parla di atti viziati. Gli atti che non rispettano

questo principio, che si trovano al di fuori dell’ordinamento, saranno invalidi .

La sanzione viene comminata quando c’è una fuoriuscita dagli schemi legali;

tuttavia le sanzioni in senso stretto sono solo tre.

La legalità risponde alla garanzia del giusto processo e l’uguaglianza tra i

cittadini. Essa trova il suo riferimento costituzionale negli art 101 c.2 ,che

affida ai giudici la regola di condotta per la quale è legittimo l’esercizio solo

quando è conforme alla legge, da leggere in relazione con l’art 111 c.1 Cost

che impone un sistema processuale in cui forme, termini e poteri delle parti,

siano rimessi alla discrezionalità del giudice e riferimento codicistico nell’art 1

cpp per cui il giudice svolge un fondamentale ruolo di mediazione. La verifica

della validità dell’atto va fatta rispetto all’ordinamento nel suo complesso, e

non in relazione ad un tipo di modello o criterio di riferimento della validità in

senso stretto.

-Ai sensi dell’art 111 c.1 Cost, dovrebbe imperare una riserva assoluta di

legge in materia penale, per cui la materia processuale penale, dovrebbe

essere quella di rango primario. Ciò non sembra tuttavia conforme alla rigidità

della cost vigente. 6

Norme della CEDU: non sono come le norme comunitarie, si tratta di una

realtà giuridica, funzionale e istituzionale distinta dalla comunità europea, per

cui lì dove ci sia un contrasto insanabile in via interpretativa tra queste norme

e la disciplina nazionale, la questione dovrebbe essere rimessa alla corte

medesima, per valutare la duplice conformità alla costituzione di entrambe le

piattaforme normative.

Bisogna limitare lo spazio in cui ha valore il precedente giurisprudenziale; a

tal fine bisogna distinguere tra diritto giurisprudenziale(atto fonte: sentenze

additive della corte cost), dal momento giurisprudenziale del diritto, dove si

può parlare di fonte, solo qualora raggiunga il valore di precedente-l’attività

creatrice può essere solo secundum legem .

se il principio di legalità sembra essere stato eroso dalla presenza

anche

della giurisprudenza creatrice, in realtà mantiene i suoi effetti grazie ai

corollari di determinatezza, tassatività e tipicità; di qui la validità dell’atto solo

quando risulta conforme allo schema legale tipico.

SISTEMA SANZIONATORIO PROCESSUALE: è connotato da due funzioni :

Rimediativa : vizi attinenti alla struttura dell’atto che possono essere

recuperati

Punitiva : vizi essenziali non sanabili

Si utilizza per la loro classificazione la triade atto, tipicità e scopo.

Anche se un atto può dirsi perfetto solo quando contenga tutti gli elementi

necessari, per ragioni di economia processuale, il legislatore si avvale del

principio di conservazione degli atti imperfetti, per cui anche se l’atto è

imperfetto è conservato, perché idoneo a conseguire lo scopo.

…………………………………………………………………………………………

…………………

SEZIONE II I VIZI CODIFICATI

ATTO INVALIDO : non rispetta le prerogative e le modalità previste dal

legislatore processuale. Quasi tutti i manuali parlano di sanzione,ma in realtà

c’è una differenza rispetto ai vizi codificati e non codificati

Non tutti i vizi hanno carattere sanzionatorio.

CHE TIPO DI INVALIDITà CI PUò ESSERE ? 7

1) VIZI CODIFICATI:

a) NULLITA

: l’atto è nullo quando si pone al difuori dello schema legale

previsto dalla legge. Essa ha natura rimediativa e colpisce i vizi attinenti alla

struttura dell’atto.

L’atto nullo produce effetti fino a che non ne viene giurisdizionalmente

accertata e dichiarata l’invalidità, che può essere fatta valere fino a che il vizio

non sia stato coperto dal passaggio in giudicato della sentenza.

Con l’art 177 ss del cpp(TASSATIVITà), si è cercato di abbandonare il

formalismo del 1930, per cui la causa della nullità non è più individuata

nell’inosservanza delle forme, ma nell’inosservanza delle disposizioni, che

sono portatrici di un’esigenza di tutela.

I casi di nullità sono tassativamente previsti dalla legge, per esigenze di

economia processuale; conseguenza del principio di tassatività è il divieto

d’interpretazione analogica e l’irrilevanza di un concreto pregiudizio

dell’interesse tutelato; tuttavia talvolta si tende a sostituire il criterio logico

formale delineato dalla norma, con uno valutativo che individui l’effettiva

sussistenza di un concreto pregiudizio.

Le nullità sono state classificate in nullità di ordine generale e nullità di ordine

speciale: le prime sono quelle ex art 178 e in essi la sanzione è prevista solo

implicitamente, mentre le seconde sono previste nell’ambito di specifici

modelli e la sanzione è espressamente stabilita.

ART 178 CPP : NULLITà DI ORDINE GENERALE: E’ sempre prescritta a

pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti :

a) condizioni di capacità del giudice e numero dei giudici necessario per

costituire i collegi

condizioni di capacità del giudice : è dibattuto il significato; a tal proposito si

distingue tra capacità di acquistare la qualità di giudice (età, cittadinanza,

diritti civili etc.) e capacità di esercitare la funzione giurisdizionale, ripartita a

sua volta in capacità generica ( nomina ed immissione nell’esercizio delle

funzioni) e specifica (costituzione del giudice persona fisica nel singolo ruolo

a questi spettante, secondo i criteri tabellari dell’ordin. Giudiziario). Sulla base

dell’art 33 cpp è possibile desumere che non attengono alla capacità del

giudice le disposizioni tabellari, né quelle che prevedono cause di

incompatibilità(che possono essere motivo di astensione o ricusazione). 8

Quindi bisogna intenderla come mancanza di requisiti occorrenti per

l’esercizio delle funzioni giurisdizionali e non come mancanza delle condizioni

specifiche per un determinato processo.

Numero dei giudici dei collegi :E’ invece causa di nullità il mutamento della

composizione del collegio giudicante avvenuto nel corso del dibattimento, se

non si provvede alla rinnovazione degli atti dibattimentali.

Es.: la competenza è stata incardinata bene, in quanto vi è un collegio di tre

giudici; tuttavia uno di questi si addormenta durante il giudizio. In questo caso

non c’è un vizio di incompetenza, ma vi è la nullità della sentenza.

b) iniziativa del PM nell’esercizio dell’azione penale e partecipazione al

procedimento

iniziativa del pm: rientrano tutte le violazioni delle disp. sul promovimento,

come la mancanza o l’invalidità dell’atto di esercizio dell’azione. Rimando

all’art 405 cpp.

Si tratta di ipotesi di nullità assoluta di ordine generale.

In essa rientrano tutte le ipotesi nelle quali venga violato il tendenziale

principio di esclusività, per cui ad es. se il pm ha chiesto l’archiviazione di una

notia criminis, è nullo l’atto del gip con il quale decide di procedere

direttamente nei confronti dell’indagato, o venga violato il principio della

domanda cautelare.

Partecipazione al procedimento : quando è necessaria la sua partecipazione,

come nelle conclusioni in sede di udienza preliminare o nel dibattimento di I,II

grado e cassazione, o nelle attività di prosecuzione dell’azione, ad esempio è

inficiata da nullità intermedia l’inosservanza delle disposizioni in materia di

applicazione della pena su richiesta delle parti, ove previsto il necessario

consenso del pm

c) intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato e delle parti private,

nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e dal

querelante .

intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato e delle parti private:

viene tutelata l’effettività del diritto di difesa ex art 24 cost, e indirettamente

anche il contraddittorio ex art 111. Per intervento s’intendono le regole

riguardanti la citazione dell’imputato, per assistenza s’intende la difesa

9

tecnica e per rappresentanza s’intendono una serie di statuizioni che vanno

dall’osservanza delle disposizioni in tema di procura speciale a quelle in

materia dei poteri del difensore in ipotesi di latitanza o irriperibilità

dell’imputato.

la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e dal querelante : sono le

ipotesi nelle quali la persona offesa non sia stata tempestivamente avvisata

della richiesta di archiviazione avanzata dal pm, ancorchè ne avesse fatto

espressa richiesta, al fine di una eventuale opposizione.

Le nullità generali possono essere assolute o intermedie, quelle speciali

possono essere anche relative

Infatti la nullità può essere classificata in base al grado di efficacia come :

1-Assoluta : è la più grave, è insanabile e rilevabile d’ufficio o eccepibile

dalle parti senza limiti temporali. Vi è la violazione di valori coessenziali al

giusto processo.

Richiamo all’art 129 c.2 (rivedi !!!)

Casi di nullità assoluta : lettera a) c.1 art178 , prima parte della lettera b) e

della lettera c) l’omessa citazione dell’imputato e l’assenza del difensore

dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

La nullità assoluta riguardante le parti tutela il diritto al contraddittorio, sia

quale esplicazione di mezzo di difesa, che come metodo cognitivo.

In relazione all’ “omessa citazione” ci si è chiesto se rientri la semplice

omissione o anche il vizio. riguardo alla prima non ci sono dubbi in

giurisprudenza, circa la seconda invece, le sezioni unite hanno affermato che

si deve trattare di un vizio che non renda possibile l’effettiva conoscenza (es.:<

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Annie48 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Griffo Mario.