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LEGITTIMAZIONE:
i figli nati fuori dal matrimonio diventavano figli legittimi e come figli familias cadevano
sotto la potestà del loro padre naturale una volta che i genitori si fossero uniti in
matrimonio legittimo
il pater aveva DIRITTO DI VITA E DI MORTE sui filii
• (e inizialmente il potere che aveva su di loro era pari a quello che aveva sui servi)
l’uccisione crudele e ingiustificata del filius fu repressa con sanzioni criminali uguali
• come l’uccisione di un uomo libero estraneo
esposizione dei neonati --> era come abbandonarli e poteva provocarne la morte
• il pater familias poteva VENDERE i propri figli (con la MANCIPATIO)
• il pater familias poteva reclamar i propri figli presso terzi con la VINDICATI e
• l’INTERDICTUM DE LIBERIS EXHIBENDIS VEL DUCENDIS
I filii familias maschi, una volta adulti --> acquisivano piena capacità di diritto
• pubblico (e potevano votare ed essere magistrati,senatori...)
Fillii e filiae familias puberi --> potevan sposarsi in matrimonio legittimo
•
( ma era richiesto il consenso del pater familias )
ASPETTI PATRIMONIALI:
Non avevano capacità giuridica
• Non avevano diritti propri
• Ad essi non facevano capo doveri giuridici
• Potevano contrarre obbligazioni naturali rispetto al pater familias
• Potevano assumere (con atto lecito e rispetto a terzi) obbligazioni civili
• Solo i figli maschi
➔ Contro i filii famlias i terzi creditori da atto lecito avrebbero potuto procedere
➔ con l’azione di cognizione per l’accertamento del credito e conseuente sentenza
di contanna
I creditori non potevano agire in via esecutiva contro i filii familias
➔ ---> per questo ai filii familias si applicò quel regime della responsabilità
adiettizia e dell’azione tributoria
Con il PROCESSO FORMULARE (NON legis actiones)
➔ = i filii familias assunsero la capacità di stare in giudizio
Ai filii familias poteva essere concesso un PECULIO
• Quindi potevano disporre del possesso delle cose peculiari e potevano trasferirne
➔ la proprietà
Servi e filii familias non potevano disporre a titolo gratuito del peculio e
▪ nemmeno per testamento
Il dominus o pater familias poteva revocare il peculio in qualsiasi momento
▪ = era del pater familias/dominus
PECULI SPECIALI:
o ai filii famlias militari (milites) fu concesso di disporre validamente per
testamento dei proventi del servizio militare e dei beni con questi
acquistati
---> piu avanti si permise loro di poterne disporre anche inter vivos
(PECULIO CASTRENSE) e vi si incluse anche l’eredità lasciata al filius
miles dalla moglie
----> Presto fu considerato DEL FILIUS
Il filius (miles o veterano) poteva vantare pretese azionabile (e
▪ farsi attore nei relativi giudizi)
Poteva contrarre con il proprio pater familias crediti e debiti
▪ civili e litigare con lui in giudizio
---> in età postclassica fu esteso ai guadagni e ai beni e diritti
acquistati dal filius con i proventi ricavati dall’esercizio di funzioni
civili a servizo dello stato, dall’esercizio di attività forsensi e del
sacerdozio
Da età postclassica ai filii familias si attribuì la proprietà dei:
• BONA MATERNA = beni provenienti dalla successione della madre
o BONA MATERNI GENERIS = beni provenienti dal lato materno anche se non
o direttamente dalla madre
BONA ADVENTICIA = beni acquistati in occasione del matrimonio
o
Ma l’amministrazione e il godimento di questi beni spettavano al PATER FAMILIAS
➔ del filius
(una volta estinta la patria potestas diventava lui l’amministratore dei beni)
COME CESSAVA LO STATUS DI FILIUS FAMILIAS:
Filius VENDUTO dal proprio pater -> PERSONA IN CAUSA MANICPII
• (fatto oggetto di MANCIPATIO e quindi cadere sotto il MANCIPIUM di un terzo)
Filius cadeva sotto la patria potestas di un altro pater familias (ADOPTIO)
• Filia poteva cadere sotto la MANUS del marito
• I filii familias potevano perdere il loro status dopo aver PERSO LA LIBERTA’ o
• anche solo la CITTADINANZA
MORTE DEL PATER FAMILIAS:
• La patria potestas si estingueva
o I figli diventavano sui iuris
o I figli maschi --> patres familias
o Tutti i figli dei figli eccc passavano sotto la sua potestà
o
EMANCIPATIO:
• procedimento (simile a quello dell’adoptio) che veniva usato per far uscire dalla
famiglia di appartenenza un filius familias e farlo diventare sui iuris mentre il
padre era ancora in vita
=
Figli MASCHI --> 3 mancipazioni successive a persona di fiducia, seguite (la
o prima e la seconda) da manumissio
Figlie FEMMINE e NIPOTI --> 1 mancipaazio
o
I figli si trovavano così IN CAUSA MANCIPI del terzo fiduciario, che con
➔ MANUMISSIO l’avrebbe reso SUI IURIS (ma così avrebbe contemporaneamente
acquistato su di essi una posizione giuridica simile a quella del patrono sul liberto)
Quindi poi REMANCIPAVA il figlio al pater
➔ Il pater poi, riacquistandolo IN CAUSA MANCIPI, lo MANOMETTEVA
➔ Rendendolo così SUI IURS (e tenendo però un legame simile al patronato)
➔
-----> così si spezzava ogni legame agnatizio con la familia di appartenenza
+
il padre di solito lasciava al figlio sui iuris un PECULIO
DONNE IN MANU = libere, alieni iuris
Questa condizione giuridica si acquistava con la CONVENTIO IN MANUM
=
vi si poteva ricorre sia contestualmente al matrimonio, sia indipendentemente
• dalle nozze
poteva riguardare sia donne SUI IURIS che FILIAS FAMILIAS
•
La conventio in manum si effettuava mediante:
USUS: consisteva nel fatto in sé della convivenza
o la donna poteva interromperlo allontanandosi per 3 notti consecutive dalla casa
➔ del marito = USURPATIO TRINOCTII
CONFARREATIO: arcaico e solenne rito religioso
o Vi partecipavano:
➔ SPOSI
▪ SACERDOTI MAGGIORI
▪ 10 TESTIMONI
▪
Doveva essere pronunciata CERTA ET SOLEMNA VERBA
➔ COEMPTIO: mancipatio adattata al fine dell’acquisto della manus
o Oggetto: donna
➔ Mancipio dans: donna stessa se sui iurs / suo pater familias
➔ Mancipio accipiens: marito se sui iuris / suo pater familias
➔
Per la CESSASSIONE della manus --> DIFFARREATIO (rito uguale e contrario della
confarreatio)
Familia proprio iure dicta:
1 persona sui iuris (pater familias se maschio)
o + eventualmente: filii familias, donne in manus
o
Familia communi iure:
composta dall’insieme delle persone (libere e cives) che sarebbero state sotto la
potestas dello stesso pater familias se costui fosse stato ancora in vita
presuppone quindi la morte del pater familias e conseguente familia spezzata in
➔ tante famiglie quanti erano i figli di famiglia + le mogli e le nuore in manu
immediatamente soggetti alla sua potestas
AGNATIO = vicolo (civile) tra piu componenti della stessa familia
era la sola parentela riconosciuta dal ius civile
o era un tipo di parentela SOLO IN LINEA MASCHILE
o presuppone un MATRIMONIO PROPRIO IURE DICTA
o poteva riguardare solo i cittadini romani
o valeva anche per i figli adottati e le donne in manu
o aveva conseguenza giuridiche molteplici
o non si estingueva con la morte del pater familias
o si estingueva con:
➔ MANCIPATIO
▪ DATIO IN ADOPTIONEM
▪ COEMPTIO
▪ CONVENTIO IN MANUM
▪ DIFFARREATIO
▪ PERDITA DELLA CITTADINANZA
▪ PERDITA DELLA LIBERTA’
▪
COGNATIO = parentela di sangue
Era sia in linea MASCHILE che FEMMINILE
o A volte coincideva con l’agnatio, altre volte no
o Aveva riflessi nella stessa materia successoria
o Piu tardi alla cognatio si riconobbero gli stessi effetti giuridici dell’agnatiio
o
Sia agnatio che cognatio:
Parenti in LINEA RETTA = ascendenti e discendenti tra loro (es. genitori e figli)
• Parenti in LINEA COLLATERALE = quelli che avevano un ascendente in comune (es.
• fratelli)
AFFINITA’ = legame che univa un coniuge con i parenti (agnati e cognati) dell’altro
coniuge
Poteva essere in LINEA RETTA e in LINEA COLLATERALE
➔ (in base a com’era il rapporto di parentela dell’altro coiniuge con loro)
es. suoceri e generi
ALIMENTI:
gradualmente si affermò un RECIPROCO DOVERE ALIMENTARE tra GENITORI e FIGLI,
anche a prescindere dal vincolo potestativo e quindi anche sulla base della semplice
cognatio
CAPITIS DEMINUTIO: mutamento del precedente status (libertatis, civitatis, familiae)
=
riguardava solo i cambiamenti di status per cui si spezzavano i precedenti vincoli di
agnatio
(quindi non l’acquisto di condizione di sui iuris per morte del pater familias)
Poteva essere:
MAXIMA --> perdita dello STATUS LIBERTATIS
• MEDIA --> perdita dello STTUS CIVITATIS
• MINIMA --> mutamento dello STATUS FAMILIAE che faceva venir meno i precedenti
• vincoli di agnatio (es: adoptio, adrogatio, emancipatio, conventio in manum,
confarreatio)
Testamento -> diventava invalido quando il testatore subiva capitis deminutiio
o Agnatio -> si estingueva per effetto della capitis deminutio
o
LIMITAZIONI ALLA CAPACITA’ GIURIDICA delle persone libere, cittadine romane e sui
iuris
LIBERTI:
No capacità di diritto pubblico
• Vietato esercizio di alcune actiones contro il patrono
•
COLONI:
Avevano limiti di capacità giuridica
•
Fino alla lex Canuleia:
Tra patrizi e plebei non poteva esserci connubium
Stati di SOGGEZIONE PERSONALE di:
ADDICTI
• NEXI
• CLIENTES
• AUTOCTORATI
• REDEMPTI AB HOSTIBUS
• COLONI
•
Nelle varie epoche ci furono alcune limitazioni che riguardarono persone diverse
Limitazioni PIU GRAVI colpirono:
PAGANI
• EBREI
• ERETICI
• MANICHEI
• APOSTATI
•
DISISTIMA SOCIALE:
ci andavano incontro le persone che avevano avuto comportamenti riprovevoli loro
imputabili per l’esercizio di determinate attività o per la condanna subita in certi giudizi
es: una persona che sta per fare il testimone e si rifiuta di farlo
---> viene detto “IMPROBUS” e “INTESTABILIS” e non può dare e ricevere e testimonianza
e quindi nemmeno fare la mancipatio
Si parlava di INFAMIA e IGNOMINIA
➔
Es. di INFAMES e IGNOMINIOSI:
Soldati ignominiosamente espulsi dall’esercito
- Bigami
- Chi avesse collocato in nuovo matrimonio la vedova prima dei 10 mesi di lutto
- Persone dedite a mestieri turpi
- Persone condannate in certi iudicia publica
- Debitori che persistevano nell’inadempimento nonostante la proscriptio
- Persone che avevano riportato condanna in determinate ac