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Locke, secondo trattato sul governo

Capitolo 1

Avendo dimostrato nel primo trattato che è impossibile che gli attuali governanti traggano autorità da ciò che Filmer (Robert Filmer, prima metà del 1600, è stato un filosofo inglese, difensore del diritto divino dei re; la sua opera più famosa, il "Patriarca o il potere naturale dei re", fu pubblicata postuma nel 1680) ritenne fonte di ogni potere e cioè il dominio privato e la giurisdizione paterna di Adamo, chi non vuole pensare che il governo al mondo sia prodotto di forza e violenza deve cercare un’altra origine del potere politico.

È bisogno stabilire cosa sia il potere politico: è il diritto di fare leggi che contemplino la pena di morte e di conseguenza tutte le pene minori, in vista di una regolamentazione e conservazione della proprietà e il diritto di impiegare la forza della comunità nell’esecuzione di tali leggi e nella difesa dello stato da attacchi esterni: e tutto col solo fine del pubblico bene.

Capitolo 2: Dello stato di natura

Per comprendere cosa sia il potere politico e la sua origine occorre considerare lo stato in cui tutti gli uomini si trovano naturalmente, cioè uno stato di perfetta libertà di agire e disporre dei propri beni e persone, entro i limiti della legge di natura ma senza dipendenza dalla volontà di un altro. C’è eguaglianza e ogni potere e autorità è reciproco: nessuno ne ha più degli altri, a meno che ciò non sia stabilito in modo incontestabile dal creatore.

Locke riprende Hooker (seconda metà del 1500), uno dei massimi teologi anglicani, sostenitore di una concezione razionalista della legge di natura: egli considera evidente l’eguaglianza e la pone a fondamento dell’obbligo di amore tra gli uomini, da cui deriva i principi di giustizia e carità: il mio desiderio di essere amato quanto più possibile dai miei eguali mi impone il dovere di avere per loro il medesimo affetto; se faccio un torto devo aspettarmi di subirne non essendovi ragione per cui gli altri mi mostrino più amore di quanto ne ho mostrato io per loro.

Non vi è tuttavia la libertà di distruggere sé stesso o un’altra creatura in proprio possesso, a meno che non lo richieda un motivo più nobile della semplice conservazione. La ragione è la legge di natura per tutti vincolante che governa lo stato di natura e insegna che nessuno deve danneggiare l’altrui vita, salute, dignità o gli averi: gli uomini sono infatti proprietà del Creatore che li ha creati fino a quando piaccia a lui e non ad altri, per i propri scopi.

Tra gli uomini, poiché hanno comuni facoltà e la stessa natura, non può esservi subordinazione che autorizzi uno a distruggere l’altro come creatura inferiore creata per i propri scopi. Per frenare gli uomini nella violazione dei diritti altrui, l’esecuzione della legge di natura è affidata a ciascuno: ognuno può punire i trasgressori per impedirne la violazione (ogni legge per non essere vana ha bisogno di qualcuno che la renda esecutiva: qui è compito di ognuno perché vi è perfetta uguaglianza tra gli uomini). Non vi è però il potere assoluto di disporre del criminale, ma solo di retribuire ciò che è proporzionato alla sua trasgressione, come riparazione e prevenzione.

Trasgredendo la legge di natura, si dichiara di vivere secondo una regola diversa dalla ragione e dalla comune giustizia (misura che io ha imposto agli uomini per la reciproca sicurezza): diventa quindi pericoloso perché intacca il vincolo che garantisce gli altri dalla violenza. Occorre infliggergli un male tale da indurlo al pentimento e da dissuadere lui e altri dal ripeterlo. Prova di questo diritto di punire per legge di natura è il fatto che i magistrati di una comunità possono punire uno straniero, che non è quindi soggetto alle leggi di quel paese e di fronte al quale essi non hanno potere maggiore di quello che ciascuno, per natura, può avere su un altro.

Se a ognuno compete il diritto di punire il reato, all’offeso spetta anche il diritto, in cui può essere aiutato da altri, di chiedere riparazione del danno a chi glielo ha arrecato: per questo il magistrato, uomo con il comune diritto di punire, può condonare la punizione ma non la riparazione, condonabile dal solo offeso. L’assassino può essere da chiunque ucciso a punizione del suo gesto (per mettere gli altri al sicuro da un criminale e dissuadere) perché con la violenza verso uno solo, ha dichiarato guerra all’intero genere umano divenendo pari alle bestie selvagge con cui un uomo non può mettersi in società né sentirsi sicuro.

L’uomo può anche punire le infrazioni minori, con una pena che sia sufficiente a creare pentimento e dissuasione. La legge di natura è evidente come quella positiva o anche di più perché la ragione in sé può essere compresa più facilmente degli espedienti umani. Le leggi degli stati sono giuste in quanto fondate sulla legge di natura. Si potrebbe pensare che, se nello stato di natura ognuno può rendere esecutiva la legge, si corre il rischio che l’uomo sia portato a esagerare o a essere parziale, creando il caos: occorre però non dimenticare che, nonostante lo stato civile ponga rimedi agli inconvenienti di quello di natura, anche i monarchi sono pur sempre degli uomini.

Resta meglio lo stato di natura in cui gli uomini non sono costretti a sottomettersi all’ingiusta volontà di un altro e, chi giudica male, ne deve rispondere al resto degli uomini. Comunque nel mondo ci sarà sempre un certo numero di uomini nello stato di natura, perché i governanti sono in quello stato. Comunque non ogni patto pone fine allo stato di natura, ma solo quello con cui gli uomini decidono di costituire un unico corpo politico. Come dice Hooker gli uomini sono naturalmente portati a costituirsi in società per riuscire a sopperire alle proprie deficienze.

App: lo stato di natura è esperimento logico-mentale già presente in Hobbes. Con la scoperta del nuovo mondo si inizia a ragionare in termini semplificati: come sarebbe l’uomo in un mondo ove non vi sia nulla oltre alla naturale libertà. Per L lo stato di natura (cui corrispondono i 3 diritti naturali di vita libertà e proprietà) non è di guerra perché c’è la possibilità di punire i trasgressori (ciascuno ha la possibilità di esigere direttamente la legge naturale), che sono non uomini ma bestie.

Capitolo 3: Dello stato di guerra

Lo stato di guerra è inimicizia e distruzione. Chi dichiara con parole o azioni un proposito meditato riguardo alla vita di un altro si pone in stato di guerra contro di lui che, in base alla legge di natura, dovendosi preservare il più possibile, ha il diritto di distruggere chi lo minaccia anche perché questi, così facendo, non si è sottoposto alla comune legge di ragione e pertanto si è reso simile a una bestia feroce. Anche chi tenta di ridurre un uomo in suo assoluto potere si pone in stato di guerra contro di lui, perché questo è un proposito che riguarda la sua vita e che comporta la schiavitù, contraria al diritto di libertà.

La libertà è il fondamento di tutto il resto e quindi chi nello stato di natura o nello stato sociale vuole appropriarsi della libertà è come se volesse appropriarsi di tutto il resto. È quindi lecito trattare chi voglia privarmene come chi si sia posto in stato di guerra contro di me e quindi ucciderlo, se posso.

Alcuni hanno confuso stato di natura e stato di guerra, ma non c’è nulla di più diverso: si ha lo stato di natura quando gli uomini vivono insieme secondo ragione, senza un superiore comune, con l’autorità di giudicarsi tra loro. È stato di pace, benevolenza, assistenza e conservazione reciproca. Lo stato di guerra è invece malvagità, violenza e reciproca distruzione e si ha quando, in assenza sulla terra di un superiore comune cui appellarsi per un aiuto, vi è la forza o la dichiarata intenzione di usarla sulla persona altrui (è proprio la mancanza di tale appello a conferire il diritto di guerra contro un aggressore, anche se si sia in società con lui).

La mancanza di un giudice comune dotato di autorità pone tutti gli uomini in uno stato di natura, la forza esercitata senza il diritto sulla persona altrui instaura uno stato di guerra, vi sia o meno un giudice comune. Quando viene meno l’uso della forza, viene meno lo stato di guerra tra chi vive in società e sono tutti egualmente soggetti alla legge che rende possibile il rimedio dell’appello per l’offesa passata e la prevenzione del danno futuro.

Laddove è possibile un appello alla legge e a giudici costituiti, ma il rimedio è negato da un manifesto pervertimento della giustizia e da una distorsione delle leggi per incoraggiare la violenza, è difficile immaginare altra cosa che uno stato di guerra. Infatti ogniqualvolta si usi la violenza, anche se da chi è designato ad amministrare la giustizia, la violenza è sempre tale. Dove ciò non sia fatto in buona fede, si fa guerra ai sofferenti che, non avendo alcun appello sulla terra che renda loro giustizia, sono abbandonati all’unico rimedio dell’appello al cielo.

Per evitare questo stato di guerra gli uomini abbandonano lo stato di natura riunendosi in società. Infatti la presenza di un’autorità che risolva le controversie cui appellarsi esclude il permanere di uno stato di guerra. Invece quando non vi è giudice sulla terra, non rimane altro giudice che Dio nel cielo cui appellarsi, dovendone poi rispondere secondo la propria coscienza al giudice supremo degli uomini (vedi es Jefte).

App: in assenza di giudici posso solo fare appello al cielo (derivazione biblica), che giudichi se ho ragione o meno facendomi prevalere o meno sul piano del fatto.

Capitolo 4: Della schiavitù

La libertà naturale consiste nell’essere libero da ogni superiore potere sulla terra e nel non essere subordinato all’altrui volontà o autorità legislativa ma nell’avere per propria norma la sola legge naturale. La libertà in società consiste invece nel non essere soggetto a nessun altro potere legislativo che non sia quello stabilito per comune consenso nello stato e alla limitazione di nessuna legge se non quella che il legislativo promulgherà.

Non è quindi libertà di fare ciò che mi pare senza il vincolo di alcuna legge (Filmer) ma è avere una stabile norma in conformità alla quale vivere, così come nello stato di natura è non essere soggetto ad altro vincolo che la legge di natura. Un uomo, non avendo potere sulla propria vita non può farsi schiavo o sottomettersi al potere assoluto di un altro che possa togliergli la vita, perché non può conferire ad altri potere maggiore di quanto ne abbia lui stesso. Però se ha commesso un atto che merita la morte, allora chi lo ottiene in suo potere può a buon diritto non ucciderlo e metterlo a suo servizio.

La schiavitù quindi altro non è che lo stato di guerra continuato tra un conquistatore legittimo e un prigioniero. In nazioni come quella ebraica ci sono uomini che si vendono ma più che schiavitù la loro è servitù perché, come detto nell’Esodo, il padrone non aveva neppure il potere di mutilare un servo, pena il rendergli la libertà: non vi era quindi tantomeno alcun potere arbitrario sulla sua vita.

Capitolo 5: Della proprietà

Dio ha dato la terra in comune a tutti perché, tra le altre cose, ne ricavino il proprio sostentamento. L’uomo ha la ragione per servirsene nel modo più vantaggioso. Gli uomini giunsero poi, senza esplicito patto, ad avere in proprietà singole parti di ciò che Dio aveva dato in comune al genere umano. Infatti ci deve essere un modo per appropriarsi di ciò che è comune prima che possano essere di un qualche uso o vantaggio per il singolo uomo. E tale mezzo è il lavoro: l’uomo ha proprietà sulla sua persona e il suo lavoro e, lavorando una cosa, vi aggiunge un qualcosa che gli è proprio rendendola sua proprietà e escludendo il comune diritto degli altri uomini.

Se uno raccoglie delle ghiande, il lavoro di raccoglierle pone una distinzione tra quelle ghiande e quelle in comune. E non si può pensare che fosse necessario il consenso dagli altri uomini, se no l’uomo sarebbe morto di fame... ciò che dà origine alla proprietà è prendere una parte togliendola dallo stato di comunione in cui la natura la lascia e in cui non dà nessuna utilità. Attingere acqua alla fonte rende mia l’acqua che ho nel secchio, anche se in generale l’acqua della fonte è comune. Stessa cosa per la caccia con gli animali.

Questa originaria legge di natura a fondamento della proprietà continua a valere anche ora che la legge positiva ha moltiplicato la formazione a questo proposito. La legge di natura che conferisce la proprietà però la limita anche “Dio ci ha dato tutte le cose copiosamente” ma “per il nostro godimento”: non ci spetta ciò che vada oltre un uso a vantaggio della propria vita prima che si deteriori. E l’operosità di un uomo solo si può quindi estendere a una minuscola porzione del creato.

Oggi principale oggetto di proprietà sono non i frutti o gli animali ma la terra: e il principio è lo stesso: quanto più uno dissoda e coltiva tanto di sua proprietà, recinto dalla proprietà comune. Dio e la ragione impongono all’uomo di coltivare la terra, migliorandola a proprio vantaggio unendovi qualcosa di proprio: il lavoro. È dio stesso a dare la terra all’uomo perché la usi a proprio vantaggio e si suppone quindi che non volesse che restasse in comunione. E chi lascia quanto un altro può usare è come se nulla avesse preso: la recinzione fatta a proprio vantaggio di fatto non riduceva ciò che restava a disposizione degli altri che non avevano quindi motivo di dolersi.

Era una condizione diversa da quella dell’Inghilterra perché lì le terre sono comuni non rispetto a tutta l’umanità, ma, per contratto, rispetto a un numero di uomini e recingerne una parte danneggerebbe gli altri cui non rimarrebbe la stessa quantità di prima. Però in origine dio diede le terre perché l’uomo se ne appropriasse perché la vita umana, che esige il lavoro e la materia da lavorare, introduce necessariamente i possessi privati.

Prima che il desiderio di possedere alterasse il valore intrinseco delle cose, che è legato solo alla loro utilità per la vita dell’uomo, e prima dell’introduzione della moneta, ciò di cui gli uomini si appropriavano (= ciò che potevano usare) non danneggiava gli altri. Anzi ciò incrementava gli approvvigionamenti comuni dell’umanità: per esempio infatti le provviste prodotte da un acro di terra recintata e coltivata sono almeno 10 volte maggiori di quelle prodotte da uguale terra incolta e in comune.

L’unica condizione è che i beni in possesso dell’uomo non si deteriorino, marciscano o imputridiscano: in questo caso infatti è violata la legge di natura e si è passibili di punizione per usurpazione di ciò che avrebbe potuto costituire il sostentamento di un altro. Il possesso della terra era regolato nello stesso modo: si aveva diritto a ciò che si coltivava (così fu anche per Caino e Abele), mieteva ecc, ma se l’erba o i frutti marcivano a terra, essa era considerata come incolta e passibile di appropriazione.

Quando però le famiglie si moltiplicarono e l’industria accrebbe le loro scorte, i loro possedimenti crebbero coi loro bisogni, tutto però resto comune fino a quando gli uomini non si organizzarono in città. Allora per comune consenso si fissarono i confini dei distinti territori, accordandosi tra vicini sui limiti, e con leggi fu regolata la proprietà di chi faceva parte della stessa società.

Potrebbe sembrare strano che l’importanza del lavoro prevalga sulla comunanza della terra, ma è proprio il lavoro che pone in ogni cosa la differenza di valore. Si potrebbe affermare che dei prodotti della terra utili all’uomo i 9/10 sono effetti del lavoro. Lo dimostrano i popoli d’America che sono ricchi di terra ma poveri di mezzi di sussistenza perché, a parità di condizioni naturali, non hanno apportato miglioramenti al lavoro. E basta osservare quanto ci sono più utili pane vino e vesti rispetto ghiande acqua e pelli non lavorate: il valore delle cose di cui godiamo è in gran parte costituito dal lavoro.

Il principe che garantirà con leggi l’onestà dell’industria contro l’oppressione del potere e l’egoismo delle fazioni sarà presto troppo forte per i suoi vicini. Senza il lavoro, la terra varrebbe a stento qualcosa. Il lavoro vi aggiunge il valore che la cosa acquista in più ma anche il valore della fatica di chi lavora e di ciò che usa per lavorare.

È quindi evidente che anche se la natura dà le cose in comune, l’uomo aveva già in sé il fondamento della proprietà e ciò costituì la maggior parte di quanto egli usò per la sua sussistenza e il suo benessere. Anche se poi gli stati crearono leggi sulla proprietà, continuarono a esistere grandi estensioni di terreno improduttive e comuni, anche tra uomini che avevano già acquistato l’uso della moneta. Fu la moneta infatti a cambiare la logica.

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Scienze politiche e sociali SPS/02 Storia delle dottrine politiche

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