Istituzioni di diritto romano
Mancipio
Mancipatio è il modo d'acquisto delle res mancipi. La sua rigidezza formale significa che se c'è un vizio, non si ha l'acquisto e non si produce effetto reale. La causa non è rilevante.
L'atto è complesso poiché partecipano numerosi personaggi:
- 5 testimoni (cittadini romani puberi = parità di condizione)
- 1 libripens (colui che tiene la bilancia)
- Chi acquista, il mancipio accipiens, è l'unico che parla e percuote la bilancia
- Chi cede/vende (a chi viene dato il bronzo, simbolo del prezzo)
Evizione è la possibilità che un terzo rivendichi vittoriosamente il dominio o altro diritto reale su cosa trasferita attraverso la mancipatio. Chi cedeva doveva garantire l'acquirente da rischi di questo tipo:
- Garanzia per evizione (per noi)
- Obligatio auctoritatis (per i romani)
Traditio
Traditio è il modo d'acquisto delle res nec mancipi corporalis (atto traslativo di una cosa). Non richiede una forma rigida e la causa non è rilevante. Se la traditio viene usata con le res mancipi, si acquisisce il possesso, mentre per l'acquisto della proprietà è necessaria l'usucapione.
Traditio ficta include traditio fittizie come:
- Traditio simbolica (ad esempio, consegna chiavi per vendita appartamento)
- Traditio longa manus (indicando res, senza materialità)
Altri tipi includono la traditio brevi manu e il constitutum possessiorium.
-
Presentazione allenamento
-
Presentazione Multigrid
-
Presentazione semaforo
-
Presentazione sull'arteriosclerosi