Schiavi
Soggetti privi dello status libertatis, e quindi non liberi. Giuridicamente erano considerati una res.
Acquisizione dello status di schiavo
Lo status di schiavo si acquistava:
- Per nascita.
- In seguito a condanne penali o provvedimenti normativi che riducevano in stato di schiavitù soggetti resisi responsabili di gravi delitti.
- A seguito di prigionia di guerra.
La loro posizione giuridica, finché fosse Roma delle origini. La schiavitù non ebbe grande importanza. La posizione giuridica era simile a quella dei filii familias, ma con la morte del dominus i filii diventavano sui iuris, mentre i servi restavano servi sotto il dominium degli eredi.
Diffusione e importanza economica
A partire dal IV secolo a.C., l'istituto si diffuse grandemente, fino a diventare il nerbo della vita economica di Roma. L'opera di riflessione giuridica comportò una loro distinzione più netta rispetto agli altri soggetti della familia. Si giunse, entro limiti modesti, a riconoscere rilievo giuridico alle famiglie servili. Non erano giuridicamente capaci, sicché ad essi non poteva far capo alcun diritto soggettivo o potestà né alcun obbligo giuridico.
Profilo patrimoniale
Lo schiavo era giuridicamente incapace e quindi non gli potevano fare capo né diritti soggettivi né diritti giuridici. Le unioni, anche stabili, tra schiavi non avevano rilievo per il diritto: non erano matrimonio, ma conternium.
Sin dagli inizi, a certi comportamenti, fu data rilevanza giuridica. Al riguardo, l’orientamento di massima fu che l’attività del servo potesse migliorare e non peggiorare la posizione giuridico patrimoniale del dominus. Quindi al servo si riconobbe capacità di agire.
Potere del dominus
Il dominus esercitava su di essi un potere assoluto: anche il diritto di vita e di morte.
Azioni nossali e peculio
Azioni nossali. Categoria di azioni esperibili nei confronti del pater familias o dominus per danni prodotti da filii o servi, che erano in origine privi di capacità giuridica. Il pater o dominus convenuti in giudizio con actio noxalis avevano una duplice possibilità: risarcire il danno od abbandonare il filius o servus alla parte lesa.
Peculio. Età classica. Era dapprima un gruzzoletto di denaro, guadagnato col lavoro, poi anche beni di altra nata, persino immobili.
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