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Fasi.
Presidenziale. Il presidente ha la funzione Innanzi al giudice designato (giudice istruttore e
anzitutto di conciliare le parti; quindi, se la collegio). Fase eventuale. La causa prosegue
conciliazione non riesce, di dare, con ordinanza, i con le forme ordinarie.
provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa
opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole;
nonché di nominare il giudice istruttore, fissando
l’udienza di comparizione delle parti davanti a
costui. Dopo la pronuncia dell’ordinanza
presidenziale, con le forme del giudizio di
cognizione alla cui disciplina la fase
Giudice competente è sempre il tribunale. speciale del procedimento si aggancia,
Competenza per territorio. Inderogabile, si ha consentendo di superare gravi divergenze
riguardo al tribunale del luogo dell’ultima interpretative che avevano diviso dottrina
residenza comune dei coniugi ovvero, in e giurisprudenza.
mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto
ha residenza o domicilio. Il provvedimento emesso a conclusione ha la
Legittimazione ad agire. Premesso che non forma della sentenza.
sussiste pregiudizialità del giudizio di nullità
matrimoniale, la legittimazione ad agire spetta a
ciascuno dei coniugi contro l’altro.
Legittimazione processuale. È dubbia la
possibilità di avvalersi della rappresentanza, sia
perché la legge richiede, nella fase È da sottolineare l’attuale potere del giudice di
presidenziale, la comparizione personale dei dichiarare la separazione immediatamente, già a
coniugi, e sia, per quanto più specificamente seguito della prima udienza, seppur con
concerne la rappresentanza volontaria, per la sentenza non definitiva, cosicché resteranno da
palese impossibilità di quel rapporto di definire in un secondo momento solo gli aspetti
rappresentanza nel campo sostanziale, che controversi.
l’articolo 77 cpc configura come necessario Il fine principale della suddetta accelerazione
presupposto della rappresentanza processuale procedurale è quello di permettere ai coniugi di
volontaria. chiedere il divorzio anche prima dell’emissione
della sentenza definitiva.
Legittimazione ad intervenire. Sembra che
l’avversità della Cassazione a lasciare spazio
alle possibili ragioni di connessione possano Durante il corso del giudizio, i rapporti tra coniugi sono
essere superate per l’intervento di chi intenda far disciplinati dall’ordinanza presidenziale, la quale può essere
valere diritti necessariamente conseguenti a revocata o modificata dal giudice istruttore.
provvedimenti che costituiscono tipico oggetto I fatti successivi all’ordinanza presidenziale no rilevano agli
del giudizio di separazione. effetti della pronuncia definitiva, ed in particolare agli effetti
dell’addebito se non posseggono autonoma incidenza
causale sull’improseguibilità del rapporto.
Se, nel corso del giudizio, i coniugi decidono di separarsi
Interesse ad agire. Determinato dall’affermazione dei fatti consensualmente, non sembra più necessaio che il giudice
che costituiscono la ragione della separazione e che non istruttore li rimetta innanzi al presidene per il tentativo di
hanno più quel carattere genericamente lesivo che conciliazione.
qualificava i fatti menzionati in precedenza ed in relazione ai
quali ci si serviva dell’espressione “per colpa”. L’interesse
ad agire è ora in re ipsa, eccezion fatta solo per quel
margine di interesse che si riferisce alla pronuncia di
addebitabilità della separazione.
Proposizione della domanda. In ogni caso con
ricorso al tribunale. Dopo l’istruzione e la remissione della causa al
Tale ricorso deve contenere l’esposizione dei collegio, il giudizio si chiude con sentenza, la cui
fatti sui quali è fondata la domanda di provvisoria esecutività nella parte in cui provvede
separazione, la proposizione della domanda di sulle questioni di natura economica è ora
separazione, mentre i più specifici riferimenti al superata dalla generale esecutività delle
petitum, alla causa petendi ed alle prove offerte sentenze di primo grado, ed è impugnabile con
potranno essere contenuti nella memoria l’appello.
integrativa, nonché, secondo un’opinione,
l’eventuale domanda di addebito, che può essere
lasciata alla memoria integrativa, ed è
sottoscritto dal ricorrente. Con la formazione del giudicato, si introduce lo
Col deposito del ricorso si realizza la costituzione stato di seprazione giudiziale, eventualmente
dell’attore. accompagnato dalla dichiarazione che la
separazione è addebitabile all’uno od all’altro
coniuge od ad entrambi.
La sentenza detta anche la disciplina definitiva
del regime della famiglia con riguardo alla prole,
Momento di proposizione della domanda di addebito. Si
discute se possa essere proposta anche separatamente o all’eventuale diritto al mantenimento del coniuge
se debba essere proposta subito. al quale la separazione non sia addebitabile e
Un primo orientamento della Cassazione consentiva sempre che egli non disponga di adeguati redditi
l’eventuale proposizione della domanda di addebito in un propri, all’eventuale assegnazione della casa
giudizio successivo per il mutamento del titolo. familiare, nonché con riguardo all’eventuale
Più di recente la Cassazione ha negato tale possibilità per il
rilievo che l’addebito è una modalità accessoria ed divieto alla moglie dell’uso del cognome del
eventuale dell’accertamento dell’improseguibilità della marito.
convivenza. Le critiche a questa impostazione sono basate La sentenza di separazione determina lo
sul rilievo che la domanda di addebito è una domanda scioglimento della comunione legale.
autonoma, in quanto i fatti su cui si fonda possono non
coincidere con quelli che fondano la domanda di
separazione. Al che si risponde che, in quanto tali fatti
possono coincidere, la domanda di separazione e quella di Appello. Si è superato il dubbio circa l’impiego
addebito possono non essere autonome. delle forme in camera di consiglio.
Le Sezioni Unite hanno mutato giurisprudenza,
riconoscendo al giudice di merito la possibilità di limitare la Con riguardo alla sentenza non definitiva, rimane
decisione sulla separazione con sentenza non definitiva, certa la sua impugnabilità con l’appello
riservando al definitivo la pronuncia sull’addebito. immediato con le forme della camera di
Nel 2005 la Cassazione, con nota adesiva di Violante, ha consiglio.
stabilito la possibilità della riserva di appello. In ogni caso, La disciplina di cui alla sentenza potrà, in
l’autonomia della pronuncia sull’addebito postula
un’autonoma impugnazione. seguito, essere mutata in applicazione della
Danovi si sofferma sulla possibilità della simultanea regola generale per cui si possono sempre far
pendenza del giudizio di separazione e di divorzio, con la valere i fatti successivi al giudicato. A questo
conseguente possibilità che la pronuncia definitiva sul riguardo l legge prende in esplicita
divorzio determini la cessazione della materia del
contendere delle domande ancora in discussione nel considerazione l’eventualità della modificazione,
giudizio di separazione. disponendo che tale modificazione può essere
La giurisprudenza prevalente, anche della Cassazione, chiesta e concessa con le forme del
tende ad escludere la cumulabilità della domanda di procedimento in camera di consiglio.
separazione e di altre domande connesse soggettivamente,
ma oggettivamente estranee all’oggetto tipico del giudizio di
separazione, ancorché comprensivo dei suoi aspetti
patrimoniali, come gli obblighi di mantenimento.
Ricorso. Deve essere indicata l’esistenza di figli Modifica delle condizioni di separazione. Deve
legittimi, legittimati od adottati da entrambi i coniugi desumersi dal generico richiamo alle forme del
durante il matrimonio. procedimento in camera di consiglio contenuto
Viene inoltrato subito, tramite la cancelleria, al nell’articolo 710 comma 1 cpc e dal riferimento al
presidente, il quale nei 5 giorni successivi al deposito tribunale contenuto nei due commi successivi.
in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di Poiché l’articolo 710 si riferisce ai provvedimenti
comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve conseguenti alla separazione, il riferimento
essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del ricorso
e del decreto, il termine per la notificazione del ricorso include anche la separazione consensuale,
e del decreto, nonché il termine entro cui il coniuge mentre non sembra che con questo
convenuto può depositare memoria difensiva e procedimento si possa modificare anche
documenti. l’ordinanza presidenziale.
Al ricorso ed alla memoria difensiva sono allegate le
ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Le modifiche apportate nel 2005 riguardano, da un
lato, l’indicazione del termine massimo da interporre Il tribunale in camera di consiglio, sentite le parti,
tra la notificazione del ricorso e decreto ed il giorno provvede all’eventuale ammissione di mezzi
dell’udienza e, dall’altro lato, la previsione della facoltà istruttori e può delegare, per l’assunzione, uno
per il coniuge convenuto, di depositare in un termine, dei suoi componenti. Con ciò sembra
da stabilire, una memoria difensiva con documenti. ripresentarsi la figura del giudice delegato ante
riforma del 1940.
In questa ipotesi il tribunale può adottare
provvedimenti provvisori e può ulteriormente
modificarne il contenuto nel corso del
Termine a comparire. La legge 80/2005 ha ritenuto di procedimento.
disciplinare l’aspetto acceleratorio del termine,
rovesciando il sistema precedente. Per quanto concerne i provvedimenti provvisori,
sembra che la loro funzione, in tutto analoga a
quella dei provvedimenti presidenziali, implichi la
medesima natura e disciplina, mentre per quanto
Assistenza del difensore. Obbligatoria. La ragione va
cercata in quella che è la principale funzione concene il provvedimento conclusivo, l’analogia
dell’udienza presidenziale: il tentativo di conciliazione. del dubbio, rispetto a quello sorto con riguardo
È chiaro che esso richiede il contatto diretto con i alla revisione della pronuncia sul divorzio ha
coniugi da parte del presidente. Qui il presidente determinato un orientamento della
opera più che come giudice come bonus vir, come giurisprudenza in direzione analoga: pronuncia
autorevole consigliere. con decreto reclamabile alla Corte d’appello in
Già prima della modifica legislativa, nell’udienza camera di consiglio, e successiva ricorribilità in<