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Fasi.

Presidenziale. Il presidente ha la funzione Innanzi al giudice designato (giudice istruttore e

anzitutto di conciliare le parti; quindi, se la collegio). Fase eventuale. La causa prosegue

conciliazione non riesce, di dare, con ordinanza, i con le forme ordinarie.

provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa

opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole;

nonché di nominare il giudice istruttore, fissando

l’udienza di comparizione delle parti davanti a

costui. Dopo la pronuncia dell’ordinanza

presidenziale, con le forme del giudizio di

cognizione alla cui disciplina la fase

Giudice competente è sempre il tribunale. speciale del procedimento si aggancia,

Competenza per territorio. Inderogabile, si ha consentendo di superare gravi divergenze

riguardo al tribunale del luogo dell’ultima interpretative che avevano diviso dottrina

residenza comune dei coniugi ovvero, in e giurisprudenza.

mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto

ha residenza o domicilio. Il provvedimento emesso a conclusione ha la

Legittimazione ad agire. Premesso che non forma della sentenza.

sussiste pregiudizialità del giudizio di nullità

matrimoniale, la legittimazione ad agire spetta a

ciascuno dei coniugi contro l’altro.

Legittimazione processuale. È dubbia la

possibilità di avvalersi della rappresentanza, sia

perché la legge richiede, nella fase È da sottolineare l’attuale potere del giudice di

presidenziale, la comparizione personale dei dichiarare la separazione immediatamente, già a

coniugi, e sia, per quanto più specificamente seguito della prima udienza, seppur con

concerne la rappresentanza volontaria, per la sentenza non definitiva, cosicché resteranno da

palese impossibilità di quel rapporto di definire in un secondo momento solo gli aspetti

rappresentanza nel campo sostanziale, che controversi.

l’articolo 77 cpc configura come necessario Il fine principale della suddetta accelerazione

presupposto della rappresentanza processuale procedurale è quello di permettere ai coniugi di

volontaria. chiedere il divorzio anche prima dell’emissione

della sentenza definitiva.

Legittimazione ad intervenire. Sembra che

l’avversità della Cassazione a lasciare spazio

alle possibili ragioni di connessione possano Durante il corso del giudizio, i rapporti tra coniugi sono

essere superate per l’intervento di chi intenda far disciplinati dall’ordinanza presidenziale, la quale può essere

valere diritti necessariamente conseguenti a revocata o modificata dal giudice istruttore.

provvedimenti che costituiscono tipico oggetto I fatti successivi all’ordinanza presidenziale no rilevano agli

del giudizio di separazione. effetti della pronuncia definitiva, ed in particolare agli effetti

dell’addebito se non posseggono autonoma incidenza

causale sull’improseguibilità del rapporto.

Se, nel corso del giudizio, i coniugi decidono di separarsi

Interesse ad agire. Determinato dall’affermazione dei fatti consensualmente, non sembra più necessaio che il giudice

che costituiscono la ragione della separazione e che non istruttore li rimetta innanzi al presidene per il tentativo di

hanno più quel carattere genericamente lesivo che conciliazione.

qualificava i fatti menzionati in precedenza ed in relazione ai

quali ci si serviva dell’espressione “per colpa”. L’interesse

ad agire è ora in re ipsa, eccezion fatta solo per quel

margine di interesse che si riferisce alla pronuncia di

addebitabilità della separazione.

Proposizione della domanda. In ogni caso con

ricorso al tribunale. Dopo l’istruzione e la remissione della causa al

Tale ricorso deve contenere l’esposizione dei collegio, il giudizio si chiude con sentenza, la cui

fatti sui quali è fondata la domanda di provvisoria esecutività nella parte in cui provvede

separazione, la proposizione della domanda di sulle questioni di natura economica è ora

separazione, mentre i più specifici riferimenti al superata dalla generale esecutività delle

petitum, alla causa petendi ed alle prove offerte sentenze di primo grado, ed è impugnabile con

potranno essere contenuti nella memoria l’appello.

integrativa, nonché, secondo un’opinione,

l’eventuale domanda di addebito, che può essere

lasciata alla memoria integrativa, ed è

sottoscritto dal ricorrente. Con la formazione del giudicato, si introduce lo

Col deposito del ricorso si realizza la costituzione stato di seprazione giudiziale, eventualmente

dell’attore. accompagnato dalla dichiarazione che la

separazione è addebitabile all’uno od all’altro

coniuge od ad entrambi.

La sentenza detta anche la disciplina definitiva

del regime della famiglia con riguardo alla prole,

Momento di proposizione della domanda di addebito. Si

discute se possa essere proposta anche separatamente o all’eventuale diritto al mantenimento del coniuge

se debba essere proposta subito. al quale la separazione non sia addebitabile e

Un primo orientamento della Cassazione consentiva sempre che egli non disponga di adeguati redditi

l’eventuale proposizione della domanda di addebito in un propri, all’eventuale assegnazione della casa

giudizio successivo per il mutamento del titolo. familiare, nonché con riguardo all’eventuale

Più di recente la Cassazione ha negato tale possibilità per il

rilievo che l’addebito è una modalità accessoria ed divieto alla moglie dell’uso del cognome del

eventuale dell’accertamento dell’improseguibilità della marito.

convivenza. Le critiche a questa impostazione sono basate La sentenza di separazione determina lo

sul rilievo che la domanda di addebito è una domanda scioglimento della comunione legale.

autonoma, in quanto i fatti su cui si fonda possono non

coincidere con quelli che fondano la domanda di

separazione. Al che si risponde che, in quanto tali fatti

possono coincidere, la domanda di separazione e quella di Appello. Si è superato il dubbio circa l’impiego

addebito possono non essere autonome. delle forme in camera di consiglio.

Le Sezioni Unite hanno mutato giurisprudenza,

riconoscendo al giudice di merito la possibilità di limitare la Con riguardo alla sentenza non definitiva, rimane

decisione sulla separazione con sentenza non definitiva, certa la sua impugnabilità con l’appello

riservando al definitivo la pronuncia sull’addebito. immediato con le forme della camera di

Nel 2005 la Cassazione, con nota adesiva di Violante, ha consiglio.

stabilito la possibilità della riserva di appello. In ogni caso, La disciplina di cui alla sentenza potrà, in

l’autonomia della pronuncia sull’addebito postula

un’autonoma impugnazione. seguito, essere mutata in applicazione della

Danovi si sofferma sulla possibilità della simultanea regola generale per cui si possono sempre far

pendenza del giudizio di separazione e di divorzio, con la valere i fatti successivi al giudicato. A questo

conseguente possibilità che la pronuncia definitiva sul riguardo l legge prende in esplicita

divorzio determini la cessazione della materia del

contendere delle domande ancora in discussione nel considerazione l’eventualità della modificazione,

giudizio di separazione. disponendo che tale modificazione può essere

La giurisprudenza prevalente, anche della Cassazione, chiesta e concessa con le forme del

tende ad escludere la cumulabilità della domanda di procedimento in camera di consiglio.

separazione e di altre domande connesse soggettivamente,

ma oggettivamente estranee all’oggetto tipico del giudizio di

separazione, ancorché comprensivo dei suoi aspetti

patrimoniali, come gli obblighi di mantenimento.

Ricorso. Deve essere indicata l’esistenza di figli Modifica delle condizioni di separazione. Deve

legittimi, legittimati od adottati da entrambi i coniugi desumersi dal generico richiamo alle forme del

durante il matrimonio. procedimento in camera di consiglio contenuto

Viene inoltrato subito, tramite la cancelleria, al nell’articolo 710 comma 1 cpc e dal riferimento al

presidente, il quale nei 5 giorni successivi al deposito tribunale contenuto nei due commi successivi.

in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di Poiché l’articolo 710 si riferisce ai provvedimenti

comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve conseguenti alla separazione, il riferimento

essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del ricorso

e del decreto, il termine per la notificazione del ricorso include anche la separazione consensuale,

e del decreto, nonché il termine entro cui il coniuge mentre non sembra che con questo

convenuto può depositare memoria difensiva e procedimento si possa modificare anche

documenti. l’ordinanza presidenziale.

Al ricorso ed alla memoria difensiva sono allegate le

ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Le modifiche apportate nel 2005 riguardano, da un

lato, l’indicazione del termine massimo da interporre Il tribunale in camera di consiglio, sentite le parti,

tra la notificazione del ricorso e decreto ed il giorno provvede all’eventuale ammissione di mezzi

dell’udienza e, dall’altro lato, la previsione della facoltà istruttori e può delegare, per l’assunzione, uno

per il coniuge convenuto, di depositare in un termine, dei suoi componenti. Con ciò sembra

da stabilire, una memoria difensiva con documenti. ripresentarsi la figura del giudice delegato ante

riforma del 1940.

In questa ipotesi il tribunale può adottare

provvedimenti provvisori e può ulteriormente

modificarne il contenuto nel corso del

Termine a comparire. La legge 80/2005 ha ritenuto di procedimento.

disciplinare l’aspetto acceleratorio del termine,

rovesciando il sistema precedente. Per quanto concerne i provvedimenti provvisori,

sembra che la loro funzione, in tutto analoga a

quella dei provvedimenti presidenziali, implichi la

medesima natura e disciplina, mentre per quanto

Assistenza del difensore. Obbligatoria. La ragione va

cercata in quella che è la principale funzione concene il provvedimento conclusivo, l’analogia

dell’udienza presidenziale: il tentativo di conciliazione. del dubbio, rispetto a quello sorto con riguardo

È chiaro che esso richiede il contatto diretto con i alla revisione della pronuncia sul divorzio ha

coniugi da parte del presidente. Qui il presidente determinato un orientamento della

opera più che come giudice come bonus vir, come giurisprudenza in direzione analoga: pronuncia

autorevole consigliere. con decreto reclamabile alla Corte d’appello in

Già prima della modifica legislativa, nell’udienza camera di consiglio, e successiva ricorribilità in<

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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Dalmotto Eugenio.