Neuropsicologia forense - Modulo 1
La neuropsicologia forense fa riferimento a un’emergente e relativamente giovane area di sviluppo della neuropsicologia, che sta assumendo caratteristiche di autonomia sia dal punto di vista scientifico che nella pratica giuridica. Nasce come una branca della neuropsicologia clinica, applicandone i principi e la pratica (“know how”) a questioni che attengono a decisioni in ambito legale.
Obiettivo della neuropsicologia forense
- Provvedere informazioni basate su principi neuropsicologici e metodologia clinica scientificamente validati.
- Indirizzate a questioni legali, il che significa non solo documentare nel paziente una disfunzione, ma poter stabilire se tale disfunzione è collegabile.
Differenza tra neuropsicologia clinica e neuropsicologia forense
In clinica, noi abbiamo un paziente, in forense abbiamo un cliente. Col paziente posso essere accogliente, avere una compliance, col cliente io devo essere il più attinente possibile. In ambito forense si parte immediatamente con il presupposto che il cliente può simulare (con il test di Posner si riesce a capire quando l’individuo simula, perché simulare esattamente i diversi tempi di reazione è quasi impossibile).
Esame neuropsicologico forense
L’esame neuropsicologico forense rappresenta senza dubbio uno strumento di indagine fra i più utilizzati e apprezzati nella valutazione delle conseguenze degli eventi traumatici, sia che questi interessino le conseguenze propriamente cognitive (danno neurocognitivo) oppure emozionali (danno psichico) del trauma.
Il ragionamento giuridico nella valutazione del danno alla persona poggia su tre pilastri concettuali, ciascuno dei quali dev'essere dimostrato:
- Che ci sia un evento qualificabile come colpa;
- Che ci sia un danno, inteso come modificazione peggiorativa rispetto alla situazione antecedente;
- Che ci sia un nesso di causalità tra la prima e il secondo.
L’esame neuropsicologico consiste in un insieme di procedure d’indagine finalizzate all’accertamento e alla misurazione del danno neurocognitivo e psichico, potendo altresì fornire utili indicazioni circa la plausibilità del nesso causale ipotizzato. Può fornire una dettagliata analisi della situazione attuale, una stima affidabile del funzionamento antecedente l’evento lesivo, una comparazione tra i due momenti temporali. Il neuropsicologo contribuisce alla descrizione e misurazione della natura, entità e credibilità del danno (neurocognitivo e psichico) lamentato dalla vittima.
Neuropsicologia e diritto
Il referto psicometrico è frequentemente oggetto di utilizzo (improprio?) al fine di prendere decisioni in ambito giuridico e medico-legale. Il neuropsicologo può essere richiesto di una valutazione con riferimento al provvedimento giuridico/medico-legale da prendere (es. tutela legale, invalidità, patente di guida, etc.).
Il neuropsicologo può essere coinvolto in qualità di consulente tecnico di parte (direttamente o come ausiliario). L’ausiliario non può mai essere dello stesso campo del CTU. Il neuropsicologo può essere richiesto di un parere in qualità di esperto (consulente tecnico d’ufficio). Non vi è più una semplice valutazione neuropsicologica, ma una valutazione applicata in ambito forense: una perizia. Se siamo di parte (quindi non CTU) non è perizia, ma solo una valutazione neuropsicologica.
La responsabilità penale nell'era delle neuroscienze
Ci sono diverse posizioni, più o meno radicali, che si orientano verso il determinismo o l’indeterminismo. Perlopiù si ritiene che la responsabilità sia compatibile col determinismo nella misura in cui ci si riferisca non tanto alla libertà di scelta, quanto alla libertà di azione.
Un soggetto ha agito liberamente se avrebbe potuto fare altrimenti prendendo una scelta differente e, sotto l’impatto di altri pensieri e considerazioni veri e disponibili, avrebbe fatto una scelta differente. Pensieri e considerazioni veri e disponibili sono quelli che rappresentano la situazione del soggetto in modo accurato e sono tali da farci ragionevolmente supporre che il soggetto li avrebbe presi in considerazione.
Ciò che dobbiamo chiederci è se, nel momento dell’azione censurata dalla legge e dalla società, l’agente era in grado di rappresentarsi alternative per dar corso ad azioni diverse. Bisognerà distinguere tra azioni di carattere reattivo ed azioni di carattere strumentale: quelle reattive possono in certa misura essere automatiche (si pensi al caso estremo dello stato di necessità); per quelle strumentali, in cui il corso dell’azione ha scopi previsti e voluti, l’indagine sarà più complessa e delicata.
Alcuni ricercatori hanno individuato, quantomeno nella scimmia, una sorta di circuito del libero arbitrio. Esso sarebbe composto da un gruppo di neuroni della corteccia frontale e parietale che sono connessi tra loro. La loro attività aumentava solo quando le due scimmie oggetto dell’esperimento potevano scegliere liberamente che cosa fare, mentre non aumentava se dovevano seguire delle istruzioni.
Se è vero che lo spazio della libertà psichica nella prospettiva delle neuroscienze appare restringersi, è anche vero che studi recenti hanno fatto emergere la cosiddetta “neuroplasticità”. Se da un lato si è visto che alcuni criminali aggressivi presentano disturbi nella zona frontale del cervello che, insieme a quella prefrontale, appare la sede dell’autocontrollo, dall’altro lato le esperienze di vita e qualunque forma di apprendimento, inclusa la psicoterapia, influenzano il pensiero, le emozioni e il comportamento, modificando le connessioni sinaptiche in particolari circuiti cerebrali.
La formazione di questi circuiti, nel corso della vita, è influenzata da molti fattori complessi, tra loro interagenti: geni, malattie, incidenti, esperienze, contesti e fatalità. Questi risultati suggeriscono che la giustizia penale dovrebbe evolversi da una funzione eminentemente retributiva verso una concretamente trattamentale.
Neuroscienze giuridiche
Le neuroscienze giuridiche tentano di sistematizzare i diversi filoni di ricerca accomunati dall’applicazione delle metodologie neuroscientifiche allo studio e alla pratica del diritto. Questo tentativo si scontra con due difficoltà:
- La neuroscienza giuridica dev'essere tradotta con prudenza in relazione a ciascun ordinamento nazionale: una data applicazione di neuropsicologia forense può essere valida ed utile per un dato sistema processuale ed assolutamente inutilizzabile per un altro.
- Il vasto panorama di pubblicazioni in materia si colloca in diversi “piani” giuridici. Si passa dall’indagine della genesi psicologica del senso di giustizia (in cui la distanza dal momento applicativo è massima) alle metodologie peritali (in cui il contatto con la pratica della giustizia è pieno). Sarebbe importante che le ricerche (e le conseguenti applicazioni) avessero già in mente il contesto e il momento giuridico di destinazione. Sarebbe pertanto utile denominare e organizzare le ricerche secondo le varie sottodiscipline della psicologia giuridica: parlare dunque di neuroscienze giudiziarie, neuroscienze legislative, neuroscienze forensi, ecc...
Un primo esperimento di organizzazione delle diverse ricerche si può strutturare secondo tre categorie fondamentali:
- Neuroscienze forensi: la prova neuroscientifica nel processo.
- Neuroscienze criminali: lo studio neuroscientifico del soggetto criminale.
- Neuroscienze normative e della cognizione morale: lo studio neuroscientifico del “senso di giustizia” e del ragionamento morale.
Ovviamente rimane una classificazione sommaria e con molte aree di sovrapposizione. Neuroscienze forensi si occupano dei dati neuroscientifici rilevanti ai fini della valutazione giudiziaria; quindi dell’idoneità delle teorie e delle metodologie della neuroscienza a costituire valida prova scientifica all’interno del processo (sia penale che civile).
Se i criteri e le metodologie sono considerati consolidati, il giudice si limita a verificarne la corretta applicazione; in caso negativo, il giudice deve accertarne anche il “tasso di scientificità”. Deve cioè valutare la validità e affidabilità di una data indagine scientifica come premessa del ragionamento probatorio. Nei sistemi anglosassoni, i criteri da seguire per l’introduzione di prove scientifiche all’interno del processo sono stati oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale che può essere riassunta in due passaggi fondamentali:
- Nel caso Frye vs. United States (1923) veniva fissato il criterio “di base” (general acceptance test o Frye test) secondo il quale la verifica dell’ammissibilità di una prova scientifica (in quel caso la famosa “macchina della verità”) era ancorata alla generale accettazione di quest’ultima da parte della comunità scientifica di riferimento.
- Nel caso Daubert vs. Merrell Dow Pharmaceuticals (1993): la questione viene approfondita e alla competenza decisionale del giudice si aggiungevano alcuni elementari canoni di verifica epistemologica:
- La verificabilità della teoria: una teoria viene considerata scientifica se può essere controllata mediante esperimenti.
- La falsificabilità: una teoria viene considerata scientifica solo se è falsificabile.
- Controllo della comunità scientifica: un metodo o teoria viene considerato scientifico se è stato fatto oggetto di pubblicazioni scientifiche e dunque sottoposto al controllo critico della comunità scientifica.
- La percentuale di errore noto o potenziale e il rispetto degli standard relativi alla tecnica impiegata.
- La generale accettazione (principio precedente, ormai solo ausiliario).
Numerose sono le circostanze in cui il compito di valutazione tecnica del perito realizza una pericolosa contiguità/sovrapposizione con le sfere decisionali del giudice. Ad esempio nelle perizie sull’imputabilità in cui spesso si creano delle sovrapposizioni tra la valutazione dello stato psicopatologico del soggetto (di competenza del perito) e il giudizio in punto di colpevolezza (di stretta competenza del giudice).
Un secondo aspetto critico dell’apporto della psicologia alla pratica del diritto riguarda la molteplicità paradigmatica delle scienze del comportamento. La psicologia contemporanea offre quasi sempre paradigmi alternativi di interpretazione dei fatti che rappresentano differenti prospettive di valutazione degli stessi. Avviene frequentemente che nel processo si confrontino tesi scientifiche contrapposte. In questi casi occorre evitare l’errore di ritenere che tutte le diverse tesi siano ugualmente condivise nella comunità scientifica. Ciò non significa che il giudice debba far propria quella maggiormente condivisa, ma è necessario che eserciti un ancor più penetrante vaglio critico per ricercare la tesi scientifica che ritiene di accogliere ritenendola maggiormente affidabile. Il giudice si trova a sancire la scientificità di un approccio alla ricerca psicologica.
Neuroscienze criminologiche
Le neuroscienze criminologiche si occupano dello studio del fenomeno criminale attraverso le nuove metodologie delle neuroscienze. Le attività di ricerca sono di per sé indipendenti da un’eventuale applicazione processuale: si tratta del fenomeno criminale considerato da un punto di vista puramente naturalistico. Hanno come obiettivo quello di disegnare una geografia neuro-comportamentale del soggetto criminale, sono alla ricerca delle caratteristiche corporee (e dunque neurologiche) costanti (e determinanti) dell’agire criminale.
Ad esempio, per quanto riguarda il disturbo antisociale di personalità, sono stati individuati degli indici neurologici del comportamento antisociale attraverso l’uso di tecniche di neuroimaging “strutturale”. Gli autori di queste ricerche hanno trovato negli individui antisociali un aumento della sostanza bianca del corpo calloso, una diminuzione della sostanza grigia nella corteccia prefrontale e una diminuzione del volume dell’ippocampo posteriore.
Studi con la PET hanno mostrato l’esistenza di associazioni tra un ridotto metabolismo nella corteccia frontale e storie di comportamento ripetutamente violento, vite con storie di aggressione e di omicidio. Alcune anomalie relative all’attivazione frontale sono state descritte utilizzando fMRI durante compiti di valutazione dell’inibizione della risposta e dell’elaborazione di stimoli emozionali. Sono state inoltre riscontrate delle differenze di attivazione nei lobi temporali tra soggetti psicopatici e soggetti di controllo usando la fMRI durante l’esecuzione di compiti che valutavano l’elaborazione di parole e di figure cariche emozionalmente.
Questo tipo di ricerche rischia di risvegliare i fantasmi lombrosiani, riaprendo le questioni relative al determinismo biologico della criminalità. La conseguenza di tale interpretazione naturalistica del delitto è radicale sul piano delle corrispondenti opzioni giuridiche. Attribuire alla disfunzione cerebrale la causa del crimine significa escludere il principio di responsabilità e la funzione retributiva della pena. Alcuni parlano infatti di neo-lombrosismo: differenti sono le metodologie di individuazione delle caratteristiche del criminale (neuroimaging al posto della craniometria) ma sostanzialmente analoghe le conseguenze sul piano giuridico.
Esiste una tradizione di ricerca che si potrebbe definire “neuroscienza del libero arbitrio”: essa, indagando le componenti neuropsicologiche più specifiche dell’agire deliberato, si pone su un piano ancora più a monte rispetto alle applicazioni dirette. La neuroscienza del libero arbitrio procede all’analisi dei rapporti tra “intenzione”, “coscienza dell’azione” e “processi di controllo” sia nei soggetti normali (la fisiologia del libero arbitrio) che nei soggetti portatori di disturbi mentali (la patologia del libero arbitrio).
Libet ha proposto l’ipotesi che l’apporto dell’Io cosciente riguardi il potere “di veto” (“free won’t”) piuttosto che “di arbitrio-volontà” (“free will”). Lo spazio di libertà dell’agire responsabile si realizzerebbe dunque all’interno di quella “finestra temporale” in cui l’Io cosciente ha la possibilità di esercitare il potere di inibizione. Il ruolo del libero arbitrio sarebbe, quindi, non quello di iniziare un’azione volontaria, ma piuttosto di controllare se l’azione abbia luogo. Se esiste un lasso di tempo in cui possiamo coscientemente intervenire su un movimento già programmato, similmente possiamo pensare che intercorra un livello temporale in cui l’individuo può intervenire bloccando certi impulsi violenti già programmati.
Neuroscienze normative
Le neuroscienze normative riguardano ricerche accomunate dal ruolo “metagiuridico” che possono svolgere. Lo studio neuroscientifico dei giudizi normativi e della cognizione morale rinforza le posizioni del giusnaturalismo (nel suo dibattito con il giuspositivismo).
Gli attuali dati provenienti da studi effettuati con la fMRI supportano una “teoria del giudizio morale” secondo la quale nei compiti di “giudizio morale” si realizza una dinamica interattiva (talvolta anche conflittuale) tra processi cognitivi e processi emozionali.
Greene e Haidt utilizzano due tipi di giudizi morali: giudizi morali personali (guidati principalmente da risposte socio-emozionali) e giudizi morali impersonali (retti da processi cognitivi di carattere più neutro, in potenziale contrasto con quelli affettivi o emozionali). Sono stati analizzati attraverso un disegno sperimentale in cui veniva chiesto ai soggetti di risolvere diverse situazioni problematiche. Sono stati proposti un “dilemma morale impersonale” (ad es. il dilemma del trolley) e un “dilemma morale personale” (ad es. dilemma dell’uomo corpulento).
Si è dimostrato che, nel corso della risoluzione dei dilemmi morali personali nei soggetti sperimentali aumentava l’attività di quelle aree del cervello che sono solitamente associate con le emozioni e la cognizione sociale (corteccia prefrontale mediale, giro cingolato posteriore, solco temporale superiore, amigdala). Mentre le aree cognitive del cervello associate con il ragionamento astratto e con il problem solving (DLPFC destra, BA 46; bilateralmente lobo parietale inferiore, BA 40) mostravano un aumento dell’attività quando i soggetti valutavano i dilemmi morali impersonali.
Il fatto che i tempi di risposta fossero in media più lunghi nelle prove in cui i partecipanti giudicavano come “appropriate” le violazioni morali personali, avvalorava l’ipotesi che ci fosse un conflitto sottostante tra fattori emozionali e processi di controllo cognitivo (ossia un contrasto tra argomenti di tipo utilitaristico e argomenti di carattere relazionale-emotivo). Non venivano infatti osservati effetti comparabili nei giudizi morali impersonali.
Sempre nella categoria delle neuroscienze normative si possono includere le ricerche sui correlati neurali dei comportamenti sociali adeguati (indagini sulla possibile sussistenza di un circuito neurale che segnali l’adeguatezza sociale di un comportamento).
King e colleghi hanno analizzato i correlati neurali dell’espressione di un comportamento sociale appropriato (elicitato sperimentalmente in una simulazione di videogame) attraverso l’utilizzo della fMRI. Nell’esperimento le due condizioni di controllo includevano sia stimoli accuratamente accoppiati (sparare a un assalitore oppure medicare un uomo ferito), sia azioni combinate in modo non appropriato (sparare al ferito o medicare l’assalitore). Ai soggetti veniva imposto di fare un’azione necessaria piuttosto che concedere una libera scelta; questa manipolazione era utile in quanto...
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Neuropsicologia forense - Modulo 2
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Neuropsicologia forense
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Neuropsicologia - Cos'è la neuropsicologia
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Schemi Neuropsicologia clinica e forense