I negozi giuridici
La più importante categoria di atti giuridici leciti e volontari è costituita dai negozi giuridici, che consistono in un’espressione di volontà di due o più soggetti circa la costituzione, l’estinzione o la modifica di una situazione giuridica meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (Es. tipico negozio giuridico patrimoniale è il contratto secondo l’art. 1321 cod. civ.).
Il negozio giuridico è il mezzo con cui si attua la maggiore autonomia dei soggetti privati. Abbiamo visto, appunto, che nella vita pratica molti diritti vengono gestiti secondo vari istituti (Es. testamento mortis causa, donazione, matrimonio, contratti, ecc.) e solo tramite i negozi giuridici possono essere messi in attuazione e concretarsi.
I principali effetti del negozio giuridico sono previsti dall’ordinamento, altri, invece, sono indiretti e spesso frutto della legge. Il contratto (art. 1321 Cod. civ.) è un negozio giuridico per eccellenza e prototipo.
Tipologie di negozi giuridici
I negozi giuridici si distinguono, in relazione alla struttura soggettiva, in:
- Unilaterale se è perfezionato dalla dichiarazione di una sola parte (Es. il testamento, ecc.);
- Bilaterale se le parti sono due (Es. il contratto, ecc.) o plurilaterale se sono più di due (Es. società, ecc.).
In relazione alla funzione:
- Inter vivos quando il negozio giuridico è fattibile da due soggetti in vita (Es. contratto, ecc.);
- Mortis causa quando il negozio giuridico presuppone la morte del proprio autore (Es. unico è il testamento).
Distinguiamo ancora:
- Negozi solenni se la legge prevede, pena la nullità del negozio giuridico, una forma predeterminata;
- Negozi non solenni quando la legge non prevede alcuna forma, fino al punto che in alcuni casi si possono anche avere dei negozi giuridici non scritti.
E ancora:
- Negozi gratuiti il negozio giuridico avviene senza alcuna corrispondenza (Es. donazione, ecc.);
- Negozi onerosi quando, invece, il negozio giuridico prevede un corrispettivo (Es. compravendita, ecc.).
Ed infine:
- Negozi di amministrazione con questo tipo di negozio giuridico non si incide sulla sostanza del patrimonio limitandosi a trarne i frutti;
- Negozi di disposizione con questo tipo di negozio giuridico si amministra anche il patrimonio incidendo sugli elementi giuridici ed economici dello stesso (Es. vendite, donazioni, ecc.).
Gli elementi costitutivi del negozio giuridico
Nel negozio giuridico esistono alcuni elementi, detti essenziali, che mancando, anche uno solo, annullano l’intera validità del negozio giuridico stesso (art. 1418 cod. civ.). Essi, a norma dell’art. 1325 cod. civ., sono:
- Uno o più soggetti;
- La volontà;
- Una forma scritta di manifestazione, se richiesta dalla legge;
- La causa.
Essi devono essere richiesti sempre per la validità del negozio giuridico, mentre per altri casi, sono richiesti alcuni soltanto.
Il soggetto
Come atto, il negozio giuridico deve contenere almeno un soggetto che manifesti una propria volontà, quindi almeno un soggetto che abbia capacità di agire. Nel negozio giuridico si distinguono le parti, che non sono soggetti, ma centri di interessi diversi ed opposti in modo che due parti possano coincidere con due soggetti distinti o con due gruppi di soggetti.
Per cui, la parte può essere:
- Semplice se composta da un solo soggetto;
- Complessa se composta da una moltitudine di soggetti.
Se accomunati da uno stesso interesse si costituisce l’atto collettivo, invece, se i soggetti si muovono distintamente per l’interesse comune, il negozio giuridico diverrà atto complesso.
Il soggetto che ha la capacità di agire, e manifesta la propria volontà circa un negozio giuridico è definito legittimo ad agire. In alcuni casi, per la volontà del soggetto ad agire circa un negozio giuridico, è ammessa la potestà di rappresentanza, cioè la volontà di un soggetto interviene per il compimento di atti giuridici per conto di altri e con effetti per altri. Il rappresentante è colui che agisce per nome e per conto del rappresentato. Chi pone in essere un negozio giuridico in nome di un altro, ne rimane al di fuori per quanto riguarda le conseguenze provocate (Es. avvocato, ecc.).
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