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(RES NEC MANCIPI)
trasferimento della PROPRIETA’ CIVILE ( = dominium ex iure quiritium)
• —> POSSESSO + PROPRIETA’:
la cosa doveva essere res nec mancipi ed era richiesta la volontà del tradens (che doveva essere
proprietario della cosa e legittimato ad alienarla) di trasferire il possesso della cosa e la volontà
dell’accipiens di tenerla cosa propria (= di acquistare il dominium ex iure quiritium)
(poteva esserci o non esserci)
Doveva esserci IUSTA CAUSA TRADITIONIS (= causa riconosciuta dall’ordinamento giuridico):
- Causa VENDENDI (si vendeva e si intendeva compiere l’obbligazione relativa)
- Causa DONANDI (si voleva donare)
- Causa DOTIS (si voleva costituire dote)
- Causa SOLVENDI (si voleva adempiere un’obbligazione di DARE)
- Causa CREDENDI (si voleva dare a mutuo)
Atti per l’acquisto di proprietà
LEGATO PER VINDICATIONEM = disposizione testamentaria con la quale il testatore
attribuiva direttamente una cosa propria a un terzo (LEGATO)
con le parole “do lego”
- atto mortis causa
- a titolo DERIVATIVO
- avveniva ipso iure (= senza necessità di un atto o provvedimento applicativo)
Aperta la successione, il legatario poteva immediatamente esercitare la rei vindicatio per ottenere
la consegna della res spettantegli
LEGATO PER PRAECEPTIONEM:
aveva efficacia reale al pari del legato per vindicationem
—> a differenza di questo, esso veniva disposto a favore di uno dei coeredi che acquistava il
bene oggetto del legato prima della divisione ereditaria in modo tale che il legato venisse
sottratto all’eredità
——————————————————————————————————————————
diritti soggettivi (reali)
SERVITU’ PREDIALI:
diritti soggettivi reali per cui il proprietario di un fondo (DOMINANTE) può pretendere dal
proprietario di un fondo vicino (SERVENTE) un comportamento determinato di tolleranza o
omissione
- SERVITU’ POSITIVE (il dominus servente deve avere un comportamento attivo)
- SERVITU’ NEGATIVE (il dominus servente non deve fare nessuna attività)
- SERVITU’ RUSTICHE (relative a fondi rustici -> res mancipi)
- SERVITU’ URBANE (relative a edifici -> res nec mancipi)
ius civile
• ineriscono solo a BENI IMMOBILI:
• - fondi italici (rustici e urbani)
res INCORPORALES
• (quindi non potevano essere costituite con traditio e usucapione)
si COSTITUIVANO con:
• - MANCIPATIO —> RUSTICHE (res mancipi)
- IN IURE CESSIO —> RUSTICHE e URBANE (res mancipi e nec mancipi)
- EXCEPTIO SERVITUTIS (costituite alienando un fondo (dal proprietario dei due fondi))
- ADIUDICATIO (potere del giudice di crearle dividendo i fondi tra proprietari diversi)
- LEGATO PER VINDICATIONEM (quando, morto il testatore, il legato acquistava efficacia)
si ESTINGUEVANO con:
•
- CONFUSIONE (i 2 fondi iniziano ad essere dello stesso dominus)
- RINUNCIA
- NON USUS (non uso per 2 anni = estinzione servitù)
USUFRUTTO:
diritto reale di godimento su cosa altrui:
si attribuiva all’USUFRUTTUARIO il diritto reale di usare una cosa altrui (del NUDO
PROPRIETARIO) e di percepirne i frutti, con il limite di non alterarne la destinazione economica
- oggetto -> cose:
MANCIPI
• NEC MANCIPI
• INCONSUMABILI
• FRUTTIFIERE
• CORPORALES
• MOBILI
• IMMOBILI
•
- inalienabile
- intrasmissibile agli eredi
L’usufruttuario faceva suoi i frutti con la PERCEPTIO
L’usufruttuario doveva prestare una
CAUTIO FRUCTUARIA:
stipulatio pretoria con cui prometteva al nudo proprietario di restituire la cosa una volta estinto
l’usufrutto e di usufruirne con i criteri del bonus vir
Si COSTITUIVA con:
- LEGATO PER VINDICATIONEM
- IN IURE CESSIO
- ADIUDICATIO
- PACTIO ET STIPULATIO
- LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO
Si ESTINGUEVA con:
- MORTE dell’usufruttuario
- avveramento di una CONDIZIONE RISOLUTIVA
- SCADENZA TERMINE FINALE
- PERIMENTO DELLA COSA
- MUTATIO REI (la cosa subiva una trasformazione)
- RINUNCIA
- CONSOLIDAZIONE
- NON USUS
- LONGIS TEMPORIS PRAESCRIPTIO
-> con l’estinzione dell’usufrutto = la cosa tornava al dominus (ELASTICITA’)
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Con effetti OBBLIGATORI
negozi giuridici:
STIPULATIO = contratto verbale che aveva come effetto quello di obbligare qualcuno al
compimento di una prestazione
—> avveniva con:
interrogazione dello STIPULANTE (creditore)
e congrua risposta del PROMITTENTE (debitore)
(con lo stesso verbo)
- negozio astratto
- negozio formale
Usata per:
- pagamento di una somma determinata
- trasferimento della proprietà
- risarcimento di danni futuri
- passaggi di possesso
…..
PATTI = accordi di volontà (che doveva essere manifestata oralmente o per iscritto) con
manifestazione espressa o tacita
- bilaterali
- NON formali
CONTRATTI CONSENSUALI:
accordi di volontà (che doveva essere manifestata oralmente o per iscritto) con manifestazione
espressa o tacita
COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• SOCIETA’
• MANDATO
•
- bilaterali
- NON formali
———————————————
Atti per il trasferimento della proprietà
LEGATO PER DAMNATIONEM =
creava un obbligo a carico dell’EREDE (legato = debitore) di dare
e a favore del LEGATARIO (= creditore)
—> affinché il legatario acquistasse la proprietà sulla cosa legata, occorreva che l’erede gliela
trasferisse con apposita:
- mancipàtio
- in iùre cèssio
- tradìtio
(perché venisse liberato del debito occorreva che l’erede compisse una solùtio per æs et
lìbram)
DIFFERENZE rilevanti rispetto al legato per vindicationem:
il legatario per vindicationem poteva ricorrere a un'actio in rem,
mentre il legatario per damnationem aveva a sua tutela un'actio in personam
+
il legato per damnationem poteva avere come oggetto anche una res che non apparteneva al
testatore, nonché essere sottoposto a condizione
LEGATO SINENDI MODO = produceva l'obbligo per l'erede di subire che il legatario prendesse da
sé la cosa che gli spettava in virtù del legato.
tale presa di possesso (valutata come traditio) comportava:
- l’acquisto della proprietà sulle res nec mancipi
- il possesso ad usucapionem in caso di res mancipi.
Al legatario insoddisfatto, si concedeva un actio ex testamento in personam
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Modo di acquisto della proprietà (né a titolo originario né derivativo):
USUCAPIONE = acquisto della proprietà attraverso il possesso protratto nel tempo
- ius civile
- res corporalis
- res MOBILI e IMMOBILI
- XII Tavole -> deriva dall’usus
NON USUCAPIBILI:
- res furtivae
- res vi possessae
5 CONDIZIONI per usucapire:
RES HABILIS
1. POSSESSIO
2. TEMPUS
3. FIDES
4. TITULUS (iusta causa)
5. —> titoli:
- PRO EMPTORE
- PRO DONATO
- PRO DOTE
- PRO LEGATO
- PRO SOLUTO
- PRO DERELICTO
GODIMENTO
DIRITTI REALI LIMITATI DI SU COSA ALTRUI con effetti OBBLIGATORI
DIRITTO DI SUPERFICIE:
il superificiario conseguiva il godimento della superficie, non la proprietà (e non il suolo)
—> il superficiario era solo creditore
il rapporto obbligatorio vincolava le parti e i loro eredi
(non gli aventi causa a titolo particolare)
è un DIRITTO REALE LIMITATO (DI GODIMENTO):
—> al superficiario era concessa un’actio in rem
La superficie si dava in concessione mediante contratto di:
COMPRAVENDITA —> il superficiario paga una volta per tutte
• LOCAZIONE —> il superficiario paga una merces (SOLARIUM)
•
Solarium: corrispettivo annuale EVENTUALE cui poteva essere tenuto il superficiario
Radici contrattuali —> il superficiario poteva:
- vendere la superficie
- convenirla in pegno
- costituirci usufrutto e servitù
- esercitarvi operis novi nuntiatio
- pretendere la prestazione della cautio damni infecti
AGRI VECTIGALES:
porzioni di ager PUBLICUS che i censori concedevano a privati (POSSESSORES) dietro
pagamento di un corrispettivo periodico fisso (VECTIGAL)
per il recupero del possesso contro qualsiasi possessore:
actio in factum in rem
ENFITEUSI:
concessione di terre PUBBLICHE o PRIVATE all’ENFITEUTA
—> diritto di trarre ogni godimento di un fondo (comprese le sue accessioni) con l'obbligo di
effettuarvi miglioramenti e di pagare quale corrispettivo un canone periodico in denaro o in
prodotti naturali
—> si davano sia terre PUBBLICHE che PRIVATE
Si ESTINGUEVA per:
- mancato pagamento del canone per 3 anni
- alienazione a terzi senza che l’enfiteuta
- confusione (enfiteuta e proprietario = stessa persona)
GARANZIA
DIRITTI REALI LIMITATI DI SU COSA ALTRUI con effetti OBBLIGATORI
—> si costituiscono in funzione della realizzazione di un credito e attribuiscono al titolare-creditore,
quando il debitore non adempie, la facoltà di rivalersi sulla cosa (vendendola)
(“reali” = ad assicurare al creditore la soddisfazione del suo diritto interviene una res)
—> sono garanzie reali dei CREDITI o delle OBBLIGAZIONI
PEGNO:
si effettuava con la consegna di una cosa al creditore perchè la tenesse fin quando il credito non
fosse stato soddisfatto
= trasferimento del possesso di una cosa mobile o immobile, a garanzia di un'obbligazione, al
creditore, restandone la proprietà al debitore
—> trasferiva la sola disponibilità materiale, NON la proprietà
vi si ricorreva quando si desiderava costituire in garanzia una:
- RES MANCIPI
- RES NEC MANCIPI
il pegno poteva essere costituito con:
DATIO PIGNORIS (dare + datum)
• CONVENTIO PIGNORIS