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Le due funzioni dei magistrati
La magistratura ordinaria svolge due funzioni diverse: 1) la magistratura giudicante e 2) la magistratura requirente.
1) La magistratura giudicante: GIUDICI
A questa categoria appartengono i giudici, i quali hanno il compito di definire il processo secondo i criteri di imparzialità e terzietà, emettendo un provvedimento decisorio. Essi svolgono il ruolo di:
- giudici civili: quando sono chiamati a risolvere controversie tra privati
- giudici penali: quando sono chiamati a verificare l'esistenza di responsabilità legate alla violazione delle norme statali.
La colpevolezza o l'innocenza di un imputato viene stabilita attraverso tre gradi di giudizio, comuni sia alle cause civili che penali. È previsto un sistema di impugnazione delle sentenze, con lo scopo di rimediare agli eventuali errori della Magistratura.
Nel primo grado di giudizio i processi si svolgono davanti a un giudice di pace, o in tribunale (Tribunale ordinario o...)
Tribunale per i minori: davanti a un giudice unico o a un organo collegiale costituito da tre giudici se la pena prevista per il reato è superiore ai 20 anni. Le cause penali più gravi, come quelle per omicidi e stragi, sono di competenza della Corte d'assise, presieduta da due giudici assistiti da una giuria popolare formata da sei cittadini estratti a sorte, che siano in possesso almeno del diploma di licenza media inferiore.
Nel secondo grado di giudizio, contro le sentenze emesse durante il processo di primo grado, si può ricorrere alla Corte d'appello o alla Corte d'assise d'appello (per i casi discussi in Corte d'assise). Questo secondo grado di giudizio può addirittura ribaltare le sentenze emesse in primo grado. La sua decisione può essere a sua volta impugnata davanti alla corte suprema di cassazione, quale giudice di ultima istanza.
Nel terzo grado di giudizio, contro le sentenze di secondo grado, se vi sono elementi per
Ritenere che il processo sia stato condotto non interpretando bene le leggi e sia dunque illegittimo, si può ricorrere alla Corte di cassazione, che non giudica l'imputato ma la sentenza d'appello e, in caso affermativo, si procede al suo annullamento. Infatti la Corte di cassazione è giudice di "legittimità".
2) La magistratura requirente: P.M. il pubblico ministero (p.m.), è un organo giudiziario con funzione requirente. Essi sono magistrati che partecipano al processo prendendo parte al contradditorio. L'art. 112 Cost. stabilisce che "Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale". Esso svolge la funzione di rappresentante dell'interesse generale dello Stato, infatti (Corte cost. sent. n. 26 del 2007 afferma che) il p.m. è "l'organo pubblico che agisce nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi". Essi sono sempre presenti nel processo.
penale e solo in alcuni casi in quello civile, quando vi sono interessi generali. Anche i pubblici ministeri sono assegnati a uffici che in base ai tre gradi di giudizio si distinguono:
- le Procure della Repubblica istituite presso i Tribunali
- le Procure generali istituite presso le Corti d'appello
- la Procura generale istituita presso la Corte di cassazione.
L'art. 108 Cost. afferma che anche i pubblici ministeri godono di un'indipendenza funzionale, che deve essere assicurata dalla legge. Mentre l'imparzialità è rivolta sia ai giudici che ai p.m., la terzietà non è richiesta ai p.m. in quanto partecipano al contradditorio in una posizione particolare.
Il procuratore capo svolge il coordinamento, e garantire così l'uniformità dell'azione della procura, ma non deve svolgere una direzione gerarchica.
IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL MAGISTRATO
Se da un lato è inaccettabile lasciare senza tutela i
soggetti che hanno subito un grave e ingiusto pregiudizio per colpa del comportamento di un magistrato, allo stesso tempo il legislatore, nel verificare la forma e i modi della sua responsabilità, deve stare attento a non comprometterne l'indipendenza. Inoltre la consapevolezza di poter essere sottoposti a un giudizio per le decisioni prese, potrebbe portare a un condizionamento del magistrato nelle sue scelte, che andrebbe a discapito delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. Il magistrato ha una responsabilità penale, civile e disciplinare, ma non di tipo politico (perché non rappresentano alcun partito politico). I magistrati a fronte della responsabilità civile, possono essere condannati a risarcire i danni causati da un loro provvedimento. L'art. 28 Cost. stabilisce che "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti inviolazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”. Il legislatore deve trovare un giusto equilibrio fra la necessità di tutelare un soggetto danneggiato da un provvedimento giudiziario, e la tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità della magistratura.
Il procedimento per ottenere il risarcimento del danno è rivolto nei confronti dello Stato, che dopo aver riscontrato le responsabilità del magistrato, potrà rivalersi su di esso, entro certi limiti.
L’errata interpretazione della legge e delle norme del diritto dell’Unione europea, prima erano escluse dalla responsabilità del magistrato.
Nel 2015 è stato ridefinito il concetto di colpa grave, in modo tale che lo Stato debba rispondere di tale danno, se si riscontra una “violazione manifesta della legge” e “del diritto dell’Unione europea”. Lo Stato potrà rivalersi nei
Confronti del magistrato solo se questo ha agito con dolo o negligenza inescusabile. Il magistrato incorre in una responsabilità disciplinare, quando nell'esercizio delle sue funzioni o fuori, violi uno dei suoi doveri e la violazione sia accertata dal CSM che potrà sanzionarlo con ammonimenti, censura, sospensioni e massimo della pena, rimozione dal ruolo.
La responsabilità disciplinare può essere fatta valere sia nei confronti dei magistrati ordinari che speciali. Gli illeciti in cui può incorrere il magistrato, oggi sono predeterminati in appositi elenchi in cui vengono indicate le fattispecie di condotte che possono comportare una sanzione disciplinare in modo da limitare la discrezionalità del CSM. Precedentemente le responsabilità del magistrato erano disciplinate con formule di carattere aperto e generico. Es. di illecito nell'esercizio delle funzioni: consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti.
dalla legge. - Fuori dalle funzioni: uso della qualità di magistrato per conseguire vantaggi ingiusti o l'iscrizione a partiti politici.
Procedimento per gli illeciti dei magistrati:
Il CSM rileva l'illecito disciplinare.
Il Ministro della Giustizia ha la facoltà di promuovere l'azione disciplinare, ha quindi un potere di impulso, chiedendo al Procuratore di avviare le indagini.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha l'obbligo di avviare le indagini, quando richiesto. Svolge il ruolo di p.m. durante il procedimento.
Il CSM in ultimo, ha il compito di gestire il procedimento disciplinare e valutare la responsabilità del magistrato.
Il procedimento si svolge pubblicamente, davanti alla Sezione disciplinare del CSM. Il magistrato può essere difeso da solo, da un altro magistrato o da un avvocato.
Il provvedimento emesso al termine del procedimento può andare in secondo grado di giudizio.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RUOLO
L'art. 104 della Costituzione descrive la Magistratura come un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato. Il soggetto che ha il compito di assumere i magistrati potrebbe condizionarli e influenzare le modalità in cui svolgono la funzione giurisdizionale nelle aule.
Per questo, lo stesso art. 104 Cost. stabilisce che sia il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ad occuparsi di tutto quello che riguarda la nomina del personale e l'organizzazione di questo.
Il CSM rappresenta tutte le categorie di magistrati, infatti è composto da:
- 3 membri di diritto: il Presidente della Repubblica che presiede il CSM, il 1° Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
- Membri elettivi: sono per 2/3 (16) membri togati ovvero magistrati eletti da altri magistrati. Vengono eletti in 3 collegi nazionali, 10 giudici, 4 pubblici ministeri, 2 magistrati con funzione di legittimità presso la Corte.
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è un organo costituzionale italiano che ha il compito di garantire l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura.
Il CSM è composto da 27 membri, di cui 16 sono magistrati eletti dai propri colleghi, 6 sono membri del Parlamento e 5 sono scelti tra professori universitari di materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esperienza.
Il Parlamento, in seduta comune, procede all'elezione dei membri del CSM. L'elezione avviene a scrutinio segreto e richiede una maggioranza dei 3/5 dei componenti per i primi due scrutini e una maggioranza dei 3/5 dei votanti per il terzo scrutinio. Queste ampie maggioranze sono previste per garantire la partecipazione delle minoranze politiche.
I membri del CSM rimangono in carica per 4 anni e durante questo periodo non possono svolgere la propria funzione di magistrati né far parte del Parlamento. Inoltre, non sono rieleggibili.
Il CSM gode dell'insindacabilità per le opinioni espresse durante l'esercizio delle proprie funzioni.
Secondo l'articolo 104 della Costituzione italiana, il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica.
proprio perché è il rappresentante dell'unità nazionale. L'art. 105 Cost. stabilisce che "Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati".
L'art. 106 Cost. afferma che insegnanti universitari di materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esperienza, per merito possano diventare consiglieri della Corte di cassazione.
L'art. 107 Cost. stabilisce che, essendo i magistrati inamovibili, solo il CSM possa deciderne la sospensione o il trasferimento ad altre sedi o funzioni.
Il CSM non ha però un potere senza limiti, infatti deve attenersi alle norme dell'ordinamento giudiziario (art. 105 Cost.).
Vi è una riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, sia per limitare il potere normativo del Governo in determinate materie.