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La cessazione del rapporto di lavoro
PARAGRAFO 1 - Le cause di estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro può estinguersi per diverse cause, tutte previste dal nostro ordinamento.
In particolare:
- scadenza del termine: rapporti di lavoro con scadenza finale;
- morte del lavoratore;
- recesso del prestatore di lavoro: dimissioni;
- recesso del datore di lavoro: licenziamento;
- risoluzione consensuale: entrambe le parti (datore/prestatore) convengono consensualmente di porre fine al rapporto di lavoro;
- specifiche cause previste dalla legge;
- impossibilità sopravvenuta o causa di forza maggiore.
Il recesso di una delle parti del rapporto
La causa più frequente di cessazione del rapporto di lavoro è certamente data dal recesso.
Quando il recesso proviene dal datore di lavoro parliamo di licenziamento, quando al contrario proviene dal prestatore (dipendente) parliamo di dimissioni.
Il recesso è un atto unilaterale recettizio, con il
Quale una parte manifesta all'altra la volontà di porre fine al rapporto lavorativo, e diventa efficace quando viene portato a conoscenza dell'altra parte, non vi è la necessità dell'accettazione bensì della sola comunicazione.
Nel caso del rapporto di lavoro a tempo determinato, articolo 2119 c.c., vi è una disciplina unitaria: ovvero, non vi è differenza alcuna tra licenziamento e dimissioni, perché ad entrambe le parti non è consentito recedere dal rapporto di lavoro prima della sua naturale scadenza, eccezione fatta in presenza di giusta causa.
Diametralmente differente è il caso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In questo caso, il lavoratore gode del principio della libera recedibilità, in quanto le motivazioni delle dimissioni risultano irrilevanti; mentre, il recesso del datore di lavoro è sottoposto alla sussistenza di una causa giustificatrice seguendo una normativa di carattere
Speciale che tutela il lavoratore.
- L'obbligo di preavviso
La parte che recede da un contratto di lavoro a tempo indeterminato deve osservare l'obbligo di dare un periodo di preavviso. L'istituto del preavviso risponde ad una precisa esigenza, quella di tutelare chi patisce il recesso, e nel caso delle dimissioni consentire la ricerca di un sostituto nel mercato del lavoro, e nel caso di licenziamento di permettere al prestatore di procurarsi un'altra occupazione. Non produce estinzione la morte del datore di lavoro, difatti: tenuto conto che l'attività produttiva continua con chi succede nell'attività di impresa, quest'ultimo succede nel rapporto di lavoro. Caso completamente diverso è quando l'attività lavorativa svolta è legata strettamente ed infugibilmente al datore di lavoro (es., segretaria personale del datore).