Con effetti REALI
negozi giuridici:
MANCIPATIO = per il trasferimento della PROPRIETA’ sulle RES MANCIPI
mancipio DANS —> perde la proprietà
• mancipio ACCIPIENS —> acquista la proprietà
•
- mores maiorum + legge XII Tavole
- ius quiritium + ius civile
- negozio formale =
- 5 testimoni
- libripens con bilancia e metallo
- 2 parti
- acquisto a titolo DERIVATIVO
Usata per:
trasferimento proprietà RES MANCIPI
• costituzione SERVITU’ RUSTICHE
• acquisto MANUS
• acquisto MANCIPIUM sui figli altrui
• testamento
•
IN IURE CESSIO = finto processo utilizzato per perseguire effetti reali per i quali l’antico
ius civile non prevedeva un negozio apposito,
poi anche per il trasferimento della PROPRIETA’: - RES MANCIPI
- RES NEC MANCIPI
CEDENTE —> sta zitto
• CESSIONARIO —> deve dire “dico che questa cosa è mia ex iure quiritium”
•
- negozio astratto
- ius civile
- negozio formale:
si compie IN IURE —> davanti a un magistrato con le 2 parti
- acquisto a titolo DERIVATIVO
Usato per:
- trasferimento della proprietà di RES MANCIPI e RES NEC MANCIPI
- costituzione/rinuncia servitù prediali
- acquisto della PATRIA POTESTAS nell’ADOPTIO
- cessione di TUTELA e EREDITA’
TRADITIO = per il trasferimento del POSSESSO (res mancipi)
(solo per le res nec mancipi —> POSSESSO + PROPRIETA’)
= avviene con la CONSEGNA DELLA COSA
—> la consegna poteva anche non essere materiale:
bastava che il tradens desse al’accipiens la disponibilità della cosa
TRADENS —> consegna la cosa
• ACCIPIENS —> riceve la cosa
•
- negozio NON formale
- ius gentium
- res corporales
- a titolo DERIVATIVO
(RES MANCIPI)
trasferimento del POSSESSO —> chi riceveva la cosa ne acquistava la DETENZIONE:
•
—> la consegna poteva essere fatta a scopo di:
- custodia (deposito)
- prestito d’uso (comodato)
- locazione
(RES NEC MANCIPI)
trasferimento della PROPRIETA’ CIVILE ( = dominium ex iure quiritium)
• —> POSSESSO + PROPRIETA’:
la cosa doveva essere res nec mancipi ed era richiesta la volontà del tradens (che doveva essere
proprietario della cosa e legittimato ad alienarla) di trasferire il possesso della cosa e la volontà
dell’accipiens di tenerla cosa propria (= di acquistare il dominium ex iure quiritium)
(poteva esserci o non esserci)
Doveva esserci IUSTA CAUSA TRADITIONIS (= causa riconosciuta dall’ordinamento giuridico):
- Causa VENDENDI (si vendeva e si intendeva compiere l’obbligazione relativa)
- Causa DONANDI (si voleva donare)
- Causa DOTIS (si voleva costituire dote)
- Causa SOLVENDI (si voleva adempiere un’obbligazione di DARE)
- Causa CREDENDI (si voleva dare a mutuo)
Atti per l’acquisto di proprietà
LEGATO PER VINDICATIONEM = disposizione testamentaria con la quale il testatore
attribuiva direttamente una cosa propria a un terzo (LEGATO)
con le parole “do lego”
- atto mortis causa
- a titolo DERIVATIVO
- avveniva ipso iure (= senza necessità di un atto o provvedimento applicativo)
Aperta la successione, il legatario poteva immediatamente esercitare la rei vindicatio per ottenere
la consegna della res spettantegli
LEGATO PER PRAECEPTIONEM:
aveva efficacia reale al pari del legato per vindicationem
—> a differenza di questo, esso veniva disposto a favore di uno dei coeredi che acquistava il
bene oggetto del legato prima della divisione ereditaria in modo tale che il legato venisse
sottratto all’eredità
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