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Il fallimento della legge elettorale con premio di maggioranza nel 1953

Tramontò col fallimento della legge elettorale con premio di maggioranza nel 1953: a seguito dell'insuccesso nelle elezioni la DC decise di orientarsi per una cauta e progressiva apertura verso i socialisti. Così nacquero le coalizioni di centro-sinistra e fu avviato il disgelo costituzionale.

La crisi politica-istituzionale del periodo 1968-1979

Una seconda fase (1968-1979) caratterizzata da una prima crisi politica-istituzionale. Il risveglio della società italiana si unì alla contestazione studentesca partita dagli USA e si coalizzò con la protesta operaia. Fu la cosiddetta strategia della tensione che a sua volta istigò ancor di più la contestazione giovanile e di frange operaie nelle quali trovarono spazio vere e proprie organizzazioni terroristiche che non esitarono a far ricorso all'assassinio politico. Tutto ciò culminò nel rapimento e nell'uccisione di uno dei maggiori leader del partito di maggioranza, Aldo Moro.

La terza fase a partire dal 1979

Una terza fase (1979-...)...

  1. 1991) caratterizzata dal tentativo tardivo di aggiornare ed adeguare le istituzioni. Sul piano politico si varò una formula di governo diversa, a destra il MSI, a sinistra il PCI. La presidenza del consiglio venne affidata ai non democratici. I governi detti del "pentapartito", diedero in effetti vita a una stagione di riformismo in svariati campi.
  2. Una quarta fase, tuttora in corso, caratterizzata da una seconda e più profonda crisi politico-istituzionale e dall'avvio di una serie di trasformazioni. Alcune personalità politiche, infatti, tentarono l'aggiramento del sistema partitico attraverso il ricorso ad una vera e propria strategia referendaria per imporre quelle riforme che Parlamento e forza politiche non volevano fare. Queste vicende coincisero con una serie di indagini della magistratura sulla corruzione amministrativa e sul finanziamento illecito della politica (Tangentopoli, Mani pulite), che, in un paio d'anni portarono al crollo.
del sistema partitico instauratosi negli anni Quaranta. I referendum elettorali produssero novità sul fronte della legislazione elettorale. – Nello stesso periodo (1992-1998) si era posto finalmente mano al risanamento della finanza pubblica. L'ordinamento italiano negli anni 2000 L'ordinamento costituzionale dell'Italia agli inizi del terzo millennio era profondamente diverso da quello della fine anni Quaranta. 1. La Costituzione del 1948 ha conosciuto un numero piuttosto limitato di modificazioni. Queste hanno riguardato: numero dei componenti delle Camere, durata del Senato, elenco delle regioni ordinarie, durata in carica dei membri della Corte costituzionale, devoluzione dei reati ministeriali alla magistratura ordinaria, aggravamento del procedimento legislativo per i progetti che prevedono amnistia e indulto, soppressione dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri del Parlamento, forma di governo e autonomia statutaria delle regioni.

garanzie del giusto processo, esercizio del diritto di voto e rappresentanza degli italiani residenti all'estero, rapporti fra Stato e autonomie regionali e locali, nonché fra queste ultime. Nel complesso sono stati toccati 31 dei 139 articoli del testo, alcuni modificati più di una volta, e ne sono stati abrogati 5: ma in nessun caso si è trattato di modificazioni radicali tali da incidere sull'impianto stesso della carta del '48. Si è trattato in altre parole di una serie di revisioni, e non di mutamento costituzionale. Valori e principi sono rimasti quelli riassunti nei principi fondamentali e del resto, di tutti i primi 54 articoli, sono stati modificati solo l'art. 48 (per riconoscere il diritto di voto agli italiani all'estero) e l'art. 51 (per promuovere la parità uomo-donna);

2. la Costituzione nei suoi istituti e nella sua parte organizzativa ha trovato ormai attuazione con la riforma

dell'organizzazione pressoché integrale, del governo (1999) si può considerare completata l'attuazione dell'art. 95.3 Cost.; Vanno sottolineati dei punti:
  • il consolidato e forte prestigio della Corte costituzionale affermatasi come organo indefettibile dell'ordinamento: svolge a pieno le funzioni di garanzia della Costituzione ad essa affidate;
  • rafforzamento dell'esecutivo e, all'interno di esso, della figura del presidente del Consiglio vuoi per effetto del bipolarismo indotto dalla legislazione elettorale, vuoi la dotazione di uno strumentazione giuridica sempre più all'altezza per delle esigenze di efficienza e di omogeneità del governo democratico;
  • il dislocarsi del potere normativo non di principio dal Parlamento al governo vuoi per effetto dei processi di delegazione, vuoi per il crescente ricorso alla delega legislativa;
  • la condizione delle assemblee rappresentative a tutti i livelli, alla ricerca di

Una ridefinizione del proprio ruolo:

  1. Ridimensionato, o in via di ridimensionamento, il potere di vita e di morte sui governi
  2. Circoscritto il potere normativo, organi ancora pletorici faticano a riconvertirsi nella direzione delle altre funzioni (rappresentanza, controllo)
  3. La figura del presidente della Repubblica, che ha pure sostanzialmente assolto alle funzioni che ad essa la Costituzione affida, è stata indotta periodicamente ad esporre delle esigenze di funzionamento del da un sistema politico spesso non all'altezza del governo parlamentare
  4. La magistratura ha pienamente affermato la propria indipendenza, ma le intollerabili lentezze della giurisdizione ne hanno ridimensionato il ruolo di garanzia dei diritti dei cittadini: inoltre, il modo come viene a volte interpretato il principio costituzionale dell'obbligo dell'azione penale ha sollevato dubbi sull'opportunità di mantenere i magistrati giudicanti e magistrati dell'accusa del quadro
di una stessa revisione dell'ordinamento giudiziario culminante nella carriera; di qui i tentativi nell'approvazione della legge 150/2005, fortemente contrastata dalla magistratura associata; l'ordinamento regionale si è largamente consolidato, senza che peraltro le regioni abbiano potuto assumere il ruolo di interlocutori unici del governo centrale, sicché l'ordinamento italiano resta caratterizzato da un singolare assetto fondato su un pluralismo territoriale particolarmente complesso e che impone, per dar risposta alle esigenze sociali, la collaborazione necessaria di una pluralità di enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita; le pubbliche amministrazioni sono sottoposte da anni a processi di trasformazione molto incisivi che hanno riguardato lo stesso rapporto di pubblico impiego, le regole base del procedimento amministrativo, l'organizzazione interna, i controlli, il decentramento funzionale, sicché il loro rendimento.

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va accrescendosi; contemporaneamente, il diffondersi di numerose autorità amministrative indipendenti ha sottratto compiti di garanzia e regolazione agli apparati ministeriali;

i diritti fondamentali dei cittadini, infine, grazie alle interpretazioni della Corte costituzionale e della magistratura, grazie a una legislazione nel complesso sempre più aggiornata e garantisce, sono tutelati estensivamente e in misura che non è neppure paragonabile rispetto a quanto avveniva nelle precedenti fasi della storia costituzionale italiana. Laddove ciò non basta, interviene il sistema dei diritti dell'uomo.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

La costituzione e i tentativi di riforma

Per decenni (fino alla seconda metà degli anni Settanta), le forze politiche di maggioranza e il maggior partito di opposizione dell'epoca (il partito comunista) furono fermi nel respingere qualsiasi ipotesi di revisione. Insieme formavano quello che si chiamò

arco costituzionale. Solo nella seconda metà degli anni Settanta, di fronte alle evidenti difficoltà di funzionamento del sistema politico-istituzionale, culminate nella drammatica VII legislatura (1976-1979), fu proprio un partito di sinistra (il partito socialista) a rompere l'arco costituzionale facendo propria la strategia delle riforme costituzionali. Le vicende di venticinque anni di riformismo istituzionale hanno mostrato la difficoltà di procedere a una revisione organica della Carta del 1948. In effetti, mai si sono profilati consensi sufficienti a un'impresa del genere, nonostante che, a partire dagli anni Novanta, si sia ritenuto di accrescere l'ipotizzata revisione alla sola parte II: questo per venire incontro alle possibilità di successo limitando la preoccupazione di quanti temevano che per mano all'idea, avrebbe potuto ridurre e non rafforzarne la tutela. È del resto semprestata assai forte che aqualsiasi revisione costituzionale si dovesse procedere solo sulla base di consensi larghissimi, chenon tagliassero fuori alcune delle forze politiche principali (nonostante lo stesso art. 138 Cost.ammetta la revisione con la più piccola delle maggioranze qualificate, la metà più uno deicomponenti). Alla vigilia delle elezioni politiche del 2001, invece, la revisione dell’intero titolo V dellaCostituzione (Le Regioni, le Province, i Comuni) fu approvata. Ciò provocò, per la prima volta,richieste di referendum costituzionale. Veniva a cadere, così, il veto di fatto in materia direvisione costituzionale che le forze politiche principali si erano riconosciute l’un l’altro in passato.Infatti, la maggioranza di centro-destra uscita dalle elezioni dello stesso anno si fece prestopromotrice di diverse proposte di revisione costituzionale, vuoi correttive della riforma del titolo Vstessa vuoi più

Ambiziosamente indirizzate a riprendere i tentativi di revisione dell'intera parte II della Costituzione.

Nella XIV legislatura il governo Berlusconi e la sua maggioranza, seguendo ed anzi portando a ulteriori conseguenze la strada aperta del centro-sinistra nella legislatura precedente, approvarono da soli una complessa iniziativa di revisione, riguardo alla quale fu subito chiesto il referendum costituzionale.

Il testo di cui parliamo (pubblicato a titolo notiziale sulla "Gazzetta Ufficiale" del 18 novembre 2005) interveniva principalmente su quattro punti, rivedendo o sostituendo circa 40 articoli degli 80 della parte II della Costituzione: forme di governo, bicameralismo, ritocchi al titolo V, alcune correzioni al titolo sulle garanzie costituzionali. Quanto alla forma di governo, rafforzava il ruolo del presidente del Consiglio (diventava primo ministro, con forme di investitura affidate alla successiva legislazione ordinaria, acquistando potere di nomina e revoca dei ministri.

E potendo determinare, sia pure senza limiti, lo scioglimento della Camera dei deputati

Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher siyalu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Di Marco Carlo.