Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 10
Lezioni 7 e 8 (Situazioni giuridiche - diritto soggettivo - classificazione dei diritti soggettivi - rapporto giuridico) Pag. 1 Lezioni 7 e 8 (Situazioni giuridiche - diritto soggettivo - classificazione dei diritti soggettivi - rapporto giuridico) Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 10.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni 7 e 8 (Situazioni giuridiche - diritto soggettivo - classificazione dei diritti soggettivi - rapporto giuridico) Pag. 6
1 su 10
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LEZIONE 9 – 11/10 DIRITTI REALI

L’art. 810 c.c. stabilisce che sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti

reali.

La norma presuppone la distinzione tra due tipologie di beni giuridici:

1) I beni cosa: le cose, ovvero porzioni fisiche del mondo, sensorialmente

percepibili.

2) I beni immateriali: beni che pur non avendo una consistenza fisica, sono

comunque idonei a procurare all’uomo determinate utilità.

I beni cosa sono oggetto di diritti reali (da res, cosa); invece, quelli immateriali, in

particolare le invenzioni nel campo della tecnica sono oggetto del diritto di brevetto,

le idee creative nel campo culturale sono oggetto del diritto d’autore entrambi

disciplinati dal diritto industriale.

Nell’ambito delle cose o dei beni, vi è una distinzione tra beni immobili e mobili (art.

812 c.c.)

Mobili: proprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, abitazione e servitù previali.

Tutti questi diritti (tranne la proprietà) sono DIRITTI REALI MINORI o DI GODIMENTO

o SU COSA ALTRUI (in re aliena), in quanto gravano su di un bene che è di proprietà di

altri.

Accanto alla proprietà ed ai diritti reali minori, vi sono poi i DIRITTI REALI DI

GARANZIA, che sono il pegno e l’ipoteca, i quali gravano su uno o più beni del

debitore o di un terzo (terzo dato di pegno/ipoteca) e assicurano al creditore

(pignoratizio/ipotecario) di potersi soddisfare su quel bene sul quale gravano con

preferenza rispetto a tutti gli altri creditori. Attribuiscono al creditore una garanzia

specifica che si aggiunge alla garanzia patrimoniale generica costituita da patrimonio

del debitore, composto da tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.)

Tutti questi diritti hanno per contenuto due facoltà:

- Godimento: implica il potere (del titolare) di usare la cosa oggetto del diritto.

Nella proprietà questa facoltà ha la massima estensione (art. 832 c.c.), entro i

limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge. Fa parte del

contenuto di tutti gli altri diritti reali minori, ma in questi è più limitata.

Es. l’usufruttuario può godere della cosa usandola in modo diretto o indiretto,

ma non può cambiarne la destinazione economica (art. 981 c.c.), inoltre anche

l’usufruttuario può scegliere di non usare la cosa, ma il non uso protratto per

20 comporta l’estinzione di quel diritto per prescrizione.

Nella proprietà questa facoltà può subire una compressione quando sullo

stesso bene, oggetto di proprietà, concorda un diritto reale minore di un terzo;

in questo caso, si dice che la proprietà da piena diventa nuda, perché la sua

facoltà di godimento si comprime per consentire il godimento del bene da

parte del titolare del diritto reale minore. (ELASTICITA’)

- Disposizione: il titolare può modificare la titolarità del diritto alienandolo,

rinunziandovi, costituendo a favore di un terzo (proprietà) un diritto reale

minore.

Questa facoltà può in taluni casi non far parte del convenuto del diritto reale

minore; per esempio l’usuario e l’abitatore (titolari di diritto di uso e

abitazione) non possono cederli ad altri (art. 1024 c.c.).

Caratteristiche generali e specifiche dei diritti reali:

1) IMMEDIATEZZA/AUTOSUFFICIENZA: il diritto reale, in quanto diritto assoluto,

consente al suo titolare di soddisfare in modo immediato il proprio interesse

esercitando le facoltà che ne sono di contenuto, senza l’intermediazione del

comportamento di altri. Questo grazie alla relazione diretta tra diritto e bene.

Tutti coloro che non sono titolari del diritto (terzi) qualora ledano il diritto

reale incorrono in responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito (art. 2043

c.c.)

2) INERENZA: il diritto reale inerisce al bene, cioè grava direttamente sulla cosa.

Da ciò discende l’opponibilità del diritto reale a tutti (erga omnes). Questa

opponibilità ai terzi si manifesta in modo differenziato a seconda che si tratti di

proprietà o di diritto reale minore.

Nella proprietà il proprietario può esercitare l’azione di rivendicazione nei

confronti di chiunque possegga o detenga la cosa senza un titolo preferenziale

(art. 948 c.c.). cioè il proprietario può ottenere tramite questa azione giudiziale

che chiunque esercita di fatto un potere sulla cosa sua, venga condannato a

restituirgliela (rivendicare la cosa). Inoltre, il proprietario può esercitare

l’azione negatoria (art. 949 c.c.) volta a fare accertare l’inesistenza di diritti che

reali minori che altri pretenda di avere sulla cosa stessa.

Nei diritti reali minori, l’opponibilità si manifesta sotto sequela (ius sequaelae),

cioè il diritto reale minore segue il bene sotto ogni successivo proprietario del

bene stesso. il diritto segue il bene.

3) TIPICITA’ E TASSATIVITA’: i diritti reali sono disciplinati e previsti nel numero

chiuso stabilito della legge. Tuttavia, i diritti reali sono disponibili, nel senso che

circolano tra i privati per lo più tramite contratto.

DIRITTI DI CREDITO

Il diritto di credito non è il potere su una cosa, ma è la pretesa al conseguimento di

un bene, che può essere o un bene cosa (di proprietà indifferentemente del creditore

stesso o del debitore o di un terzo) oppure può essere un servizio (es. la pulizia e la

manutenzione di un locale, o un’opera intellettuale come la cura della salute da parte

di un medico verso il paziente o la difesa in giudizio di un assistito da parte di un

avvocato).

Mentre la proprietà esprime l’appartenenza di un bene al suo titolare, il diritto di

credito esprime l’aspettanza di un bene al suo titolare quel bene gli è dovuto.

Si ha quindi un collegamento funzionale tra una situazione di vantaggio attiva (diritto

di credito) ed una situazione di svantaggio attiva (obbligo se è di natura

patrimoniale è il debito).

Il creditore, infatti, per procurare il soddisfacimento del proprio interesse deve

ottenere la cooperazione dovuta del debitore. In particolare, il creditore, esercitando

la facoltà di pretesa, può esigere dal debitore l’adempimento, cioè l’esatta

esecuzione della prestazione dedotta (prevista) in obbligazione.

Il debitore non ha scelta se adempiere o no, ma l’adempimento è un atto dovuto;

l’inadempimento espone il debitore a responsabilità da

inadempimento/contrattuale/del debitore prevista e disciplinata all’art. 1218 c.c. che

va tenuta distinta dalla responsabilità extracontrattuale/per fatto illecito all’art. 2043

c.c.

Pertanto, il creditore, in caso di inadempimento, può ottenere la condanna giudiziale

del debitore ad adempire unitamente al danno da ritardo; se la prestazione restasse

inadempiuta anche dopo la condanna giudiziale, scatterebbe la fase di esecuzione

forzata, per cui il creditore potrà sulla base dell’art. 2910 c.c. espropriare uno o più

beni del debitore e soddisfarsi per l’equivalente tramite la vendita forzata di quel

bene. FACOLTA’ DI PRETESA.

Un’altra facoltà del diritto di credito è la FACOLTA’ DI DISPOSIZIONE; anche il

creditore può modificare la titolarità del diritto di credito, cedendo il proprio credito

a terzi oppure rinunziandovi con la revisione del debito.

Non hanno la caratteristica dell’immediatezza/autosufficiente siccome sono diritti

relativi; non hanno inerenza in quanto non gravano su beni; non hanno neanche

opponibilità ai terzi, ciò significa che il diritto di credito può essere fatto valere

(almeno come pretese all’adempimento) sono nei confronti del debitore e non verso

i terzi.

Es. tizio stipula un contratto con caio. Il contratto ha effetto traslativo, quello

preliminare ha effetto obbligatorio, nel senso che obbligherà le parti a stipulare in

seguito un contratto definitivo.

Il preliminare fa sorgere per le parti l’obbligo di stipulare poi un contratto definitivo.

Perciò caio è creditore verso tizio di ricevere un contratto definitivo.

Se però tizio vende la proprietà ad X, che poi ovviamente acquisterà la proprietà, Caio

non potrà prendere comunque il trasferimento della proprietà, ma potrà chiedere a

tizio solamente il risarcimento del danno per inadempimento, in quanto il contratto

era preliminare.

Un’altra caratteristica dei diritti di credito è che, accanto ai crediti tipici (disciplinati

completamente dalla legge) possono esserci crediti atipici, il cui contenuto è stabilito

dai privati. →

Lesione del credito da parte di terzi (lesione aquiliana, dalla lex aquilia) art. 2043

c.c.

Diritto ad essere risarciti perché un terzo avrebbe impedito al debitore di adempiere

alla prestazione.

A seguito di una richiesta dell’associazione calcistica torinese dopo una tragedia, la

cassazione nel 1953 afferma che il diritto di credito è un diritto relativo, perciò esso

può trovare tutela solo rispetto al creditore nel rapporto inter partes, non attraverso

terzi.

Anni dopo la cassazione a sessioni unite nel 1971 afferma un principio opposto a

quello del 1953, ovvero: pur essendo il diritto di credito un diritto relativo, esso può

avere tutela risarcitoria aquiliana quando sia leso dall’esterno (da un terzo) a

condizione però che la prestazione dovuta dal debitore fosse soggettivamente

infungibile (insostituibile, può essere data solo da quel debitore e non da altri) e dal

fatto che il terzo abbia procurato al creditore una perdita irreparabile.

(es. la prestazione intellettuale è infungibile).

Perciò non ogni fatto del terzo che attempi alla persona del debitore, rende il terzo

responsabile.

→ es. tizio deve a caio 10’000€. Sempronio uccide tizio. Sempronio non è

responsabile nei confronti di Caio in quanto il debito lo potranno pagare gli eredi.

Il diritto di credito, come interesse a ricevere la prestazione dal debitore, è un

interesse protetto erga omnes, per cui se il debitore non adempie risponde di

responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) se il terzo impedisce al debitore di

adempiere e determina l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (perdita

irreparabile), risponde alla responsabilità extracontrattuale o per fatto illecito (art.

2043 c.c.) DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO

- Sono diritti soggettivi a metà tra i diritti di reali e di credito.

- Sono diritti assoluti e non patrimoniali.

Es.: diritto del locatario/conduttore nascente dal contratto di locazione. Secondo

l’art. 1571 c

Dettagli
A.A. 2018-2019
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jeffersonjijon99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Renda Andrea.