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Attività di iniziativa
OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DI REATO (art. 347 cpp): L'ufficiale di polizia giudiziaria, senza ritardo (48h), riferisce al pubblico ministero per iscritto, con la comunicazione notizia di reato (CNR), gli elementi essenziali del fatto e gli elementi raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute (= le coordinate temporali di acquisizione della notizia di reato, le generalità dell'indagato e di chi può riferire notizie rilevanti). Quando sussistono ragioni di urgenza la CNR può essere data in forma orale, ma dovrà comunque seguire quella scritta.
ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA (art. 348 cpp): L'UPG deve raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole, ricercare cose e tracce pertinenti al reato, provvedere alla conservazione delle cose e dello stato dei luoghi, cercare persone informate sui fatti. Le attività di iniziativa
possono esser svolte anche dopo la CNR: svolgerà sia attività delegate che di iniziativa, se necessario, informando prontamente il pubblico ministero dei nuovi elementi. ACCERTAMENTI URGENTI (art.354 ccp): sottolinea l'esigenza di conservare lo stato dei luoghi, delle cose e delle persone, tipica degli UPG che intervengono sulla scena del reato durante le attività di tipo amministrativo. Se è possibile che le cose pertinenti al reato vengano compromesse prima dell'intervento del pm, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono compiere accertamenti e rilievi sullo stato delle cose, indispensabili per non far perdere una prova o una traccia che potrebbe non esistere più in futuro, quando si arriverà al processo. Se necessario, procedono a SEQUESTRO. IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA (art.349 cpp): Il soggetto che si ritiene responsabile deve essere identificato attraverso l'apposito verbale (=verbale di identificazione) e tutti irilievi/accertamenti necessari, a cui vengono uniti il verbale di nomina del difensore ed il verbale di elezione di domicilio. DUCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (art.357 cpp) precisa che tutte le attività che si svolgono come ufficiali di polizia giudiziaria devono essere documentate e verbalizzate, indicando con precisione cosa si è fatto, come lo si è fatto e come lo si è accertato: se non accertate fin dall'inizio queste informazioni potrebbero diventare irrecuperabili, impedendo al pubblico ministero di chiarire la dinamica dell'accertamento. Comprende: sommarie informazioni testimoniali (sit, 351), persecuzioni e sequestri (352 e 354), le operazioni e gli accertamenti previsti (dal 349, 353 e 354), il verbale redatto dagli UPG, la documentazione dell'attività di UPG, le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (253 co.1,2). SEQUESTRI Il SEQUESTROPROBATORIO (art. 253 cpp, previsto per UPG da 354 cpp), serve per assicurare la prova: verte sul corpo del reato o sulle cose pertinenti al reato che sono necessarie per accertare i fatti. E' possibile anche di iniziativa, in quanto la norma valetta insieme all'art. 354: "se del caso gli upg sequestrano". Nel verbale ne andrà specificato il motivo e, dopo averne consegnata una copia alla persona colpita interessata, si trasmette entro 48h (tassative!) al pubblico ministero del luogo dove è stato effettuato il sequestro così che possa confermarlo o richiedere la restituzione dei beni.
Il SEQUESTRO PREVENTIVO (art. 321 cpp): si previene un'ulteriore sviluppo della situazione criminosa. Il comma 3bis della norma precisa anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, per urgenza, non devono attendere il provvedimento del giudice: può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria che entro 48h trasmettono il verbale di sequestro al pubblico
ministero del luogo ove è stato eseguito, il quale entro ulteriori 48h chiede la convalida al giudice. Anche in questo caso i termini sono tassativi e lo sforare comporta l'inefficacia del sequestro, ma per un totale di 96h sarà possibile e valido anche se eseguito di iniziativa.
D I R I T T O P E N A L E N E L L A V O R O
È un tema molto ampio toccato da una pluralità di testi normativi: in tutti, il presupposto teorico è che chi introduce nelle fonti di rischio all'interno dell'attività lavorativa e trae profitto dallo sfruttamento di quell'attività lavorativa ha il dovere di tutelare la salute e la sicurezza di chi lavora per lui.
Nell'Art.2087 del codice civile "deve fare tutto quanto è possibile per ridurre al minimo i rischi che sono corsi dai lavoratori e quindi approntare tutte le misure necessarie per preservare la vita dei lavoratori". È un obbligo generico ma molto chiaro.
rispetto al punto. Per il codice di procedura penale ciò che deve essere protetto è la vita del lavoratore, la sua salute fisica e mentale. Per raggiungere questo scopo, utilizza due tipologie di sanzione diverse: a. REATI DI PERICOLO: reati nei quali il legislatore va a punire un soggetto perché ha posto in essere un comportamento pericoloso. NON è ancora stato leso il bene giuridico protetto. Il soggetto responsabile ha posto in essere le condizioni per il potenziale ledersi del bene giuridico. - reati di pericolo concreto: deve essere accertata l'esistenza del pericolo e il nesso causale con la condotta. - reati di pericolo astratto: il pericolo è presunto. Non interessa che ci sia davvero stato un pericolo, non c'è necessità di verificarlo, ci si limita a presumere che da quel tipo di condotta ne derivi sempre un pericolo. b. REATI DI DANNO: reati nei quali il bene giuridico viene effettivamente leso, il danno è giàverificato.Nell'ambito del diritto penale del lavoro avviene un meccanismo analogo: il legislatore, quindi, prevede diversi livelli di arretramento della tutela attraverso l'implementazione di fattispecie penali che hanno gravità diversa. La duplice tutela avviene attraverso alcune fattispecie di danno ed una pluralità di fattispecie di pericolo, distribuite in piccola parte nel codice penale e per lo più all'interno di leggi speciali. FATTISPECIE DI DANNO - DELITTINegli art. 589/590 del Codice Penale il legislatore punisce in modo grave chi danneggia due beni: la vita e la salute del lavoratore. Nell'ambito della sicurezza sul lavoro è tendenzialmente da escludere che ci sia una condotta dolosa da parte del datore di lavoro:
a. omicidio colposo (art. 589 cp): morte di una persona, reclusione da 6 mesi a 5 anni. Quando il fatto deriva dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (= colpa specifica), la pena è più grave (da2 a 7 anni) b. lesioni personali colpose, art. 590 cp: nocumento salute, reclusione fino a 3 mesi o multa fino a 309€. Se la colpa è specifica, la pena aumenta e il delitto può essere punibile a querela della persona offesa. Nel caso si verifichino lesioni gravi/gravissime la pena aumenta, precisato dall'art. 583 cp: - lesioni gravi: se ne deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona o che non permette di lavorare per >40 giorni, indebolimento permanente di un senso o di un organo, acceleramento del parto in donna gravida - lesioni gravissime: malattia insanabile, perdita di un senso, mutilazioni, perdita della capacità di procreare o parlare, deformazione o sfregio del viso permanente, aborto. Si parla di reati di danno/evento è sempre necessario verificare la presenza del nesso di causalità tra la violazione della regola cautelare e l'evento. In questi particolari casi sarà necessario domandarsi se il rispetto della
norma cautelare violata avrebbe evitato iverificarsi dell’evento mortale/lesivo: se la risposta è no, quella condotta possiederilievo causale. Nei casi in cui il fatto non dipende dalla violazione della misura cautelare:in quel caso si potrà contestare al soggetto agente la singola violazione, ma l’eventopotrà non essere addebitato a titolo colposo.
FAT T I S P E C I E D I P E R I C O L O - C O N T R AV V E N Z I O N I
Salvo piccole eccezioni, tutte le fattispecie di pericolo hanno natura di contravvenzioni.
Le contravvenzioni possono essere estinte attraverso una procedura semplificata,l’oblazione, che permette l’archiviazione del reato attraverso il pagamento si una sommapecuniaria.
I reati di pericolo si trovano, per la maggior parte, nel Decreto Legislativo 81/2008. Moltialtri permangono ancora nei testi originali, leggi più vecchie che sono sopravvissute al testounico.
Le sanzioni sono per lo più in capo ai soggetti citati nei
vari articoli: la violazione di uno degli obblighi riportati come oggetti di contravvenzione comporta che quel soggetto è passibile di denuncia, in quanto responsabile a prescindere dal fatto che ne derivi o meno un evento. Ciò che importa è che è stata violata una specifica condotta ritenuta penalmente rilevante a titolo di contravvenzione. Al soggetto sarà imputata una contravvenzione che esiste semplicemente in ragione del fatto che vi è stata la mancanza, quale reato di pericolo astratto con natura meramente formale. Tuttavia, è anche possibile che quella violazione susciti la verificazione di un danno più grande: in quel caso, chi ha commesso la violazione non sarà più solo responsabile di quella sanzione ma anche del più grave fatto di omicidio/lesioni colpose, perché quella violazione è causalmente collegata rispetto all'evento. Sarà necessario verificare che da quella violazione siaEffettivamente derivata la lesione, che potrebbe non essere in nessun modo correlata alla mancanza del soggetto agente.
OBL AZIONE E SANZIONI AMMINISTRATIVE
L'Art. 301 del Decreto Legislativo 81/2008 precisa che alle contravvenzioni contenute nel decreto e in tutte le altre leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con pena della sola ammenda o della pena alternativa "arresto o ammenda", si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 e seguenti del Decreto Legislativo 758/94.
Il meccanismo è previsto allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata in modo celere e senza procedere a processo. Se durante l'accesso ad un'azienda l'organo di vigilanza ravvisano solo una o più contravvenzioni, può impartire al contravventore una specifica prescrizione, prorogabile in alcuni casi, ma sempre inferiore ai 6 mesi (+6 per eventi "particolari") con un provvedimento.
omo deve presentare una richiesta scritta al pubblico ministero competente, indicando i fatti per i quali intende avvalersi dell'oblazione e fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare la sua ammissibilità. La richiesta deve essere firmata dal richiedente o dal suo difensore e deve essere corredata da eventuali documenti o prove a sostegno della sua posizione. Una volta ricevuta la richiesta, il pubblico ministero valuterà se accettare o respingere l'oblazione. Se accettata, il richiedente dovrà pagare una somma di denaro stabilita dal pubblico ministero, che varia a seconda della gravità del reato commesso. Il pagamento della somma costituisce una forma di sanzione pecuniaria e permette al richiedente di evitare il processo penale. È importante sottolineare che l'oblazione può essere richiesta solo per reati di lieve entità e non può essere applicata in caso di reati particolarmente gravi o reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore a 6 anni. Una volta effettuato il pagamento, il procedimento penale si estingue e il richiedente non sarà più perseguibile per il reato in questione. Tuttavia, è importante tenere presente che l'oblazione non comporta la cancellazione del reato dal casellario giudiziale, che rimarrà visibile per un determinato periodo di tempo. Infine, è importante consultare un avvocato o un esperto legale per valutare se l'oblazione è la soluzione più adatta al proprio caso e per ottenere tutte le informazioni necessarie per presentare correttamente la richiesta al pubblico ministero.