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La magistratura

La giurisdizione ordinaria e i suoi corollari

L’art. 101, comma 1, Cost. afferma che “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Infatti, l’art. 104 Cost. afferma inoltre che “La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è presieduto dal Presidente della Repubblica”.

Essi sono imparziali in quanto, come stabilisce l’art. 111, comma 2, Cost., devono essere super partes, ovvero indifferenti agli interessi del processo: “Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale”. In modo che esso prenda le proprie decisioni indipendentemente senza essere condizionato da altri.

Il fatto che ha origine nella sovranità popolare non significa che vi è un rapporto di rappresentanza tra i magistrati e il popolo, come quello che invece lega gli elettori e i parlamentari. Stabilisce che il magistrato, siccome è soggetto alla legge, è indirettamente subordinato alla volontà del popolo, in quanto è sostanza delle leggi del Parlamento. (ius dicere)

La funzione giurisdizionale, “pronunciare diritto” riguardo ai casi della vita, può essere definita come l’attività di applicazione delle norme giuridiche astratte, alle fattispecie concrete che vengono ad esistenza (generalmente controversie tra due o più soggetti). All’esito di questa, tali fattispecie vengono definite da una pronuncia, decisione, motivata, che ha la capacità di imporsi tra le parti e di diventare definitiva e incontrovertibile, a seguito del passaggio in giudicato. Questa funzione è finalizzata a soddisfare i bisogni della collettività.

La funzione giurisdizionale è tale solo se viene esercitata dai magistrati ordinari, organi indipendenti e imparziali. Infatti, l’art. 102, comma 1, Cost. stabilisce che “La funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull’giudiziario.” Questi due principi, l’indipendenza e l’imparzialità, sono garanzie per tutti gli individui, sono caratteri fondamentali, infatti non è ammesso nemmeno un comportamento che induca a dubbi in proposito. I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici, questo comportamento infatti viene qualificato come un illecito disciplinare, in quanto potrebbe creare rapporti tra loro e i soggetti politici che potrebbero creare condizionamenti.

I magistrati

L'indipendenza del magistrato

Strumentali all’indipendenza del magistrato sono:

  • L’ingresso in Magistratura tramite concorso: art. 106 Cost. per garantire il posto in base al merito.
  • L’assegnazione di sede e funzione e l’inamovibilità del magistrato: l’art. 104 Cost. stabilisce che il CSM ha il compito di assegnare il magistrato alla sede e alla funzione. L’art. 107 Cost. afferma l’inamovibilità del magistrato, tutelando così il magistrato da trasferimenti arbitrari. Può essere però trasferito ad altra sede o funzione, solo su decisione del CSM, in due casi: se il magistrato acconsente al trasferimento e se in assenza di consenso, il trasferimento sia per garantire la difesa dell’ordinamento. Un esempio può essere il trasferimento per il procedimento disciplinare, adottato durante il procedimento quindi in via cautelare e provvisoria, o all’esito del procedimento stesso, per infliggere una sanzione che non sia un ammonimento o una rimozione. Un altro esempio è quello del trasferimento per incompatibilità ambientale, modificato oggi, stabilisce che il trasferimento può essere disposto nei confronti dei magistrati “quando per qualsiasi causa indipendente da loro colpa, non possano nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità” quando vi è quindi un conflitto di interessi.
  • La disposizione solo funzionale tra magistrati e le progressioni di carriera: l’art. 107 Cost. afferma che i magistrati “si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni” ribadendo il principio dell’assenza di gerarchia. Per questo le pronunce dei magistrati, di qualsiasi grado di giudizio, hanno la stessa efficacia.

L'imparzialità del magistrato

Per imparzialità si intende che il giudice non abbia interessi dall’esito del processo. Gli istituti per garantire l’imparzialità del giudice nel processo sono:

  • L’incompatibilità: se il giudice aveva pronunciato sentenza in un grado di giudizio inferiore.
  • L’astensione: è obbligatoria per il giudice, nei casi in cui si trova in un particolare rapporto con una delle parti, amicizia o parentela.
  • La ricusazione: può essere chiesta da una delle parti quando il magistrato non si è astenuto di sua iniziativa.
  • La rimessione del processo: può essere richiesta da una delle parti quando si sono verificate situazioni tali da turbare o pregiudicare lo svolgimento del processo.

Mentre l’imparzialità è rivolta sia ai giudici che ai p.m., la terzietà non è richiesta ai p.m. in quanto partecipano al contradditorio in una posizione particolare.

L'attività interpretativa dei giudici

Il giudice ha il compito di trarre una soluzione da casi concreti, che spesso necessitano di un’interpretazione, da testi normativi. Nella fase iniziale, il giudice deve interpretare la legge, stabilendo quale significato assegnare alle norme, prima di applicarle. L’attività interpretativa del giudice non è e non può essere libera, deve infatti seguire dei criteri. La Costituzione è il limite della discrezionalità del legislatore, infatti esso è condizionato e tenuto ad interpretare e applicare i principi di uguaglianza e dignità umana.

Le due funzioni dei magistrati

La magistratura ordinaria svolge due funzioni diverse:

  1. La magistratura giudicante
  2. La magistratura requirente

La magistratura giudicante: giudici

A questa categoria appartengono i giudici, i quali hanno il compito di definire il processo secondo i criteri di imparzialità e terzietà, emettendo un provvedimento decisorio. Essi svolgono il ruolo di giudici civili quando sono chiamati a risolvere controversie tra privati.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher virginiaangelini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Arconzo Giuseppe.
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