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La presunzione dello status di prigioniero di guerra

L’articolo 5, comma 2, della III Convenzione di Ginevra del 1949 si applica nelle situazioni

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in cui non risulti chiaro se possano godere dello status di prigioniero di guerra le persone che

abbiano commesso un atto di guerra e siano state catturate dal nemico, data l’incertezza

relativamente all’appartenenza di questi soggetti alle categorie indicate dall’articolo 4. Questa

disposizione attesta che in tali casi, e fino a che un tribunale competente non determini il loro

status, vanno corrisposte a tali soggetti le garanzie che la Convenzione prevede per i prigionieri di

guerra. Siamo di fronte al principio della presunzione dello status di prigioniero di guerra, che viene

ripreso dall’articolo 45 del I Protocollo del 1977 . Al primo comma dell’articolo 45 del I Protocollo

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del 1977, vengono elencate le condizioni secondo le quali una persona, che prenda parte al conflitto

e sia catturata dal nemico, sarà protetta dalla III Convenzione di Ginevra del 1949 e, quindi, trattata

come prigioniero di guerra: si richiede al soggetto di rivendicare lo statuto di prigioniero di guerra;

inoltre, deve risultare il suo diritto alle garanzie di tale statuto; oppure, la Parte da cui dipende deve

rivendicare tale statuto per il prigioniero, con notifica alla Potenza detentrice o alla Potenza

protettrice. In caso di dubbio, si replica il procedimento indicato dalla III Convenzione.

Il comma 2 garantisce la possibilità di far valere il diritto a godere dello status di prigioniero

di guerra davanti a un organo giudiziario ai soggetti che, catturati dall’avversario, non siano

trattenuti come prigionieri di guerra e debbano essere giudicati dal nemico per un reato connesso

con le ostilità. Quando possibile, la questione va risolta prima della decisione sul reato. Il

dibattimento, fatti salvi i casi in cui questo debba essere effettuato a porte chiuse nell’interesse della

sicurezza nazionale (di ciò dovrà essere data comunicazione dalla Potenza detentrice alla Potenza

protettrice), è aperto ai rappresentanti della Potenza protettrice, i quali possono assistervi

liberamente .

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Il combinato disposto dell’articolo 5 della III Convenzione di Ginevra del 1949 con l’articolo

45 del I Protocollo del 1977 farebbe comprendere come la prigionia sia uno stato di fatto, un atto

lecito che si inserisce nei conflitti armati, al quale si collega uno status giuridico preciso. Non è un

Art. 5, comma 2. «In caso di dubbio circa l'appartenenza delle persone, che abbiano commesso un atto di

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belligeranza e siano cadute in potere del nemico, ad una delle categorie enumerate nell'articolo 4, dette

persone fruiranno della protezione della presente Convenzione, nell'attesa che il loro statuto sia determinato

da un tribunale competente».

2 E. GREPPI, op. cit., p. 20.

Anche R. KOLB, op. cit., p. 166-167.

Infine, Y. DINSTEIN, op. cit., p. 51, riporta la posizione del Comitato Internazionale della Croce Rossa:

«The ICRC Commentary observes that the provision ‘would apply to deserters, and to persons who

accompany the armed forces and have lost their identity card’. Of course, these are only examples. The fly in

the ointment is that the question of when ‘doubt’ arises is itself not free of doubt».

modo per punire il militare nemico autore di reati, quanto un mezzo legale di guerra messo in atto

per eliminare le forze del nemico, indebolendolo sensibilmente e cercando di condurlo alla

sconfitta .

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La presunzione, di cui si è fin qui parlato, è importante per assicurare tutte le garanzie previste

dalla III Convenzione e dalla stesso I Protocollo. A proposito, si possono richiamare due casi pratici,

che rappresentano due diversi tipi di condotta seguiti dagli Stati Uniti durante le operazioni militari

in cui furono coinvolti. La prima situazione accadde durante la guerra in Vietnam (1960-1975), in

cui i casi che potevano dar luogo a dubbi furono ridotti attraverso il riconoscimento dello statuto dei

prigionieri di guerra e poi rimessi di fronte ai tribunali per decidere come trattare i soggetti in

questione. Durante la guerra in Afghanistan, invece, gli stessi Usa dimostrarono una diversa linea

d’azione. Combattenti appartenenti ad Al-Qaeda e militari talebani catturati furono trasferiti a

Guantanamo, affinché ne fosse ostacolato il diritto al ricorso di fronte a un tribunale. Inoltre, fu loro

negato lo status di prigionieri di guerra, e ciò avvenne in maniera del tutto illegale. La ragione della

differenza di condotta era basata sul fatto che, nel primo caso, gli Stati Uniti avevano propri soldati

prigionieri in Vietnam e la loro attitudine moderata era dovuta ad una questione di reciprocità. Nel

secondo caso, invece, non avevano questa urgenza, poiché non avevano avuto contatti diretti col

nemico afghano e non avevano motivo di temere delle perdite nel proprio esercito .

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D’altra parte, durante la Guerra in Vietnam, il Vietnam del Nord asserì che non avrebbe

applicato la III Convenzione di Ginevra del 1949 ai criminali di guerra, cioè ai membri

dell’aviazione e della marina americana, categorie che rappresentavano la maggioranza in Vietnam.

3 Il commentario del Comitato Internazionale della Croce Rossa al I Protocollo del 1977 (1987), sostiene:

«Despite the precautions taken by the drafters of this article, and all the presumptions which were outlined

above, it is clear that cases of doubt may occur at the time of capture. There may be doubt regarding the

individual capacity of the person concerned to be granted the status of prisoner of war, as well as regarding

the status of the armed forces to which he belongs, or claims to belong, which should be organized in

accordance with Article 43. However, one thing is certain, and on this point the provision is quite clear: all

persons who are captured and who are not considered either as prisoners of war or as civilians who have not

participated in the hostilities, are treated there and then as prisoners of war until such time as their status has

been determined by a competent tribunal» (cfr. http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?

viewComments=LookUpCOMART&articleUNID=DD198B7E9C5EE792C12563CD0051DBE5). R.

KOLB, op. cit., p. 167-168, insiste sulle condizioni fissate dall’articolo 45 del I Protocollo.

4 E. GREPPI, op. cit., p. 20. THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC

OF GERMANY, Humanitarian Law in Armed Conflicts – Manual, 1992, § 701 (tratto dal sito web

www.humanitaeres-voelkerrecht.de/ManualZDv15.2.pdf): «The purpose of captivity is to exclude enemy

soldiers from further military operations. Since soldiers are permitted to take part in lawful military

operations, prisoners of war shall only be considered as captives detained for reasons of security, but not as

criminals». UK MINISTRY OF DEFENCE, The manual of the Law of Armed Conflict, Oxford, 2004, p. 141:

«It should be always remembered that prisoners of war are not convicted criminals in need of corrective

training or punishment. They are members of the armed forces who, until capture, were simply doing their

duty».

R. KOLB, op. cit., p. 167-168.

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Ciò determinò cattivissime condizioni per i soldati catturati dai vietnamiti. Anche il Fronte di

Liberazione Nazionale negò l’applicazione delle disposizioni ginevrine ai prigionieri catturati

durante le operazioni militari, adducendo la motivazione di non aver preso parte ai negoziati.

Perciò, i detenuti dovettero soffrire la fame, poiché potevano mangiare solo riso e acqua e vivere in

cabine di bamboo, alte pochi centrimetri ed esposte alle bestie e alle intemperie della giungla, nelle

quali erano costretti a tenere i piedi all’interno di tronchi di legno. Si pensa anche che molti di loro

furono uccisi. Tutto ciò accadde, sebbene il Comitato Internazionale della Croce Rossa avesse

asserito che l’applicazione dell’articolo 3 della III Convenzione di Ginevra del 1949 fosse

obbligatoria. Perciò, la condotta del Fronte di Liberazione Nazionale fu illegale, in quanto la

disposizione richiamata impedisce ogni tortura, umiliazione o esecuzione sommaria di prigionieri di

guerra .

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Il caso del campo di Guantanamo risulta estremamente problematico. Siamo negli Stati Uniti

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d’America o a Cuba? Questa è la domanda che si sono posti molti giuristi occupatisi del campo di

Guantanamo. Un contratto c’è. È contenuto nell’Emendamento Platt, che fa parte dell’Accordo tra

gli Stati Uniti e Cuba per l’affitto di basi navali o per il rifornimento di carbone, firmato a L’Avana

il 2 luglio 1903. L’emendamento in esame risale al conflitto ispano-americano, che Cuba stava

conducendo dal 1898 per ottenere la propria indipendenza dalla Spagna. Gli Stati Uniti sfruttarono

il pretesto dell’intervento in aiuto di Cuba per occupare in realtà l’isola stessa, insieme ad altri

territori, ex colonie spagnole. La nuova Costituzione cubana del 1901 conteneva così

l’Emendamento Platt, sulla cui base gli Stati Uniti legittimavano «il [proprio] diritto di mantenere in

eterno una base navale sull’isola» . Era nato così un contratto d’affitto, limitatamente alla base di

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Guantanamo, regolarizzato dal punto VII dell’Emendamento . «In altre parole, i cubani non hanno

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alcun tipo di potere su Guantanamo. In secondo luogo, l’affitto può terminare soltanto col consenso

S. CARVIN, op. cit., p. 81-84.

6 C. BONINI, op. cit., p. 3-10: «Una battaglia inutile contro l’aria incandescente che soffoca la baia. Sempre.

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Dodici mesi l’anno. Perché anche il vento, quando soffia è una maledizione. Un alito appiccicoso che secca

le mucose, cancella gli odori e impasta i colori di un bianco lattiginoso». Questo è ciò che ci riporta la

descrizione romanzata di C. BONINI, inviato del quotidiano «la Repubblica», il quale ha visitato

Guantanamo due volte. Il suo viaggio nel campo è stato utile alla conoscenza di quello che vi accade ogni

giorno. «Per quasi due anni, quella baia con i suoi 680 dannati senza volto, costretti in catene ad una

segregazione senza termine, ha continuato ad occupare le mie ricerche e il mio lavoro». Bonini racconta ciò

che accade nel lager, facendo «parlare i nudi fatti, le donne e gli uomini cui è stato possibile avere accesso

diretto, le fonti documentali di riconosciuta attendibilità». L’autore ci parla di un luogo, da lui definito «la

conca della vergogna», aperto ai pochi :«Oggi, quella conca è chiusa allo sguardo di chi non vesta

un’uniforme. Quasi che separarne l’accesso aiuti a cancellarne la memoria». «Una landa di polvere bruciata,

filo spinato e materiale arrugginito di risulta». Ne descrive i soggetti che la popolano, «una discarica umana

in catene, esposta alla luce del sole, rinchiusa in minuscole stie di legno e ferro sormontate da

un’incandescente lamiera ondulata, priva di acqua corrente, fogne». Sono 680 i prigionieri in esso rinchiusi,

di 42 nazionalità differenti, di 19 lingue distinte. Molti di loro provengono «da Oriente».

reciproco di entrambe le parti» . Ne consegue che, attualmente, gli Stati Uniti, pur non rispettando

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il vincolo di destinazione contenuto nell’accordo, utilizzando a proprio piacimento qu terreni

necessari per basi navali o per il rifornimento di carbone», ne abbiano il totale controllo. Fa

sorridere che questa «concessione di usufrutto sine die» costi agli Stati Uniti solo

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quattromilaottantacinque dollari ogni anno. In questo modo, «Guantanamo è una colonia o un

territorio degli Stati Uniti. (“…”) La legge che vige a Guantanamo è quella in vigore negli Stati

Uniti, che hanno pieno controllo e giurisdizione su Guantanamo»

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