A) B)
dello schema di Conto economico ( vedasi successivo § Le modifiche del decreto
del lavoro).
almeno 1/3 del totale della forza lavorativa complessiva deve essere
-
rappresentato da personale in possesso di un dottorato di ricerca o che svolgeva il
dottorato presso università sia italiane che straniere o comunque in possesso di
una laurea e che abbia svolto, da almeno un triennio, attività di ricerca certificata
presso istituti pubblici o privati, in Italia o all’estero;
la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una
-
privativa (protezione accordata dalla legge) relativa a un’invenzione industriale o
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varietà vegetale, direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività
dell’impresa.
Il legislatore dimostra una particolare sensibilità per le start up innovative
costituite in forma di S.r.l.. Per queste ultime è infatti ammessa la possibilità di
prevedere nell’atto costitutivo la creazione di categorie di quote fornite di diritti
differenziati.
Sempre con riferimento alla società “Start up innovativa”:
“In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo della start up innovativa, il
termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita almeno di un terzo viene
posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio
successivo)”. Così come precisato nella Relazione illustrativa del decreto
“l’estensione di dodici mesi, fermo ogni presidio a tutela dei creditori e dei soci,
può consentire all’impresa start up innovativa di completare l’avvio e di rientrare
fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi. La misura persegue
al contempo, l’obiettivo di snellimento procedurale nel periodo iniziale
dell’attività.”
Se la società si troverà nell’ipotesi di perdita più grave di cui agli art. 2447 (per la
S.p.a.) e 2482 ter (per la S.r.l.) gli amministratori dovranno, comunque, senza
indugio convocare l’assemblea per ridurre immediatamente la perdita e ricostituire
il capitale ad una cifra non inferiore al minimo legale.
39
I vantaggi fiscali della società “Start up innovativa”
Preso atto che le facilitazioni, in ambito fiscale, dipendono dal mantenimento dei
requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start up
innovativa e di incubatore certificato e che durano non oltre il quarto anno di
iscrizione, è fatto presente che già nella fase di costituzione si può usufruire
dell’esenzione dai diritti di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione nel registro
delle imprese e dal diritto annuale in favore della Camera di Commercio.
Si possono così riassumere le agevolazioni spettanti alle start up innovative:
in materia di imposte dirette nel triennio 2013-2015 è prevista una detrazione
dall’IRPEF pari al 19% delle somme investite nel capitale sociale di una o più
delle start up con un tetto massimo all’investimento agevolato di 500.000 euro per
ciascun anno. L’eventuale eccedenza di detrazione che non trovasse capienza
nell’esercizio in cui si effettua l’investimento potrà essere portata in detrazione
negli esercizi successivi ma non oltre il terzo. Ugualmente, nel triennio 2013-
2015, per i soggetti IRES è prevista una deduzione del 20% degli investimenti in
start up innovative, con un tetto massimo di euro 1,8 milioni. In questo caso
l’agevolazione opera direttamente attraverso una deduzione dal reddito
imponibile. Infine per le start up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico in ambito energetico è prevista una detrazione IRPEF pari al 25%
della somma investita e una deduzione IRES pari al 27% della somma investita.
La cessione, anche se parziale, dell’investimento prima dei due anni dalla
sottoscrizione comporta la decadenza dal beneficio e il conseguente obbligo di
restituzione dell’imposta detratta maggiorata degli interessi legali.
La Circolare Agenzia delle Entrate n.16/E dell’11 giugno 2014 precisa che alle
“start up innovative” non si applica la disciplina delle società non operative (cd
“di comodo”) e che il “triennio di osservazione” per le società in perdita
sistematica decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno
la qualifica di “start up innovativa”.
Sempre la predetta circolare n.16/E precisa che la società non deve essere
costituita per effetto di una fusione o scissione né per trasferimento d’azienda.
Invece l’operazione di trasformazione non preclude le agevolazioni previste.
1
Le modifiche del decreto del lavoro
Modifiche per le start up
Le Camere di Commercio, dopo le modifiche alla definizione di start up contenute
nel D.L. 28 giugno 2013 n. 76 (decreto lavoro) convertito nella Legge 9 agosto
2013 n. 99 (articolo 9 comma 16), assieme al coordinamento del Ministero dello
Sviluppo economico, hanno recepito tali modifiche e adeguato la documentazione
per l’accesso alle agevolazioni. Le modifiche sono state recepite nel modello di
40
autocertificazione delle start up innovative e nella guida per l’iscrizione nella
sezione speciale, che sono stati a loro volta aggiornati.
Le agevolazioni
Le agevolazioni previste per le start up riguardano gli oneri di costituzione e
registrazione presso le Camere di Commercio (esonero dei diritti camerali di
segreteria), l’assunzione di personale con contratti a tempo determinato della
durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi, la possibilità di remunerare i
propri collaboratori con stock option e i fornitori di servizi esterni attraverso il
work for equity.
I nuovi requisiti
Per quanto riguarda i nuovi requisiti, è previsto che le spese in ricerca e sviluppo,
che la start up deve dimostrare di aver sostenuto per avere accesso agli incentivi,
devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore
totale della produzione della start up innovativa. Dal computo per le spese in
ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni
immobili. Sono inoltre da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo e le spese
relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo - quali sperimentazione,
prototipazione e sviluppo del business plan - le spese relative ai servizi forniti da
incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni
impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e
licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e vanno descritte
nella nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro
effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
della start up.
Forza lavoro impiegata
Un altro requisito previsto è l’impiego come dipendenti o collaboratori, in
percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di
laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero ovvero, in percentuale
uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale.
Privativa industriale
La start up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una
privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una
1 Articolo tratto dalla rivista “Fiscal Focus, Il quotidiano del Professionista” 17.09.2013.
41
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato
presso il registro pubblico speciale per i programmi pe elaboratore, purché tali
privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Start up energetiche
Nell’ambito delle start up risulta interessante l’iniziativa del GSE patrocinata dal
MISE estesa anche alle giovani imprese energetiche italiane. Si chiama
“Corrente”, ovvero il progetto realizzato dal gestore servizi energetici con il
patrocinio del Ministero dello Sviluppo economico: nato per promuovere,
aggregare e supportare la filiera italiana della green economy, ora si dedica anche
alle start up del settore energetico attraverso Cleanstart, l’iniziativa che prevede
l’attivazione di servizi dedicati a queste nuove realtà imprenditoriali, con
l’obiettivo di assisterne, valorizzarne e promuoverne lo sviluppo e dare loro
visibilità. Aderendo a Corrente, le start up innovative del settore Cleantech,
iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, potranno
beneficiare dei servizi dedicati agli oltre 1.800 operatori già aderenti. In
particolare, i servizi comprendono l’attività di divulgazione delle opportunità
offerte dal settore nel contesto nazionale e internazionale, incontri di
approfondimento dei più interessanti mercati di investimento, eventi di
formazione, incontri bilaterali con controparti estere, info-day di presentazione di
opportunità di business, iniziative fieristiche e segnalazione di bandi o concorsi di
interesse. Vi saranno inoltre a supporto delle start up iniziative di formazione
finalizzate alla partecipazione ai bandi europei del settore energia, assistenza
nell’attività di ricerca di partner tecnologici, finanziari e commerciali, servizi di
scouting per l’individuazione di possibili mercati di sbocco.
Recenti chiarimenti
Con la Circolare n.3672/C del 29 agosto 2014 il Ministero dello Sviluppo
economico ha inteso semplificare gli adempimenti per la conferma del possesso
per le start up iscritte nella sezione speciale del registro delle
dei requisiti
imprese. Sono stati portati a due il numero degli adempimenti annui da effettuarsi
presso l'ente camerale: uniformando le scadenze per la dichiarazione semestrale
di ogni anno, di cui nel prosieguo.
al 30 giugno e al 31 dicembre
Per poter usufruire delle agevolazioni di natura finanziaria e fiscale le start up
innovative e gli incubatori certificati sono soggetti all'iscrizione nell'apposita
Il possesso dei requisiti è attestato dal legale
sezione del registro
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