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Durata diritto romano: VIII secolo a.c 565 d.c. = Giustiniano Corpus iuris civilis

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Ius = diritto soggettivo + diritto oggettivo + potestà + luogo del giudizio dinanzi al

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magistrato ius è un dovere ed un diritto insieme​ .

Ius publicum deriva da populus

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era il dritto del populus Romanus

.

Periodi del diritto romano

Età arcaica ​

Dalle origini della città al III secolo a.c. Il regime era dapprima imperniato su rex +

assemblea popolare e Senato e dalla fine del VI secolo repubblicano.

Ius povero di strutture e formalistico + proprio ed esclusivo dei cittadini romani.

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Formazione prevalentemente consuetudinaria mores = costumi giuridici dei

maiores

. ​ ​

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Le leges

: integravano e derogavano i mores

.La più famosa delle leges publiciae era

➢ ​

la legge delle XII Tavole,​ emanata dai decemviri = magistrati straordinariamente eletti.

Leges rogatae = proposte dal magistrato.Plebisciti obbligavano i plebei, ma la lex

​ ​

Hortensia li equiparò alle leges

, che obbligavano anche i patrizi.

I pontefici​ : classe sacerdotale,deteneva il potere di conoscenza ed interpretazione

➢ del diritto, diedero vita ad istituti nuovi interpretando le esigenze sociali.

​ ​

Il ius Quiritium

: Quirites = nucleo più antico del diritto romano,​ posizioni giuridiche

➢ ​

soggettive assolute​ ,appartenenza ex iure Quiritium più tardi proprietà.

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Il ius civile

: riguarda i cittadini romani = cives,essi soltanto.​ Fonti sono mores e leges

.

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Comprendeva il ius ex iure Quiritium

, ma era rispetto ad esso più ampio anche

posizioni giuridiche a carattere relativo.Tenere un comportamento oportere

.

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○ termini di potere su cose o persone che il titolare affermava di spettargli ex

iure Quiritium ​

○ in termini di​ ius che il titolare pretendeva di competergli

○ il termini di​ oportere che il creditore pretendeva gravare sul debitore.

Età preclassica

Da metà del III secolo alla crisi della repubblica comprende le guerre puniche e anni

dell’apogeo provinciae romane.Riconosciute e tutelate altre posizioni giuridiche

soggettive + nuovi negozi giuridici + fruibili anche dai peregrini + buona fede.​ Le fonti erano

mores e leges

, ma il pontefice perdette il monopolio sul diritto pretore +

giurisprudenza laica e non pontificale.

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Giurisprudenza​ : iuris prudentia significato simile alla nostra dottrina.

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Interpretazione degli esperti del diritto, detti anche con riferimento ai pareri (consulta)

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che erano soliti esprimere iuris consulti = giureconsulti​ . Le opinioni finivano per

essere considerati ius

,

in particolare fonti del ius civile.Scevola propose per primo una

trattazione sistematica del ius civile libris iuris civilis

. Aquilio Gallo espediente

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negoziale di stipulatio Aquiliana.

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Iudicia bonae fidei

: due significati di ius civile in senso stretto = solo cives +

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negozi e istituti riferiti anche ai peregrini oportere qualificato con l’aggiunta delle

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parole “ex fide bona”

.

Erano i giuristi a sostituirsi praticamente e con spirito di

concretezza al legislatore sì da adeguare l’applicazione del diritto alle nuove

realtà i giudici seguivano la giurisprudenza per giudicare secondo buona

fede. ​

Ius gentium

: fruibili e tutelati anche nei confronti dei cittadini non romani.Era parte

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integrante del ius civile

, si andò via via ad attribuire la qualifica di iuris gentium ai

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negozi di ius civile

.

Iuris gentium quanto alla fruibilità, ma al contempo iuris civilis

quanto agli effetti.

Ius honorarium

: per opera del pretore,edile curule,governatore delle province.Una

➢ ​

delle qualificazioni fondamentali del ius in senso oggettivo.La formazione del ius

honorarium dipese dalla attività edittale dei magistrati giusdicenti.In forza del ius

edicendi editto destinato a durare un anno,tanto quanto la carica stessa.I pretori

andarono confermando o migliorando la parte dell’editto fatta l’anno prima nucleo

edittale che si trasmetteva inalterato al pretore = edictum tralaticium

.

Il diritto pretorio era quello che scaturiva dalle clausole edittali che

promettevano strumenti processuali che non erano del ius civile

.Il pretore non

potendo negare il ius civile

, e tantomeno abrogarlo, concedeva gli strumenti idonei a

paralizzarne l’attuazione.

Età classica ​

Inizia con l’avvento del principato di Augusto 27 a.c., si sovrappongono i princeps agli organi

repubblicani.Si estinguono il pretore e l’attività legislativa del popolo + ci sono

senatoconsulti e costituzioni imperiali come fonti​ . Salvio Giuliano stabilì il testo definitivo

del diritto pretorio editto perpetuo i pretori mantennero il ius edicendi ma perdettero il

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loro impulso creativo.

La giurisprudenza​ : si infittisce la schiera di giureconsulti. Diritto classico epoca +

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purezza delle forme + perfezione tecnica + metodo dei giuristi.​ Due sectae = sabiniani

​ ​

Ateio Capitone + Mario Sabino = tres libris iuris civils e proculiani Marco

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Antistio Labeone.Due giuristi importanti = Gaio Institutiones poi ricalcato da

Giustiniano e Pomponio liber singularis enchiridii.

Età postclassica

L’attività giurisprudenziale si inaridì quasi improvvisamente durante la prima metà del III

secolo dc in concomitanza con una delle tante crisi che travagliarono l’impero romano.

Inizia con l’ascesa al trono di Costantino agli inizi del IV secolo.​ L’imperatore rimane l’unica

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fonte viva del diritto e le leges decadono stilisticamente​ . Nel VI secolo Giustiniano fece

la compilazione di giurisprudenza classica e costituzioni imperiali nota come Corpus iuris

​ ​ ​

civilis

. Il ius civile e ius honorarium con la scomparsa del pretore si assimilarono, ma ciò non

fu mai dichiarato esplicitamente. ​

Fonti di produzione = atto o fatto da cui scaturisce un diritto, consuetudines =

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tradizioni giuridiche delle popolazioni provinciali e di cognizione ogni materiale che

ci consenta di conoscerne forme e contenuti.

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Tra le fonti di cognizione c’è il Corpus iuris civilis composto da: Institutiones +

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Digesta = brani tratti da opere di giuristi classici, fu data la forza di legge + Codex =

costituzioni imperiali emanate dopo quelle raccolte nei Digesta + Novellae =

costituzioni di giustiniano raccolte dopo la morte dell’imperatore.

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Fonti di cognizione pregiustinianee: Institutiones di Gaio = personae + 2 libri di res +

actiones

; Codice Teodosiano = costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II.

Il processo

Il processo è volto alla realizzazione di diritti soggettivi o comunque di posizioni

giuridiche soggettive attive​ .Chi vuole assicurata la tutela giudiziaria ha il potere di

promuovere un’azione far valere le proprie ragioni. Il diritto soggettivo è prius, l’azione

è posterius. ​

La tipicità​ : nel diritto romano le actiones erano tipiche lista di azioni ognuna delle quali

era a protezione di una certa posizione giuridica soggettiva attiva, nel processo formulare e

nelle legis actiones avevano anche una struttura propria.​ I giuristi romani erano soliti porsi più

spesso dal punto di vista processuale piuttosto che da quello del diritto sostanziale più

spesso dal punto di vista dell​ ’actio.

Legis actiones ​

Processo privato fruibile dai cittadini romani durante tutta l’età arcaica​ .Cinque riti

processuali diversi,​ dichiarative accertamento di situazioni giuridiche controverse,

esecutive volte alla realizzazione di posizioni giuridiche soggettive certe.​ Legis actio =

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denominazione comune +​ oralità certa verba formalismo.

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Presenza di un magistrato, per le leges Liciniae Sextiae questo magistrato fu il pretore che

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aveva iuris dictio

.L’attore doveva assicurare la presenza dell’avversario al processo in ius

vocatio = atto del tutto privato​ , non ci si poteva sottrarre altrimenti ci sarebbe stato l’uso della

forza. ​

​ ​

Fase in iure

: dinanzi al magistrato e valeva per fissare i termini giuridici della lite, il

➢ ​

pretore nominava un giudice.​

Litis contestatio = invocazione dei testimoni che

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaLovegood di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sciandrello Enrico.
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