La tutela dei diritti dell'asilante
Conferenza del 27 ottobre 2017
Presiede: prof. Rosario Ferrara. Intervengono: prof.ssa Laura Maria Scomparin (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino), prof. Marcello Clarich (Università LUISS di Roma), prof. Alessandra Venturini, prof. Enrico Grosso, dott.ssa Sandra Sarti (presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo), dott.ssa Michela Tamagnone (presidente IX sezione civile Tribunale di Torino), dott. Renato Saccone (Prefetto, Ufficio territoriale del Governo di Torino), prof. Roberto Cavallo Perin.
Quadro normativo e legge 46/2017
Il quadro normativo è stato sconvolto. Il mutamento è stato un mutamento trasferito nella legge 46/2017, che ha introdotto molte novità in materia di immigrazione e di richiedenti asilo.
L'intervento governativo ha voluto incidere su almeno due degli aspetti che investono la disciplina giuridica del richiedente asilo, che vanno dalla ricezione dello straniero nel territorio dello Stato fino al ricorso in Cassazione per il riconoscimento della protezione internazionale.
Ricezione e accoglienza
Sulla ricezione od accoglienza, l'interesse del giurista non può non essere attratto dalla disciplina del trattenimento amministrativo, disciplina particolarmente ambigua. Un penalista pensa, in ambito del trattenimento, all'articolo 13 della Costituzione.
Il Governo ha pensato di invertire una tendenza consolidata: arrivare ad una progressiva riduzione dei centri di trattenimento, in linea con la direttiva europea del 2013, che prevede che siano residuali. Questa inversione di tendenza è un dato significativo di difficile spiegazione rispetto alle direttive europee.
Qual è la necessità di dire che questi centri devono rispettare l'assoluto rispetto della dignità umana? La domanda è: abbiamo bisogno di una previsione generale ed ampia di questo tipo? Più che di questo, l'Italia non può non sentire con urgenza di regolamentare la limitazione della libertà personale nei centri di trattenimento. Abbiamo una disciplina significativa, anche oggetto di riforma, ma non abbiamo una disciplina delle modalità di trattenimento.
Centri di identificazione e hotspot
I centri dedicati all'identificazione dei migranti: abbiamo uno specifico problema degli hotspot. Il recente intervento legislativo sembrava consapevole di dover dettare una disciplina normativa per questi centri, che in sede di attuazione ha trovato una sconvolgente vaghezza. Si rimanda alla legge Puglia, che nulla dice sui regolamenti di questi centri.
All'interno di questi centri non è consentito l'accesso del Garante per le persone detenute; lo ha avuto solo il Garante Nazionale, ma non i Garanti territoriali.
Abbiamo una sentenza di condanna europea del settembre 2016.
Momento delicato per l'accoglienza
È un momento delicato per l'accoglienza dei migranti, perché all'interno di questi centri si hanno eventi che hanno riflessi anche sulla protezione internazionale. Il rifiuto di sottoporsi all'identificazione dà origine al rischio di fuga dai centri di detenzione.
Nuove regole per il riconoscimento della protezione internazionale
La legge ha un nuovo attore e nuove regole per il riconoscimento della protezione internazionale. L'obiettivo ha trovato strumenti adeguati. La concentrazione nei tribunali distrettuali e specializzazione delle sezioni aiuta ad arrivare ad una maggiore uniformità di orientamenti. Le sezioni non sono le sezioni che si occupano in generale di immigrazione, perché altre competenze restano dei giudici di pace o dei giudici amministrativi.
È sulle regole procedimentali che le novità sono più significative e che hanno raccolto l'interesse di giudici e degli interpreti.
Procedimento di riconoscimento
La direttrice di fondo su cui si è orientato il legislatore è di costruire, per il procedimento di riconoscimento, un procedimento contraddittorio, scritto e con udienza solo eventuale. È un'eccezione rispetto al codice di procedura civile. Eccezione ben possibile, ma che confina l'udienza in questa materia ad un'estrema residualità, perché anche i casi che vengono individuati come meritevoli di udienza, sono solo apparentemente come tali, perché vengono lasciati alla discrezionalità del giudice.
Nel momento in cui io ho un'udienza meramente eventuale ed un contraddittorio scritto, ho una sostanziale esclusione del principio di pubblicità. Il legislatore ha fatto una scelta in controtendenza rispetto alla Corte europea dei diritti dell'uomo e della nostra Corte costituzionale.
- Particolare rilevanza della posta in gioco.
- Carattere meramente tecnico delle procedure. Spesso il problema riguarda per lo più lo stato delle persone, e quindi di facile accesso al popolo nel cui nome la giustizia è amministrata.
- Il legislatore elimina il giudizio d'appello. L'esclusione del secondo grado di giudizio è un'esclusione delicata, perché ci può essere un sacrificio del secondo grado di giudizio, ma la Corte costituzionale ha sempre sostenuto che deve riguardare la procedura nel complesso.
Necessità di una procura alle liti
Quello che è stato apprezzato da tutti è stata la necessità di una procura alle liti per l'impugnazione in Cassazione dopo la conoscenza della sentenza di primo grado. Previsione molto opportuna. Tra qualche anno avremmo più il polso di quanto è accaduto nell'iter del processo.
Sicurezza e diritti dell'immigrazione
Prof. Clarich. Da un lato c'è il problema della garanzia dei diritti, ma bisogna anche cercare di porsi sull'altro versante, sia delle Pubbliche Amministrazioni, sia l'aspetto di come lo Stato si trova a regolare e gestire un fenomeno estremamente complesso.
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