METODOLOGIE
DISPENSA
IL BILANCIO DI ESERCIZIO
Perché studiare contabilità e bilancio?
Perché capire come va dal punto di vista finanziario, economico e patrimoniale un’azienda ci dà
un’idea delle prospettive di crescita e di sviluppo di questa impresa. Garantire le condizioni di
equilibrio economico, patrimoniale e finanziario è la condizione per garantire l’economicità e la
sopravvivenza. L’economicità è la vita duratura in autonomia, non dipendendo da terzi.
Bisogna saper leggere, interpretare e comunicare i numeri perché il bilancio dà una
rappresentazione veritiera e corretta. È importante che chi legge la contabilità sappia dove ci sono
dei numeri più oggettivi e dove ci sono dei numeri che si basano su stime e congetture perché è lì
che l’azienda potrebbe aver fatto delle politiche di bilancio.
Il bilancio di esercizio (come specificato dall’art. 2423 del codice civile e dal OIC 11) ha la seguente
finalità: rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’impresa e il risultato economico dell’esercizio.
Siccome il bilancio ha la finalità di rappresentare, è uno strumento di informativa verso l’esterno,
che mostra la situazione (risultato del bilancio di esercizio: utile o perdita) dell’azienda ma in
generale dà anche una rappresentazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria dell’impresa.
La funzione informativa verso l’esterno impone che siano seguite alcune regole al fine di:
garantire un’informazione minima comune a tutti i portatori di interesse relativamente alla
• situazione patrimoniale, finanziaria e al risultato economico di esercizio;
offrire informazioni utili (ossia comprensibili, comparabili, attendibili e significative);
• garantire il rispetto dei principi che disciplinano la redazione del bilancio.
•
Il bilancio di esercizio non è il bilancio di liquidazione o di cessione ma è un bilancio che ha usato
una serie di criteri di valutazione che si basano su un’ipotesi: che l’azienda continui a operare!
Quindi il bilancio di esercizio mostra la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale di
un’azienda in ipotesi di funzionamento (continuità della gestione).
Il bilancio di esercizio è un “sistema di valori” ed è costituito da:
Stato patrimoniale (performance patrimoniale)
o Conto economico (performance reddituale)
o Rendiconto finanziario (situazione finanziaria)
o Nota integrativa (obbligatoria)
o Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
o
Il bilancio di esercizio è corredato da:
• Una relazione sulla gestione
• Eventualmente una relazione del revisore o del collegio sindacale
Quindi chi predispone il bilancio deve predisporre le tavole, la nota integrativa e corredarlo con la
relazione sulla gestione.
L’accertamento della consistenza della situazione patrimoniale della società, in una logica
prevalentemente giuridica è finalizzata a garantire l’integrità del capitale sociale.
Quadro normativo di riferimento
Per garantire la funzione informativa verso l’esterno si è sviluppata una regolamentazione
obbligatoria affidata a:
• Leggi nazionali: codice civile
• Regolamentazioni fornite da qualificate associazioni professionali: principi contabili
nazionali (hanno la funzione di integrazione di come applicare le norme del codice civile)
OIC
Tutta questa normativa ha subito una grossa modifica in seguito al decreto legislativo 139 del 18
agosto 2015. Questo decreto legislativo ha modificato alcuni articoli del codice civile e gli schemi
di bilancio. Inoltre, è stato questo decreto che ha reso obbligatorio includere nel bilancio il
rendiconto finanziario. Infine, questo decreto ha inserito un’ulteriore graduazione degli obblighi
informativi sul bilancio. Per le imprese più piccole infatti vi è la disponibilità di predisporre o un
bilancio abbreviato u un bilancio per le micro-imprese. Tutto ciò perché il legislatore è
consapevole che imporre alle imprese questi obblighi informativi molto analitici ha un costo per le
imprese e per le micro-imprese il costo di quell’informativa potrebbe essere troppo alto. Allora, si
è deciso di dare una forma più leggera alla rendicontazione.
Il decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 prevede una generale graduazione degli obblighi
informativi, attuata tramite suddivisione delle imprese in segmenti dimensionali definiti da valori
di bilancio e numero dei dipendenti. In particolare, il quadro di riferimento disegnato dal decreto
legislativo 139/2015 prevede tre tipologie di bilancio in funzione della dimensione dell’impresa:
1. il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione;
2. il bilancio di esercizio in forma abbreviata, formato da stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa, con esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e
possibilità di non redigere la relazione sulla gestione;
3. il bilancio di esercizio delle micro-imprese, che riprende la struttura del bilancio in forma
abbreviata ma se ne differenzia per la possibilità di non redigere la nota integrativa.
Chi può fare il bilancio in forma abbreviata?
Posso redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) le società che non abbiano emesso
titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due
esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1. Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000€
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000€
3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
Il codice Civile è stato modificato il 18 agosto 2015 con il decreto legislativo 139 modificando:
I documenti che compongono il bilancio (è stato reso obbligatorio anche il rendiconto
§ finanziario) + due documenti che corredano il bilancio (relazione sulla gestione e
l’eventuale relazione dei revisori o del collegio sindacale)
Gli schemi di bilancio (in particolare, sono stati modificati gli schemi di conto economico e
§ stato patrimoniale)
Il decreto ha previsto una graduazione degli obblighi di informativa contabile (creando tre
§ regimi: bilancio in forma ordinaria, in forma abbreviata e delle micro-imprese)
Il Codice Civile prevede 3 tipologie di bilancio in funzione alla dimensione dell’impresa:
• bilancio ordinario: CE, SP, NI, RF, Relaz. Gest.
• bilancio abbreviato: CE, SP, NI, con schemi semplificati (non c’è l’obbligo di includere il
rendiconto finanziario, non è prevista la relazione sulla gestione obbligatoria gli schemi di
bilancio sono semplificati)
• bilancio micro-imprese: CE, SP, con schemi ulteriormente semplificati
Dimensione dell’impresa: ORDINARIO ABBREVIATO MICROIMPRESE
TOT ATTIVO < 4,4 MILIONI < 175.000
TOT RICAVI VENDITE < 8,8 MILIONI < 350.000
N MEDIO DIPENDENTI < 50 < 5
In base alle dimensioni dell’azienda, l’azienda sceglie se vuole fare il bilancio secondo il regime
delle micro-imprese (se ha le caratteristiche per farlo), dell’abbreviato, altrimenti dell’ordinario.
In Italia, in aggiunta al bilancio di esercizio, hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato
(documento contabile che riguarda un gruppo di società tra loro collegate) (disciplinato dal D. Lgs.
127/1991 poi modificato dal D. Lgs. 139/2015, cfr. NT02-bis ai lucidi 18-32):
le società di capitali (qualunque sia la loro veste giuridica) che controllano un’impresa (a
• prescindere dalla sua veste giuridica);
le società cooperative, le mutue assicuratrici e gli enti pubblici (che abbiano per oggetto
• esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) che controllino una società di
capitali.
Hanno l’obbligo di redigere anche il bilancio consolidato.
In Italia le imprese quando redigono il bilancio fanno riferimento al codice civile e ai principi
contabili, ma dal 2005 è in atto a livello mondiale un processo di armonizzazione contabile, per
confrontare i bilanci tra i vari paesi.
È in atto un processo di armonizzazione, nell’unione europea c’è l’obbligo per alcune imprese (con
alcune caratteristiche) di adottare i principi contabili internazionali, IAS/IFRS invece di quelli
nazionali.
IAS/IFRS international accounting standards/ international financial reporting standards.
Le società quotate hanno l’obbligo di usare i principi contabili internazionali anche le banche, le
assicurazioni, che però dal 2015 possono scegliere di usare anche i principi nazionali.
LA CLAUSOLA GENERALE
ART.2423
Le norme del codice civile seguono questa struttura:
1. CLAUSOLA GENERALE art.2423
2. PRINCIPIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO (principio generale a cui fare riferimento quando si
vanno ad applicare le regole successive che sono molto più specifiche)
3. STRUTTURA E COMPOSIZIONE
4. CRITERI DI VALUTAZIONE art.2426
La clausola generale è sovraordinata a tutte le regole che stanno sotto.
La clausola generale è composta di diversi commi:
Primo comma: Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Non è una scelta ma è un obbligo redigere il bilancio costituito da questi documenti.
Secondo comma: Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società' e il risultato economico
dell’esercizio.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza, veritiero e corretto.
Es. bilancio di Parmalat, gli analisti hanno messo a confronto l’andamento del totale della liquidità
e passività, com’è possibile che i debiti continuano a crescere e le liquidità crescono, perché non
usavano le liquidità per pagare i debiti. L’azienda forniva dati falsi sulla liquidità: era una
rappresentazione falsa!!! Questo bilancio non è veritiero e corretto.
Es. bilancio della Ferrero, l’informazione che producono è veritiera e corretta perché non danno
un’informazione che non si basa su degli atti attendibili e rispettano le norme.
Un bilancio è veritiero:
Nella misura in cui c’è corrispondenza tra i fatti aziendali e i valori iscritti a bilancio,
§ Veridicità significa anche che c’è una rappresentazione dei risultati conforme alla realtà (si
§ basa sudati sono attendibili).
Un bilancio è corretto (correttezza) se:
È corretto dal punto di vista aritmetico
• Vi è anche una correttezza economica: le ipotesi che faccio devono essere difendibili (se
• dico che stimo che una certa attrezzatura ha una vita utile di 10 anni deve essere un
qualcosa di coerente con la realtà),
Comunicazione non fuorviante: un bilancio è corretto se le informazioni sono definite con
• onestà e neutralità,
Correttezza significa anche rispetto delle regole valutative stabilite dalle leggi del codice
• civile e dai principi contabili.
ESEMPIO 1 E 2:
ESEMPIO 1: è veritiero perché gli amministratori hanno stimato 8 anni, sulla base della vita utile
media delle attrezzature, non hanno delle peculiarità particolari e hanno fornito un dato che era
più vicino alla realtà.
ESEMPIO 2: non è veritiero perché non hanno stimato la vita utile in modo da rappresentare la
realtà e non lo hanno fatto neanche in modo neutrale (l’hanno fatto per mantenere i costi bassi e
gonfiare i profitti).
In quale dei casi il bilancio è corretto?
In questo caso il valore d’acquisto è 50.000 mentre quello desumibile dall’andamento di mercato è
57.000. Siccome il codice civile ci dice che bisogna prendere il più basso dei due (devi valutare al
minore tra questi due valori), in bilancio questi titoli devono essere riportati a 50.000 e non a
57.000.
Bisogna redigere il bilancio con chiarezza:
-Il bilancio deve essere comprensibile a tutti i soggetti interessati,
-Il bilancio deve essere trasparente sia nel processo di formazione, sia nel processo di
rappresentazione formale.6
Perché il bilancio sia chiaro e trasparente richiede standardizzazione e comparabilità dei dati, per
farlo il bilancio deve:
-rispettare gli schemi di bilanci e dell’ordine delle voci
-rispetto del divieto di raggruppamento delle voci e compensazione
- ha possibilità di adattare delle voci solo nella misura in cui la natura dell’attività lo richiede e la
possibilità di voci aggiuntive.
ESEMPIO BILANCIO CHIARO E NON CHIARO:
Questo è un bilancio chiaro perché rispetta lo schema analitico.
Questo bilancio non è chiaro perché non rispetta la struttura obbligatoria anche se sto fornendo
un’informazione veritiera e corretta.
La sovra ordinazione della clausola generale è esplicitata nel:
Comma 3: Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo.
Ovvero l’obbligo di fornire informazioni complementari necessarie alla rappresentazione veritiera
e corretta se le informazioni richieste dagli articoli che seguono non sono sufficienti.
Specificata nel:
Comma 4: Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture
contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla
presente disposizione.
Ovvero la facoltà di tralasciare le informazioni irrilevanti.
Il legislatore ha lasciato un’autonomia a chi redige il bilancio, permette la facoltà di tralasciare
informazioni irrilevanti. Se riuscire a ricostruire un tipo di informazione mi costa uno sproposito ed
è irrilevante sulla rappresentazione che io do della mia azienda, allora non procedo con la
disposizione, però in nota integrativa lo specifico (non ho fatto questo perché comunque l’impatto
sarebbe stato irrilevante sulla rappresentazione veritiera e corretta).
E rafforzata nel:
Comma 5: Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere
applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali
utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato.
Ovvero riguarda la deroga obbligatoria, in casi eccezionali, se c’è conflitto tra clausola generale
(chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta) e norma specifica.
Si verifica in casi eccezionali.
Se l’applicazione di alcune norme porta a una rappresentazione non veritiera e corretta, posso non
applicare la norma, però devo motivare la deroga.
Nella nota integrativa devo giustificare e indicarne l’influenza.
ESEMPIO
Nel Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 della società Beta S.p.A. è iscritto, tra le
immobilizzazioni materiali, un terreno agricolo acquistato 5 anni prima; il costo sostenuto per
l’acquisto del terreno (valore contabile lordo) ammonta a € 70.000.
Nel settembre 2014 il Comune nel cui territorio è situato il terreno, nel rivedere il piano
regolatore, stabilisce che tale terreno può essere adibito a camping. Di conseguenza, il valore
d’uso del terreno a fine 2014 è stimato pari a € 150.000.
LE REGOLE:
L’art. 2426 C.C. prevede che le immobilizzazioni siano scritte al costo di acquisto di
• produzione.
L’art. 2423bis C.C. stabilisce che la valutazione delle voci deve essere fatta secondo
• prudenza.
L’OIC 16, p.70 stabilisce che “le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo
• nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta. Non possono essere ammesse rivalutazioni
discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non
derivino dall’applicazione di leggi speciali”.
Nel caso in esame, esistono i presupposti per la rivalutazione?
1. a) Trattasi di caso eccezionale (variazione della destinazione economica del bene)
2. b) Si verifica una incompatibilità del principio del costo con la clausola generale (valore
d’uso e di mercato > valore di costo)
OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLA DEROGA!!!
Come valutare il terreno fino a 2014?
La situazione patrimoniale di Beta S.p.A. al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014 si presentano
come segue:
STATO PATRIMONIALE 31.12.2018
B) II.1) TERRENI E FABBRICATI
TERRENO 70.000
STATO PATRIMONIALE 31.12.2019
B) II.1) TERRENI E FABBRICATI A) VII. Altre riserve, distintamente indicate
TERRENO 70.000 Riserva ex deroga 80.000
• quota non distribuibile 80.000 •
quota distribuibile 0
La deroga quindi:
• ha carattere di eccezionalità
• è obbligatoria
• è estendibile a ogni disposizione relativa al bilancio di esercizio
• comporta un obbligo di giustificazione ed evidenziazione delle conseguenze in nota integrativa
• comporta un obbligo di accantonamento degli utili che ne derivano in riserva non distribuibile
I PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO L’ART. 2423-BIS E
SECONDO I PRINCIPI
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