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Norme sulla rappresentanza nel codice civile

A norma dell'art. 1397 cod. civ., quando i poteri di rappresentanza sono cessati, il rappresentante deve restituire i documenti in cui risulta la procura, se esistenti (se, cioè, espressamente concessa), al dominus. Se il rappresentante ha agito con procura eccedendo dai propri poteri conferitogli, egli potrà fare ratificare l'atto compiuto dal dominus. Se, invece, provocherà danni con l'eccesso di rappresentanza, egli sarà direttamente responsabile dell'accaduto.

La procura può essere:

  1. speciale quando tratta la rappresentanza di un affare o di una tipologia sola di affari (Es. avvocato per una causa, ecc.);
  2. generale quando tratta ogni tipo di affari del dominus (Es. amministratore delegato, ecc.).

Il dominus, per dare la procura, deve necessariamente possedere la capacità di agire. Mentre il rappresentante deve avere solamente la capacità di intendere e di volere.

Il conflitto eventuale tra dominus e rappresentante è...

annullabile dal primo se riconosciuto da un terzo qualsiasi. La procura a norma dell'art. 1396 cod. civ. è revocabile da parte del relativo dominus, mentre il rappresentante può rinunziare alla stessa. Altro modo di estinzione della procura è la morte o del rappresentante o del dominus.

Altre forme minori di rappresentanza, oltre quelle per procura, sono:

  1. l'istintore è colui che rappresenta il titolare dell'attività commerciale e ne detiene i pieni poteri al punto di prendere iniziative per conto suo limitatamente ad un ramo dell'azienda o ad un settore (Es. potere di licenziamento, ecc.);
  2. il rappresentante (o procuratore commerciale) è colui che al pari dell'istintore non può, però, gestire l'attività al posto del titolare (Es. rappresentante di commercio, ecc.);
  3. il commesso è colui che ha il compito di fare solamente ciò che il titolare dell'attività commerciale ha

1. Il negozio giuridico è un atto volontario che ha lo scopo di creare, modificare o estinguere un rapporto giuridico. È composto da due elementi essenziali: la volontà delle parti e la causa.

2. La volontà è un altro elemento essenziale per la costituzione e la vita del negozio giuridico. È essenziale che venga esternata perché in caso contrario si avrà una riserva mentale, con la conseguente nullità dell'atto giuridico così composto.

3. Un altro caso di nullità è quello in cui si è utilizzata una violenza assoluta, come chi ha deciso di compiere il negozio giuridico.

4. Il concessionario è colui che in campo industriale acquista dal titolare dell'impresa a prezzi bassi e rivende al cliente a prezzi maggiori, traendone guadagno a propri rischi e pericoli.

5. Si ha anche nullità in caso di errore ostativo, cioè quando si compie una cosa inconsapevolmente dicendo o facendone un'altra.

Una causa molto importante e ricorrente in cui si procura la nullità dell'atto giuridico così compiuto è demandato lui a fare. Ha quindi un limitatissimo potere di rappresentanza.

quando si dichiara di volere la realizzazione di un negozio, mentre, in realtà, non si vuole compiere alcun atto giuridico; 2. simulazione relativa quando, invece, si dichiara un negozio giuridico e se ne compie in verità un altro. Quando, inoltre, si nasconde in un negozio giuridico una persona con l'introduzione nello stesso di un'altra, si ha la simulazione di persona che porta parimenti alla nullità dell'atto giuridico così compiuto. In questo caso, il prestanome, non assume alcuna obbligazione tra le due vere parti definendo tale situazione come interposizione fittizia di persona (Es. Tizio, per sottrarre un bene ai creditori, finge di vendere a Caio il bene stesso, ecc.). Oggi la simulazione, di qualunque tipo essa sia, serve quasi esclusivamente a compiere

Atti e fatti illeciti. Fra le parti vige la regola che è vincolante ciò che si è realmente voluto e non quello che apparentemente si voleva stipulare. Per cui, in forza di tale principio, se la simulazione è assoluta, il negozio è radicalmente nullo. Se, invece, la simulazione è relativa, avrà valore soltanto ciò che si è realmente stipulato. Se si è utilizzato un prestanome, avrà valore solamente ciò che le parti si sono realmente obbligate tolto di mezzo il terzo prestanome. In questi casi, la legge tutela coloro che hanno acquistato in buona fede da coloro che dolosamente hanno usato interporre fittiziamente persone terze a norma dell'art. 1415 cod. civ.. In caso di conflitto fra creditori dell'una e dell'altra parte del contratto simulato, la legge protegge i creditori del finto alienante rispetto a quelli del finto acquirente, purché il credito sia anteriore all'atto con il quale

Il bene in questione fu alienato al finto acquirente. Quando l'effetto giuridico non si ottiene tramite un determinato negozio ma dalla combinazione, traversa, di diversi altri atti giuridici che singolarmente non avrebbero efficacia per quel fine ma che combinati perseguono lo stesso fine voluto (Es. un mandato a vendere accompagnato a una procura irrevocabile uguaglia una vendita, ecc.). Un negozio di questo tipo rimane valido e validi sono i suoi frutti, tranne se illeciti, perché è realmente voluto dalle parti e non si viola l'ordinamento giuridico.

I negozi fiduciari sono dei negozi indiretti, quelli più importanti e consistono nel passaggio di titolarità di un bene da una persona (fiduciante) ad un'altra (fiduciaria) che diverrà l'effettivo proprietario continuando però non per i propri interessi ma per quelli dell'originario ad utilizzare il bene proprietario osservando le direttive e le.

condizioni impartite dal fiduciante stesso. Questo tipo di contratto non è disciplinato dal Codice Civile ma non si dubita della sua validità come libera scelta delle parti giuridicamente rilevanti tranne che non mirino ad scopi illeciti o contra legem. Nello studio della volontà, troviamo anche dei vizi che si manifestano in modo negativo sull'efficacia del negozio giuridico portando all'annullabilità del negozio così formato. Tra questi ricordiamo: - L'ERRORE: Consiste nella falsa rappresentazione della realtà che concorre a creare la volontà del soggetto autore del negozio giuridico. In questo senso l'ignoranza viene equiparata all'imperfetta conoscenza e quindi produce gli stessi effetti dell'errore. L'errore può essere di due specie: 1. Errore di diritto: consiste nella falsa conoscenza o totale ignoranza della norma che ha contribuito alla realizzazione dell'errore da parte del soggetto.

autore (Es.Tizio compera da Caio un terreno per fabbricarvi una fornace non sapendo che non può elevare edifici oltre una determinata altezza e quindi non può realizzare i propri interessi). In ogni caso il negozio giuridico prodotto con errore di diritto è nullo con effetti retroattivi fino al momento della stipula del negozio giuridico in questione; consiste nell'errore causato da una situazione o circostanza di fatto.

Perché l'errore produca l'annullabilità del negozio giuridico è necessario che lo stesso sia contemporaneamente essenziale e riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428 cod. civ.).

L'errore è essenziale quando è stato:

  • sia tale da aver determinato la parte a concludere il negozio giuridico, se, invece, l'errore non ci fosse stato non si sarebbe stipulato l'accordo;
  • sia quando, a norma dell'art. 1429 cod. civ., cade su:
    • la natura del negozio (error in negotio),
    • adesempio credo di dare una cosa in locazione mentre è un'enfiteusi, l'oggetto- del negozio (error in corpore), adesempio credo che siano viti invece sono chiodi, - la qualità della cosa (error in substantia), adesempio credo che sia lana animale invece è lana sintetica, - la persona (error in persona), ad esempio credo che sia Tizio invece è Caio, - la quantità della prestazione (error in quantitatae).

      In tutti gli altri casi l'errore non è causa che può portare all'annullabilità del negozio giuridico.

      L'errore è quando, a norma dell'art. 1431 cod. civ., una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo in base alle circostanze, al contenuto e alla qualità dei contraenti.

      A norma dell'art. 1432 cod. civ. si può chiedere, a chi è caduto in errore, di evitare l'annullamento del contratto stipulato con errore eseguendo il contratto che egli intendeva.

      1. Concludere in origine (mantenimento del contratto rettificato).
      2. In fine l'errore di calcolo non produce annullabilità del negozio giuridico ma l'indicazione dovrà essere corretta.
      3. LA VIOLENZA (2)
      4. Consiste nella minaccia che induce a volere per timore di qualche cosa o di qualcuno.
      5. L'atto compiuto sotto minaccia è pur sempre voluto quindi non nullo ma annullabile.
      6. Perché si configuri la minaccia occorre che ci sia un soggetto attivo che la eserciti di tale gravità da indurre chi la subisce a temere per sé e per i propri beni. Non ha importanza se la minaccia derivi dall'altra parte del negozio giuridico o da terzi estranei allo stesso.
      7. Non è minaccia quella che induce a dover compiere un'azione di diritto ma solamente quella che induce a compiere un'azione ingiusta nel fine.
      8. La gravità del male minacciato si valuta secondo un duplice criterio: oggettivamente, tramite il calcolo del danno minacciato alle persone o

      alle cose, l'altro, soggettivo, è quello che valuta chi subisce la violenza. Quest'ultimo elemento è variabile in base a diversi fattori (sesso, età, condizione socio-economica, ecc.).

      IL DOLO (3)

      Costituiscono tutti quei giri ed artifizi che portano il soggetto a compiere il negozio giuridico facendone trarre per sé un profitto che in caso contrario non avrebbe portato alla realizzazione del negozio giuridico. In questo caso la conseguenza è l'annullabilità del negozio giuridico compiuto illecitamente. Questa espressione, dolo, è da intendere come illecito inganno provocato ad un soggetto inconsapevole. Il dolo deve essere provocato da una parte del negozio giuridico o da u

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Publisher
A.A. 2011-2012
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ninja13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Gatt Lucilla.