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Le modifiche dello statuto
Costituisce modificazione dello statuto di una società per azioni ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale; mutamento che può consistere sia nell'inserimento di nuove clausole, sia nella modifica o soppressione di clausole preesistenti.
Per regola generale le modificazioni dello statuto rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci in sede straordinaria. La delibera è quindi adottata con le maggioranze previste in via generale per l'assemblea straordinaria.
Le delibere modificative dello statuto sono affidate al controllo del notaio, mentre il controllo giudiziario è eventuale e facoltativo. In base all'attuale disciplina è il notaio che verbalizza la delibera dell'assemblea che verifica l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e ne richiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'ufficio del registro a sua volta, verificata la regolarità
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge ne dà comunicazione agli amministratori che possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale.
La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione e quindi non può essere eseguita prima della stessa.
Il diritto di recesso
L'applicazione del principio maggioritario anche per la modificazione dello statuto fa sì che nella società per azioni la minoranza non può impedire modifiche dell'assetto societario.
In presenza di delibere modificative di particolare gravità, la minoranza è direttamente tutelata dalla previsione di maggioranze più elevate e dal riconoscimento del diritto di recesso dalla società.
Il diritto di recesso è stato profondamente modificato con la riforma del 2003 in modo da assicurare una più efficace tutela dei soci di minoranza; infatti i
casi in cui il diritto di recesso è concesso sono stati vistosamente ampliati. Cause di recesso possono essere oggi distinte: - inderogabili; - derogabili dallo statuto; - statutarie; - specifiche per le società che fanno parte di un gruppo. Cause inderogabili: i soci che hanno concorso alle delibere riguardanti: - la modifica dell'oggetto sociale; - la trasformazione della società; - la revoca dello stato di liquidazione; - la modifica dei criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso; - la modifica dei diritti patrimoniali dello statuto. Il diritto di recesso spetta inoltre inderogabilmente ai soci assenti o dissenzienti quando: - una delibera introduce, modifica o sopprime una clausola compromissoria nello statuto; - si adotta nelle società quotate una delibera che comporta l'esclusione dalla quotazione. I soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti hanno il diritto di recesso. Cause derogabili: - la proroga del termine dellasocietà. Il prezzo di rimborso delle azioni viene determinato secondo criteri stabiliti dalla legge o dallo statuto sociale. Durante il periodo di liquidazione delle azioni, il socio recedente perde i diritti di voto e di partecipazione agli utili della società. Tuttavia, conserva il diritto di partecipare alle perdite fino alla data di effettivo rimborso delle azioni. È importante sottolineare che il diritto di recesso può essere esercitato solo in determinate circostanze, come ad esempio l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni o per cause statutarie. Inoltre, il diritto di recesso deve essere comunicato alla società entro un breve termine, di solito entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima. Le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede della società. Durante il procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente, viene seguita un'articolata disciplina. Le azioni del socio che recede vengono offerte in opzione agli altri soci e, se non acquistate da loro, possono essere collocate sul mercato. Nel caso in cui non vengano collocate né presso i soci né presso i terzi, le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società.società. Le modificazioni del capitale sociale Una specifica disciplina è dettata per la modificazione dello statuto relativa al capitale sociale: aumento e diminuzione. Può essere: - reale: si ha un aumento del capitale sociale nominale e del patrimonio della società per effetto di nuovi conferimenti; - nominale: si incrementa solo il capitale nominale mentre il patrimonio della stessa società resta invariato. L'aumento reale del capitale sociale Con l'aumento reale del capitale sociale, la società intende procurarsi nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio: nuovi conferimenti. L'aumento reale dà perciò luogo all'emissione di nuove azioni a pagamento, che vengono sottoscritte dai soci attuali, a cui per legge è riconosciuto il diritto di opzione, oppure dai terzi che così diventano soci. Competente a deliberare l'aumento di capitale è l'assemblea straordinaria dei soci. Lostatuto o una successiva modifica dello stesso possono però attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale. Il verbale della delibera del consiglio di amministrazione di aumento del capitale sociale deve essere redatto da un notaio. La relativa delibera consiliare è soggetta ai controlli previsti per le delibere modificative dall'atto costitutivo e ad iscrizione nel Registro delle Imprese. La deliberazione di aumento deve fissare il termine entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte. Può però verificarsi che l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto. In tal caso, il capitale è aumentato di importo pari alle sottoscrizioni raccolte. Il diritto di opzione Il diritto di opzione è il diritto dei soci attuali di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a pagamento. Esso consente di mantenere inalterata la proporzione in cui ciascun socio.partecipa al capitale e al patrimonio sociale. Tutto ciò comporta che il diritto di opzione ha un proprio valore economico, che l'azionista può monetizzare cedendolo a terzi qualora non possa concorrere all'aumento del capitale sociale.
Attualmente il diritto di opzione ha per oggetto le azioni di nuova emissione di qualsiasi categoria e le obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società.
Esso è attribuito a ciascun azionista in proporzione del numero di azioni già possedute.
Per l’esercizio del diritto d’opzione la società deve concedere agli azionisti un termine non inferiore a 30 giorni che decorrono dall’iscrizione dell’offerta di opzione nel Registro delle Imprese.
Gli amministratori non sono liberi di collocare a loro piacimento le azioni che sono rimaste per l’intero del diritto di prelazione o i diritti inoptate. Infatti solo se gli azionisti non si avvalgono degli offerti nel mercato regolamentato.
restano invenduti, le azioni di nuova emissione potranno essere liberamente collocate. Il diritto di opzione degli azionisti è in tutto o in parte sacrificabile in presenza di situazioni oggettive rispondenti ad un concreto interesse della società. Se l'esclusione del diritto d'opzione avviene per legge e/o perché l'interesse della società lo esige, è obbligatoria l'emissione delle nuove azioni con sovrapprezzo, in modo da ridimensionare il pregiudizio patrimoniale degli azionisti attuali. Il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione. Nelle società con azioni quotate tale parere è invece espresso dalla società incaricata della revisione contabile. L'aumento nominale del capitale sociale (o gratuito) del capitale sociale è operazione che non dà luogo a nuovi conferimenti e non determina perciò alcun incremento del.patrimonio sociale. L'aumento nominale è infatti posto in essere dall'assemblea straordinaria imputando a capitale e riserve e gli altri fondiiscritti in bilancio in quanto disponibili. Possono essere utilizzate: le riserve facoltative e le riservestatutarie prive di specifica destinazione.
L'aumento è quindi realizzato utilizzando valori già esistenti nel patrimonio della società. L'aumento nominale del capitale sociale può essere attuato o aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione o mediante l'emissione di nuove azioni: le azioni devono avere le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quella da essi già possedute, in modo da non alterare le preesistenti posizioni reciproche degli azionisti.
La riduzione del capitale sociale. La riduzione reale La riduzione reale del capitale resta però circondata da una serie
di cautele sostanziali e procedimentali, in quanto operazione potenzialmente pericolosa per i creditori sociali e per i soci di minoranza: riduce la consistenza del patrimonio sociale e può pregiudicare lo svolgimento dell'attività d'impresa. Il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo legale di 120.000 euro. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione, in modo che i soci siano preventivamente informati. La delibera può essere eseguita solo dopo 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese. La riduzione reale può aver luogo mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, o mediante rimborso agli stessi del capitale. La società può anche procedere all'acquisto e dal successivo annullamento di proprie azioni. Le modalità di riduzione prescelte devono comunque assicurare la parità di