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Proprietario del peculio era e restava il I servi con peculio potevano con esso
dominus, ma si ammise presto che i servi trafficare con terzi. Di qui il riconoscimento
potessero, purché a titolo oneroso, prima in fatto e poi in diritto, che i servi
trasferire il possesso delle res peculiari, potessero adempiere gli obblighi assunti
salva la facoltà del dominus di revocare il con atto lecito. Quindi la negazione al
peculio in ogni momento. dominus del diritto di pretendere dal terzo
la restituzione di quanto lo schiavo gli
Actio de peculio. Azione appartenente alla avesse dato in adempimento di un proprio
categoria delle actiones adiecticiae obbligo.
qualitatis. Era esperibile nei confronti del
pater familias o dominus, nei casi in cui il
filius od il servus avessero concluso un
negozio giuridico senza il consenso del Riconoscimento in età classica che il servo
pater o del dominus, relativamente alla potesse assumere obbligazioni da atto
somma effettivamente andata a profitto di legito: obligationes naturales e non civiles.
questi ultimi. Il pater ed il dominus
dovevano restituire per intero il profitto
ricevuto e, se non avvano ricevuto alcun Soluti retentio. Il creditore, pur non potendo
profitto, erano ritenuti responsabili costringere il servo ad adempiere, avrebbe
limitatamente al patrimonio peculiare. potuto trattenere quanto ricevuto in
adempimento.
Azioni adiettizie. A partire dal II secolo a.C. Actio quod issu. Azione appartenente alla categoria
il pretore creò a tutela dei terzi che delle actiones adiecticiae qualitats. Era concessa,
avevano svolto attività negoziali con i per ottenere il soddisfacimento di un proprio credito
sottoposti a potestà. Erano azioni con rimasto insoddisfatto, al creditore di un filius o
trasposizione di soggetti: nella formula del servus, nei confronti del pater familias o dominus, nel
iudicium si indicava nell’intentio il caso in cui il filius o servus avessero contrato dietro
specifico ordine del pater o dominus.
sottoposto che aveva effettivamente
contratto il debito, mentre nella Actio exercitoria. Esperibile nei casi in cui il filius od il
condemnatio il pater o dominus. servus, preposti al rispettivo pater familias o dominus
a dirigere una nave, avessero contatto con terze
persone un’obbligazione rimasta inadempiuta. Il fatto
che l’obbligazione venisse contratta per volontà del
pater o dominus, rendeva pienamente giustificabile
Actio institoria. Esperibile nei casi in cui un filius, un la possibilità di agire direttamente ed in solido contro
servus od anche un extraneus fossero stati preposti il pater o dominus per il soddisfacimento del credito
palesemente, in modo che fosse chiaro a tutti, dal rimasto inadempiuto.
pater familias o dal dominus, all’esercizio di un
commercio ed alla gestine di una taverna. Actio de peculio et de in rem verso. Caratterizzata
dall’esistenza, nella relativa formula, di due
taxationes: una era de peculio, presupponeva che il
servo avesse un peculio e per essa la responsabilità
del dominus per i debiti assunti dal servo verso terzi
nella gestione del peculio non andva oltre il peculio
stesso; l’altra taxatio era de in rem verso,
Actio tributoria. Esperibile contro il pater familias od il presupponeva un arricchimento del dominus e per
dominus che fossero a conoscenza della gestione, essa il dominus medesimo rispondeva dei debiti del
da parte del filius o del servus, di traffici commerciali servo nei limiti di quanto si fosse concretamente
aventi ad oggetto merci acquistate col proprio avvantaggiato. navis. Per
peculium. Se nell’esercizio di quei traffici veniva
contratta un’obbligazione, il capitale impiegato, ed i
guadagni, venivano ripartiti tra i crediti ed il pater o Presupponeva che il proprietario dello schiavo
dominus. La ripartizione veniva affidata dal pretore al fosse un executor navis, che potev la affidare la
pater o dominus ed i creditori insoddisfatti della parte gestne e l’amministrazione della nave ad un
ricevuta potevano agire contro questi ultimi mediante proprio schiavo, quale magister navis. Per i
tale azione. debiti contratti dal servo nell’ambito
dell’incarico, contro il dominus si dava ai
creditori l’actio executora.