La presunzione dello status di prigioniero di guerra
L’articolo 5, comma 2, della III Convenzione di Ginevra del 1949 si applica nelle situazioni
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in cui non risulti chiaro se possano godere dello status di prigioniero di guerra le persone che
abbiano commesso un atto di guerra e siano state catturate dal nemico, data l’incertezza
relativamente all’appartenenza di questi soggetti alle categorie indicate dall’articolo 4. Questa
disposizione attesta che in tali casi, e fino a che un tribunale competente non determini il loro
status, vanno corrisposte a tali soggetti le garanzie che la Convenzione prevede per i prigionieri di
guerra. Siamo di fronte al principio della presunzione dello status di prigioniero di guerra, che viene
ripreso dall’articolo 45 del I Protocollo del 1977 . Al primo comma dell’articolo 45 del I Protocollo
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del 1977, vengono elencate le condizioni secondo le quali una persona, che prenda parte al conflitto
e sia catturata dal nemico, sarà protetta dalla III Convenzione di Ginevra del 1949 e, quindi, trattata
come prigioniero di guerra: si richiede al soggetto di rivendicare lo statuto di prigioniero di guerra;
inoltre, deve risultare il suo diritto alle garanzie di tale statuto; oppure, la Parte da cui dipende deve
rivendicare tale statuto per il prigioniero, con notifica alla Potenza detentrice o alla Potenza
protettrice. In caso di dubbio, si replica il procedimento indicato dalla III Convenzione.
Il comma 2 garantisce la possibilità di far valere il diritto a godere dello status di prigioniero
di guerra davanti a un organo giudiziario ai soggetti che, catturati dall’avversario, non siano
trattenuti come prigionieri di guerra e debbano essere giudicati dal nemico per un reato connesso
con le ostilità. Quando possibile, la questione va risolta prima della decisione sul reato. Il
dibattimento, fatti salvi i casi in cui questo debba essere effettuato a porte chiuse nell’interesse della
sicurezza nazionale (di ciò dovrà essere data comunicazione dalla Potenza detentrice alla Potenza
protettrice), è aperto ai rappresentanti della Potenza protettrice, i quali possono assistervi
liberamente .
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Il combinato disposto dell’articolo 5 della III Convenzione di Ginevra del 1949 con l’articolo
45 del I Protocollo del 1977 farebbe comprendere come la prigionia sia uno stato di fatto, un atto
lecito che si inserisce nei conflitti armati, al quale si collega uno status giuridico preciso. Non è un
Art. 5, comma 2. «In caso di dubbio circa l'appartenenza delle persone, che abbiano commesso un atto di
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belligeranza e siano cadute in potere del nemico, ad una delle categorie enumerate nell'articolo 4, dette
persone fruiranno della protezione della presente Convenzione, nell'attesa che il loro statuto sia determinato
da un tribunale competente».
2 E. GREPPI, op. cit., p. 20.
Anche R. KOLB, op. cit., p. 166-167.
Infine, Y. DINSTEIN, op. cit., p. 51, riporta la posizione del Comitato Internazionale della Croce Rossa:
«The ICRC Commentary observes that the provision ‘would apply to deserters, and to persons who
accompany the armed forces and have lost their identity card’. Of course, these are only examples. The fly in
the ointment is that the question of when ‘doubt’ arises is itself not free of doubt».
modo per punire il militare nemico autore di reati, quanto un mezzo legale di guerra messo in atto
per eliminare le forze del nemico, indebolendolo sensibilmente e cercando di condurlo alla
sconfitta .
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La presunzione, di cui si è fin qui parlato, è importante per assicurare tutte le garanzie previste
dalla III Convenzione e dalla stesso I Protocollo. A proposito, si possono richiamare due casi pratici,
che rappresentano due diversi tipi di condotta seguiti dagli Stati Uniti durante le operazioni militari
in cui furono coinvolti. La prima situazione accadde durante la guerra in Vietnam (1960-1975), in
cui i casi che potevano dar luogo a dubbi furono ridotti attraverso il riconoscimento dello statuto dei
prigionieri di guerra e poi rimessi di fronte ai tribunali per decidere come trattare i soggetti in
questione. Durante la guerra in Afghanistan, invece, gli stessi Usa dimostrarono una diversa linea
d’azione. Combattenti appartenenti ad Al-Qaeda e militari talebani catturati furono trasferiti a
Guantanamo, affinché ne fosse ostacolato il diritto al ricorso di fronte a un tribunale. Inoltre, fu loro
negato lo status di prigionieri di guerra, e ciò avvenne in maniera del tutto illegale. La ragione della
differenza di condotta era basata sul fatto che, nel primo caso, gli Stati Uniti avevano propri soldati
prigionieri in Vietnam e la loro attitudine moderata era dovuta ad una questione di reciprocità. Nel
secondo caso, invece, non avevano questa urgenza, poiché non avevano avuto contatti diretti col
nemico afghano e non avevano motivo di temere delle perdite nel proprio esercito .
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D’altra parte, durante la Guerra in Vietnam, il Vietnam del Nord asserì che non avrebbe
applicato la III Convenzione di Ginevra del 1949 ai criminali di guerra, cioè ai membri
dell’aviazione e della marina americana, categorie che rappresentavano la maggioranza in Vietnam.
3 Il commentario del Comitato Internazionale della Croce Rossa al I Protocollo del 1977 (1987), sostiene:
«Despite the precautions taken by the drafters of this article, and all the presumptions which were outlined
above, it is clear that cases of doubt may occur at the time of capture. There may be doubt regarding the
individual capacity of the person concerned to be granted the status of prisoner of war, as well as regarding
the status of the armed forces to which he belongs, or claims to belong, which should be organized in
accordance with Article 43. However, one thing is certain, and on this point the provision is quite clear: all
persons who are captured and who are not considered either as prisoners of war or as civilians who have not
participated in the hostilities, are treated there and then as prisoners of war until such time as their status has
been determined by a competent tribunal» (cfr. http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?
viewComments=LookUpCOMART&articleUNID=DD198B7E9C5EE792C12563CD0051DBE5). R.
KOLB, op. cit., p. 167-168, insiste sulle condizioni fissate dall’articolo 45 del I Protocollo.
4 E. GREPPI, op. cit., p. 20. THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY, Humanitarian Law in Armed Conflicts – Manual, 1992, § 701 (tratto dal sito web
www.humanitaeres-voelkerrecht.de/ManualZDv15.2.pdf): «The purpose of captivity is to exclude enemy
soldiers from further military operations. Since soldiers are permitted to take part in lawful military
operations, prisoners of war shall only be considered as captives detained for reasons of security, but not as
criminals». UK MINISTRY OF DEFENCE, The manual of the Law of Armed Conflict, Oxford, 2004, p. 141:
«It should be always remembered that prisoners of war are not convicted criminals in need of corrective
training or punishment. They are members of the armed forces who, until capture, were simply doing their
duty».
R. KOLB, op. cit., p. 167-168.
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Ciò determinò cattivissime condizioni per i soldati catturati dai vietnamiti. Anche il Fronte di
Liberazione Nazionale negò l’applicazione delle disposizioni ginevrine ai prigionieri catturati
durante le operazioni militari, adducendo la motivazione di non aver preso parte ai negoziati.
Perciò, i detenuti dovettero soffrire la fame, poiché potevano mangiare solo riso e acqua e vivere in
cabine di bamboo, alte pochi centrimetri ed esposte alle bestie e alle intemperie della giungla, nelle
quali erano costretti a tenere i piedi all’interno di tronchi di legno. Si pensa anche che molti di loro
furono uccisi. Tutto ciò accadde, sebbene il Comitato Internazionale della Croce Rossa avesse
asserito che l’applicazione dell’articolo 3 della III Convenzione di Ginevra del 1949 fosse
obbligatoria. Perciò, la condotta del Fronte di Liberazione Nazionale fu illegale, in quanto la
disposizione richiamata impedisce ogni tortura, umiliazione o esecuzione sommaria di prigionieri di
guerra .
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Il caso del campo di Guantanamo risulta estremamente problematico. Siamo negli Stati Uniti
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d’America o a Cuba? Questa è la domanda che si sono posti molti giuristi occupatisi del campo di
Guantanamo. Un contratto c’è. È contenuto nell’Emendamento Platt, che fa parte dell’Accordo tra
gli Stati Uniti e Cuba per l’affitto di basi navali o per il rifornimento di carbone, firmato a L’Avana
il 2 luglio 1903. L’emendamento in esame risale al conflitto ispano-americano, che Cuba stava
conducendo dal 1898 per ottenere la propria indipendenza dalla Spagna. Gli Stati Uniti sfruttarono
il pretesto dell’intervento in aiuto di Cuba per occupare in realtà l’isola stessa, insieme ad altri
territori, ex colonie spagnole. La nuova Costituzione cubana del 1901 conteneva così
l’Emendamento Platt, sulla cui base gli Stati Uniti legittimavano «il [proprio] diritto di mantenere in
eterno una base navale sull’isola» . Era nato così un contratto d’affitto, limitatamente alla base di
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Guantanamo, regolarizzato dal punto VII dell’Emendamento . «In altre parole, i cubani non hanno
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alcun tipo di potere su Guantanamo. In secondo luogo, l’affitto può terminare soltanto col consenso
S. CARVIN, op. cit., p. 81-84.
6 C. BONINI, op. cit., p. 3-10: «Una battaglia inutile contro l’aria incandescente che soffoca la baia. Sempre.
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Dodici mesi l’anno. Perché anche il vento, quando soffia è una maledizione. Un alito appiccicoso che secca
le mucose, cancella gli odori e impasta i colori di un bianco lattiginoso». Questo è ciò che ci riporta la
descrizione romanzata di C. BONINI, inviato del quotidiano «la Repubblica», il quale ha visitato
Guantanamo due volte. Il suo viaggio nel campo è stato utile alla conoscenza di quello che vi accade ogni
giorno. «Per quasi due anni, quella baia con i suoi 680 dannati senza volto, costretti in catene ad una
segregazione senza termine, ha continuato ad occupare le mie ricerche e il mio lavoro». Bonini racconta ciò
che accade nel lager, facendo «parlare i nudi fatti, le donne e gli uomini cui è stato possibile avere accesso
diretto, le fonti documentali di riconosciuta attendibilità». L’autore ci parla di un luogo, da lui definito «la
conca della vergogna», aperto ai pochi :«Oggi, quella conca è chiusa allo sguardo di chi non vesta
un’uniforme. Quasi che separarne l’accesso aiuti a cancellarne la memoria». «Una landa di polvere bruciata,
filo spinato e materiale arrugginito di risulta». Ne descrive i soggetti che la popolano, «una discarica umana
in catene, esposta alla luce del sole, rinchiusa in minuscole stie di legno e ferro sormontate da
un’incandescente lamiera ondulata, priva di acqua corrente, fogne». Sono 680 i prigionieri in esso rinchiusi,
di 42 nazionalità differenti, di 19 lingue distinte. Molti di loro provengono «da Oriente».
reciproco di entrambe le parti» . Ne consegue che, attualmente, gli Stati Uniti, pur non rispettando
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il vincolo di destinazione contenuto nell’accordo, utilizzando a proprio piacimento qu terreni
necessari per basi navali o per il rifornimento di carbone», ne abbiano il totale controllo. Fa
sorridere che questa «concessione di usufrutto sine die» costi agli Stati Uniti solo
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quattromilaottantacinque dollari ogni anno. In questo modo, «Guantanamo è una colonia o un
territorio degli Stati Uniti. (“…”) La legge che vige a Guantanamo è quella in vigore negli Stati
Uniti, che hanno pieno controllo e giurisdizione su Guantanamo»
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