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Base per la successiva procedura di aggiudicazione
Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura […] 577. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da negoziare essi presentate [...] contenuto. I requisiti minimi e i criteri di per migliorarne il aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la fra tutti gli offerenti. A tal fine, parità di trattamento non forniscono informazioni altri. Esse informano che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad per iscritto tutti gli offerenti [...] delle modifiche alle specifiche tecniche o ad
altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi […], valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e […] aggiudicano l'appalto.
Art. 63 Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Questo tipo di procedura è quella che più si avvicina al procedimento di formazione dei CONTRATTI TRA PRIVATI.
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici mediante una procedura possono aggiudicare appalti.
pubblicinegoziata gara, dando conto consenza previa pubblicazione di un bando diADEGUATA MOTIVAZIONE, nel primo atto della procedura, dellasussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziatasenza previa pubblicazione utilizzata:
può essere
- qualora o alcuna offerta appropriata, nénon sia stata presentata alcuna offertadi partecipazione o alcuna domanda di partecipazionealcuna domandaappropriata, ristretta,in esito all'esperimento di una procedura aperta opurché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmentemodificate [...]
- quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da unper una delle seguenti ragioni:
- determinato operatore economicolo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera1) d'arte o unica;rappresentazione artisticala per motivi tecnici;
- concorrenza è assentela esclusivi,
inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
3) tutela di diritti
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
Qualificata( ) derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o
per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al
presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle
amministrazioni aggiudicatrici.
596. Le amministrazioni aggiudicatrici da
individuano gli operatori economici
consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali mercato, nel rispetto
desunte dal
dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque
se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione
operatori economici,
aggiudicatrice sceglie
L'OPERATORE ECONOMICO CHE HA[…], previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. Art. 3 - Definizioni una procedura di affidamento nella quale la stazione avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni per soddisfare le sue necessità, quali o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura; Art. 64 - Dialogo competitivo Istituto giuridico che soddisfa pienamente quel principio di sussidiarietà presente all'articolo 118 co.4 della Costituzione. orizzontale 1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma-
Lettera a) - Decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere L'appalto è aggiudicato unicamente sulla specifica motivazione, […] base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo […]
-
Nel dialogo competitivo QUALSIASI può OPERATORE ECONOMICO chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa. 604.
-
Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo.
-
Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA DEFINIZIONE DEI finalizzato MEZZI PIÙ IDONEI A SODDISFARE LE PROPRIE NECESSITÀ. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati
tutti gli aspetti dell'appalto.
9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.
10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo.
Art. 65 Partenariato per l'innovazione
Nuovo istituto giuridico inserito nella direttiva 24 del 2016 e all'art.65 del presente codice
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui L'ESIGENZA DISVILUPPARE PRODOTTI, SERVIZI O LAVORI INNOVATIVI E DI ACQUISTARE SUCCESSIVAMENTE LE FORNITURE, I SERVIZI O I LAVORI CHE NE RISULTANO NON possano, in base a una motivata determinazione, ESSERE SODDISFATTA RICORRENDO A SOLUZIONI[...]GIÀ
DISPONIBILI SUL MERCATO
2. Nei documenti di gara, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta, e decidere se partecipare alla procedura.
3. Nel partenariato per l'innovazione, QUALSIASI OPERATORE economico PUÒ FORMULARE UNA DOMANDA di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara [...]
4. L'amministrazione aggiudicatrice e l'ente aggiudicatore possono decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate [...]
Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono procedura. Le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura in conformità all'articolo 91. Gli appalti sono unicamente sulla base del AGGIUDICATI MIGLIOR QUALITÀ/PREZZO, conformemente all'articolo 95. RAPPORTO 5. Il partenariato per l'innovazione è strutturato in successive fasi, secondo la sequenza delle innovazioni, che può comprendere la fase di ricerca, la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi, che le parti devono raggiungere, e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il.numero degli ingoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di garatali possibilità e le condizioni per avvalersene.
6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte successive, presentate dagli operatori interessati, iniziali e tutte le offerte TRANNE LE OFFERTE FINALI, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
7. Nel corso delle negoziazioni, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti, le cui offerte non sono state escluse [...] delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i
requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Nel rispetto dell'articolo 53, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni.