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Prima lezione: introduzione e fonti

Il codice di procedura penale nasce con legge delega del 1988. Si può dire che al suo interno esiste un doppio binario dovuto alle norme dedicate alla criminalità organizzata e che sono molto diverse dalle altre norme presenti al suo interno.

Il codice è oggetto di frequenti modifiche: Corte Costituzionale e Corte di Cassazione ne modificano il contenuto con loro interventi. La prima con sentenze che colpiscono direttamente il codice, la seconda con la sua giurisprudenza cura l’esatta interpretazione delle leggi e va ad adeguare la norma a casi diversi, in essa inizialmente non contemplati.

La legge processuale spetta esclusivamente allo Stato, in virtù di una riserva di legge esclusiva, ex art.117 Cost. fonti europee. Oltre alle due Corti, le norme del C.P.P. sono poi integrate da.

Fonti europee

L’art.117 Cost. al primo comma, sancisce: “La potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi comunitari e dei vincoli internazionali.”

Per quanto concerne il C.P.P. fa i conti con la CEDU e con i patti internazionali sui diritti civili (stipulati dopo la Seconda Guerra Mondiale sotto la spinta dell’ONU). Un esempio su tutti: il NE BIS IN IDEM non è contenuto nella nostra Costituzione. Esso si è affermato con una sentenza della Corte Europea.

Ne bis in idem

Facciamo il caso che un soggetto venga condannato nell’ambito di un procedimento amministrativo per violazione delle norme sull’aggiotaggio e la stessa condotta, nel nostro ordinamento, è anche penalmente punita: il soggetto potrebbe subire tanto la sanzione amministrativa, quanto quella penale. Nel nostro ordinamento, dunque, si può essere puniti due volte per lo stesso fatto perché il principio del ne bis in idem non è costituzionalizzato; diversamente dalle fonti europee che invece lo prevedono.

Aprendo una parentesi a parte, dobbiamo distinguere la sanzione amministrativa, da quella penale e dalla multa. La sanzione amministrativa è solo pecuniaria. Nel nostro ordinamento era possibile sia pagare la sanzione, sia scontare la pena detentiva. La Corte dei diritti dell’uomo, per esempio, ha sancito che è più inflittiva una sanzione da 200.000 euro rispetto a 6 mesi di prigione con la sospensione condizionale. In tal caso, è molto più punitiva una sanzione pecuniaria di queste dimensioni, rispetto ad una pena che è “soltanto sulla carta”.

La Corte ha sancito che quando la stessa condotta può avere duplici trattamenti ed uno è stato già consumato, perché applicato prima (nell’esempio di sopra la sanzione di 200.000 euro), l’altro è giudicato. Come detto, però, la nostra Costituzione, non prevede il ne bis in idem, mentre le fonti internazionali sì. Il cittadino potrà ricorrere ad un’autorità giurisdizionale sovranazionale per far constatare che lo Stato italiano sta violando una convenzione internazionale.

Le fonti internazionali costituiscono parametro di valutazione di legittimità di una legge interna, in quanto norme interposte, quindi se una norma interna dovesse prevedere il ne bis in idem, violerà indirettamente la Costituzione.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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