Estratto del documento

Obbligo di conclusione del procedimento

La legge 241/90 si concentra anche sul tempo che impiega l'amministrazione per arrivare poi a una decisione finale. Il tempo quindi che diventa un valore giuridico e nello specifico l'agire secondo i tempi diventa un'esigenza indeclinabile senza la quale l'amministrazione non possono poi dare soddisfazione. Tale obbligo di procedere e provvedere non solo è previsto ma quindi è accompagnato da tempi rigidi e non dilatabili.

Articolo 2 della legge 241/90

L'articolo 2 della legge 241/90 si occupa di ciò. Al comma 1 la legge afferma che: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo."

La legge qui non si preoccupa soltanto di sancire questa necessità di avvio del procedimento amministrativo o su istanza di parte o impulso d'ufficio ma anche la conclusione dello stesso in un tempo certo. Si abbandona difatti l'immagine passata di un treno senza tempi e regole. La norma qui sancisce al comma 2 che laddove manchino riferimenti legislativi o regolamentari il termine è di 30 giorni. Tale termine fissato dal legislatore esalta il concetto dell'efficienza, efficacia e della semplificazione a proposito dell'agire amministrativo.

Termini e soluzioni alternative

  • Nei commi 3 e 4 sono previste soluzioni alternative in caso di anomalie e quindi di tempi diversi ravvisabili in un massimo comunque non superiore a 90 giorni.
  • Nel comma 4 è previsto un'ulteriore dilazione del tempo, salvo che si tratti di procedimento estremamente importante, pari a un massimo di 180 giorni.

Quando l'amministrazione non provvede per tali tempi può essere soggetta ad oneri (indennizzo). Esclusi da questi limiti i procedimenti che riguardano l'acquisto della cittadinanza italiana e quelli riguardanti l'immigrazione.

Limiti alle sospensioni del procedimento

Ulteriori previsioni tendono ad assicurare il rispetto dei tempi definiti quali il comma 7 dell'articolo 2 che prevede che: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni."

Quindi vi sono anche limiti a sospensioni del procedimento per una sola volta e per un massimo di 30 giorni. Il termine di sospensione sta a significare che, se ad esempio, la sospensione avviene con 15 giorni residui per la conclusione del procedimento, al termine della sospensione si avranno sempre 15 giorni residui.

Conseguenze per la mancata conclusione nei termini

Scaduti i termini di 30, 90 giorni, che succede per la PA se non provvede? Di questo se ne occupa l'articolo 2 nonché in combinato con l'articolo 28 del DL 69/2013 convertito in legge 98/2013 che si occupa dell'indennizzo.

In merito ad altri rimedi del legislatore previsti per far provvedere le PA nei tempi definiti, il comma 4-bis, introdotto dall'articolo 12 della legge 120/2020, è previsto che le PA devono misurare e pubblicare il tempo previsto per lo svolgimento e la conclusione di un procedimento amministrativo sul proprio sito internet istituzionale e, nello specifico, nella sezione "Amministrazione Trasparente". Una misura questa però di carattere generale e non per singoli procedimenti ma che comunque si aggiunge a un quadro normativo che attraverso plurime misure assicurano che le PA rispettino i tempi che per legge vincolano il loro agire.

Valutazione delle performance individuali

Misure definibili interne ai singoli procedimenti: con una modifica di un decennio fa, il legislatore ha previsto per inerzia in merito con il comma 9: "La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente." Quindi in caso di inadempimento vi è una valutazione negativa sull'operato del funzionario.

Intervento sostitutivo

La soluzione però legislativa pensata dal legislatore per far adempiere a tempo debito le amministrazioni è quella di intervento sostitutivo di altro organo della stessa amministrazione. La disciplina è del comma 9-bis: L'organo "di g...

Nota: Il testo originale sembra incompleto verso la fine. Assicurarsi che il contenuto sia coerente con l'argomento trattato. Verificare se ulteriori informazioni siano necessarie per chiudere la sezione.

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Obbligo di conclusione del procedimento Pag. 1 Obbligo di conclusione del procedimento Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Obbligo di conclusione del procedimento Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lombarditoto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Galdi Marco.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community