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TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI - (CAPO III del TITOLO III) TITOLO IV STRUMENTI DI TUTELA

CAPO I PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE

Art. 121: Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:

  1. i risultati dell'attività conoscitiva;
  2. l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
  3. l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
  4. le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
  5. l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle

relative priorità;

f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;

g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;

g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;

h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;

i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

N. B. Art. 124 Criteri generali 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Sez. III riguarda invece la Gestione delle Risorse idriche.

Le altre Parti della legge 152, come già accennato, riguardano la

disciplina dei rifiuti e bonifica(IV), in accordo anche con la Direttiva 98/2008, e delle emissioni in atmosfera (V).2 Leggi Regione Toscana L. R. 10/2010 (mod. con la legge 17/2016 su Vas, Via etc.) e L. R. 25/98 su rifiuti e bonifiche. L. R. 10 Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). La finalità generale della presente legge è, per quanto riguarda la VAS, quella di dotare la Regione di una propria normativa organica della materia, che dia attuazione alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità della realtà regionale, e analogamente, con riferimento alla VIA, quella di ottemperare all'adeguamento tempestivo della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) alle disposizioni della normativa nazionale in materia.impatto ambientale), con una normativa "innovata", che qualifichi ulteriormente l'ordinamento regionale della materia, consentendo alla Regione di perseguire, con una strumentazione il più possibile adeguata anche sotto il profilo giuridico, l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile. Per quanto attiene alla VIA, le finalità della presente legge sono costituite, essenzialmente, da un nucleo di disposizioni di carattere strumentale che consente di conseguire, attraverso la previsione di meccanismi e modalità procedurali improntate a snellezza procedimentale la più efficace, rigorosa ed indefettibile tutela ambientale, unitamente alla necessaria semplificazione. Tali disposizioni hanno lo scopo di evitare qualunque appesantimento procedurale foriero di inutili duplicazioni di attività e valutazioni. Sulla base della normativa citata la valutazione di incidenza costituisce una procedura obbligatoria per tutti i piani, programmi ed interventi.

non specificatamente rivolti al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, di cui alla l.r. 56/2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito, pertanto tale procedura viene inserita in modo organico e funzionale nell'ambito del quadro complessivo della valutazione degli effetti ambientali che comprende anche i processi relativi alla VAS e alla VIA.

Si recepiscono le competenze date dagli Allegati alla 152, che possono essere anche provinciali (Vas), comunali (vas e via) (o altri enti locali, vas), e enti parco regionali (vas e via).

Allegati alla Parte Seconda Allegato III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (1)

  1. Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
  2. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali.
  1. Impianti termali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
  2. Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19;
  3. Impianti industriali destinati:
    • alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
    • alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
  4. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi
nell'Allegato II);- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;- per la fabbricazione di esplosivi.f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. legge 29 maggio 1974, n.[h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della256, e successive modificazioni, con
  1. capacità complessiva superiore a 40.000 m3
  2. Stoccaggio di gas naturale liquefatto, con capacità complessiva superiore a 20000 metri cubi.
  3. Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
  4. Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
  5. Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato D10 e D11, all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  6. Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, all'Allegato C, lettere R1.

Edella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamentoAllegato B, lettere D13 epreliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ).p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m (operazioni di cui3all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ): discariche di rifiutiall'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n.speciali non pericolosi (operazioni di cui152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore aAllegato B,

lettera D15, della parte150.000 m oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'3quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

s) Cave e torbiere con più di 500.000 m /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.

t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m , con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati. (6) art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio

u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'1927, n. 1443.

v) Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota

Di seguito sono elencate alcune attività soggette a autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni:

  1. Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

  2. Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), della parte quarta.

  3. Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3.

  4. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

    • 85.000 posti per polli da ingrasso
    • 60.000 posti per galline
    • 3.000 posti per suini

per suini da produzione (di oltre 30 kg) o- 900 posti per

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jovi08 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Giani Francesco.