Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
F
nomico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effe-
e
ttiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Questo ha due profili ben distinti. 9
" di 213
"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
Il primo, di carattere formale, è quello contenuto nel comma 1: tutti i cittadini han-
no pari dignità dinanzi alla legge senza alcuna distinzione; la Corte Costituzionale ha
precisato che tale principio deve essere rispettato anche per i cittadini non italiani. In
sostanza il primo comma dice che a parità di condizioni corrisponde un comporta-
mento eguale.
Il secondo, di carattere sostanziale, è quello che leggiamo al comma 2: la Repubbli-
ca ha il compito di impedire a chiunque di limitare la libertà e l’eguaglianza che garan-
tiscono lo sviluppo di una persona. Si tratta di un invito al legislatore ad assumere mi-
sure idonee che limitano le discriminazioni.
N.B.: non bisogna mai confondere la norma giuridica con la norma morale: la prima indica la regola di condotta vin-
colante per tutti i consociati, la seconda obbliga a rispettarla solo l’individuo che si riconosce in quanto la norma esprime.
Altra distinzione va fatta tra legge e norma: la legge è un atto normativo elaborato
da precisi organi che contiene le norme giuridiche (es. il codice civile).
Le fonti delle norme giuridiche
1.2.
Si definiscono delle norme giuridiche gli atti o i fatti che produco-
fonti di produzione
no, o sono idonei a produrre, diritto. Per atti si intende quella fonte che si manifesta
con l’attività di un organo che ha il compito di emanare delle leggi; ma le norme pos-
sono anche sorgere da fatti (es. la consuetudine). o
i t
Si distinguono da questi le delle norme, ovvero i documenti e le
fonti di cognizione d rba
pubblicazioni ufficiali dai quali si può prendere conoscenza della norma.
i
t
Poiché in un ordinamento esistono più fonti generatrici, è necessario individuare dei e
l
n
princìpi capaci di identificare quale norma prevale se più fonti stabiliscono regole con-
a e
u
trastanti. Nel nostro ordinamento prevale il una “regola” che identifi-
principio gerarchico: i
B
p
ca quale norma applicare in caso di contrasto. All'interno di tale principio valgono: il
M
a
p
secondo il quale le leggi più recenti prevalgono su quelle anteceden-
principio cronologico, esc
ti, e il che a sua volta si distingue in (ai sensi
principio di competenza, competenza per materia
A le
dell’art. 117 Cost., lo Stato ha competenza solo in alcune materie, indicate al comma
a
2, le altre sono di competenza delle regioni) e in (le leggi regionali
competenza per territorio
c u
saranno applicate solo nell’ambito del territorio della regioni).
n q
a s
Ritornando alla classificazione delle fonti, troviamo una prima classificazione risa-
r Pa
lente al 1942 ed indicata nell’articolo 1 delle Preleggi. Con la nascita della Repubblica
F
(1946) e con la conseguente entrata in vigore della Costituzione (1948), le fonti delle
e
norme giuridiche sono così disposte: La Costituzione è la legge fondamentale della
Costituzione e leggi di rango costituzionale.
1. Repubblica italiana. Essa stabilisce la disciplina degli atti normativi, regolando la
" 10 di 213
"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
formazione delle leggi e quella riguardante il funzionamento degli organi istituzio-
nali. Le disposizioni costituzionali si integrano con gli articoli 1 e 2 delle Preleggi–
anche se hanno perso la loro funzione di norma fondamentale.
Le leggi di revisione della Costituzione, aventi lo stesso valore gerarchico di questa,
sono emanate secondo una procedura più complessa delle leggi ordinarie.
La nostra costituzione è poiché nessuna legge ordinaria può modificarla o en-
rigida
trare in contrasto con essa, pena la dichiarazione di incostituzionalità. È stato a tal
proposito istituito un organo (la che ha proprio il compito di con-
Corte Costituzionale)
trollare che le leggi ordinarie siano conformi alla Costituzione. Tale controllo può
avvenire solo per via (ovvero è il giudice a rivolgersi alla Corte Costituzio-
incidentale
nale in quanto durante una sentenza si è accorto che una legge non è conforme alla
Costituzione). Inoltre, la nostra Costituzione è ovvero conforme alle norme di
aperta,
diritto internazionale (art. 10 Cost.).
Tutte le disposizioni costituzionali, salvo la forma di Repubblica dello Stato italiano
(art. 139 Cost.), possono essere revisionate.
Le leggi ordinarie sono approvate dal parlamento con
Leggi ordinarie e leggi regionali.
2. una particolare procedura (art. 70 Cost.). Le leggi possono modificare o abrogare
una qualsiasi altra norma non avente valore di legge, mentre per modificarla o
abrogarla è necessaria una legge successiva o un referendum.
Nella gerarchia delle fonti, le leggi ordinarie sono equiparate alle leggi regionali ed
o
i t
ai provvedimenti emanati dal Governo, ovvero (emanato secondo i
decreto legislativo
d rba
limiti di una legge-delega del Parlamento; se i limiti non sono rispettati il decreto è
i
dichiarato incostituzionale) e (emanato in caso straordinario di necessità e
decreto legge t e
l
urgenza; il decreto deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni,
n a e
u
pena la sua efficacia). i
B
Il ruolo delle leggi regionali e il rapporto di queste ultime con quelle ordinarie (ovve-
p M
a
ro l’intero titolo V della Cost.) sono stati modificati con la L. costituzionale del 2001
p esc
n. 3. Fondamentale è dunque l’art. 117, il quale sancisce che lo Stato ha potestà legi-
A le
slativa esclusiva in determinate materie e le Regioni hanno potestà in tutte le mate-
a
rie non riservate al primo (c.d. I loro rapporti sono quindi regolati
potestà residuale).
c u
dal Il resta per operare nella “materia di
principio della competenza. principio gerarchico
n q
legislazione corrente”: in tali materie le regioni hanno potestà legislativa, però spetta
a s
r
allo Stato la determinazione dei princìpi fondamentali.
Pa
F
Fonti secondarie emanate dal Governo o da altre autorità amministrati-
Regolamenti.
3. ve anche non statali (es. Consob). Hanno contenuto normativo perché sono generali
e
ed astratte e trattano varie materie.
Notevole rilevanza hanno assunto le norme comunitarie che pos-
Fonti comunitarie.
4. siamo distinguere in (norme applicabili in ogni Stato membro come se
regolamenti " 11 di 213
"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
fossero leggi statali) e (rivolte agli organi legislativi con lo scopo di rendere
direttive
univoca la legislazione degli Stati membri; vengono attuate solo mediante l’emana-
zione di una legge nello Stato membro).
Al diritto consuetudinario non è rivolta molta attenzione, questo
Usi e consuetudini.
5. perché ha importanza secondaria nel nostro ordinamento. Si parla di consuetudine
solo se si tratta di una ripetizione costante nel tempo di un comportamento da parte
di consociati (decorso che ritengono che questo sia una regola di condotta
del tempo)
(opinio iuris ac necessitatis).
La consuetudine si può distinguere in:
ovvero quelle che operano in accodo con la legge, che sono
secundum legem,
- proprio le leggi che spesso rimandano a queste;
cioè quelle che operano in materie non disciplinate dalla legge
praeter legem,
- (utili a colmare le lacune del diritto), che sono utilizzate quando la fattispecie
concreta non corrisponde neppure per analogia ad una astratta;
ovvero contro legge, che non possono operare (art. 15 disp. prel.).
contra legem,
-
L’efficacia temporale delle leggi
1.3.
Una legge entra in vigore quando:
è stata approvata da entrambe le camere del Parlamento;
1. o
i
è stata promulgata dal Presidente della Repubblica;
2. t
è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale; d
3. rba
i
è trascorsa la “ ovvero sono trascorsi quindici giorni dalla sua pubblica-
vacatio legis”,
4. t e
zione in G.U.. l
n a
Decorso questo periodo di tempo la legge inizia a produrre i suoi effetti e, poiché si
e
u i
B
presume che questa sia conosciuta, pertanto diventa obbligatoria per tutti (vale il prin-
p
cipio “ignoratia iuris, non excusat”). M
a
p esc
A le
Una norma perde la sua efficacia quando una nuova norma dispone l’abrogazione
della prima: affinché una norma abroghi la precedente, è necessario lo stesso valore
a
giuridico. L’abrogazione si può distinguere in: c u
n
quando la dichiarazione è esplicita nella nuova norma;
abrogazione espressa:
- q
a
quando la nuova norma è o incompatibile con la precedente (quin-
abrogazione tacita: s
- r
di le due norme si contraddicono) o quando introduce una regolamentazione della
Pa
F
materia intera già regolata dalla legge precedente;
deve essere richiesto da almeno cinque consigli re-
abrograzione per referendum popolare:
- e
gionali o cinquecentomila elettori (art. 75 Cost.).
Quando una norma è stata abrogata, questa può essere applicata solo ai fatti avve-
nuti quando era in vigore: si dice che l’abrogazione ha valore solo per l'avvenire (ex
" 12 di 213
"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
La norma può riassumere la sua efficacia e quindi ricominciare a produrre effetti
nunc).
con una norma ripristinatoria.
Così come una legge precedente può essere applicata solo per i fatti avvenuti quan-
do era in vigore, la nuova norma può essere applicata solo alle fattispecie concrete av-
venute prima della sua entrata in vigore; per questa sua caratteristica una norma si
dice (art. 11 disp. prel.). Di regola solo le norme penali (art. 2 c.p.) e quelle
irretroattiva
tributarie godono sempre dell’irretroattività, le altre sono considerate in linea di prin-
cipio retroattive, ma possono non esserlo se il legislatore non le qualifichi come tali.
Hanno, invece, sempre efficacia retroattiva le ovvero quelle leggi che
leggi interpretative,
chiarificano il significato di norme antecedenti e si applicano a tutti i fatti accaduti in
precedenza.
Inoltre ci sono delle fattispe