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Lezioni integrative di diritto commerciale

11 marzo 2021

Il registro delle imprese

È quel documento che aiuta l’ordinato svolgimento dei traffici commerciali. Per pubblicità si intende tutto ciò che è registrato nel pubblico registro (registro delle imprese) e la valenza che queste iscrizioni hanno.

Cenni sulla nozione di pubblicità

L'attività dell'imprenditore è un'attività che è rivolta, per sua natura, verso l'esterno. Se l'attività dell'imprenditore fosse rivolta esclusivamente a se stesso, quindi non ci fosse destinazione al mercato, il soggetto potrebbe essere lo stesso qualificato come imprenditore?

Se ci fosse il requisito dell'organizzazione di mezzi una produzione, di beni servizi. Se costruisci una palazzina e poi decidessi di non vendere gli appartamenti della palazzina ma tenerne uno per me, uno per mia madre e due per i miei due figli... in questo caso non sarei imprenditore?

La definizione di imprenditore: complesso di beni organizzati al fine dell'attività di produzione, oppure attività di scambio di beni e servizi, da fare in maniera professionale. Questi requisiti non mancano.

La professionalità richiederebbe il fatto che sia un'attività continuativa, e non un'attività una tantum, ma anche su questo c’è una specificazione da fare perché nell'esempio, cioè quello della costruzione di una palazzina, c’è un'operazione talmente complessa in termini di organizzazione di beni, di lavoro, fattori produttivi, fornitori, capitale ecc, che anche se si trattasse di un singolo affare, per quel singolo affare, io potrei essere considerato imprenditore.

Nel caso della palazzina è molto più probabile che il soggetto possa essere considerato imprenditore e non solo imprenditore commerciale e questo, chiaramente, è rilevante in quanto ci sono delle leggi specifiche che bisogna applicare in base alle categorie di imprenditori commerciali, c'è uno statuto generale dell'imprenditore e poi c'è uno statuto dell'imprenditore commerciale. Quindi è molto rilevante sapere se mi si applica lo statuto generale e se mi si applica quello commerciale.

In questo caso, la possibilità di essere qualificato come imprenditore commerciale, e quindi la possibilità di applicarmi tutte le norme sulle procedure concorsuali, sta tutta la differenza. La necessaria destinazione al mercato è giusta, ma possono esserci delle eccezioni di questo tipo per affari particolarmente rilevanti.

Nozione di pubblicità

La regola generale, al netto di queste possibili eccezioni, è che quando manca la destinazione a mercato, tendenzialmente, non si considera il soggetto quale imprenditore. Mi produco della frutta col mio frutteto e mi faccio da solo le marmellate, me le tengo per me, non rileva come attività di impresa.

Il fatto che la destinazione all'esterno sia un elemento molto rilevante dell'attività di impresa comporta che effettivamente c'è una fisiologica ed inevitabile relazione con i terzi che stanno all'esterno della mia attività di impresa, da qui alla fine deriva la necessità di rendere pubbliche, quindi di rendere conoscibili, alcune informazioni che riguardano l'impresa.

Interessi coinvolti

C'è questa esigenza di pubblicità, cioè di dare pubblicità ai fatti relativi all'impresa, chi è che ha interesse in questa pubblicità? Cioè, chi è che ha interesse a chi questi fatti siano resi noti?

I primi sono i terzi perché ogni volta che l'imprenditore entra in contatto con i terzi i terzi avranno interesse a conoscere tutte le informazioni relative all'impresa, ancor prima magari di voler sapere se ci vogliono entrare in contatto oppure no. Questo è sicuramente giusto tanto che la pubblicità è rivolta in primo luogo di terzi.

Però, in realtà, anche l'imprenditore è un soggetto di per sé interessato perché più è trasparente un'impresa e più persone vogliono investire, perché sanno che quegli imprenditori e fa le cose bene. Questo principio è sicuramente molto rilevante per tutte le società che operano in mercati regolamentati, cioè tutte le società che sono quotate in borsa (Apple), evidentemente più rendendo conoscibili le mie informazioni più persone investiranno nell'impresa, cioè saranno disposte a dare dei soldi all'impresa.

Se rimaniamo però su un gradino diciamo più basso (imprenditore individuale, piccola impresa agricola, piccola impresa commerciale) comunque l'imprenditore ha interesse a che un certo tipo di informazioni (inizio e fine, sulla struttura organizzativa..) siano pubbliche.

Se avessi un procuratore e ogni volta che devo fare qualcosa dovessi comunicarlo, questo renderebbe incredibilmente più complesso ogni traffico giuridico, se invece tutte quelle informazioni possono essere date per scontate, perché io le ho già registrati in un pubblico registro, posso dare per scontato che i terzi che vengono a contatto con me già le conoscano è anche del mio interesse (tutti i traffici giuridici che io svolgerò saranno incredibilmente più semplificati).

Pubblicità di fatto e pubblicità di diritto

La pubblicità è quello che si conosce dell'impresa, pubblicità di fatto pubblicità di diritto dipende un po' dall'angolo visuale a cui guardiamo.

C'è la possibilità che se io svolgo la mia attività di impresa nei fatti questa sia percepibile all'esterno (ho un negozio in cui vendono le mie marmellate, banalmente se uno ci passa davanti lo vede e si accorge che c'è un'impresa che fa quella roba lì) –> pubblicità di fatto: i terzi hanno percezione del fatto che ci sia un'impresa e che ha più o meno quell'oggetto.

Però, chiaramente, questa percezione fattuale non è di per sé idonea a restituire ai terzi un'immagine completa sull'impresa perché possono cogliere il tipo di attività che svolge ma nulla più (non so quando è iniziata, non so che struttura organizzativa ha, non so se è una società, se è un imprenditore individuale, sei un’impresa familiare, se si serve di determinati marchi, se si serve di determinati ausiliari). Quindi tutte queste informazioni sono informazioni che non sono facilmente percepibili all'esterno, da una situazione fattuale ma al contrario sono informazioni largamente rilevanti se io decido di contrarre con l'impresa (non se sono un consumatore finale, un fornitore potrebbe avere qualche interesse in più).

Tutte quelle informazioni che non sono percepibile all'esterno vanno rese note tramite la pubblicità di diritto –> quando io tramite un istituto giuridico (il registro delle imprese) do una rilevanza questi fatti non solo fattuale ma anche giuridica, quindi le evidenze attuali acquistano una rilevanza giuridica. In un certo senso, questa rilevanza giuridica finisce per cristallizzare un po' queste informazioni, cioè quello che io nei fatti posso percepire può variare, quando io li scrivo cristallizzo quelle informazioni all'interno del registro delle imprese.

Effetti della pubblicità

  • Notizia –> conoscibilità
  • Dichiarativa –> conoscibilità + opponibilità
  • Costitutiva –> conoscibilità + opponibilità + esistenza

Grado di pubblicità notizia: è il grado più basso nella scala della pubblicità, sono in ordine ascendente per grado di rilevanza dell'attività. Una pubblicità notizia vuol dire che quando io iscrivo quell'atto all'interno del registro delle imprese lo sto rendendo noto, ne sto dando notizia, lo sto rendendo conoscibile. Non c'è un'altra caratteristica giuridica che scatta quando la pubblicità anche effetto dichiarativo. L’efficacia dichiarativa dell'iscrizione all'interno del registro è quando si presume che tutti i soggetti ne vengano a conoscenza anche se magari i terzi non hanno effettivamente consultato il registro delle imprese, in questo modo c'è ha una valenza giudice che è più efficace dal punto di vista giuridico: nel caso in cui magari il terzo dice di non conoscere un'informazione, ma con questa iscrizione è disponibile e quindi opponibile.

Quindi se la pubblicità notizia da solo conoscibilità di quel fatto, la pubblicità dichiarativa lo rende anche opponibile ai terzi, cioè dal momento in cui io iscrivo quel fatto nel registro delle imprese lo sto comunicando e da quel momento in avanti si presume, quindi c'è una presunzione di conoscenza di quel fatto per i terzi, i terzi non possono giustificarsi e dire che non lo sapevano.

La nozione di buona fede: il terzo in buona fede dovrà dare un prova di non essere venuto a conoscenza del fatto –> sarà difficile, dato che il fatto era iscritto nel registro delle imprese. In teoria, questa è la tutela che la legge dal terzo. Differenza tra effetto positivo ed effetto negativo dell'efficacia dichiarativa:

  • Effetto positivo: con l'iscrizione c'è un effetto pratico di effettiva conoscibilità e opponibilità ai terzi
  • Effetto negativo: significa il contrario, cioè quando io non iscrivo, quindi ometto di scrivere nel registro delle imprese un atto che invece, ex lege, avrei dovuto iscrivere non si genera né l'effetto di conoscibilità né l'effetto di opponibilità –> i terzi non sono tenuti a saperlo. L’imprenditore può dare comunque prova contraria, cioè provare che il terzo era a conoscenza del fatto, anche se lui è stato negligente e non l'ha iscritto.

Questa distinzione tra pubblicità notizia pubblicità dichiarativa, nel nostro ordinamento, non ha più molto senso. Aveva sicuramente una rilevanza prima del 2001. La pubblicità prima era parte dello statuto dell’imprenditore commerciale, l'obbligo di pubblicità, in teoria, il codice lo impone solo all'imprenditore commerciale. In realtà, pure l'imprenditore agricolo pure il piccolo imprenditore si iscrivono nel registro delle imprese, in una sezione speciale, ma comunque non è vero che non ce l'hanno quella obbligo di pubblicità. Questo perché dal 42 a oggi legislatori successivi hanno ritenuto che non rendere conoscibile alcuna informazione su un’impresa agricola non ha particolare senso, anche perché le imprese agricole (anche se hanno un altro oggetto della loro attività) possono avere dimensioni abbastanza rilevanti, quindi può venire a contatto con una serie non insignificante di terzi. Quindi ha ritenuto che un certo grado di pubblicità avrebbe dovuto essere esteso anche agli imprenditori non commerciali. Questa distinzione un originaria che troviamo nel codice e l’indicazione generale che la pubblicità onera solo l'imprenditore commerciale non è più così vera. Tant’è che oggi anche l'efficacia dell'iscrizione nel registro delle imprese nella sezione speciale del registro delle imprese ha efficacia dichiarativa, cioè se io mi iscrivo là come imprenditore agricolo io oppongo l’esistenza della mia impresa, diventa non solo conoscibile ma anche opponibile ai terzi.

La pubblicità costitutiva: conoscibilità, opponibilità e se manca l’iscrizione nel registro delle imprese l'impresa non esiste (questo vale per la società di capitali). Costitutiva vuol dire che tutti gli atti che stanno sotto quel tipo di pubblicità se non sono iscritti non solo non sono conoscibili e non sono opponibili ma non esistono proprio, non sono atti efficaci nella sfera giuridica, nel mondo giuridico. L’esempio tipico che si fa nel diritto commerciale è quello delle società di capitali. Le società di capitali per venire ad esistenza, quindi per diventare un soggetto di diritto autonomo rispetto ai propri soci, per avere una personalità giuridica, devono iscriversi nel registro imprese. Questa iscrizione li costituisce, da loro una personalità giuridica, senza non esisterebbero. In realtà, in questa triade mancherebbe un gradino che riguarda più in dettaglio le società di persone. L’efficacia normativa: acquisto di una serie di norme di favore che il legislatore dispone per le società di persone regolari, quindi iscritte al Registro delle Imprese. Noi abbiamo detto costitutiva vale solo per le società di capitali, quindi di contro traiamo la conclusione che per le società di persone non serve iscriversi per costituirsi. Allora uno potrebbe dire “io ho l'obbligo di iscrizione ma non mi iscrivo, perché tanto non mi interessa anzi, non voglio rendere conoscibile a nessun terzo né l’inizio né la fine dell'impresa, né la mia struttura, saranno problemi dei terzi” è una scelta che non è del tutto in linea con gli obblighi di legge ma si può fare, perché la società di persone esiste comunque come soggetto giuridico separato dai soci anche senza l'iscrizione perché l'efficacia dell’iscrizione non è costitutiva. La legge, per incentivare in qualche modo le società ad iscriverti, dice “benissimo se tu non ti iscrivi ti si applicherà un determinato regime giuridico (che evidentemente per molti versi avrò un regime giuridico un pochino più sfavorevole rispetto a quello delle altre società di persone), più sfavorevole rispetto a quello che ti si applicherà invece quando ti iscrivi”. Quindi con l'iscrizione non acquisto personalità giuridica, perché ce l'ho già, ma acquisto la possibilità di giovarmi di una serie di norme di favore che il legislatore dispone per le società di persone regolari, quindi iscritte al Registro delle Imprese.

Normativa di riferimento

Abbiamo detto che la prima comparsa alla ribalta del registro delle imprese è con il codice del 42, prima avevamo un codice civile diverso nel 1942 c'è stata questa maxi revisione di tutta la legislazione civile, a seguito della quale anche la legislazione commerciale ha continuato ad essere inclusa all'interno del codice civile, perché ci sono alcuni Stati che ancora oggi hanno tutta la legislazione commerciale e societaria in un codice separato (per esempio in Francia hanno il Cod commercio). In Italia questo succedeva molto tempo fa, perché nel 1882 anche noi avevamo un codice di Commercio separato dal Codice Civile, poi il fatto che i traffici giuridici dell'impresa siano entrati diciamo prepotentemente a far parte di tutta la disciplina dei rapporti tra privati ha fatto propendere il nostro legislatore per inserire, cioè richiamare all'interno della legislazione civile anche le norme sul diritto commerciale, quindi diritto dell'impresa e diritto delle società. L’introduzione del registro delle imprese quindi avviene proprio con quelle operazioni l'introduzione delle norme e emanazione del codice civile del 42, che è quello che leggiamo ancora oggi, con numerosissime revisioni.

Le caratteristiche originarie di questo registro delle imprese:

  • Era un registro evidente cartaceo, data la mancanza dei supporti informatici che oggi ne consentono un tipo di tenuta diversa
  • Era previsto, tendenzialmente, solo per l'imprenditore commerciale. L'obbligo gravava solamente sugli imprenditori commerciali
  • Per diventare efficace, quindi per essere effettivamente introdotto nella nostra legislazione e nella pratica del mercato come Istituto funzionante, necessitava di regolamenti attuativi. Regolamenti attuativi che per lunghissimo tempo non sono mai stati emanati, quindi dopo il 42 c'erano queste norme ma il registro delle imprese non esisteva –> gli imprenditori commerciali si trovavano nella situazione di avere un obbligo di pubblicità ma non avere effettivamente il registro, che era loro indicato dalla legge, per iscrivere gli atti relativi alla loro impresa.

A questa grave mancanza si è messa una tappa istituendo un regime transitorio per cui l’iscrizione degli atti relativi all'impresa non avveniva nel registro delle imprese ma nei registri di cancelleria, cioè tutti quei registri già esistenti presso le cancellerie dei Tribunali. Fino a non moltissimo tempo fa, gli atti relativi all'impresa andavano a iscrivere direttamente in tribunale.

Poi, nel 1993 e in particolare il 1995, dopo soli 50 anni si previsto di dare attuazione, cioè con una norma di legge di provvedere a emanare quei regolamenti attuativi che servivano per porre effettivamente in essere il funzionamento del registro delle imprese. Quindi con una prima legge si è previsto sia al riordinamento delle camere di commercio (che vedremo essere i soggetti che materialmente tengono e reggono questo registro delle imprese) e poi c'è finalmente stato questo regolamento di attuazione. Nel 1995 è stato ufficialmente istituito il registro delle imprese disciplinato all'articolo 2188 del codice civile. Evidentemente in questi soli 50 anni che sono passati dall'istituzione all'attuazione le esigenze giuridiche e fattuali e di mercato sono cambiate, quindi con queste due leggi e regolamenti è stata anche un po' cambiata la disciplina originaria del codice civile rispetto al Registro delle Imprese. Quindi se nel codice civile era stato previsto come un registro cartaceo, già nel 93 esistevano dei mezzi, pur un pochino più rudimentali di quelli di adesso, che co

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiapiardi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Policaro Giuseppe.
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