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La situazione degli Schiavi Pag. 1
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Estratto del documento

Proprietario del peculio era e restava il I servi con peculio potevano con esso

dominus, ma si ammise presto che i servi trafficare con terzi. Di qui il riconoscimento

potessero, purché a titolo oneroso, prima in fatto e poi in diritto, che i servi

trasferire il possesso delle res peculiari, potessero adempiere gli obblighi assunti

salva la facoltà del dominus di revocare il con atto lecito. Quindi la negazione al

peculio in ogni momento. dominus del diritto di pretendere dal terzo

la restituzione di quanto lo schiavo gli

Actio de peculio. Azione appartenente alla avesse dato in adempimento di un proprio

categoria delle actiones adiecticiae obbligo.

qualitatis. Era esperibile nei confronti del

pater familias o dominus, nei casi in cui il

filius od il servus avessero concluso un

negozio giuridico senza il consenso del Riconoscimento in età classica che il servo

pater o del dominus, relativamente alla potesse assumere obbligazioni da atto

somma effettivamente andata a profitto di legito: obligationes naturales e non civiles.

questi ultimi. Il pater ed il dominus

dovevano restituire per intero il profitto

ricevuto e, se non avvano ricevuto alcun Soluti retentio. Il creditore, pur non potendo

profitto, erano ritenuti responsabili costringere il servo ad adempiere, avrebbe

limitatamente al patrimonio peculiare. potuto trattenere quanto ricevuto in

adempimento.

Azioni adiettizie. A partire dal II secolo a.C. Actio quod issu. Azione appartenente alla categoria

il pretore creò a tutela dei terzi che delle actiones adiecticiae qualitats. Era concessa,

avevano svolto attività negoziali con i per ottenere il soddisfacimento di un proprio credito

sottoposti a potestà. Erano azioni con rimasto insoddisfatto, al creditore di un filius o

trasposizione di soggetti: nella formula del servus, nei confronti del pater familias o dominus, nel

iudicium si indicava nell’intentio il caso in cui il filius o servus avessero contrato dietro

specifico ordine del pater o dominus.

sottoposto che aveva effettivamente

contratto il debito, mentre nella Actio exercitoria. Esperibile nei casi in cui il filius od il

condemnatio il pater o dominus. servus, preposti al rispettivo pater familias o dominus

a dirigere una nave, avessero contatto con terze

persone un’obbligazione rimasta inadempiuta. Il fatto

che l’obbligazione venisse contratta per volontà del

pater o dominus, rendeva pienamente giustificabile

Actio institoria. Esperibile nei casi in cui un filius, un la possibilità di agire direttamente ed in solido contro

servus od anche un extraneus fossero stati preposti il pater o dominus per il soddisfacimento del credito

palesemente, in modo che fosse chiaro a tutti, dal rimasto inadempiuto.

pater familias o dal dominus, all’esercizio di un

commercio ed alla gestine di una taverna. Actio de peculio et de in rem verso. Caratterizzata

dall’esistenza, nella relativa formula, di due

taxationes: una era de peculio, presupponeva che il

servo avesse un peculio e per essa la responsabilità

del dominus per i debiti assunti dal servo verso terzi

nella gestione del peculio non andva oltre il peculio

stesso; l’altra taxatio era de in rem verso,

Actio tributoria. Esperibile contro il pater familias od il presupponeva un arricchimento del dominus e per

dominus che fossero a conoscenza della gestione, essa il dominus medesimo rispondeva dei debiti del

da parte del filius o del servus, di traffici commerciali servo nei limiti di quanto si fosse concretamente

aventi ad oggetto merci acquistate col proprio avvantaggiato. navis. Per

peculium. Se nell’esercizio di quei traffici veniva

contratta un’obbligazione, il capitale impiegato, ed i

guadagni, venivano ripartiti tra i crediti ed il pater o Presupponeva che il proprietario dello schiavo

dominus. La ripartizione veniva affidata dal pretore al fosse un executor navis, che potev la affidare la

pater o dominus ed i creditori insoddisfatti della parte gestne e l’amministrazione della nave ad un

ricevuta potevano agire contro questi ultimi mediante proprio schiavo, quale magister navis. Per i

tale azione. debiti contratti dal servo nell’ambito

dell’incarico, contro il dominus si dava ai

creditori l’actio executora.

Dettagli
A.A. 2015-2016
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zannini Luigi Piero.