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10.2 DIRETTIVA UE IN TEMA DI SOSTENIBILITA’ E ATTUAZIONE IN ITALIA
Come è noto, l’UE si è attivata per indurre le imprese a comunicare informazioni non finanziarie (sociali e
ambientali in primis) al fine di “promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa
sostenibile e inclusiva”. L’UE ha fatto ciò tramite una Direttiva del 2014.
EU DIRECTIVE ON NON-FINANCIAL INFORMATION – Nel 2014 l’UE ha pubblicato una Direttiva sull’informativa
non finanziaria. Questa direttiva ha come obiettivo quello di favorire la trasparenza delle informazioni sociali e
ambientali fornite dalle imprese. Questa direttiva, pur non essendo immediatamente obbligatoria nei singoli
Stati, richiede ai singoli Stati di elaborare delle leggi per obbligare le imprese a fornire informazioni
sull’impatto attuale e prevedibile riguardo gli aspetti ambientali. Per quanto concerne gli aspetti sociali, le
informazioni da fornire riguardano le azioni intraprese per garantire l’uguaglianza di genere, le condizioni
lavorative, il dialogo sociale, il rispetto dei diritti dei lavorativi, la salute e la sicurezza sul lavoro, … Per quanto
concerne i diritti umani, devono essere fornite informazioni sulle soluzioni per combattere la corruzione attiva
e passiva, … Nel fornire tali informazioni bisogna capire sulla base di quali standard queste informazioni
vengono trasmesse. Tutto ciò serve per far capire che la UE richiede di implementare delle norme riguardanti
l’informativa non finanziaria.
L’Italia ha dato attuazione a tale iniziativa UE con un Decreto Legislativo del 2016. A partire dal 2016 quindi
certe imprese e certi Gruppi sono obbligati a comunicare informazioni non finanziarie.
ART 2: Ambito di Applicazione
Gli enti di interesse pubblico devono redigere l’informativa non finanziaria. Per enti di interesse pubblico di fa
riferimento a quelli definiti nel D. Lgs. del 2010: società industriali e commerciali quotate in Borsa, banche e
assicurazioni (queste ultime indipendentemente dal fatto che sia quotate). Tali imprese devono redigere per
ogni esercizio finanziario una dichiarazione individuale di carattere non finanziario. Se però una società è
anche Capogruppo, oltre alla dichiarazione individuale, l’art 4 afferma che è necessario predisporre anche una
dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Questa dichiarazione deve assicurare la comprensione
dell’attività d’impresa, del suo andamento,
ART 5: Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicità
La relazione non finanziaria (individuale o consolidata) può essere contenuta, a seconda dei casi: nella
Relazione sulla Gestione, oppure può costituire una relazione distinta. Quindi si può scegliere se gestire le
informazioni non finanziarie insieme a quelle finanziarie, oppure costituire una dichiarazione distinta. Cioè si
può scegliere tra l’avere un approccio integrato oppure fare una relazione distinta, non combinando i diversi
tipi di informazione. Di fatto in questa seconda opzione si redige un Bilancio di sostenibilità separato dal
bilancio finanziario.
NB: Quindi la direttiva della UE non obbliga ad andare verso il bilancio integrato, essa obbliga a fornire
informazioni non finanziarie e l’impresa poi può scegliere come comunicare tali informazioni. 76
ART 3: Dichiarazione individuale di carattere non finanziario
In questo articolo sono elencate le informazioni che devono essere contenute nel documento non finanziario
(commi I e II).
Il decreto legislativo afferma che determinati tipi di aziende devono fornire determinate informazioni di tipo
non finanziario. Ma quali regole devono essere seguite nella comunicazione di tali informazioni?
L’azienda non è obbligata a seguire le regole dell’IIRC, perché non è obbligata a redigere il bilancio integrato.
Quindi si potrebbero riportare le informazioni senza rispettare le regole dell’IIRC.
L’art 3 afferma che le informazioni devono seguire i principi e le metodologie dello standard di
rendicontazione utilizzato come riferimento e devono poter essere confrontate con quelle degli esercizi
precedenti. Nella relazione deve essere fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e
nel caso lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la
redazione della dichiarazione dell’anno precedente, deve esserne illustrata la motivazione. Si può scegliere
anche una metodologia di rendicontazione autonoma. Si può quindi scegliere una metodologia tra quelle
diffuse a livello nazionale o internazionale, oppure si può scegliere una metodologia autonoma. In ogni caso
bisogna esplicitare quali sono gli standard (specifici o autonomi) a cui si fa riferimento.
Nel comma IV inoltre si afferma che qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione
autonoma, è fornita una chiara e articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione
all’interno della dichiarazione non finanziaria.
Quindi la Direttiva non dice che per forza bisogna seguire i principi dell’IIRC, del GRI o di altre organizzazioni,
ma afferma che bisogna comunque dichiarare quali principi si è scelto di seguire nel fornire quelle
informazioni; cioè bisogna dichiarare a quali standard si è fatto riferimento, se sono stati utilizzati degli
standard.
Inoltre il documento che viene predisposto deve essere approvato dal CdA. Quindi sul piano della governance
questo documento è importante. Inoltre anche la Società di Revisione deve emettere un proprio giudizio sul
documento, tramite una “lettera di benestare”. Quindi anche le società di revisione si stanno specializzando
su questa nuova forma di reportistica. Per anni le società di revisione avevano come unico focus il bilancio
finanziario, oggi invece si stanno creando dei dipartimenti apposta per il bilancio di sostenibilità.
ART 4: Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
L’art 4 si occupa della dichiarazione consolidata, che è uguale a quella individuale solo che fa riferimento al
Gruppo.
10.3 PRINCIPI E LINEE GUIDA
Quali sono i principi e le linee guida
che le imprese possono scegliere
come standard da seguire per il
proprio bilancio non finanziario? 77
A livello internazionale e nazionale ci sono una serie di organismi che lavorano per diffondere dei principi e
delle linee guida sulla rendicontazione non finanziaria.
10.3.1 GRI
A livello internazionale negli ultimi anni si sono diffuse molte linee guida sul bilancio di sostenibilità. Le linee
guida più famose sono quelle del GRI (Global Reporting Initiative). Il GRI è l’organismo che a livello
internazionale è il più accreditato nel pubblicare linee guida per il Bilancio di Sostenibilità. Chi vuole fare un
Bilancio di Sostenibilità credibile lo fa sulla base delle linee guida del GRI, perché sono considerate le migliori
linee guida del mondo per fare il Bilancio di Sostenibilità. Per poter dire di aver fatto un Bilancio di
Sostenibilità aderente a quelle linee guida bisogna seguire molte regole, bisogna comunicare molti indicatori
da comunicare, quindi alcune aziende scelgono di non seguire il GRI. Le aziende più grandi, quotate invece
sono obbligate da esigenze di legittimazione a seguire le regole del GRI, non perché lo dica l’UE, ma perché è
ciò che ci si aspetta in termini di affidabilità dell’azienda.
10.3.2 ACCOUNTABILITY
A livello internazionale esiste (prima ancora del GRI) un organismo che si chiama Accountability e che emette
sempre dei principi di rendicontazione. Questo organo offre dei principi molto generali. In particolare
l’Accountability enfatizza i principi di:
1. Inclusività
2. Materialità
3. Rispondenza
Accountability significa diventare consapevoli, assumersi la responsabilità ed essere trasparenti sull’impatto
delle proprie politiche, decisioni, azioni prodotti e relative performance. Essere accountable impegna
un’organizzazione a coinvolgere i propri stakeholder nell’identificare, comprendere, rispondere a questione
ed aspettative che si riferiscono alla sostenibilità e a rendicontare, spiegare, rispondere agli stakeholder delle
proprie decisioni, azioni e performance. Si tratta di definizioni molto ampie che bisogna arrivare ad
implementare.
1) PRINCIPIO DI INCLUSIVITA’
Essere inclusivi significa coinvolgere altri soggetti, senza escludere a priori nessuno. L’inclusività richiede un
processo preciso di dialogo e partecipazione che fornisca un coinvolgimento ampio e bilanciato e risultati in
termini di strategie, piani, azioni e effetti che rispondano a temi e impatti in un modo accountable. Tutto ciò
implica la capacità di ascoltare gli stakeholder.
2) PRINCIPIO DI MATERIALITA’
Materialità significa determinare la rilevanza di un tema per un’organizzazione, ma anche per i propri
stakeholder. Cioè come azienda, bisogna essere in grado di identificare e comunicare ciò che è materiale per
l’impresa e per gli stakeholder. Per prendere decisioni informate e consapevoli, un’organizzazione e i propri
stakeholder hanno bisogno di sapere quali temi sono materiali con riferimento alle performance di
sostenibilità di quell’organizzazione. Tutto ciò vale sia per l’impresa che per gli stakeholder, quindi la
materialità è valida in entrambe le direzioni: l’impresa vuole sapere ciò che è rilevante per gli stakeholder ma
anche viceversa.
3) PRINCIPIO DI RISPONDENZA
La rispondenza è la capacità di rispondere concretamente ai temi sollevati dagli stakeholder.
In sintesi questi tre principi sono principi molto generali, sulla base dei quali non si riesce a fare un Report. Si
tratta piuttosto di atteggiamenti che le imprese devono seguire, mentre per predisporre un vero e proprio
Report sono necessarie delle linee guida alle quali poter fare riferimento. Queste linee guida sono predisposte
dal GRI oppure dal GBS. 78
10.3.3 GBS (Gruppo di Studio sul Bilancio Sociale)
Questo gruppo ha predisposto dei principi per la relazione del bilancio sociale. L’etichetta “bilancio sociale”
non va intesa in senso restrittivo, essa comprende anche la sostenibilità in generale e l’ambiente. Questo
organo ha rilievo a livello nazionale.
10.3.4 IIRC
A livello internazionale opera l’IIRC. Il Framework predisposto è Principle Based. Esso non è troppo specifico,
ma piuttosto detta una serie di principi guida ed elementi di contenuto. È più analitico rispetto
all’Accountability mentre è molto meno analitico rispetto alle linee guida del GRI.
10.3.5 CARBON DISCLOSURE PROJECT
A