Estratto del documento

A) B)

dello schema di Conto economico ( vedasi successivo § Le modifiche del decreto

del lavoro).

almeno 1/3 del totale della forza lavorativa complessiva deve essere

-

rappresentato da personale in possesso di un dottorato di ricerca o che svolgeva il

dottorato presso università sia italiane che straniere o comunque in possesso di

una laurea e che abbia svolto, da almeno un triennio, attività di ricerca certificata

presso istituti pubblici o privati, in Italia o all’estero;

la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una

-

privativa (protezione accordata dalla legge) relativa a un’invenzione industriale o

biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova

varietà vegetale, direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività

dell’impresa.

Il legislatore dimostra una particolare sensibilità per le start up innovative

costituite in forma di S.r.l.. Per queste ultime è infatti ammessa la possibilità di

prevedere nell’atto costitutivo la creazione di categorie di quote fornite di diritti

differenziati.

Sempre con riferimento alla società “Start up innovativa”:

“In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo della start up innovativa, il

termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita almeno di un terzo viene

posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio

successivo)”. Così come precisato nella Relazione illustrativa del decreto

“l’estensione di dodici mesi, fermo ogni presidio a tutela dei creditori e dei soci,

può consentire all’impresa start up innovativa di completare l’avvio e di rientrare

fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi. La misura persegue

al contempo, l’obiettivo di snellimento procedurale nel periodo iniziale

dell’attività.”

Se la società si troverà nell’ipotesi di perdita più grave di cui agli art. 2447 (per la

S.p.a.) e 2482 ter (per la S.r.l.) gli amministratori dovranno, comunque, senza

indugio convocare l’assemblea per ridurre immediatamente la perdita e ricostituire

il capitale ad una cifra non inferiore al minimo legale.

39

I vantaggi fiscali della società “Start up innovativa”

Preso atto che le facilitazioni, in ambito fiscale, dipendono dal mantenimento dei

requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start up

innovativa e di incubatore certificato e che durano non oltre il quarto anno di

iscrizione, è fatto presente che già nella fase di costituzione si può usufruire

dell’esenzione dai diritti di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione nel registro

delle imprese e dal diritto annuale in favore della Camera di Commercio.

Si possono così riassumere le agevolazioni spettanti alle start up innovative:

in materia di imposte dirette nel triennio 2013-2015 è prevista una detrazione

dall’IRPEF pari al 19% delle somme investite nel capitale sociale di una o più

delle start up con un tetto massimo all’investimento agevolato di 500.000 euro per

ciascun anno. L’eventuale eccedenza di detrazione che non trovasse capienza

nell’esercizio in cui si effettua l’investimento potrà essere portata in detrazione

negli esercizi successivi ma non oltre il terzo. Ugualmente, nel triennio 2013-

2015, per i soggetti IRES è prevista una deduzione del 20% degli investimenti in

start up innovative, con un tetto massimo di euro 1,8 milioni. In questo caso

l’agevolazione opera direttamente attraverso una deduzione dal reddito

imponibile. Infine per le start up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e

commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore

tecnologico in ambito energetico è prevista una detrazione IRPEF pari al 25%

della somma investita e una deduzione IRES pari al 27% della somma investita.

La cessione, anche se parziale, dell’investimento prima dei due anni dalla

sottoscrizione comporta la decadenza dal beneficio e il conseguente obbligo di

restituzione dell’imposta detratta maggiorata degli interessi legali.

La Circolare Agenzia delle Entrate n.16/E dell’11 giugno 2014 precisa che alle

“start up innovative” non si applica la disciplina delle società non operative (cd

“di comodo”) e che il “triennio di osservazione” per le società in perdita

sistematica decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno

la qualifica di “start up innovativa”.

Sempre la predetta circolare n.16/E precisa che la società non deve essere

costituita per effetto di una fusione o scissione né per trasferimento d’azienda.

Invece l’operazione di trasformazione non preclude le agevolazioni previste.

1

Le modifiche del decreto del lavoro

Modifiche per le start up

Le Camere di Commercio, dopo le modifiche alla definizione di start up contenute

nel D.L. 28 giugno 2013 n. 76 (decreto lavoro) convertito nella Legge 9 agosto

2013 n. 99 (articolo 9 comma 16), assieme al coordinamento del Ministero dello

Sviluppo economico, hanno recepito tali modifiche e adeguato la documentazione

per l’accesso alle agevolazioni. Le modifiche sono state recepite nel modello di

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autocertificazione delle start up innovative e nella guida per l’iscrizione nella

sezione speciale, che sono stati a loro volta aggiornati.

Le agevolazioni

Le agevolazioni previste per le start up riguardano gli oneri di costituzione e

registrazione presso le Camere di Commercio (esonero dei diritti camerali di

segreteria), l’assunzione di personale con contratti a tempo determinato della

durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi, la possibilità di remunerare i

propri collaboratori con stock option e i fornitori di servizi esterni attraverso il

work for equity.

I nuovi requisiti

Per quanto riguarda i nuovi requisiti, è previsto che le spese in ricerca e sviluppo,

che la start up deve dimostrare di aver sostenuto per avere accesso agli incentivi,

devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore

totale della produzione della start up innovativa. Dal computo per le spese in

ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni

immobili. Sono inoltre da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo e le spese

relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo - quali sperimentazione,

prototipazione e sviluppo del business plan - le spese relative ai servizi forniti da

incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni

impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le

spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e

licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e vanno descritte

nella nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro

effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante

della start up.

Forza lavoro impiegata

Un altro requisito previsto è l’impiego come dipendenti o collaboratori, in

percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di

personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un

dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di

laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso

istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero ovvero, in percentuale

uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in

possesso di laurea magistrale.

Privativa industriale

La start up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una

privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una

1 Articolo tratto dalla rivista “Fiscal Focus, Il quotidiano del Professionista” 17.09.2013.

41

topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia

titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato

presso il registro pubblico speciale per i programmi pe elaboratore, purché tali

privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Start up energetiche

Nell’ambito delle start up risulta interessante l’iniziativa del GSE patrocinata dal

MISE estesa anche alle giovani imprese energetiche italiane. Si chiama

“Corrente”, ovvero il progetto realizzato dal gestore servizi energetici con il

patrocinio del Ministero dello Sviluppo economico: nato per promuovere,

aggregare e supportare la filiera italiana della green economy, ora si dedica anche

alle start up del settore energetico attraverso Cleanstart, l’iniziativa che prevede

l’attivazione di servizi dedicati a queste nuove realtà imprenditoriali, con

l’obiettivo di assisterne, valorizzarne e promuoverne lo sviluppo e dare loro

visibilità. Aderendo a Corrente, le start up innovative del settore Cleantech,

iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, potranno

beneficiare dei servizi dedicati agli oltre 1.800 operatori già aderenti. In

particolare, i servizi comprendono l’attività di divulgazione delle opportunità

offerte dal settore nel contesto nazionale e internazionale, incontri di

approfondimento dei più interessanti mercati di investimento, eventi di

formazione, incontri bilaterali con controparti estere, info-day di presentazione di

opportunità di business, iniziative fieristiche e segnalazione di bandi o concorsi di

interesse. Vi saranno inoltre a supporto delle start up iniziative di formazione

finalizzate alla partecipazione ai bandi europei del settore energia, assistenza

nell’attività di ricerca di partner tecnologici, finanziari e commerciali, servizi di

scouting per l’individuazione di possibili mercati di sbocco.

Recenti chiarimenti

Con la Circolare n.3672/C del 29 agosto 2014 il Ministero dello Sviluppo

economico ha inteso semplificare gli adempimenti per la conferma del possesso

per le start up iscritte nella sezione speciale del registro delle

dei requisiti

imprese. Sono stati portati a due il numero degli adempimenti annui da effettuarsi

presso l'ente camerale: uniformando le scadenze per la dichiarazione semestrale

di ogni anno, di cui nel prosieguo.

al 30 giugno e al 31 dicembre

Per poter usufruire delle agevolazioni di natura finanziaria e fiscale le start up

innovative e gli incubatori certificati sono soggetti all'iscrizione nell'apposita

Il possesso dei requisiti è attestato dal legale

sezione del registro

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rossana_89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cagnasso Oreste.
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