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CONCETTI IMPORTANTI CAPITOLO IV E V

Realta normativa: Si può pensare il diritto come un prodotto culturale, cioè come un fatto concreto derivante dalla capacità culturale dell’uomo.

Caratteri propri di un prodotto culturale sono:

  • Autonomia rispetto al proprio autore;
  • Permanenza (= sopravvivenza all’ autore);
  • Indipendenza logico-semantica (= capacità di esprimere qualcosa di autonomo rispetto alle intenzioni dell’autore).

Distinzione autore-opera (Popper distingue mondo degli oggetti, mondo psicologico degli atti e mondo dei contenuti oggettivi del pensiero+ Gadamer: ogni opera esprime ciò che l’autore vuole oggettivamente e dire trasmette passato-futuro)

Proprio in quanto prodotto culturale, il diritto è soggetto a interpretazione: si può infatti interpretare solo ciò che deriva dalla mente umana.

QUINDI=la legge è indipendente dal legislatore+durare ordinamento è evolutivo

Realta sociale: il diritto tende alla società la società tende al

diritto come programma e progetto di vita: secondo Benedetto Croce, il diritto non è solo un insieme di norme e regole, ma rappresenta un vero e proprio programma di vita per la comunità. Il diritto, infatti, ha lo scopo di regolare le relazioni tra gli individui e di garantire il benessere e la giustizia sociale. diritto come istituzione: secondo Maurice Hauriou, il diritto non è solo un insieme di norme, ma è anche un'istituzione che si sviluppa all'interno della società. L'istituzione del diritto rappresenta un sistema organizzato di regole e principi che permette la convivenza pacifica e l'organizzazione della comunità. In conclusione, il diritto è fondamentale per la vita degli uomini e per l'organizzazione della società. Il principio di osservanza rappresenta la volontà collettiva di rispettare e far rispettare un determinato ordinamento giuridico. Il diritto vigente è il risultato di una vita associata e viene osservato e applicato dalla comunità che esso regola.

imperativistica delle norme

Secondo la dottrina imperativistica, tutte le norme hanno semplice natura prescrittiva, dunque sono funzionali a produrre effetti imperativi, obblighi: questa concezione è stata accettata per lungo tempo dalla scienza giuridica, in virtù del ridotto numero di generi proposizionali conosciuti (proposizioni prescrittive, espressive e descrittive).

Una tale concezione tuttavia, se pur ben si adatta alle norme obbligatorie, risulta problematica se applicata alle altre norme di primo o secondo livello, la cui funzione non è quella di far sorgere obblighi: l'imperativismo ha tentato di ridurre queste norme a norme di obbligazione, dunque a proposizioni imperative, sulla base in particolare di due teorie:

  1. Teoria delle conseguenze obbligatorie: da tutte le norme scaturiscono, direttamente o indirettamente, obblighi.

Critica: gli obblighi connessi a delle norme non obbligatorie spesso non derivano da quelle stesse norme, quanto piuttosto dal combinato disposto di

Una norma non obbligatoria con un'altra norma obbligatoria.

2) Teoria dei frammenti: gli enunciati normativi che non creano norme obbligatorie hanno la sola funzione di specificare il significato della fattispecie di norme obbligatorie, per cui finiscono per ricollegarsi alle stesse norme obbligatorie.

Secondo tale modello, il concorrere di due norme:

Gli A sono Ba. I B hanno l'obbligo di Cb.

potrebbe riscriversi come:

Gli A hanno l'obbligo di Cc.

Critica: non sempre una norma non obbligatoria può fondersi con una norma obbligatoria senza produrre residui (= in modo tale da sostituire completamente le altre due); La teoria dei frammenti non spiega quale sia la natura delle norme non obbligatorie, semplicemente le elimina: la scienza giuridica invece non può eliminare mentalmente tali norme, ma deve prenderle in considerazione.

Fallimento Imperativismo nonostante-tenta di risolvere in comandi d'obbedienza le norme attributive di poteri normativi-ridurre norme permissive a

Funzione costitutiva delle norme di secondo livello stabilendo la validità o piuttosto l'invalidità di una certa norma dicono:

  • l'inclusione o l'esclusione nell'ordinamento costituiscono le norme di secondo livello modificazioni all'ordinamento.
  • in sostanza costituiscono proprio l'ordinamento.
  • dunque le norme di secondo livello hanno SOLO funzione costitutiva.

Funzione costitutiva delle norme di primo livello:

Le norme di primo livello si caratterizzano per una duplice natura:

  • se considerate in sé per sé, non possono essere considerate proposizioni costitutive: piuttosto, le norme di obbligazione possono essere considerate proposizioni prescrittive, mentre quelle di entificazione e di qualificazione possono essere considerate "definizioni nominali", che attribuiscono cioè un nome a certi elementi;
  • se considerate relativamente alla loro capacità di produrre effetti giuridici allora possono essere considerate

Costitutive:

  • Producono effetto giuridico
  • Non hanno destinatari specifici
  • Disciplinano il parcheggio

Imperative:

  • Producono un evento con l'entrata in vigore
  • Rivolte a dei soggetti specifici
  • Regolano il parcheggio delle automobili senza regole

Regole costitutive:

  • Disciplinano le regole del gioco degli scacchi
  • Spiegano X e Y nel contesto del gioco degli scacchi

Inoltre, si distinguono i fatti bruti (spiegati esclusivamente mediante leggi naturali) e i fatti istituzionali (spiegati con regole istitutive).

Diritto potestativo - il concetto di "diritto potestativo" non è ammesso dall'imperativismo, in quanto prevede una situazione di soggezione e non di obbligo; tale nozione è stata invece accolta dalla scienza giuridica, che nell'ammettere la validità del concetto di diritto potestativo ha in sostanza...

determinata azione o obbligo). Questo tipo di norma è caratterizzata dalla sua capacità di creare, modificare o estinguere diritti e doveri, senza la necessità di un'ulteriore azione o consenso da parte del soggetto passivo. In altre parole, il diritto potestativo è autonomamente efficace e produce i suoi effetti giuridici indipendentemente dalla volontà o collaborazione del soggetto passivo. Un esempio di norma con carattere costitutivo è quella relativa alla revoca unilaterale di un contratto. Se una norma stabilisce che una parte può revocare unilateralmente un contratto, senza bisogno del consenso dell'altra parte, allora si tratta di una norma con carattere costitutivo. La revoca del contratto avviene automaticamente, senza bisogno di ulteriori azioni o accordi tra le parti. In conclusione, le norme con carattere costitutivo sono fondamentali per la creazione e la modifica dei diritti e dei doveri nella sfera giuridica dei soggetti coinvolti. Sono norme che conferiscono poteri o facoltà a una parte, senza bisogno di un'ulteriore azione o consenso da parte dell'altra parte.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sofidinno02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologia della scienza giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Carcaterra Gaetano.