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(RES NEC MANCIPI)

trasferimento della PROPRIETA’ CIVILE ( = dominium ex iure quiritium)

• —> POSSESSO + PROPRIETA’:

la cosa doveva essere res nec mancipi ed era richiesta la volontà del tradens (che doveva essere

proprietario della cosa e legittimato ad alienarla) di trasferire il possesso della cosa e la volontà

dell’accipiens di tenerla cosa propria (= di acquistare il dominium ex iure quiritium)

(poteva esserci o non esserci)

Doveva esserci IUSTA CAUSA TRADITIONIS (= causa riconosciuta dall’ordinamento giuridico):

- Causa VENDENDI (si vendeva e si intendeva compiere l’obbligazione relativa)

- Causa DONANDI (si voleva donare)

- Causa DOTIS (si voleva costituire dote)

- Causa SOLVENDI (si voleva adempiere un’obbligazione di DARE)

- Causa CREDENDI (si voleva dare a mutuo)

Atti per l’acquisto di proprietà

LEGATO PER VINDICATIONEM = disposizione testamentaria con la quale il testatore

attribuiva direttamente una cosa propria a un terzo (LEGATO)

con le parole “do lego”

- atto mortis causa

- a titolo DERIVATIVO

- avveniva ipso iure (= senza necessità di un atto o provvedimento applicativo)

Aperta la successione, il legatario poteva immediatamente esercitare la rei vindicatio per ottenere

la consegna della res spettantegli

LEGATO PER PRAECEPTIONEM:

aveva efficacia reale al pari del legato per vindicationem

—> a differenza di questo, esso veniva disposto a favore di uno dei coeredi che acquistava il

bene oggetto del legato prima della divisione ereditaria in modo tale che il legato venisse

sottratto all’eredità

——————————————————————————————————————————

diritti soggettivi (reali)

SERVITU’ PREDIALI:

diritti soggettivi reali per cui il proprietario di un fondo (DOMINANTE) può pretendere dal

proprietario di un fondo vicino (SERVENTE) un comportamento determinato di tolleranza o

omissione

- SERVITU’ POSITIVE (il dominus servente deve avere un comportamento attivo)

- SERVITU’ NEGATIVE (il dominus servente non deve fare nessuna attività)

- SERVITU’ RUSTICHE (relative a fondi rustici -> res mancipi)

- SERVITU’ URBANE (relative a edifici -> res nec mancipi)

ius civile

• ineriscono solo a BENI IMMOBILI:

• - fondi italici (rustici e urbani)

res INCORPORALES

• (quindi non potevano essere costituite con traditio e usucapione)

si COSTITUIVANO con:

• - MANCIPATIO —> RUSTICHE (res mancipi)

- IN IURE CESSIO —> RUSTICHE e URBANE (res mancipi e nec mancipi)

- EXCEPTIO SERVITUTIS (costituite alienando un fondo (dal proprietario dei due fondi))

- ADIUDICATIO (potere del giudice di crearle dividendo i fondi tra proprietari diversi)

- LEGATO PER VINDICATIONEM (quando, morto il testatore, il legato acquistava efficacia)

si ESTINGUEVANO con:

- CONFUSIONE (i 2 fondi iniziano ad essere dello stesso dominus)

- RINUNCIA

- NON USUS (non uso per 2 anni = estinzione servitù)

USUFRUTTO:

diritto reale di godimento su cosa altrui:

si attribuiva all’USUFRUTTUARIO il diritto reale di usare una cosa altrui (del NUDO

PROPRIETARIO) e di percepirne i frutti, con il limite di non alterarne la destinazione economica

- oggetto -> cose:

MANCIPI

• NEC MANCIPI

• INCONSUMABILI

• FRUTTIFIERE

• CORPORALES

• MOBILI

• IMMOBILI

- inalienabile

- intrasmissibile agli eredi

L’usufruttuario faceva suoi i frutti con la PERCEPTIO

L’usufruttuario doveva prestare una

CAUTIO FRUCTUARIA:

stipulatio pretoria con cui prometteva al nudo proprietario di restituire la cosa una volta estinto

l’usufrutto e di usufruirne con i criteri del bonus vir

Si COSTITUIVA con:

- LEGATO PER VINDICATIONEM

- IN IURE CESSIO

- ADIUDICATIO

- PACTIO ET STIPULATIO

- LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO

Si ESTINGUEVA con:

- MORTE dell’usufruttuario

- avveramento di una CONDIZIONE RISOLUTIVA

- SCADENZA TERMINE FINALE

- PERIMENTO DELLA COSA

- MUTATIO REI (la cosa subiva una trasformazione)

- RINUNCIA

- CONSOLIDAZIONE

- NON USUS

- LONGIS TEMPORIS PRAESCRIPTIO

-> con l’estinzione dell’usufrutto = la cosa tornava al dominus (ELASTICITA’)

————————————————————————————————————————

Con effetti OBBLIGATORI

negozi giuridici:

STIPULATIO = contratto verbale che aveva come effetto quello di obbligare qualcuno al

compimento di una prestazione

—> avveniva con:

interrogazione dello STIPULANTE (creditore)

e congrua risposta del PROMITTENTE (debitore)

(con lo stesso verbo)

- negozio astratto

- negozio formale

Usata per:

- pagamento di una somma determinata

- trasferimento della proprietà

- risarcimento di danni futuri

- passaggi di possesso

…..

PATTI = accordi di volontà (che doveva essere manifestata oralmente o per iscritto) con

manifestazione espressa o tacita

- bilaterali

- NON formali

CONTRATTI CONSENSUALI:

accordi di volontà (che doveva essere manifestata oralmente o per iscritto) con manifestazione

espressa o tacita

COMPRAVENDITA

• LOCAZIONE

• SOCIETA’

• MANDATO

- bilaterali

- NON formali

———————————————

Atti per il trasferimento della proprietà

LEGATO PER DAMNATIONEM =

creava un obbligo a carico dell’EREDE (legato = debitore) di dare

e a favore del LEGATARIO (= creditore)

—> affinché il legatario acquistasse la proprietà sulla cosa legata, occorreva che l’erede gliela

trasferisse con apposita:

- mancipàtio

- in iùre cèssio

- tradìtio

(perché venisse liberato del debito occorreva che l’erede compisse una solùtio per æs et

lìbram)

DIFFERENZE rilevanti rispetto al legato per vindicationem:

il legatario per vindicationem poteva ricorrere a un'actio in rem,

mentre il legatario per damnationem aveva a sua tutela un'actio in personam

+

il legato per damnationem poteva avere come oggetto anche una res che non apparteneva al

testatore, nonché essere sottoposto a condizione

LEGATO SINENDI MODO = produceva l'obbligo per l'erede di subire che il legatario prendesse da

sé la cosa che gli spettava in virtù del legato.

tale presa di possesso (valutata come traditio) comportava:

- l’acquisto della proprietà sulle res nec mancipi

- il possesso ad usucapionem in caso di res mancipi.

Al legatario insoddisfatto, si concedeva un actio ex testamento in personam

———————————————————————————————————————————

Modo di acquisto della proprietà (né a titolo originario né derivativo):

USUCAPIONE = acquisto della proprietà attraverso il possesso protratto nel tempo

- ius civile

- res corporalis

- res MOBILI e IMMOBILI

- XII Tavole -> deriva dall’usus

NON USUCAPIBILI:

- res furtivae

- res vi possessae

5 CONDIZIONI per usucapire:

RES HABILIS

1. POSSESSIO

2. TEMPUS

3. FIDES

4. TITULUS (iusta causa)

5. —> titoli:

- PRO EMPTORE

- PRO DONATO

- PRO DOTE

- PRO LEGATO

- PRO SOLUTO

- PRO DERELICTO

GODIMENTO

DIRITTI REALI LIMITATI DI SU COSA ALTRUI con effetti OBBLIGATORI

DIRITTO DI SUPERFICIE:

il superificiario conseguiva il godimento della superficie, non la proprietà (e non il suolo)

—> il superficiario era solo creditore

il rapporto obbligatorio vincolava le parti e i loro eredi

(non gli aventi causa a titolo particolare)

è un DIRITTO REALE LIMITATO (DI GODIMENTO):

—> al superficiario era concessa un’actio in rem

La superficie si dava in concessione mediante contratto di:

COMPRAVENDITA —> il superficiario paga una volta per tutte

• LOCAZIONE —> il superficiario paga una merces (SOLARIUM)

Solarium: corrispettivo annuale EVENTUALE cui poteva essere tenuto il superficiario

Radici contrattuali —> il superficiario poteva:

- vendere la superficie

- convenirla in pegno

- costituirci usufrutto e servitù

- esercitarvi operis novi nuntiatio

- pretendere la prestazione della cautio damni infecti

AGRI VECTIGALES:

porzioni di ager PUBLICUS che i censori concedevano a privati (POSSESSORES) dietro

pagamento di un corrispettivo periodico fisso (VECTIGAL)

per il recupero del possesso contro qualsiasi possessore:

actio in factum in rem

ENFITEUSI:

concessione di terre PUBBLICHE o PRIVATE all’ENFITEUTA

—> diritto di trarre ogni godimento di un fondo (comprese le sue accessioni) con l'obbligo di

effettuarvi miglioramenti e di pagare quale corrispettivo un canone periodico in denaro o in

prodotti naturali

—> si davano sia terre PUBBLICHE che PRIVATE

Si ESTINGUEVA per:

- mancato pagamento del canone per 3 anni

- alienazione a terzi senza che l’enfiteuta

- confusione (enfiteuta e proprietario = stessa persona)

GARANZIA

DIRITTI REALI LIMITATI DI SU COSA ALTRUI con effetti OBBLIGATORI

—> si costituiscono in funzione della realizzazione di un credito e attribuiscono al titolare-creditore,

quando il debitore non adempie, la facoltà di rivalersi sulla cosa (vendendola)

(“reali” = ad assicurare al creditore la soddisfazione del suo diritto interviene una res)

—> sono garanzie reali dei CREDITI o delle OBBLIGAZIONI

PEGNO:

si effettuava con la consegna di una cosa al creditore perchè la tenesse fin quando il credito non

fosse stato soddisfatto

= trasferimento del possesso di una cosa mobile o immobile, a garanzia di un'obbligazione, al

creditore, restandone la proprietà al debitore

—> trasferiva la sola disponibilità materiale, NON la proprietà

vi si ricorreva quando si desiderava costituire in garanzia una:

- RES MANCIPI

- RES NEC MANCIPI

il pegno poteva essere costituito con:

DATIO PIGNORIS (dare + datum)

• CONVENTIO PIGNORIS

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rigano Francesco.