vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PRIMA LEZIONE: INTRODUZIONE E FONTI
Il codice di procedura penale nasce con legge delega del 1988. Si può dire che al suo interno esiste un doppio binario dovuto alle norme dedicate alla criminalità organizzata e che sono molto diverse dalle altre norme presenti al suo interno.
Il codice è oggetto di frequenti modifiche: Corte Costituzionale e Corte di Cassazione ne modificano il contenuto con loro interventi. La prima consente sentenze che colpiscono direttamente il codice, la seconda con la sua giurisprudenza cura l’esatta interpretazione delle leggi e va ad adeguare la norma a casi diversi, in essa inizialmente non contemplati.
La legge processuale spetta esclusivamente allo Stato, in virtù di una riserva di legge esclusiva, ex art.117 Cost. fonti europee.
Oltre alle due Corti, le norme del C.P.P. sono poi integrate da .L’art.117 Cost. al primo comma, sancisce: “La potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi comunitari e
dei vincoli internazionali.
Per quanto concerne i il C.P.P. fa i conti con la CEDU e coni patti internazionali sui diritti civili (stipulati dopo la seconda guerra mondialesotto la spinta dell'ONU).
Un esempio su tutti: il NE BIS IN IDEM non è contenuto nella nostra Costituzione. Esso si è affermato con una sentenza della Corte Europea.
Facciamo il caso che un soggetto venga condannato nell'ambito di un procedimento amministrativo per violazione delle norme sull'aggiotaggio e la stessa condotta, nel nostro ordinamento, è anche penalmente punita: il soggetto potrebbe subire tanto la sanzione amministrativa, quanto quella penale. Nel nostro ordinamento dunque, si può essere puniti due volte per lo stesso fatto perché il principio del ne bis in idem non è costituzionalizzato; diversamente dalle fonti europee che invece lo prevedono.
Aprendo una parentesi a parte, dobbiamo distinguere la sanzione amministrativa,
da quella penale e dalla multa. La sanzione amministrativa è solo pecuniaria. Nel nostro ordinamento era possibile sia pagare la sanzione, sia scontare la pena detentiva. La Corte dei diritti dell'uomo, per es. ha sancito che è più inflittiva una sanzione da 200.000 euro rispetto a 6 mesi di prigione con la sospensione condizionale. In tal caso, è molto più punitiva una sanzione pecuniaria di queste dimensioni, rispetto ad una pena che è "soltanto sulla carta". La Corte ha sancito che quando la stessa condotta può avere duplici trattamenti ed uno è stato già consumato, perché applicato prima (nell'es. di sopra la sanzione di 200.000 euro), l'altro è giudicato. Come detto, però, la nostra Costituzione, non prevede il ne bis in idem, mentre le fonti internazionali sì. Il cittadino potrà ricorrere ad un'autorità giurisdizionale sovranazionale per farconstatare che lo Stato italiano sta violando una convenzione internazionale. Le fonti internazionali costituiscono parametro di valutazione di legittimità di una legge interna, in quanto norme interposte, quindi se una norma interna dovesse prevedere il ne bis in idem, violerà indirettamente la Costituzione e la Corte Costituzionale potrebbe intervenire con una sentenza additiva per introdurre ciò che non è previsto dalla legislazione interna. La multa viene applicata quando si ha la violazione di una norma penalmente rilevante. Qualora non venisse pagata, potrebbe trasformarsi in qualcosa che inciderà sulla libertà personale. La sanzione penale incide SEMPRE sulla LIBERTÀ PERSONALE. Sappiamo che il reato è una condotta che incide su un bene giuridico protetto che è costituzionalmente rilevante, quindi siccome il soggetto lede un bene costituzionalmente rilevante, verrà punito con un bene parimenti rilevante. Quale saràLa vita? No, la pena di morte è stata abolita.
La salute? No, le torture non sono più consentite.
La libertà? Sì, resta solo questa.
Ne deriva che, la sanzione penale è quella che tocca la libertà personale. L'art.13 Cost, sancisce: "Non si può limitare mai la libertà personale se non previo atto dell'autorità giurisdizionale". Di conseguenza, la sanzione è penale perché il giudice la deve applicare, in quanto incide sulla libertà personale. Non è penale perché la applica il giudice, ma perché la condotta incide sulla libertà personale.
La CEDU e il TUE hanno poi previsto degli organismi giurisdzionali, ossia la CEDU ha previsto la Corte dei diritti dell'uomo e il TUE ha previsto la Corte Europea di Giustizia.
La CEDU e la Corte europea dei diritti dell'uomo non sono convenzioni comunitarie, non si tratta di diritto comunitario.
bensì internazionale, perché la CEDU è sottoscritta da tanti Paesi che non appartengono all'UE.
Cosa consente di fare la CEDU?
Quando sono esauriti tutti i gradi di giudizio interni (primo, secondo e Cassazione) e il soggetto è stato condannato, entro 6 mesi potrà rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale potrebbe riconoscere che si è svolto un processo che ha violato le garanzie procedurali previste dalla Convenzione. L'art. 6 della Cedu contiene un catalogo di garanzie in materia processuale. Tutto ciò consente che ci sia una sorta di 4° grado di giurisdizione alla Corte Europea. Si tratta di una procedura molto snella: si compila un modulo sul sito e viene inoltrato per posta a Strasburgo con la documentazione e la Corte europea può valutare se il processo che si è celebrato in Italia sia conforme o meno alla Convenzione. A questo punto possono accadere due cose:
- Il processo è
- Quando si ipotizza che un cittadino ha commesso un reato, INIZIA IL PROCESSO (o giurisdizione): esso serve a dirimere un conflitto tra chi la vede in un modo e chi la vede in un altro, tramite un terzo imparziale (art.111 Cost.).
CONFORME alla convenzione e dunque nulla di fatto;
2) Lo Stato italiano non ha celebrato il processo in conformità ai diritti del giusto processo. In questo secondo caso, un tempo non accadeva nulla. Dal 2012 per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale è stato introdotto un nuovo caso di revisione: REVISIONE EUROPEA. Nonostante ci sia una sentenza passata in giudicato, è possibile provocare una revisione, affinché la sentenza sia riformata: ovviamente il presupposto è che ci sia un accertamento della violazione dei diritti del giusto processo da parte della Corte europea. Dovrà esserci un'applicazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme peer il tramite dell'art.117 Cost. la giurisprudenza della Corte Europea diventa un ulteriore parametro per saggiare il livello di applicabilità delle norme di diritto processuale. Qualora ci sia un dubbio interpretativo, bisognerà optare per
l’interpretazione più adeguata sia alla Costituzione che alla Cedu.A cosa serve il processo penale?
1) Per accertare il reato e applicare la sanzione (quest’ultima è effetto dell’accertamento del reato);
2) Per tutelare l’imputato.
N.B. Il processo penale non serve a tutelare la vittima. Nel nostro ordinamento non avrebbe senso affermare ciò perché significherebbe anticipare l’applicazione della pena, prima di accertare l’esistenza del reato. Non è il processo penale lo strumento di tutela della persona offesa, sarebbe un errore metodologico ritenerlo tale.
Uno dei principi che governa la nostra Costituzione è il PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA (o presunzione di innocenza). Questo principio implica che il processo penale non tutela la vittima perché altrimenti si andrebbe ad anticipare l’effetto del processo penale che è l’applicazione della pena, ancor prima che ci sia stata una decisione.sull'esistenza del reato. Sicuramente si può sostenere che il processo penale serve a tutelare il cittadino, in quanto ogni cittadino nasce libero e nel processo penale vi è la più grande violazione di privatezza. In epoca fascista si riteneva che col processo penale si potesse attuare un controllo della collettività. La violazione di privatezza che si realizza col processo penale è regolata dalle norme del C.P.P. ed infatti le norme di quest'ultimo costituiscono la più imponente applicazione dei precetti della Costituzione.
è il giudice che cerca, richiede le prove.
Mancano la pubblicità e l’oralità. Il processo è scritto e segreto. Il giudiceè la figura dominante.
Nel PROCESSO ACCUSATORIO, chi giudica non acquisisce direttamente la prova. Dal 1989 siamo governati da questa tipologia di processo. Il giudice rimane fermo ed osserva il conflitto tra le parti e le prove sono fornite dalle parti. È caratterizzato dall’oralità, parità tra accusa e difesa, garanzie per i diritti dell’imputato, garanzie per la libertà del difensore.
Dal dialogo tra le parti, viene fuori la c.d. VERITA’ PROCESSUALE. Il nostro codice processuale è improntato al principio accusatorio, sancisce le regole di questo dialogo e cerca di mantenerlo in maniera estremamente equilibrata. Tutto ciò fa sì che venga fuori la colpevolezza o meno dell’imputato.
Quando si dice che i processi durano tanto è perché il sistema
è molto accusatorio ed anche molto garantista; chi propende per l’abolizione delle garanzie è a favore di un processo più breve e più efficiente, ma non sembra corretto far venire meno le garanzie proprio perché come abbiamo visto, il processo deve tutelare i cittadini. Il processo accusatorio è una grande macchina lenta ma perché ci sono molte garanzie da assicurare. Si ritiene che il processo accusatorio non consente di assicurare la verità ma consente di ridurre al minimo l’errore giudiziario.