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Schiavi

Soggetti privi dello status libertatis, e quindi non liberi. Giuridicamente erano considerati una res.

Acquisizione dello status di schiavo

Lo status di schiavo si acquistava:

  • Per nascita.
  • In seguito a condanne penali o provvedimenti normativi che riducevano in stato di schiavitù soggetti resisi responsabili di gravi delitti.
  • A seguito di prigionia di guerra.

La loro posizione giuridica, finché fosse Roma delle origini. La schiavitù non ebbe grande importanza. La posizione giuridica era simile a quella dei filii familias, ma con la morte del dominus i filii diventavano sui iuris, mentre i servi restavano servi sotto il dominium degli eredi.

Diffusione e importanza economica

A partire dal IV secolo a.C., l'istituto si diffuse grandemente, fino a diventare il nerbo della vita economica di Roma. L'opera di riflessione giuridica comportò una loro distinzione più netta rispetto agli altri soggetti della familia. Si giunse, entro limiti modesti, a riconoscere rilievo giuridico alle famiglie servili. Non erano giuridicamente capaci, sicché ad essi non poteva far capo alcun diritto soggettivo o potestà né alcun obbligo giuridico.

Profilo patrimoniale

Lo schiavo era giuridicamente incapace e quindi non gli potevano fare capo né diritti soggettivi né diritti giuridici. Le unioni, anche stabili, tra schiavi non avevano rilievo per il diritto: non erano matrimonio, ma conternium.

Sin dagli inizi, a certi comportamenti, fu data rilevanza giuridica. Al riguardo, l’orientamento di massima fu che l’attività del servo potesse migliorare e non peggiorare la posizione giuridico patrimoniale del dominus. Quindi al servo si riconobbe capacità di agire.

Potere del dominus

Il dominus esercitava su di essi un potere assoluto: anche il diritto di vita e di morte.

Azioni nossali e peculio

Azioni nossali. Categoria di azioni esperibili nei confronti del pater familias o dominus per danni prodotti da filii o servi, che erano in origine privi di capacità giuridica. Il pater o dominus convenuti in giudizio con actio noxalis avevano una duplice possibilità: risarcire il danno od abbandonare il filius o servus alla parte lesa.

Peculio. Età classica. Era dapprima un gruzzoletto di denaro, guadagnato col lavoro, poi anche beni di altra nata, persino immobili.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zannini Luigi Piero.
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