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Laboratorio di deontologia

Lezione 1 - Introduzione al corso

Obiettivi del laboratorio

Approssimarsi all’identità professionale -> essere psicologi porta con sé un fare.

Sviluppare competenze deontologiche -> rimandano a principi di legge;

Imparare l’importanza del rispetto dei principi enunciati nel Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (CDPI) -> il codice deontologico è legislativo;

Stimolare l’analisi critica di temi etici.

Affrontare casi clinici in diversi ambiti professionali -> se ne hanno molti sul codice e li vediamo a lezione, forse anche attraverso dei professionisti (vedere il punto di vista etico e risvolti deontologici dello svolgimento della professione).

Ci sono tantissime parole-chiave che ruotano intorno a queste lezioni come professionalità, CDPI=codice deontologico degli psicologi italiano, CNOP=Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi -> riunisce anche quelli regionali e di fatto ci si iscrive all’albo regionale, responsabilità, integrità, etica, disciplina, morale, competenze metodologiche e non solo, scienza e conoscenza, EFPA=Associazione Europea degli Psicologi cui sono stati chiesti pareri relativamente al nostro piano di studi EUROPSY, profilo professionale. -> La professionalità di psicologo viene scomposta a livello sia della magistrale sia della triennale. Lo psicologo deve sapere anche agire in termini morali ed è quello cui ci si approccia con questo corso.

È in corso la proposta di legge che permetta alla laurea magistrale di essere abilitante -> proposta che ha passato alcuni step e implica necessariamente il completare il percorso magistrale che varierà un po’, indubbiamente si aumenteranno le ore di tirocinio e di approccio al codice deontologico.

Testi di riferimento

  • Gulotta G., Calvi E. e Leardini E. (2018), Il nuovo codice deontologico degli psicologi. Commentato articolo per articolo con decisioni ordinistiche e giurisprudenza ordinaria, Giuffrè Editore. -> Ultima edizione fondamentale e aggiornata. Le parti fondamentali da avere ce le mette sul sito.

Programma

  • Obiettivi e principi generali del CDPI
  • Storia di una professione
  • La struttura del Codice Deontologico
  • Esercizio abusivo della professione
  • Novità legislative
  • Segreto professionale
  • Rapporto con gli utenti
  • Rapporto con i colleghi
  • Regolamento disciplinare
  • Analisi e commento di alcuni articoli con particolare riferimento all’ambito clinico.

Chi è e cosa fa lo psicologo

Definito dalla legge Ossicini:

  • Competenza professionale
  • Ruolo
  • Responsabilità
  • Integrità
  • Dignità
  • Autonomia a livello professionale
  • Rispetto dei diritti e della dignità delle persone
  • Promozione e tutela del benessere

Introduzione ordine e albo laboratorio di deontologia

Legge n. 56 del 18 febbraio 1989: istituzione di Albo e Ordine degli Psicologi; -> legge Ossicini, fondamentale cui segue la sanatoria con cui tutta una serie di professionisti entrano a far parte dell’ordine;

Con la legge Ossicini lo Stato riconosce legalmente il lavoro dello psicologo come «libera professione»; Il lavoro dello psicologo è professione intellettuale e protetta dalla legge (art. 348 c.p. contro esercizio abusivo);

Si definisce lo sbarramento e l’iter per l’accesso: laurea in psicologia -> tirocinio pratico -> esame di stato -> iscrizione albo professionale -> tutti coloro che avevano fatto fino a quel momento gli psicologi senza esserlo hanno potuto entrare nell’ordine mentre oggi devi per forza essere laureato o con triennale e/o con laurea magistrale.

Il Codice Deontologico è elaborato dal punto di vista legislativo quasi 10 anni dopo la Leggi Ossicini: Punto di arrivo del percorso di definizione e riconoscimento sociale e giuridico della professione.

  • Prima bozza: 1994
  • Approvazione: 17 gennaio 1998 (Referendum-2 a convocazione) -> il codice ontologico è stato approvato tramite referendum con la posta e alla prima convocazione non si raggiunse il quorum e quindi ce ne fu una seconda, oggi quando si modifica un articolo e si richiede il parere, lo si fa tramite mail mandando a tutti;
  • Entrata in vigore: 16 febbraio 1998.

Carta d’identità dello psicologo e specchio dei valori condivisi dalla comunità professionale -> ciò in cui gli psicologi dovrebbero chiedere e dovrebbero portare avanti come bandiera.

Norme deontologiche = norme giuridiche che regolano: rapporti con utenza e committenza, rapporti con i colleghi, rapporti con la società. -> Chi viola gli articoli del codice deontologico è perseguibile prima dal consiglio dell’ordine regionale e poi da chi sta sopra;

Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani è costituito da 42 articoli, suddivisi in cinque gruppi tra loro omogenei e riuniti quindi nei cinque seguenti “capi”:

  • Capo I “Principi generali” raggruppano 21 articoli (dall’1 al 21 compresi),
  • Capo II “Rapporti con l’utenza e con la committenza” raggruppa 11 articoli (dal 22 al 32 compresi),
  • Capo III “Rapporti con i colleghi” raggruppano 6 articoli (dal 33 al 38 compresi),
  • Capo IV “Rapporti con la società” raggruppa 2 articoli (il 39 ed il 40),
  • Capo V “Norme di attuazione” raggruppa 2 articoli (il 41 ed il 42)

Definizione professionale dello psicologo (art. 1)

La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alle persone, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Il Capo I del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani vigente contiene i cosiddetti “Principi fondamentali”. In realtà, però, gli otto “Principi deontologici fondamentali”, sono contenuti nei primi dieci articoli:

  • Responsabilità (artt. 1, 2, 3)
  • Promozione attiva del benessere individuale e sociale (art. 3)
  • Rispetto di tutti i diritti fondamentali delle persone (art. 4)
  • Integrità (art. 4)
  • Competenza (art. 5)
  • Autonomia ed identità professionale (art. 6)
  • Umiltà (art. 7)
  • Rispetto di tutti i diritti fondamentali degli animali (art. 10)

Il codice come...

  • Organizzatore interiore
  • Parola d’ordine
  • Linguaggio comune tra gli psicologi
  • Metafora dell’agire professionale

Lezione 2 - Aggiornamenti codice deontologico e altro

Le lezioni di oggi e la prossima si fa riferimento ad aggiornamenti del codice deontologico e a questioni aperte rispetto agli psicologi, come la professione di “counselor”, che ha avuto molto interesse da parte di non psicologi, tanto che il CNOP ha emesso un documento che specifica in cosa consiste il counseling, rendendolo psicologico a priori. Il counseling e le prestazioni online sono molto gettonati. Ad oggi lo psicologo rientra tra le professioni sanitarie quindi obbedisce agli stessi obblighi.

Gli aggiornamenti del CD-Art.1

Nel 2013 è stato fatto un referendum in cui si è aggiunto il regolamento per le prestazioni a distanza quindi anche quando lo psicologo chiama o videochiama utenti e pazienti, anche quelle prestazioni sono soggette alle stesse regole delle modalità prototipiche. È diventato più evidente rispetto prima da quando a causa della pandemia si è diffuso il servizio psicologico online.

Lo psicologo su internet

I dati dimostrano che una parte della crescente domanda di psicologia riversa su internet;

Il CNOP nel 2017 ha individuato dei criteri di massima (linee guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza), suggerendo cautela nell’impiego di tali mediazioni tecnologiche -> non c’è ancora un’adeguata documentazione scientifica relativa agli esiti e all’efficacia di tali metodologiche;

Su un campione di 389 siti internet che offrono prestazioni psicologiche online, il 16% degli intervistati dichiara di utilizzare internet per le consulenze, il 54% è interessato e pronto a cogliere questa opportunità dopo un’adeguata formazione e una maggiore chiarezza del quadro deontologico di riferimento.

Nel caso di un evento importante a chi ci si rivolge?

Quelli mostrati sono i dati del CNOP -> dal 2010 al 2015 sono aumentati considerevolmente coloro che di fronte a situazioni importanti vanno a cercare informazioni sui motori di ricerca, andando su social, blog e specifiche app. Pochi risalgono ad amici e conoscenti quindi il sostegno sociale è diventato sempre più internet.

(FONTE: digitalizzazione della professione e dell’intervento psicologico mediato dal web, CNOP, 2017)

Tipologia di servizi

La relazione che avviene online viene svincolata dalla presenza di psicologo e cliente, che si trovano in luoghi diversi e implica prendere in considerazione tutta una serie di tematiche che vanno dalla competenza del professionista a tutta una serie di altri aspetti. I tipi di servizi offerti sono i più svariati: dalle email, alle consulenze telefoniche e ora video-consulenze. Fino a pochi anni fa c’erano 5mila siti che offrivano questo servizio e sono circa 2mila i professionisti che esercitano online, ma questi dati saranno sicuramente maggiori vista la situazione pandemia. Bisogna distinguere i siti di consulenza dai professionisti che fanno consulenza online, senza avere necessariamente un sito professionale online, con cui hanno una cerchia di conoscenti e di divulgazione tale che permette loro di recuperare una cerchia di pazienti o utenti anche senza avvisi online. Molti psicologi sono presenti online tramite i social network. Molti chiedono l’intervento tramite l’invio di mail, l’equipe decide chi deve fare l’incontro. Fondamentale è distinguere servizi psicologi da para-psicologici; gli psicologi devono essere iscritti all’albo.

È stato anche analizzato l’impatto tecnologico sulla professione, cosa migliorano e cosa codificano:

  • Ci sono maggiori canali per cercare lo psicologo;
  • Canali di pubblicizzazione dello psicologo;
  • Cambiamento nel proprio modo di porsi rispetto al paziente;
  • Alcune tecnologie sostituiscono lo psicologo -> la psicologia dell’orientamento, tra psicologia del lavoro e dell’educazione, viene sostituita da strumenti che permettono di profilarsi in autonomia, rispetto all’orientamento. Dietro, a monte, ci sono psicologi che hanno implementato funzionalità tali per cui restituiscono un profilo generale e generico che non deve essere considerato vincolante, ed è un prodotto informativo che non possiamo ritenere di carattere psicologico (es. sito unimore e unibo danno un link ad alma-orientati dove studenti di scuola superiore possono auto-orientarsi alla scelta universitaria).

Linee guida per le prestazioni psicologiche via internet a distanza

Realizzate dalla commissione ATTI TIPICI del CNOP le nuove linee guida per le prestazioni psicologiche a distanza sono state approvate nella riunione del CNOP svoltasi nel maggio 2017 a Napoli; definiscono i limiti e le possibilità di sviluppare la professione psicologia online, sia nel campo della consulenza che in quello della vera e propria psicoterapia; 15 articoli che riguardano: etica, adeguatezza, competenza, aspetti legali, riservatezza, consenso, gestione delle crisi.

Linee guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza

Etica:

  1. I principi etici e le norme del Codice deontologico si applicano anche nei casi in cui le prestazioni vengono effettuate con il supporto di tecnologie di comunicazione a distanza (art 1 del codice deontologico). Tali principi e norme debbono essere esplicitati attraverso documenti presenti sul sito o sulla piattaforma del professionista che eroga la prestazione.

Adeguatezza:

  1. È responsabilità di ogni psicologo, prima di iniziare un intervento online, valutare l’adeguatezza di tale strumento in base alle caratteristiche dell’intervento e dei soggetti coinvolti.

Competenza:

  1. Gli psicologi dovranno fornire servizi online entro i limiti della loro competenza derivata dalla loro formazione, istruzione, esperienza di tirocinio, o altre esperienze professionali, e dovrebbero comprendere i limiti e le applicazioni delle diverse tecnologie.
  2. Lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a distanza consente interventi di e-Health di carattere psicologico. Tali contesti applicativi, per la complessità e la specificità che li caratterizza, richiedono al professionista la disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso di particolari competenze nel loro uso.
  3. Gli psicologi dovranno rendere identificabili le loro competenze ai clienti, dichiarando la loro identità (ad esempio, specificando una posizione geografica) e fornendo prove della loro identità, comprese le qualifiche, l’esperienza in materia (tra cui esperienza nella fornitura di servizi online) e l’appartenenza a qualsiasi registro/albo ed eventuali organi sociali competenti, e guidare il cliente su come/dove possono verificare queste informazioni; i siti web degli psicologi dovrebbero anche trasmettere queste informazioni in modo professionale, grammaticalmente corretto e privo di gergo.
  4. Gli psicologi dovranno assumersi la responsabilità di valutare continuamente le loro competenze in questo settore.
  5. Lo psicologo che offre prestazioni via internet comunica al proprio Ordine l’indirizzo web presso il quale svolge tale attività, la tipologia di strumentazione software e la tipologia di media utilizzati.

Aspetti legali:

  1. Gli psicologi dovranno conoscere e rispettare tutte le leggi e i regolamenti, quando la fornitura di servizi online ai clienti attraversa i confini giurisdizionali e/o internazionali, incluso il determinare se l’intervento psicologico online è consentito in tale giurisdizione o se si applicano restrizioni.
  2. Per la custodia dei dati e delle informazioni si applicano le norme previste dalla normativa vigente.
  3. Gli psicologi dovranno esplicitare all’utenza che la propria abilitazione consente la prestazione di servizi online.

Riservatezza:

  1. Gli psicologi devono (aggiornandosi costantemente) prendere tutte le precauzioni (ad esempio, le misure di sicurezza informatica) per proteggere e mantenere la riservatezza dei dati e delle informazioni relative ai propri clienti, oltre a doverli informare riguardo le precauzioni prese, anche riguardo il potenziale aumento dei rischi sulla riservatezza, inerente le differenti tecnologie utilizzate (per esempio, email vs videoconferenze) nonché i limiti che ciascuna modalità offre alla riservatezza.
  2. Lo psicologo che si serve di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è tenuto a utilizzare sistemi hardware e sistemi di protezione dei dati.

Consenso:

  1. Gli psicologi devono ottenere e documentare accuratamente il consenso informato, per quanto possibile, conformemente a tutte le leggi e regolamenti in materia.
  2. Il consenso per i servizi di e-mental health deve affrontare le questioni chiave relative alla tecnologia, nonché il processo dell’intervento, tra cui: la privacy e la riservatezza, la struttura e la durata (tempi) dei servizi forniti, i mezzi di comunicazione utilizzati e per i quali il servizio sarà/potrà essere fornito online, le tasse, le misure di sicurezza adottate, l’affidabilità della connessione online, le attrezzature tecnologiche e le competenze, i limiti riguardo la comunicazione e la possibilità per le incomprensioni che potrebbero verificarsi, la tenuta dei registri (come e dove le informazioni personali saranno registrate e conservate e chi avrà accesso ad esse), le strategie di gestione del rischio, le disponibilità (tempi e modalità) ad essere contattati, le regole di partecipazione/termine e le politiche di cancellazione, così come le alternative all’intervento psicologico online.

Gestione delle crisi:

  1. Gli psicologi dovrebbero fornire riferimenti a strutture cliniche nella posizione geografica del cliente in caso di emergenza, prima di iniziare l’intervento online.

Gli aggiornamenti del CD-Art.5

  • Prima -> Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
  • Ora -> Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. [...]
  • Perché -> Devono essere aggiornati tutti i settori per i quali ci si è formati se sono ancora settori di attività del professionista. Recepire quanto stabilito dal D.P.R. n. 137/2012.

Formazione continua

L’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012 sancisce – a pena di possibile configurazione di illecito disciplinare - “l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale”. Si tratta di un adempimento formativo che si affianca a quello dell’obbligo di formazione continua per le professioni regolamentate. [...]

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/08 Psicologia clinica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lolona di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Deontologia professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Rollo Dolores.
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