Capacità giuridica: idoneità ad essere titolari di diritti e doveri giuridici
- POTEVANO averla le persone LIBERE
➔ - NON L’AVEVANO MAI gli SCHIAVI
Capacità di agire: idoneità ad operare direttamente nel mondo del diritto e quindi a
compiere personalmente atti giuridici
Era riconosciuta alle persone intellettualmente capaci
➔ Non presuppone per forza la capacità giuridica
➔ (es: gli schiavi e i filii familias avevano capacità di agire, ma non avevano
capacità giuridica)
Pater familias -> aveva sia la CAPACITA’ GIURIDICA che la CAPACITA DI AGIRE
CAPACITA’ GIURIDICA:
SCHEMA DEGLI STATUS ----> status = posizione giuridica della persona
Status LIBERTATIS = comunità degli uomini liberi
• Status CIVITATIS = comunità cittadina
• Status FAMILIAE = famiglia
•
(sono le condizioni per poter godere a Roma di capacità giuridica)
Per avere PIENA CAPACITA’ GIURIDICA, devi essere contemporaneamente:
Libero
• Cittadino romano
• Pater familias
•
SUI IURIS = persone giuridicamente CAPACI (NON soggette a potestà)
ALIENI IURIS = persone giuridicamente INCAPACI (SOGGETTE a potestà)
Potestà a cui si poteva essere soggetti:
➔ Filii familias ---> alla: patria potestas
• Donne ---> alla: manus
• Schiavi ---> al: dominica potestas
• Persone in causa mancipi ---> al: mancipium
•
STATUS LIBERTATIS
LIBERI:
=
Si nasce (da madre libera) -> INGENUI
• Si diventa (schiavo liberato) -> LIBERTI
•
SCHIAVI (classificati tra le res mancipi)
=
Si nasce (da madre schiava)
• Si diventa (in seguito a cattura) -> CAPTIVITAS (cattura, prigionia)
• MA: ius postliminii = il cittadino romano catturato e divenuto schiavo
➔ riacquistava libertà e cittadinanza una volta tornato in patria e sarebbe stato
reintegrato nella posizione giuridica personale e patrimoniale di prima della
cattura
(chi aveva goduto della cittadinanza romana non poteva essere schiavo in patria)
SCHIAVI
Il rapporto dominus – schiavo inizialmente non era duro, poi con la crescita della
• potenza di Roma e la sua espansione questo rapporto finì per subire profondi
mutamenti
Inizialmente la loro posizione giuridica era simile a quella dei filii familias
•
(ma alla morte del dominum -> restavano sotto il dominium degli eredi)
Quali esseri umano --> rientrano tra le PERSONAE (ius delle personae)
o Quali possibili oggetti di proprietà (cose) --> rientrano tra le RES MANCIPI (ius
o delle res)
Le loro unioni non avevano rilievo per il diritto (contubernium)
• Erano ALIENI IURIS ---> sotto dominica potestas del dominus
• Non avevano capacità giuridica = non avevano né diritti soggettivi né doveri giuridici
• Avevano capacità di agire: erano organo di acquisto del dominus (partecipavano a
• negozi, ma chi acquistava era il dominus) -> la loro attività poteva solo migliorare (e
non peggiorare) la posizione giuridico-patrimoniale del dominus
Potevano compiere = mancipatio (come mancipio accipiens), traditio (come
➔ accipiente), stipulatio (come stipulante)
AZIONI NOSSALI:
contro il servo altrui responsabile di delicta, la vittima poteva esercitare vendetta
direttamente, impossessandosene o eventualmente solo infliggendo una pena corporale,
salva la facoltà del dominus di evitare l’impossessamento e la pena corporale col
pagamento di una pena pecuniaria
Il servo non aveva nulla di proprio, perchè non poteva disporre di nulla
MA
Il dominus poteva concedere (a lui e ai filii familias) un
PECULIO= gruzzoletto di denaro e di beni di diversa natura, persino immobili
(il proprietario del peculio restava il DOMINUS)
Gli schiavi con PECULIO potevano:
Trafficare con esso con i terzi (anche con il dominus)
• Spenderlo
• Accrescerlo
•
Il servo poteva assumere OBLIGATIONES NATURALES (non civiles) da atto lecito
• rispetto al dominus e ai terzi ---> esse però NON davano luogo ad actiones
Aumentò l’esigenza di usare i servi nella gestione degli affari
• Ma bisognava garantire ai terzi di poter fare pieno affidamento sul fatto che il
➔ servo facesse onore ai propri impegni:
Il PRETORE promise nel proprio editto che avrebbe dato a terzi, creditori da atto
lecito di un servo altrui, talune actiones contro il dominus = AZIONI ADIETTIZIE
(la responsabilità del dominus (sanzionata da actio) si aggiungeva a quella naturale del
servo)
AZIONI ADIETTIZIE:
ACTIO QUOD IUSSU
• ACTIO EXERCITORIA
• ACTIO INSTITORIA
•
Il domnus rispondeva dell’intero debito contratto dallo schiavo
➔ ACTIO DE PECULIO ET DE IN REM VERSO
• ACTIO TRIBUTORIA
•
la responsabilità del dominus non andava oltre certi limiti
➔
Formula: nell’intentio era indicato come debitore il servo
La condemnatio era contro il dominus
ACTIO QUOD IUSSU:
presupponeva che l’impegno del servo nei confronti del terzo fosse stato assunto in
seguito ad autorizzazione (dal dominus rivolta al terzo) di negoziare con il servo,
assumendone il dominus ogni rischio
ACTIO EXERCITORIA:
presupponeva che il proprietario dello schiavo fosse un exercitor navis (= poteva affidare
la gestione e l’amministrazione della nave ad un proprio schiavo preponendolo ad essa
quale magister navis)
l’actio exercitoria si dava contro il dominus per i debiti contratti dal servo
➔ nell’ambito dell’incarico
ACTIO INSTITORIA:
il dominus poteva preporre il servo ad un settore di attività economica quale institor
(direttore, sorvegliante)
il dominus rispondeva dei debiti contratti dal servo nell’espletamento dei compiti
➔ affidatigli
(contro di lui: actio insititoria)
ACTIO DE PECULIO ET DE IN REM VERSO:
caratterizzata dall’esistenza, nella relativa formula, di DUE TAXATIONES:
TAXATIO DE PECULIO: (presupponeva che il servo avesse un peculio)
1. la responsabilità del dominus per i debiti (naturali) assunti dal servo verso terzi
nella gestione del peculio non andava oltre il valore del peculio stesso
TAXATIO DE IN REM VERSO: (presupponeva un arricchimento del dominus)
2. Il dominus medesimo, mancano o risultando insufficiente il peculio, rispondeva
dei debiti del servo nei limiti di quanto si fosse concretamente avvantaggiato in
dipendenza dell’obbligazione (naturale) assunta dal suo schiavo
Esigeva che si procedesse alla stima del peculio = netto dei debiti (naturali) che il
➔ servo eventualmente avesse verso il proprio padrone
ACTIO TRIBUTORIA (pretoria, in factum):
Presupponeva:
la concessione di un peculio
• che il servo avesse compiuto negozi e assunto obbligazioni in ordine a beni
• peculiari affidatigli dal dominus perchè ne commerciasse
che i terzi creditori si fossero rivolti al pretore e questi avesse
• conseguentemente invitato il dominus a procedere alla ripartizione
dell’importo delle merci peculiari tra i creditori, attribuendo agli stessi, se le
merci non bastavano, una quota proporzionale al credito di ciascuno, e
partecipando anch’egli alla ripartizione proporzionale sullo stesso piano degli
altri creditori
l’actio tributoria poteva essere esperita contro il dominus dai creditori che
➔ lamentassero di avere avuto attribuitra fraudolentemente una quota minore
ispetto a quella loro dovuta
COME POTEVANO OTTENERE LA LIBERTA’ GLI SCHIAVI?
LITI DI LIBERTA’:
•
processo in cui il dominus o l’adsertor (= cittadino che veniva chiamato per svolgere il
ruolo di sostenitore della tesi opposta a quella del dominus -> ma non sempre era
disponibile, infatti presto questa figura fu abolita) contestavano lo status libertatis di
una persona
(es: potevano assumere uno libero per schiavo e viceversa)
Durante il processo, il soggetto sul cui status si disputava sarebbe vissuto come
➔ libero
Il principale interessato (persona sul cui status si disputava) dal punto di vista
➔ formale era l’oggetto della lite (non il soggetto)
La lite si svolgeva tra l’adsertor e il preteso dominus
➔
MANUMISSIO :
•
atto di affrancazione con cui cessava lo stato di schiavitu
Poteva essere fatto SOLO DAL DOMINUS
➔
Manumissioni CIVILI (legittime):
❖ Manumissio VINDICTA (principale)
o Negozio formale e solenne
Davanti ad un magistrato
• Ruolo attivo del dominus (era lui che doveva dire di volerlo liberare)
• m. v. in SERVIVUTEM = qualcuno rivendica lo schiavo (da LIBERO -> a
➢ SCHIAVO)
m. v. in LIBERTATEM = qualcuno viene trattato da schiavo (da SCHIAVO -> a
➢ LIBERO)
Manumissio CENSU ( - usata)
o Veniva fatta durante le operazioni di redazione delle liste del censo
Il dominus, con parole solenni, autorizzava il censore ad iscrivere il servo tra i
➔ cives romani
Manumissio TESTAMENTO ( + usata)
o Disposizione testamentaria
Il dominus scriveva nel proprio testamento che dopo la sua morte il suo schiavo
➔ sarebbe dovuto diventare libero
(ad essa potevano essere apposte condizioni sospensive e termini iniziali)
Manumissioni PRETORIE (illegittime)
❖ il padrone, invece di fare la m. vindicta/censu/testamento lasciava vivere lo
schiavo da persona libera
INTER AMICOS = con dichiarazione informale del dominus davanti ad una
o cerchia di amici
PER EPISTULAM = con una lettera
o
➔
Gli schiavi VIVEVANO DA LIBERI (NON da CITTADINI romani)
• I beni che acquistavano mentre erano liberi ---> erano del padrone
• Non potevano essere richiamati schiavi con la manumissio vindicta in servitutm
• Da Augusto = tutti questi schiavi sono rientrati tra i LATINI PRISCI
• ( alla loro morte -> beni al padrone
i loro figli -> sono latini)
Manumissione FEDECOMMISSARIA:
❖ il dominus conferiva all’erede l’obbligo di liberare il servo (anche in caso di
rifiuto dell’erede)
(manumissione indiretta)
Manumissio IN SACROSANTIS ECCLESIS (in età postclassica)
❖ Semplice dichiarazione del dominus davanti all’assemblea dei fedeli (cristiani)
presieduta dal vescovo
CASI DI ACQUISTO AUTOMATICO DI LIBERTA’:
Prigioniero di guerra iure postliminii
• Schiavo infermo liberato
• Schiavo che denuncia l’uccisione del proprio padrone
• Schiava venduta a patto che non venisse prostituita una volta che il patto fosse stato
• violato
Servo che aveva dato denaro ad un terzo con il patto che costui lo comprasse e poi lo
• manomettesse
Augusto mise delle LIMITAZIONI alle manomissioni: ---> Giustiniano le abolì
LEX FUFIA CANINA (per la m. testamento) = pone un limite percentuale rapportato al
• numero dei servi in proprietà al testatore
LEX AELIA SENTIA (per le m. inter vivos e m. mortis causa) = pone delle limitazioni
• non potevano essere manomessi schiavi di condotta turpe
• le manomissioni fatte da minori di 20 anni e di servi minori di 30 anni
• dovevano essere fatte vindicta e con l’indicazione di iusta causa
non si potevano manomettere i propri schiavi in frode ai creditori
•
LIBERTI (schiavi liberati)
acquistavano libertà e cittadinanza romana
• diventavano sui iuris (giuridicamente capaci e non sotto potestà)
•
ma la loro condizione era diversa da quella degli ingenui (nati liberi):
minore condizione sociale
• esclusi dall’esercizio di alcune attività ritenute proprie degli ingenui
• esclusi dalle cariche pubbliche
• il loro vecchio padrone (ex dominus) assumeva rispetto a loro la posizione di
• PATRONO
con diritto di patronato (ius patronatus) -> aveva potere coercitivo
(il liberto doveva al patrono obsequium e reverentia e non poteva usare contro
il patrono le actiones infamanti)
il patrono poteva agire extra ordinem per revocare in servitu il liberto ingrato
• dovevano al patrono dei servizi giornalieri domestici e artigianali
• il servo faceva al dominus un giuramento con cui prometteva che, una volta
• liberato, avrebbe prestato determinate operae
il patrono poteva avanzare aspettative sui beni del liberto
• il patrono aveva il diritto alla tutela legittima dei liberti impuberi (maschi e
• femmine) e alla tutela legittima della libertà
nel caso di indigenza tra patrono e liberto c’erano diritti e doveri reciproci
• che concedevano ad ognuno di pretendere dall’altro la prestazione degli
alimenti
PERSONAE IN CAUSA MANCIPII (filii familias sotto potestà: la MANCIPIUM)
erano libere e cittadine romane
• MA sotto potestà di altra persona
•
Assumevano questa condizione giuridica:
FILII FAMILIAS mancipati dal proprio pater familias
(cadevano sotto il mancipium del mancipio accipiens)
La mancipatio dei filii veniva usata per l’adoptio, l’emancipatio e la noxae deditio
➔
Potevano vivere in matrimonio e avere figli legittimi
• Non avevano capacità iuridica
• Erano alieni iuris (sotto potestà: la mancipium)
• Ad esse non potevano far capo diritti soggettivi, potestà e doveri giuririci
• Quando moriva la persona che su di esse esercitava mancipium -> cadevano sotto la
• potestà dell’erede (non diventavano sui iuris)
Potevano essere liberati dalla soggezione al mancipium attraverso la manumissio
• I filii familias DATI A NOSSA --> era obbligo del detentore del mancipium liberarli una
• volta che avessero in un modo o nell’altro scontato il debito
ALTRE SITUAZIONI DI DIPENDENZA PERSONALE
ADDICTI: debitori insolventi -> imprigionati ma persone libere (sui iuris)
• NEXI: imprigionati ma persone libere (sui iuris)
• CLIENTES: gente umile e libera (sui iuris) che si metteva volontariamente sotto la
• protezione di
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