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Capacità giuridica: idoneità ad essere titolari di diritti e doveri giuridici

- POTEVANO averla le persone LIBERE

➔ - NON L’AVEVANO MAI gli SCHIAVI

Capacità di agire: idoneità ad operare direttamente nel mondo del diritto e quindi a

compiere personalmente atti giuridici

Era riconosciuta alle persone intellettualmente capaci

➔ Non presuppone per forza la capacità giuridica

➔ (es: gli schiavi e i filii familias avevano capacità di agire, ma non avevano

capacità giuridica)

Pater familias -> aveva sia la CAPACITA’ GIURIDICA che la CAPACITA DI AGIRE

CAPACITA’ GIURIDICA:

SCHEMA DEGLI STATUS ----> status = posizione giuridica della persona

Status LIBERTATIS = comunità degli uomini liberi

• Status CIVITATIS = comunità cittadina

• Status FAMILIAE = famiglia

(sono le condizioni per poter godere a Roma di capacità giuridica)

Per avere PIENA CAPACITA’ GIURIDICA, devi essere contemporaneamente:

Libero

• Cittadino romano

• Pater familias

SUI IURIS = persone giuridicamente CAPACI (NON soggette a potestà)

ALIENI IURIS = persone giuridicamente INCAPACI (SOGGETTE a potestà)

Potestà a cui si poteva essere soggetti:

➔ Filii familias ---> alla: patria potestas

• Donne ---> alla: manus

• Schiavi ---> al: dominica potestas

• Persone in causa mancipi ---> al: mancipium

STATUS LIBERTATIS

LIBERI:

=

Si nasce (da madre libera) -> INGENUI

• Si diventa (schiavo liberato) -> LIBERTI

SCHIAVI (classificati tra le res mancipi)

=

Si nasce (da madre schiava)

• Si diventa (in seguito a cattura) -> CAPTIVITAS (cattura, prigionia)

• MA: ius postliminii = il cittadino romano catturato e divenuto schiavo

➔ riacquistava libertà e cittadinanza una volta tornato in patria e sarebbe stato

reintegrato nella posizione giuridica personale e patrimoniale di prima della

cattura

(chi aveva goduto della cittadinanza romana non poteva essere schiavo in patria)

SCHIAVI

Il rapporto dominus – schiavo inizialmente non era duro, poi con la crescita della

• potenza di Roma e la sua espansione questo rapporto finì per subire profondi

mutamenti

Inizialmente la loro posizione giuridica era simile a quella dei filii familias

(ma alla morte del dominum -> restavano sotto il dominium degli eredi)

Quali esseri umano --> rientrano tra le PERSONAE (ius delle personae)

o Quali possibili oggetti di proprietà (cose) --> rientrano tra le RES MANCIPI (ius

o delle res)

Le loro unioni non avevano rilievo per il diritto (contubernium)

• Erano ALIENI IURIS ---> sotto dominica potestas del dominus

• Non avevano capacità giuridica = non avevano né diritti soggettivi né doveri giuridici

• Avevano capacità di agire: erano organo di acquisto del dominus (partecipavano a

• negozi, ma chi acquistava era il dominus) -> la loro attività poteva solo migliorare (e

non peggiorare) la posizione giuridico-patrimoniale del dominus

Potevano compiere = mancipatio (come mancipio accipiens), traditio (come

➔ accipiente), stipulatio (come stipulante)

AZIONI NOSSALI:

contro il servo altrui responsabile di delicta, la vittima poteva esercitare vendetta

direttamente, impossessandosene o eventualmente solo infliggendo una pena corporale,

salva la facoltà del dominus di evitare l’impossessamento e la pena corporale col

pagamento di una pena pecuniaria

Il servo non aveva nulla di proprio, perchè non poteva disporre di nulla

MA

Il dominus poteva concedere (a lui e ai filii familias) un

PECULIO= gruzzoletto di denaro e di beni di diversa natura, persino immobili

(il proprietario del peculio restava il DOMINUS)

Gli schiavi con PECULIO potevano:

Trafficare con esso con i terzi (anche con il dominus)

• Spenderlo

• Accrescerlo

Il servo poteva assumere OBLIGATIONES NATURALES (non civiles) da atto lecito

• rispetto al dominus e ai terzi ---> esse però NON davano luogo ad actiones

Aumentò l’esigenza di usare i servi nella gestione degli affari

• Ma bisognava garantire ai terzi di poter fare pieno affidamento sul fatto che il

➔ servo facesse onore ai propri impegni:

Il PRETORE promise nel proprio editto che avrebbe dato a terzi, creditori da atto

lecito di un servo altrui, talune actiones contro il dominus = AZIONI ADIETTIZIE

(la responsabilità del dominus (sanzionata da actio) si aggiungeva a quella naturale del

servo)

AZIONI ADIETTIZIE:

ACTIO QUOD IUSSU

• ACTIO EXERCITORIA

• ACTIO INSTITORIA

Il domnus rispondeva dell’intero debito contratto dallo schiavo

➔ ACTIO DE PECULIO ET DE IN REM VERSO

• ACTIO TRIBUTORIA

la responsabilità del dominus non andava oltre certi limiti

Formula: nell’intentio era indicato come debitore il servo

La condemnatio era contro il dominus

ACTIO QUOD IUSSU:

presupponeva che l’impegno del servo nei confronti del terzo fosse stato assunto in

seguito ad autorizzazione (dal dominus rivolta al terzo) di negoziare con il servo,

assumendone il dominus ogni rischio

ACTIO EXERCITORIA:

presupponeva che il proprietario dello schiavo fosse un exercitor navis (= poteva affidare

la gestione e l’amministrazione della nave ad un proprio schiavo preponendolo ad essa

quale magister navis)

l’actio exercitoria si dava contro il dominus per i debiti contratti dal servo

➔ nell’ambito dell’incarico

ACTIO INSTITORIA:

il dominus poteva preporre il servo ad un settore di attività economica quale institor

(direttore, sorvegliante)

il dominus rispondeva dei debiti contratti dal servo nell’espletamento dei compiti

➔ affidatigli

(contro di lui: actio insititoria)

ACTIO DE PECULIO ET DE IN REM VERSO:

caratterizzata dall’esistenza, nella relativa formula, di DUE TAXATIONES:

TAXATIO DE PECULIO: (presupponeva che il servo avesse un peculio)

1. la responsabilità del dominus per i debiti (naturali) assunti dal servo verso terzi

nella gestione del peculio non andava oltre il valore del peculio stesso

TAXATIO DE IN REM VERSO: (presupponeva un arricchimento del dominus)

2. Il dominus medesimo, mancano o risultando insufficiente il peculio, rispondeva

dei debiti del servo nei limiti di quanto si fosse concretamente avvantaggiato in

dipendenza dell’obbligazione (naturale) assunta dal suo schiavo

Esigeva che si procedesse alla stima del peculio = netto dei debiti (naturali) che il

➔ servo eventualmente avesse verso il proprio padrone

ACTIO TRIBUTORIA (pretoria, in factum):

Presupponeva:

la concessione di un peculio

• che il servo avesse compiuto negozi e assunto obbligazioni in ordine a beni

• peculiari affidatigli dal dominus perchè ne commerciasse

che i terzi creditori si fossero rivolti al pretore e questi avesse

• conseguentemente invitato il dominus a procedere alla ripartizione

dell’importo delle merci peculiari tra i creditori, attribuendo agli stessi, se le

merci non bastavano, una quota proporzionale al credito di ciascuno, e

partecipando anch’egli alla ripartizione proporzionale sullo stesso piano degli

altri creditori

l’actio tributoria poteva essere esperita contro il dominus dai creditori che

➔ lamentassero di avere avuto attribuitra fraudolentemente una quota minore

ispetto a quella loro dovuta

COME POTEVANO OTTENERE LA LIBERTA’ GLI SCHIAVI?

LITI DI LIBERTA’:

processo in cui il dominus o l’adsertor (= cittadino che veniva chiamato per svolgere il

ruolo di sostenitore della tesi opposta a quella del dominus -> ma non sempre era

disponibile, infatti presto questa figura fu abolita) contestavano lo status libertatis di

una persona

(es: potevano assumere uno libero per schiavo e viceversa)

Durante il processo, il soggetto sul cui status si disputava sarebbe vissuto come

➔ libero

Il principale interessato (persona sul cui status si disputava) dal punto di vista

➔ formale era l’oggetto della lite (non il soggetto)

La lite si svolgeva tra l’adsertor e il preteso dominus

MANUMISSIO :

atto di affrancazione con cui cessava lo stato di schiavitu

Poteva essere fatto SOLO DAL DOMINUS

Manumissioni CIVILI (legittime):

❖ Manumissio VINDICTA (principale)

o Negozio formale e solenne

Davanti ad un magistrato

• Ruolo attivo del dominus (era lui che doveva dire di volerlo liberare)

• m. v. in SERVIVUTEM = qualcuno rivendica lo schiavo (da LIBERO -> a

➢ SCHIAVO)

m. v. in LIBERTATEM = qualcuno viene trattato da schiavo (da SCHIAVO -> a

➢ LIBERO)

Manumissio CENSU ( - usata)

o Veniva fatta durante le operazioni di redazione delle liste del censo

Il dominus, con parole solenni, autorizzava il censore ad iscrivere il servo tra i

➔ cives romani

Manumissio TESTAMENTO ( + usata)

o Disposizione testamentaria

Il dominus scriveva nel proprio testamento che dopo la sua morte il suo schiavo

➔ sarebbe dovuto diventare libero

(ad essa potevano essere apposte condizioni sospensive e termini iniziali)

Manumissioni PRETORIE (illegittime)

❖ il padrone, invece di fare la m. vindicta/censu/testamento lasciava vivere lo

schiavo da persona libera

INTER AMICOS = con dichiarazione informale del dominus davanti ad una

o cerchia di amici

PER EPISTULAM = con una lettera

o

Gli schiavi VIVEVANO DA LIBERI (NON da CITTADINI romani)

• I beni che acquistavano mentre erano liberi ---> erano del padrone

• Non potevano essere richiamati schiavi con la manumissio vindicta in servitutm

• Da Augusto = tutti questi schiavi sono rientrati tra i LATINI PRISCI

• ( alla loro morte -> beni al padrone

i loro figli -> sono latini)

Manumissione FEDECOMMISSARIA:

❖ il dominus conferiva all’erede l’obbligo di liberare il servo (anche in caso di

rifiuto dell’erede)

(manumissione indiretta)

Manumissio IN SACROSANTIS ECCLESIS (in età postclassica)

❖ Semplice dichiarazione del dominus davanti all’assemblea dei fedeli (cristiani)

presieduta dal vescovo

CASI DI ACQUISTO AUTOMATICO DI LIBERTA’:

Prigioniero di guerra iure postliminii

• Schiavo infermo liberato

• Schiavo che denuncia l’uccisione del proprio padrone

• Schiava venduta a patto che non venisse prostituita una volta che il patto fosse stato

• violato

Servo che aveva dato denaro ad un terzo con il patto che costui lo comprasse e poi lo

• manomettesse

Augusto mise delle LIMITAZIONI alle manomissioni: ---> Giustiniano le abolì

LEX FUFIA CANINA (per la m. testamento) = pone un limite percentuale rapportato al

• numero dei servi in proprietà al testatore

LEX AELIA SENTIA (per le m. inter vivos e m. mortis causa) = pone delle limitazioni

• non potevano essere manomessi schiavi di condotta turpe

• le manomissioni fatte da minori di 20 anni e di servi minori di 30 anni

• dovevano essere fatte vindicta e con l’indicazione di iusta causa

non si potevano manomettere i propri schiavi in frode ai creditori

LIBERTI (schiavi liberati)

acquistavano libertà e cittadinanza romana

• diventavano sui iuris (giuridicamente capaci e non sotto potestà)

ma la loro condizione era diversa da quella degli ingenui (nati liberi):

minore condizione sociale

• esclusi dall’esercizio di alcune attività ritenute proprie degli ingenui

• esclusi dalle cariche pubbliche

• il loro vecchio padrone (ex dominus) assumeva rispetto a loro la posizione di

• PATRONO

con diritto di patronato (ius patronatus) -> aveva potere coercitivo

(il liberto doveva al patrono obsequium e reverentia e non poteva usare contro

il patrono le actiones infamanti)

il patrono poteva agire extra ordinem per revocare in servitu il liberto ingrato

• dovevano al patrono dei servizi giornalieri domestici e artigianali

• il servo faceva al dominus un giuramento con cui prometteva che, una volta

• liberato, avrebbe prestato determinate operae

il patrono poteva avanzare aspettative sui beni del liberto

• il patrono aveva il diritto alla tutela legittima dei liberti impuberi (maschi e

• femmine) e alla tutela legittima della libertà

nel caso di indigenza tra patrono e liberto c’erano diritti e doveri reciproci

• che concedevano ad ognuno di pretendere dall’altro la prestazione degli

alimenti

PERSONAE IN CAUSA MANCIPII (filii familias sotto potestà: la MANCIPIUM)

erano libere e cittadine romane

• MA sotto potestà di altra persona

Assumevano questa condizione giuridica:

FILII FAMILIAS mancipati dal proprio pater familias

(cadevano sotto il mancipium del mancipio accipiens)

La mancipatio dei filii veniva usata per l’adoptio, l’emancipatio e la noxae deditio

Potevano vivere in matrimonio e avere figli legittimi

• Non avevano capacità iuridica

• Erano alieni iuris (sotto potestà: la mancipium)

• Ad esse non potevano far capo diritti soggettivi, potestà e doveri giuririci

• Quando moriva la persona che su di esse esercitava mancipium -> cadevano sotto la

• potestà dell’erede (non diventavano sui iuris)

Potevano essere liberati dalla soggezione al mancipium attraverso la manumissio

• I filii familias DATI A NOSSA --> era obbligo del detentore del mancipium liberarli una

• volta che avessero in un modo o nell’altro scontato il debito

ALTRE SITUAZIONI DI DIPENDENZA PERSONALE

ADDICTI: debitori insolventi -> imprigionati ma persone libere (sui iuris)

• NEXI: imprigionati ma persone libere (sui iuris)

• CLIENTES: gente umile e libera (sui iuris) che si metteva volontariamente sotto la

• protezione di

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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