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Estratto del documento

LEGITTIMAZIONE:

i figli nati fuori dal matrimonio diventavano figli legittimi e come figli familias cadevano

sotto la potestà del loro padre naturale una volta che i genitori si fossero uniti in

matrimonio legittimo

il pater aveva DIRITTO DI VITA E DI MORTE sui filii

• (e inizialmente il potere che aveva su di loro era pari a quello che aveva sui servi)

l’uccisione crudele e ingiustificata del filius fu repressa con sanzioni criminali uguali

• come l’uccisione di un uomo libero estraneo

esposizione dei neonati --> era come abbandonarli e poteva provocarne la morte

• il pater familias poteva VENDERE i propri figli (con la MANCIPATIO)

• il pater familias poteva reclamar i propri figli presso terzi con la VINDICATI e

• l’INTERDICTUM DE LIBERIS EXHIBENDIS VEL DUCENDIS

I filii familias maschi, una volta adulti --> acquisivano piena capacità di diritto

• pubblico (e potevano votare ed essere magistrati,senatori...)

Fillii e filiae familias puberi --> potevan sposarsi in matrimonio legittimo

( ma era richiesto il consenso del pater familias )

ASPETTI PATRIMONIALI:

Non avevano capacità giuridica

• Non avevano diritti propri

• Ad essi non facevano capo doveri giuridici

• Potevano contrarre obbligazioni naturali rispetto al pater familias

• Potevano assumere (con atto lecito e rispetto a terzi) obbligazioni civili

• Solo i figli maschi

➔ Contro i filii famlias i terzi creditori da atto lecito avrebbero potuto procedere

➔ con l’azione di cognizione per l’accertamento del credito e conseuente sentenza

di contanna

I creditori non potevano agire in via esecutiva contro i filii familias

➔ ---> per questo ai filii familias si applicò quel regime della responsabilità

adiettizia e dell’azione tributoria

Con il PROCESSO FORMULARE (NON legis actiones)

➔ = i filii familias assunsero la capacità di stare in giudizio

Ai filii familias poteva essere concesso un PECULIO

• Quindi potevano disporre del possesso delle cose peculiari e potevano trasferirne

➔ la proprietà

Servi e filii familias non potevano disporre a titolo gratuito del peculio e

▪ nemmeno per testamento

Il dominus o pater familias poteva revocare il peculio in qualsiasi momento

▪ = era del pater familias/dominus

PECULI SPECIALI:

o ai filii famlias militari (milites) fu concesso di disporre validamente per

testamento dei proventi del servizio militare e dei beni con questi

acquistati

---> piu avanti si permise loro di poterne disporre anche inter vivos

(PECULIO CASTRENSE) e vi si incluse anche l’eredità lasciata al filius

miles dalla moglie

----> Presto fu considerato DEL FILIUS

Il filius (miles o veterano) poteva vantare pretese azionabile (e

▪ farsi attore nei relativi giudizi)

Poteva contrarre con il proprio pater familias crediti e debiti

▪ civili e litigare con lui in giudizio

---> in età postclassica fu esteso ai guadagni e ai beni e diritti

acquistati dal filius con i proventi ricavati dall’esercizio di funzioni

civili a servizo dello stato, dall’esercizio di attività forsensi e del

sacerdozio

Da età postclassica ai filii familias si attribuì la proprietà dei:

• BONA MATERNA = beni provenienti dalla successione della madre

o BONA MATERNI GENERIS = beni provenienti dal lato materno anche se non

o direttamente dalla madre

BONA ADVENTICIA = beni acquistati in occasione del matrimonio

o

Ma l’amministrazione e il godimento di questi beni spettavano al PATER FAMILIAS

➔ del filius

(una volta estinta la patria potestas diventava lui l’amministratore dei beni)

COME CESSAVA LO STATUS DI FILIUS FAMILIAS:

Filius VENDUTO dal proprio pater -> PERSONA IN CAUSA MANICPII

• (fatto oggetto di MANCIPATIO e quindi cadere sotto il MANCIPIUM di un terzo)

Filius cadeva sotto la patria potestas di un altro pater familias (ADOPTIO)

• Filia poteva cadere sotto la MANUS del marito

• I filii familias potevano perdere il loro status dopo aver PERSO LA LIBERTA’ o

• anche solo la CITTADINANZA

MORTE DEL PATER FAMILIAS:

• La patria potestas si estingueva

o I figli diventavano sui iuris

o I figli maschi --> patres familias

o Tutti i figli dei figli eccc passavano sotto la sua potestà

o

EMANCIPATIO:

• procedimento (simile a quello dell’adoptio) che veniva usato per far uscire dalla

famiglia di appartenenza un filius familias e farlo diventare sui iuris mentre il

padre era ancora in vita

=

Figli MASCHI --> 3 mancipazioni successive a persona di fiducia, seguite (la

o prima e la seconda) da manumissio

Figlie FEMMINE e NIPOTI --> 1 mancipaazio

o

I figli si trovavano così IN CAUSA MANCIPI del terzo fiduciario, che con

➔ MANUMISSIO l’avrebbe reso SUI IURIS (ma così avrebbe contemporaneamente

acquistato su di essi una posizione giuridica simile a quella del patrono sul liberto)

Quindi poi REMANCIPAVA il figlio al pater

➔ Il pater poi, riacquistandolo IN CAUSA MANCIPI, lo MANOMETTEVA

➔ Rendendolo così SUI IURS (e tenendo però un legame simile al patronato)

-----> così si spezzava ogni legame agnatizio con la familia di appartenenza

+

il padre di solito lasciava al figlio sui iuris un PECULIO

DONNE IN MANU = libere, alieni iuris

Questa condizione giuridica si acquistava con la CONVENTIO IN MANUM

=

vi si poteva ricorre sia contestualmente al matrimonio, sia indipendentemente

• dalle nozze

poteva riguardare sia donne SUI IURIS che FILIAS FAMILIAS

La conventio in manum si effettuava mediante:

USUS: consisteva nel fatto in sé della convivenza

o la donna poteva interromperlo allontanandosi per 3 notti consecutive dalla casa

➔ del marito = USURPATIO TRINOCTII

CONFARREATIO: arcaico e solenne rito religioso

o Vi partecipavano:

➔ SPOSI

▪ SACERDOTI MAGGIORI

▪ 10 TESTIMONI

Doveva essere pronunciata CERTA ET SOLEMNA VERBA

➔ COEMPTIO: mancipatio adattata al fine dell’acquisto della manus

o Oggetto: donna

➔ Mancipio dans: donna stessa se sui iurs / suo pater familias

➔ Mancipio accipiens: marito se sui iuris / suo pater familias

Per la CESSASSIONE della manus --> DIFFARREATIO (rito uguale e contrario della

confarreatio)

Familia proprio iure dicta:

1 persona sui iuris (pater familias se maschio)

o + eventualmente: filii familias, donne in manus

o

Familia communi iure:

composta dall’insieme delle persone (libere e cives) che sarebbero state sotto la

potestas dello stesso pater familias se costui fosse stato ancora in vita

presuppone quindi la morte del pater familias e conseguente familia spezzata in

➔ tante famiglie quanti erano i figli di famiglia + le mogli e le nuore in manu

immediatamente soggetti alla sua potestas

AGNATIO = vicolo (civile) tra piu componenti della stessa familia

era la sola parentela riconosciuta dal ius civile

o era un tipo di parentela SOLO IN LINEA MASCHILE

o presuppone un MATRIMONIO PROPRIO IURE DICTA

o poteva riguardare solo i cittadini romani

o valeva anche per i figli adottati e le donne in manu

o aveva conseguenza giuridiche molteplici

o non si estingueva con la morte del pater familias

o si estingueva con:

➔ MANCIPATIO

▪ DATIO IN ADOPTIONEM

▪ COEMPTIO

▪ CONVENTIO IN MANUM

▪ DIFFARREATIO

▪ PERDITA DELLA CITTADINANZA

▪ PERDITA DELLA LIBERTA’

COGNATIO = parentela di sangue

Era sia in linea MASCHILE che FEMMINILE

o A volte coincideva con l’agnatio, altre volte no

o Aveva riflessi nella stessa materia successoria

o Piu tardi alla cognatio si riconobbero gli stessi effetti giuridici dell’agnatiio

o

Sia agnatio che cognatio:

Parenti in LINEA RETTA = ascendenti e discendenti tra loro (es. genitori e figli)

• Parenti in LINEA COLLATERALE = quelli che avevano un ascendente in comune (es.

• fratelli)

AFFINITA’ = legame che univa un coniuge con i parenti (agnati e cognati) dell’altro

coniuge

Poteva essere in LINEA RETTA e in LINEA COLLATERALE

➔ (in base a com’era il rapporto di parentela dell’altro coiniuge con loro)

es. suoceri e generi

ALIMENTI:

gradualmente si affermò un RECIPROCO DOVERE ALIMENTARE tra GENITORI e FIGLI,

anche a prescindere dal vincolo potestativo e quindi anche sulla base della semplice

cognatio

CAPITIS DEMINUTIO: mutamento del precedente status (libertatis, civitatis, familiae)

=

riguardava solo i cambiamenti di status per cui si spezzavano i precedenti vincoli di

agnatio

(quindi non l’acquisto di condizione di sui iuris per morte del pater familias)

Poteva essere:

MAXIMA --> perdita dello STATUS LIBERTATIS

• MEDIA --> perdita dello STTUS CIVITATIS

• MINIMA --> mutamento dello STATUS FAMILIAE che faceva venir meno i precedenti

• vincoli di agnatio (es: adoptio, adrogatio, emancipatio, conventio in manum,

confarreatio)

Testamento -> diventava invalido quando il testatore subiva capitis deminutiio

o Agnatio -> si estingueva per effetto della capitis deminutio

o

LIMITAZIONI ALLA CAPACITA’ GIURIDICA delle persone libere, cittadine romane e sui

iuris

LIBERTI:

No capacità di diritto pubblico

• Vietato esercizio di alcune actiones contro il patrono

COLONI:

Avevano limiti di capacità giuridica

Fino alla lex Canuleia:

Tra patrizi e plebei non poteva esserci connubium

Stati di SOGGEZIONE PERSONALE di:

ADDICTI

• NEXI

• CLIENTES

• AUTOCTORATI

• REDEMPTI AB HOSTIBUS

• COLONI

Nelle varie epoche ci furono alcune limitazioni che riguardarono persone diverse

Limitazioni PIU GRAVI colpirono:

PAGANI

• EBREI

• ERETICI

• MANICHEI

• APOSTATI

DISISTIMA SOCIALE:

ci andavano incontro le persone che avevano avuto comportamenti riprovevoli loro

imputabili per l’esercizio di determinate attività o per la condanna subita in certi giudizi

es: una persona che sta per fare il testimone e si rifiuta di farlo

---> viene detto “IMPROBUS” e “INTESTABILIS” e non può dare e ricevere e testimonianza

e quindi nemmeno fare la mancipatio

Si parlava di INFAMIA e IGNOMINIA

Es. di INFAMES e IGNOMINIOSI:

Soldati ignominiosamente espulsi dall’esercito

- Bigami

- Chi avesse collocato in nuovo matrimonio la vedova prima dei 10 mesi di lutto

- Persone dedite a mestieri turpi

- Persone condannate in certi iudicia publica

- Debitori che persistevano nell’inadempimento nonostante la proscriptio

- Persone che avevano riportato condanna in determinate ac

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A.A. 2015-2016
34 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.