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LEZIONE 9 – 11/10 DIRITTI REALI
L’art. 810 c.c. stabilisce che sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti
reali.
La norma presuppone la distinzione tra due tipologie di beni giuridici:
1) I beni cosa: le cose, ovvero porzioni fisiche del mondo, sensorialmente
percepibili.
2) I beni immateriali: beni che pur non avendo una consistenza fisica, sono
comunque idonei a procurare all’uomo determinate utilità.
I beni cosa sono oggetto di diritti reali (da res, cosa); invece, quelli immateriali, in
particolare le invenzioni nel campo della tecnica sono oggetto del diritto di brevetto,
→
le idee creative nel campo culturale sono oggetto del diritto d’autore entrambi
disciplinati dal diritto industriale.
Nell’ambito delle cose o dei beni, vi è una distinzione tra beni immobili e mobili (art.
812 c.c.)
Mobili: proprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, abitazione e servitù previali.
Tutti questi diritti (tranne la proprietà) sono DIRITTI REALI MINORI o DI GODIMENTO
o SU COSA ALTRUI (in re aliena), in quanto gravano su di un bene che è di proprietà di
altri.
Accanto alla proprietà ed ai diritti reali minori, vi sono poi i DIRITTI REALI DI
GARANZIA, che sono il pegno e l’ipoteca, i quali gravano su uno o più beni del
debitore o di un terzo (terzo dato di pegno/ipoteca) e assicurano al creditore
(pignoratizio/ipotecario) di potersi soddisfare su quel bene sul quale gravano con
preferenza rispetto a tutti gli altri creditori. Attribuiscono al creditore una garanzia
specifica che si aggiunge alla garanzia patrimoniale generica costituita da patrimonio
del debitore, composto da tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.)
Tutti questi diritti hanno per contenuto due facoltà:
- Godimento: implica il potere (del titolare) di usare la cosa oggetto del diritto.
Nella proprietà questa facoltà ha la massima estensione (art. 832 c.c.), entro i
limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge. Fa parte del
contenuto di tutti gli altri diritti reali minori, ma in questi è più limitata.
Es. l’usufruttuario può godere della cosa usandola in modo diretto o indiretto,
ma non può cambiarne la destinazione economica (art. 981 c.c.), inoltre anche
l’usufruttuario può scegliere di non usare la cosa, ma il non uso protratto per
20 comporta l’estinzione di quel diritto per prescrizione.
Nella proprietà questa facoltà può subire una compressione quando sullo
stesso bene, oggetto di proprietà, concorda un diritto reale minore di un terzo;
in questo caso, si dice che la proprietà da piena diventa nuda, perché la sua
facoltà di godimento si comprime per consentire il godimento del bene da
parte del titolare del diritto reale minore. (ELASTICITA’)
- Disposizione: il titolare può modificare la titolarità del diritto alienandolo,
rinunziandovi, costituendo a favore di un terzo (proprietà) un diritto reale
minore.
Questa facoltà può in taluni casi non far parte del convenuto del diritto reale
minore; per esempio l’usuario e l’abitatore (titolari di diritto di uso e
abitazione) non possono cederli ad altri (art. 1024 c.c.).
Caratteristiche generali e specifiche dei diritti reali:
1) IMMEDIATEZZA/AUTOSUFFICIENZA: il diritto reale, in quanto diritto assoluto,
consente al suo titolare di soddisfare in modo immediato il proprio interesse
esercitando le facoltà che ne sono di contenuto, senza l’intermediazione del
comportamento di altri. Questo grazie alla relazione diretta tra diritto e bene.
Tutti coloro che non sono titolari del diritto (terzi) qualora ledano il diritto
reale incorrono in responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito (art. 2043
c.c.)
2) INERENZA: il diritto reale inerisce al bene, cioè grava direttamente sulla cosa.
Da ciò discende l’opponibilità del diritto reale a tutti (erga omnes). Questa
opponibilità ai terzi si manifesta in modo differenziato a seconda che si tratti di
proprietà o di diritto reale minore.
Nella proprietà il proprietario può esercitare l’azione di rivendicazione nei
confronti di chiunque possegga o detenga la cosa senza un titolo preferenziale
(art. 948 c.c.). cioè il proprietario può ottenere tramite questa azione giudiziale
che chiunque esercita di fatto un potere sulla cosa sua, venga condannato a
restituirgliela (rivendicare la cosa). Inoltre, il proprietario può esercitare
l’azione negatoria (art. 949 c.c.) volta a fare accertare l’inesistenza di diritti che
reali minori che altri pretenda di avere sulla cosa stessa.
Nei diritti reali minori, l’opponibilità si manifesta sotto sequela (ius sequaelae),
cioè il diritto reale minore segue il bene sotto ogni successivo proprietario del
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bene stesso. il diritto segue il bene.
3) TIPICITA’ E TASSATIVITA’: i diritti reali sono disciplinati e previsti nel numero
chiuso stabilito della legge. Tuttavia, i diritti reali sono disponibili, nel senso che
circolano tra i privati per lo più tramite contratto.
DIRITTI DI CREDITO
Il diritto di credito non è il potere su una cosa, ma è la pretesa al conseguimento di
un bene, che può essere o un bene cosa (di proprietà indifferentemente del creditore
stesso o del debitore o di un terzo) oppure può essere un servizio (es. la pulizia e la
manutenzione di un locale, o un’opera intellettuale come la cura della salute da parte
di un medico verso il paziente o la difesa in giudizio di un assistito da parte di un
avvocato).
Mentre la proprietà esprime l’appartenenza di un bene al suo titolare, il diritto di
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credito esprime l’aspettanza di un bene al suo titolare quel bene gli è dovuto.
Si ha quindi un collegamento funzionale tra una situazione di vantaggio attiva (diritto
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di credito) ed una situazione di svantaggio attiva (obbligo se è di natura
patrimoniale è il debito).
Il creditore, infatti, per procurare il soddisfacimento del proprio interesse deve
ottenere la cooperazione dovuta del debitore. In particolare, il creditore, esercitando
la facoltà di pretesa, può esigere dal debitore l’adempimento, cioè l’esatta
esecuzione della prestazione dedotta (prevista) in obbligazione.
Il debitore non ha scelta se adempiere o no, ma l’adempimento è un atto dovuto;
l’inadempimento espone il debitore a responsabilità da
inadempimento/contrattuale/del debitore prevista e disciplinata all’art. 1218 c.c. che
va tenuta distinta dalla responsabilità extracontrattuale/per fatto illecito all’art. 2043
c.c.
Pertanto, il creditore, in caso di inadempimento, può ottenere la condanna giudiziale
del debitore ad adempire unitamente al danno da ritardo; se la prestazione restasse
inadempiuta anche dopo la condanna giudiziale, scatterebbe la fase di esecuzione
forzata, per cui il creditore potrà sulla base dell’art. 2910 c.c. espropriare uno o più
beni del debitore e soddisfarsi per l’equivalente tramite la vendita forzata di quel
→
bene. FACOLTA’ DI PRETESA.
Un’altra facoltà del diritto di credito è la FACOLTA’ DI DISPOSIZIONE; anche il
creditore può modificare la titolarità del diritto di credito, cedendo il proprio credito
a terzi oppure rinunziandovi con la revisione del debito.
Non hanno la caratteristica dell’immediatezza/autosufficiente siccome sono diritti
relativi; non hanno inerenza in quanto non gravano su beni; non hanno neanche
opponibilità ai terzi, ciò significa che il diritto di credito può essere fatto valere
(almeno come pretese all’adempimento) sono nei confronti del debitore e non verso
i terzi.
Es. tizio stipula un contratto con caio. Il contratto ha effetto traslativo, quello
preliminare ha effetto obbligatorio, nel senso che obbligherà le parti a stipulare in
seguito un contratto definitivo.
Il preliminare fa sorgere per le parti l’obbligo di stipulare poi un contratto definitivo.
Perciò caio è creditore verso tizio di ricevere un contratto definitivo.
Se però tizio vende la proprietà ad X, che poi ovviamente acquisterà la proprietà, Caio
non potrà prendere comunque il trasferimento della proprietà, ma potrà chiedere a
tizio solamente il risarcimento del danno per inadempimento, in quanto il contratto
era preliminare.
Un’altra caratteristica dei diritti di credito è che, accanto ai crediti tipici (disciplinati
completamente dalla legge) possono esserci crediti atipici, il cui contenuto è stabilito
dai privati. →
Lesione del credito da parte di terzi (lesione aquiliana, dalla lex aquilia) art. 2043
c.c.
Diritto ad essere risarciti perché un terzo avrebbe impedito al debitore di adempiere
alla prestazione.
A seguito di una richiesta dell’associazione calcistica torinese dopo una tragedia, la
cassazione nel 1953 afferma che il diritto di credito è un diritto relativo, perciò esso
può trovare tutela solo rispetto al creditore nel rapporto inter partes, non attraverso
terzi.
Anni dopo la cassazione a sessioni unite nel 1971 afferma un principio opposto a
quello del 1953, ovvero: pur essendo il diritto di credito un diritto relativo, esso può
avere tutela risarcitoria aquiliana quando sia leso dall’esterno (da un terzo) a
condizione però che la prestazione dovuta dal debitore fosse soggettivamente
infungibile (insostituibile, può essere data solo da quel debitore e non da altri) e dal
fatto che il terzo abbia procurato al creditore una perdita irreparabile.
(es. la prestazione intellettuale è infungibile).
Perciò non ogni fatto del terzo che attempi alla persona del debitore, rende il terzo
responsabile.
→ es. tizio deve a caio 10’000€. Sempronio uccide tizio. Sempronio non è
responsabile nei confronti di Caio in quanto il debito lo potranno pagare gli eredi.
Il diritto di credito, come interesse a ricevere la prestazione dal debitore, è un
interesse protetto erga omnes, per cui se il debitore non adempie risponde di
responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) se il terzo impedisce al debitore di
adempiere e determina l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (perdita
irreparabile), risponde alla responsabilità extracontrattuale o per fatto illecito (art.
2043 c.c.) DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO
- Sono diritti soggettivi a metà tra i diritti di reali e di credito.
- Sono diritti assoluti e non patrimoniali.
Es.: diritto del locatario/conduttore nascente dal contratto di locazione. Secondo
l’art. 1571 c