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I vari tipi di società

Il contratto di società

Come esposto in premessa con il contratto di società (art. 2247 c.c.) «due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili». Il contratto di società è un contratto con «comunione di scopo»: in esso cioè – al contrario dei contratti di scambio in cui il venditore e il compratore perseguono scopi diversi - tutti i contraenti perseguono un obiettivo comune.

Con la partecipazione alla società ogni contraente acquista la posizione di socio, ossia il diritto di partecipare «per quote» ai risultati dell’attività sociale. La posizione di socio permette in particolare di:

  • Ricevere dalla società una parte degli utili realizzati mediante l’esercizio dell’attività economica;
  • Partecipare all’amministrazione della società;
  • Ricevere una quota del patrimonio realizzato all’eventuale scioglimento della società.

Se non stabilito diversamente, il potere di amministrazione (cioè la facoltà di gestione della società) implica quello di rappresentanza, cioè la facoltà di compiere atti giuridici validi verso terzi in nome e per conto della società (art. 2266 c.c.).

Come si distinguono i vari tipi di società

I diversi tipi di società si distinguono principalmente:

  • In rapporto all’«oggetto» (o scopo sociale), tra:
    • Società commerciali (che esercitano una delle attività previste dall’art. 2195 c.c.);
    • Società non commerciali (che esercitano attività economiche non commerciali, ad es. agricole o professionali); in tal caso è ammesso il ricorso alla società semplice.
  • In rapporto al diverso grado di responsabilità dei soci, tra:
    • Società di persone;
    • Società di capitali.

Nelle società di persone i soci (di S.n.c. e di S.a.s. in qualità di accomandatari) hanno di norma una responsabilità «illimitata e solidale» di fronte ad eventuali rovesci societari.

«Responsabilità illimitata» significa che un socio, se la società non è in grado di pagare i creditori, risponde con tutto il suo patrimonio personale.

«Responsabilità solidale» (o «in solido») significa che un socio risponde anche dei debiti contratti, in nome della società, dagli altri soci: se quindi i beni personali di un socio non sono sufficienti, la sua quota di debito deve essere pagata da tutti gli altri. Ciò implica anche che il creditore può decidere di rivalersi sui beni di un socio a sua scelta.

Nelle società di capitali i soci hanno invece una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto: quindi in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

Le società di persone

Le società di persone sono:

  • Società semplice (S.s.);
  • Società in nome collettivo (S.n.c.);
  • Società in accomandita semplice (S.a.s.).

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno «personalità giuridica»: non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado quindi tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l’eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

La ragione sociale è lo strumento di individuazione delle società di persone, ed è costituita:

  • Dall’eventuale nome della società;
  • Dal nome di uno o più soci;
  • Dall’indicazione del «rapporto sociale» («S.n.c», «S.a.s.»).

Il Codice Civile definisce la disciplina basilare delle società di persone trattando della società semplice (S.s.). Ciò significa che laddove il Codice non prevede esplicitamente un trattamento particolare per la S.n.c. o per la S.a.s., a queste si applica la normativa disposta per la S.s.

Nelle società di persone:

  • Le qualità dei singoli soci (competenza, abilità, onestà, ecc.) sono più importanti dei beni conferiti alla società: il lavoro costituisce infatti il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all’attività sociale;
  • Il numero dei soci è ristretto, e di conseguenza il capitale conferito nella società non è, di norma, molto elevato;
  • Tutti i soci (eccetto gli accomandanti nelle S.a.s.) sono responsabili con il loro patrimonio personale per i debiti sociali (responsabilità illimitata) e rispondono anche della parte di debito non pagata dagli altri soci (responsabilità solidale);
  • L’amministrazione (quindi la parte più significativa delle attività d’impresa) può spettare solo ai soci o a parte di essi.

Società semplice

Lo schema della società semplice è riservato a tutte le attività economiche che non siano qualificabili come commerciali e che non trovano corretto inquadramento nell’istituto della comunione, in quanto preordinate al mero godimento di beni. L’ambito di applicazione dello schema della società semplice è già evidente dalla lettura degli artt. 2247, 2248 e 2249 c.c. In particolare l’art. 2248 c.c. delimita l’ambito di applicabilità delle norme in tema di società da quelle in tema di comunione, statuendo che non rientrano nel concetto di società le forme di godimento collettivo di una o più cose (che vengono normativamente relegate al Titolo terzo del Libro Terzo).

L’art. 2249 citato, delineando i tipi di società, impone alle società che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali (come definite dall’art. 2195 c.c.) l’utilizzo degli schemi trattati nel Codice Civile al Capo terzo e successivi del Titolo quinto.

Società in nome collettivo

La nozione e la caratteristica fondamentale delle S.n.c. è che i soci rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni (debiti, impegni assunti, ecc.) della società. Si ricorda il significato di responsabilità solidale ed illimitata:

  • Responsabilità solidale significa che il socio, quando la società non è in grado di far fronte ai propri impegni, ne risponde interamente e non solo in proporzione alla sua quota di partecipazione;
  • Responsabilità illimitata significa che il socio risponde personalmente con tutto il suo patrimonio, naturalmente dopo che i creditori della società si sono avvalsi di tutto il patrimonio della società senza essersi interamente soddisfatti. In questo senso la responsabilità è chiamata anche sussidiaria e cioè, i soci rispondono in proprio personalmente quando i creditori della società non hanno potuto essere interamente pagati col patrimonio della società stessa.

La denominazione della società deve contenere il nome di almeno uno dei soci e l’indicazione del rapporto sociale.

Società in accomandita semplice

Caratteristica fondamentale di questo tipo di società è l’esistenza di due tipi di soci:

  • Gli accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni della società (praticamente come i soci di S.n.c.);
  • Gli accomandanti che invece rispondono soltanto per la quota da loro conferita (responsabilità limitata).

In sostanza l’intera regolamentazione delle S.a.s. è appunto basata sul rapporto esistente fra queste due categorie di soci mentre per il resto è disciplinata dagli stessi principi della società in nome collettivo.

La ragione sociale della società deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione che si tratti di una S.a.s. Se un socio accomandante acconsente che nella denominazione della società sia compreso il suo nome, egli risponde nei confronti dei terzi solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali. L’atto costitutivo deve indicare distintamente quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti.

Il socio accomandante diventa illimitatamente e solidalmente responsabile nei confronti dei terzi (e può anche essere escluso dalla società) qualora compia atti di amministrazione o tratti o concluda affari in nome della società; può, invece, trattare o concludere singoli affari quando sia munito di procura speciale. Infatti l’art. 2320 c.c. stabilisce il divieto di ingerenza nella gestione da parte del socio accomandante ma consente che questi possa trattare e concludere affari in nome della società in forza di una procura speciale per singoli affari che devono quindi essere predeterminati, in quanto il potere di direzione degli affari sociali deve rimanere esclusivamente in capo ai soci accomandatari.

Le società di persone: ulteriori importanti aspetti

Per quanto riguarda le società di persone, gli aspetti più salienti da tenere in considerazione sono fondamentalmente due:

  1. Il principio dell’intuitus personae;
  2. La responsabilità illimitata dei soci.

Il principio dell’intuitus personae

Il contratto di società di persone si presenta come un contratto intuitus personae, ossia come un contratto nel quale l’identità o le qualità personali di ciascuno dei contraenti sono determinanti del consenso degli altri contraenti. La sostituzione della persona del socio implica, perciò, una modifica delle originarie pattuizioni e richiede, come tale, il consenso degli altri soci (art. 2252 c.c.). Ovvero, “a nessun socio è consentito di cedere la sua quota senza il consenso degli altri, perché verrebbe con ciò unilateralmente a modificare il contratto, imponendo agli altri contraenti un socio che essi non hanno voluto e possono non gradire” (Ferrara).

Assumere responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali significa, per il socio, rispondere del loro adempimento “con tutti i suoi beni presenti e futuri” (art. 2740). È un principio che vale per tutti i soci nella società in nome collettivo (art. 2291 c.c.); per tutti i soci della società semplice; per i soli soci accomandatari nella società in accomandita semplice.

I soci accomandanti, godendo del beneficio della responsabilità limitata (art. 2313 c.c.) sono soggetti al divieto di ingerenza (art. 2320 c.c.): non possono, infatti, compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, pena la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Peraltro l’accomandante conserva il beneficio della responsabilità limitata (e pertanto non è soggetto a fallimento) qualora abbia compiuto, su delega dell’accomandatario, atti meramente esecutivi (Corte di Cassazione I Sez. Civile Sentenza n.15600 del 9/7/2014).

La responsabilità illimitata dei soci

Altro principio fondamentale è quello espresso dall’art. 2269 c.c., secondo cui chi entra in una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisizione della sua qualità di socio; così come, se il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento (art. 2290 c.c.).

In tema di responsabilità dei soci, le norme sopra citate si ricollegano all’art. 147 della Legge Fallimentare: se, dopo la dichiarazione di fallimento della società, si scopre l’esistenza di altri soci - oltre a quelli già dichiarati falliti insieme alla società - il tribunale dichiara anche il loro fallimento, senza doverne accertare l’insolvenza e, quindi, anche se personalmente solvibili. Per lo stesso principio se un socio illimitatamente responsabile esce dalla società, e questa viene successivamente assoggettata alle procedure fallimentari, una volta accertato che lo stato di insolvenza era già esistente al momento dell’uscita di quel socio dalla società, anche il vecchio socio può essere dichiarato fallito.

Società di capitali

Le società di capitali si differenziano dalle società di persone per una serie di fattori: gestione più complessa, costi maggiori, maggiore flessibilità. Le società di capitali hanno la c.d. “autonomia patrimoniale perfetta”. Ciò significa che nelle società di capitali l’aspetto del capitale (della società) ha una prevalenza sia concettuale che normativa rispetto al capitale dei soci: quindi la caratteristica fondamentale delle società di capitali riguarda proprio la responsabilità limitata che i soci hanno (dal punto di vista patrimoniale) per le obbligazioni della società, poiché essi rispondono dei debiti della società solamente nel limite del capitale che hanno conferito.

Le società di capitali hanno la capacità giuridica, a differenza delle società di persone. Le società di capitali sono considerate distinte dagli individui che le compongono, sia da un punto di vista fiscale che da un punto di vista civile. Le società di capitali dispongono di propri organi: Amministratore o Consiglio di amministrazione, l’Assemblea dei Soci ed il Collegio dei Sindaci.

La costituzione delle società di capitali avviene davanti a un notaio attraverso un atto pubblico costitutivo e statuto. Entro 30 giorni dalla stipula dell’atto costitutivo, la società deve essere registrata presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio del territorio di riferimento. Gli amministratori, ogni anno, devono redigere un rendiconto annuale, il cosiddetto bilancio d’esercizio, che deve essere reso pubblico presso la Camera di Commercio.

Le società di capitali possono essere:

  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.);
  • Società per azioni (S.p.a.);
  • Società in accomandita per azioni (S.a.p.a).

Gli adempimenti richiesti

Per la costituzione di una società di capitali in via preliminare è necessaria la predisposizione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo presso un notaio. Successivamente sarà necessario mettere in atto i medesimi adempimenti previsti per la costituzione di una ditta individuale, o di una società di persone e quindi inviare, esclusivamente per via telematica, la Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro delle Imprese competente.

La ComUnica permette di effettuare un unico adempimento per assolvere tutte le formalità necessarie alla costituzione dell’impresa e, in particolare:

  • Per richiedere l’attribuzione del codice fiscale o partita Iva all’Agenzia delle Entrate;
  • Per iscrivere l’impresa nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane;
  • Per assolvere gli adempimenti Inps ai fini previdenziali;
  • Per assolvere gli adempimenti Inail ai fini assicurativi.

Immediatamente dopo la spedizione della ComUnica, il Registro delle Imprese invia all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dall’impresa la ricevuta di protocollazione della ComUnica che costituisce il titolo per avviare la propria attività d’impresa. Contestualmente il Registro delle Imprese provvede ad inoltrare, automaticamente, le informazioni di competenza degli altri enti destinatari della comunicazione. All’indirizzo PEC dell’impresa, inoltre, vengono comunicati gli esiti del procedimento e in particolare:

  • Immediatamente dopo la spedizione, vi è comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • Entro 5 giorni dalla protocollazione viene comunicata l’avvenuta iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese;
  • Entro 7 giorni dalla protocollazione viene comunicato l’esito del procedimento da parte dell’Inail;
  • Entro 7 giorni dall’iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese viene comunicato l’esito del procedimento da parte dell’Inps.

Società a responsabilità limitata

La disciplina delle società a responsabilità limitata (S.r.l.) è contenuta nel Libro V, Titolo V, Capo VII, agli artt. 2462 - 2483 c.c. Il legislatore è recentemente intervenuto sulla disciplina della S.r.l., da un lato introducendo la nuova "società a responsabilità limitata semplificata" (art. 2463-bis c.c.) per la costituzione della quale è stato previsto un procedimento semplificato e alcune agevolazioni in deroga alle disposizioni dettate dalla disciplina ordinaria e, dall'altra, consentendo la possibilità di costituire S.r.l. "ordinarie" con capitale anche inferiore ai diecimila euro.

La S.r.l. è una società di capitali che risponde solo con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali (principio dell'autonomia patrimoniale) e i soci godono, in linea di principio, del beneficio della responsabilità limitata alla quota di capitale conferita (art. 2462 co. 1 c.c.). Con il principio della responsabilità limitata vige dunque la perfetta separazione fra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rossana_89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cagnasso Oreste.
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