La tutela dei diritti dell’asilante.
Conferenza. 27 ottobre 2017.
Presiede: prof. Rosario Ferrara.
Intervengono: prof.ssa Laura Maria Scomparin (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino),
prof. Marcello Clarich (Università LUISS di Roma), prof. Alessandra Venturini, prof. Enrico Grosso, dott.ssa Sandra Sarti
(presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo), dott.ssa Michela Tamagnone (presidente IX sezione civile
Tribunale di Torino), dott. Renato Saccone (Prefetto, Ufficio territoriale del Governo di Torino), prof. Roberto Cavallo
Perin.
Il quadro normativo è stato sconvolto. Il mutamento è stato un mutamento trasferito nella legge 46/2017, che ha
introdotto molte novità in materia di immigrazione e di richiedenti asilo.
L’intervento governativo ha voluto incidere su almeno 2 degli aspetti che investono la disciplina giuridica del richiedente
asilo, che vanno dalla ricezione dello straniero nel territorio dello Stato fino al ricorso in Cassazione per il riconoscimento
della protezione internazionale.
Sulla ricezione od accoglienza, l’interesse del giurista non può non essere attratto dalla disciplina del trattenimento
amministrativo, disciplina particolarmente ambigua. Un penalista pensa, in ambito del trattenimento, all’articolo 13 della
Costituzione.
Il Governo ha pensato di invertire una tendenza consolidata: arrivare ad una progressiva riduzione dei centri di
trattenimento, in linea con la direttiva europea del 2013, che prevede che siano residuali. Questa inversione di tendenza
è un dato significativo di difficile spiegazione rispetto alle direttive europee.
Qual è la necessità di dire che questi centri devono rispettare l’assoluto rispetto della dignità umana? La domanda è:
abbiamo bisogno di una previsione generale ed ampia di questo tipo? Più che di questo, l’Italia non può non sentire con
urgenza di regolamentare la limitazione della libertà personale nei centri di trattenimento. Abbiamo una disciplina
significativa, anche oggetto di riforma, ma non abbiamo una disciplina delle modalità di trattenimento.
I centri dedicati all’identificazione dei migranti: abbiamo uno specifico problema degli hotspot. Il recente intervento
legislativo sembrava consapevole di dover dettare una disciplina normativa per questi centri, che in sede di attuazione
ha trovato una sconvolgente vaghezza. Si rimanda alla legge Puglia, che nulla dice sui regolamenti di questi centri.
All’interno di questi centri non è consentito l’accesso del Garante per le persone detenute; lo ha avuto solo il Garante
Nazionale, ma non i Garanti territoriali.
Abbiamo una sentenza di condanna europea del settembre 2016.
È un momento delicato per l’accoglienza dei migranti, perché all’interno di questi centri si hanno eventi che hanno riflessi
anche sulla protezione internazionale. Il rifiuto di sottoporsi all’identificazione dà origine al rischio di fuga dai centri di
detenzione.
La legge ha un nuovo attore e nuove regole per il riconoscimento della protezione internazionale. L’obiettivo ha trovato
strumenti adeguati. La concentrazione nei tribunali distrettuali e specializzazione delle sezioni aiuta ad arrivare ad una
maggiore uniformità di orientamenti. Le sezioni non sono le sezioni che si occupano in generale di immigrazione, perché
altre competenze restano dei giudici di pace o dei giudici amministrativi.
È sulle regole procedimentali che le novità sono più significative e che hanno raccolto l’interesse di giudici e degli
interpreti.
La direttrice di fondo su cui si è orientato il legislatore è di costruire, per il procedimento di riconoscimento, un
procedimento contraddittorio, scritto e con udienza solo eventuale. È un’eccezione rispetto al codice di procedura civile.
Eccezione ben possibile, ma che confina l’udienza in questa materia ad un’estrema residualità, perché anche i casi che
vengono individuati come meritevoli di udienza, sono solo apparentemente come tali, perché vengono lasciati alla
discrezionalità del giudice.
Nel momento in cui io ho un’udienza meramente eventuale ed un contraddittorio scritto, ho una sostanziale esclusione
del principio di pubblicità. Il legislatore ha fatto una scelta in controtendenza rispetto alla Corte europea dei diritti
dell’uomo e della nostra Corte costituzionale.
• Particolare rilevanza della posta in gioco.
• Carattere meramente tecnico delle procedure. Spesso il problema riguarda per lo più lo stato delle persone, e
quindi di facile accesso al popolo nel cui nome la giustizia è amministrata.
• Il legislatore elimina il giudizio d’appello. L’esclusione del secondo grado di giudizio è un’esclusione delicata,
perché ci può essere un sacrificio del secondo grado di giudizio, ma la Corte costituzionale ha sempre
sostenuto che deve riguardare la procedura nel complesso.
Quello che è stato apprezzato da tutti è stata la necessità di una procura alle liti per l’impugnazione in Cassazione dopo
la conoscenza della sentenza di primo grado. Previsione molto opportuna. Tra qualche anno avremmo più il polso di
quanto è accaduto nell’iter del processo.
Sicurezza e diritti dell’immigrazione. Prof. Clarich.
Da un lato c’è il problema della garanzia dei diritti, ma bisogna anche cercare di porsi sull’altro versante, sia delle
Pubbliche Amministrazioni, sia l’aspetto di come lo Stato si trova a regolare e gestire un fenomeno estremamente
complesso.
B
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La pratica e il senso dei diritti umani, il diritto soggettivo e la tutela
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L’attività giuridica e la tutela giurisdizionale dei diritti
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