vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Misure per garantire il rispetto dei tempi da parte delle Pubbliche Amministrazioni
Una misura questa però di carattere generale e non per singoli procedimenti ma che comunque si aggiunge ad un quadro normativo che attraverso plurime misure assicurano che le PA rispettino i tempi che per legge vincolano il loro agire.
Misure definibili interne ai singoli procedimenti, con una modifica di un decennio fa, il legislatore ha previsto per inerzia in merito con il co.9: "La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente."
Quindi in caso di inadempimento vi è una valutazione negativa sull'operato del funzionario.
La soluzione però legislativa pensata dal legislatore per far adempiere a tempo debito le amministrazioni è quella di intervento sostitutivo di altro organo della stessa amministrazione. La disciplina è del 9-bis:
L'organo "di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter (prevista quindi un adeguata pubblicità). Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo leDisposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
Quindi il sostituto non solo viene investito di emanare il provvedimento in luogo del soggetto sostituito ma deve anche rappresentare l'inadempimento di questo soggetto perché si valutino poi i presupposti per sottoporre a procedimento disciplinare il soggetto inadempiente, una valutazione negativa sull'operato dello stesso o ancora un'azione della Corte dei conti per eventuale danno erariale. Se il sostituto non dovesse fare tale segnalazione verrebbe a sua volta investito della relativa responsabilità.
Decorso il termine per provvedere il soggetto che attende una risposta dalla PA si può rivolgere al sostituto che per un tempo pari alla metà di quello stabilito per il procedimento ordinario. (es: procedimento ordinario 90 gg)
Allora termine per il sostituto di 45 gg).9-quater. "Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
9-quinquies. "Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato."
Questi due ultimi co. tendono ad accentuare ancor di più e migliorare quindi l'impegno dei funzionari nel rispetto dei termini.
Con riferimento ai singoli procedimenti è
importante citare l'art 28 DL69/2013 in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento. Da distinguere indennizzo da ris.danno, difatti il primo è una misura che è un automatismo a termine decorso e inadempimento PA nonché dal privato che si sia attivato per l'intervento del soggetto investito di poterisostitutivi (quest'ultima condizione necessaria). Tale indennizzo viene quantificato in 30€ per ogni gg di ritardo per un limite max di 2000€ (60 gg). La richiesta di poteri sostitutivi va fatta entro il termine perentorio di 20gg dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Se dovesse sussistere l'inerzia dell'amministrazione il legislatore ha pensato ad una soluzione di chiusura del sistema ai fini dell'emanazione dell'atto ossia tramite l'utilizzo del silenzio inadempimento che consiste nell'inadempimento dell'amministrazione in caso di silenzio ad una richiesta.
silenzio rigetto è quell'ipotesi nella quale se l'amministrazione non provvede nei tempi definiti la richiesta del privato si intende respinta (si ha quindi la valenza di un provvedimento negativo). Ricorre solo quando è espressamente previsto dalla legge, dall'introduzione della legge 240/90 questo istituto è stato molto indebolito. È possibile impugnarlo entro 60 gg davanti al giudice amministrativo.
Una delle ipotesi previste dalla legge per il silenzio rigetto risiede ad es. nel TU per l'edilizia (D.P.R 380/2001, art 36).
I rimedi giurisdizionali all'inerzia delle Amministrazioni nei procedimenti amministrativi. Il giudice per costituzione di queste situazioni soggettive cd. interesse legittimo è il giudice amministrativo (TAR in primo grado e Consiglio di Stato come giudice d'appello). L'azione specifica oggi disciplinata dal codice del processo amministrativo è l'azione contro il
il fatto che abbia agito tempestivamente e che sia effettivamente interessato alla questione. Inoltre, è importante sottolineare che il termine di un anno per proporre ricorso non si applica in tutti i casi, ma solo quando è previsto dalla legge o dal regolamento specifico. In conclusione, sia le pubbliche amministrazioni che i privati devono rispettare i termini previsti dalla legge e agire con responsabilità e diligenza.Sono gli art. 31, 34 e 117 del Codice del Processo Amministrativo.
L'articolo 31 nei primi 3 co. sono riferiti all'azione avverso al silenzio. È previsto che:
- "Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere (1)."
- "L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti."
- "Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata (quelle dove date certe premesse di fatto poi vi sono conseguenze di diritto -> vi è un semplice accertamento) o quando risulta che non residuano"
- ulteriori margini di esercizio della discrezionalità (vi è una valutazione, una scelta e non un accertamento) e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.
- Occorre distinguere da obbligo di provvedere e i contenuti del provvedimento da emanare in adempimento dell'obbligo di provvedere: il primo esiste in quanto tale mentre il secondo riguarda la sussistenza di condizioni perché la richiesta di provvedimento venga soddisfatta con un provvedimento favorevole.
- Collegato a ciò vi è l'articolo 34 co.2 che prevede che "In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati."
- L'art.117 poi si occupa delle norme che disciplinano il ricorso avverso il silenzio:
- Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida (in passato quando un'amministrazione non provvedeva per stimolare un provvedimento
negativo fittizio occorreva diffidare l'amministrazione aprovvedere. Con la trasformazione del silenzio rigetto in silenzioinadempimento questa diffida è stata eliminata), con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2.2.
Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata (di modo che perdurando l'inerzia dell'amministrazione viene individuato un soggetto che viene investito di una funzione specifica ossia di commissario per quello specifico procedimento che va chiuso con un provvedimento espresso).
Una volta emanata la sentenza che accerta l'obbligo a provvedere
quindi la PA o il commissario che hanno adempiuto viene meno il limite per il giudice di ingerirsi del merito dei contenuti del provvedimento emanato. Di fatti:- Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione (il giudice quindi entra nel merito della questione perché si tratta di capire se l'obbligo di adempiere è stato adempiuto in maniera pertinente o meno) del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
"Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito."Se sopraggiung