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4. I VARI TIPI DI SOCIETA’

Il contratto di società

Come esposto in premessa con il contratto di società (art. 2247 c.c.) «due o più

persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività

economica allo scopo di dividerne gli utili».

Il contratto di società è un contratto con «comunione di scopo»: in esso cioè – al

contrario dei contratti di scambio in cui il venditore e il compratore perseguono

scopi diversi - tutti i contraenti perseguono un obiettivo comune.

Con la partecipazione alla società ogni contraente acquista la posizione di socio,

ossia il diritto di partecipare «per quote» ai risultati dell’attività sociale. La

posizione di socio permette in particolare di:

- ricevere dalla società una parte degli utili realizzati mediante l’esercizio

dell’attività economica;

- partecipare all’amministrazione della società;

- ricevere una quota del patrimonio realizzato all’eventuale scioglimento

della società.

Se non stabilito diversamente, il potere di amministrazione (cioè la facoltà di

gestione della società) implica quello di rappresentanza, cioè la facoltà di

compiere atti giuridici validi verso terzi in nome e per conto della società (art.

2266 c.c.).

Come si distinguono i vari tipi di società

I diversi tipi di società si distinguono principalmente:

a) in rapporto all’«oggetto» (o scopo sociale), tra:

- società commerciali (che esercitano una delle attività previste dall’art.

2195 c.c.);

- società non commerciali (che esercitano attività economiche non

commerciali, ad es. agricole o professionali): in tal caso è ammesso il

ricorso alla Società semplice;

b) in rapporto al diverso grado di responsabilità dei soci, tra:

– società di persone;

– società di capitali.

Nelle società di persone i soci ( di S.n.c. e di S.a.s. in qualità di accomandatari )

hanno di norma una responsabilità «illimitata e solidale» di fronte ad eventuali

rovesci societari.

«Responsabilità illimitata» significa che un socio, se la società non è in grado di

pagare i creditori, risponde con tutto il suo patrimonio personale.

«Responsabilità solidale» (o «in solido») significa che un socio risponde anche

dei debiti contratti, in nome della società, dagli altri soci: se quindi i beni

personali di un socio non sono sufficienti, la sua quota di debito deve essere

pagata da tutti gli altri. 19

Ciò implica anche che il creditore può decidere di rivalersi sui beni di un socio a

sua scelta.

Nelle società di capitali i soci hanno invece una responsabilità limitata verso i

creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto: quindi in caso di perdita o di

fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

3.1 Le società di persone

Le società di persone sono:

- Società semplice (S.s.);

- Società in nome collettivo (S.n.c.);

- Società in accomandita semplice (S.a.s.).

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno «personalità

giuridica»: non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti

dalle persone dei soci. Malgrado quindi tali società possano essere titolari di diritti

e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui

soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale

(con l’eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme

alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e

solidale.

La ragione sociale è lo strumento di individuazione delle società di persone, ed è

costituita:

- dall’eventuale nome della società;

- dal nome di uno o più soci;

- dall’indicazione del «rapporto sociale» («S.n.c», «S.a.s.»).

Il Codice Civile definisce la disciplina basilare delle società di persone trattando

della Società semplice (S.s.). Ciò significa che laddove il Codice non prevede

esplicitamente un trattamento particolare per la S.n.c. o per la S.a.s., a queste si

applica la normativa disposta per la S.s.

Nelle società di persone:

- le qualità dei singoli soci (competenza, abilità, onestà, ecc.) sono più

importanti dei beni conferiti alla società: il lavoro costituisce infatti il

mezzo principale con cui i soci contribuiscono all’attività sociale;

- il numero dei soci è ristretto, e di conseguenza il capitale conferito nella

società non è, di norma, molto elevato;

- tutti i soci (eccetto gli accomandanti nelle S.a.s.) sono responsabili con il

loro patrimonio personale per i debiti sociali (responsabilità illimitata) e

rispondono anche della parte di debito non pagata dagli altri soci

(responsabilità solidale);

- l’amministrazione (quindi la parte più significativa delle attività

d’impresa) può spettare solo ai soci o a parte di essi.

20

3.1.1 Società semplice

Lo schema della società semplice è riservato a tutte le attività economiche che non

siano qualificabili come commerciali e che non trovano corretto inquadramento

nell’istituto della comunione, in quanto preordinate al mero godimento di beni.

L’ambito di applicazione dello schema della società semplice è già evidente dalla

lettura degli artt. 2247, 2248 e 2249 c.c. In particolare l’art. 2248 c.c. delimita

l’ambito di applicabilità delle norme in tema di società da quelle in tema di

comunione, statuendo che non rientrano nel concetto di società le forme di

godimento collettivo di una o più cose (che vengono normativamente relegate al

Titolo terzo del Libro Terzo).

L’art. 2249 citato, delineando i tipi di società, impone alle società che hanno per

oggetto l’esercizio di attività commerciali (come definite dall’art. 2195 c.c.)

l’utilizzo degli schemi trattati nel Codice Civile al Capo terzo e successivi del

Titolo quinto.

3.1.2 Società in nome collettivo

La nozione e la caratteristica fondamentale delle S.n.c. è che i soci rispondono

solidamente e illimitatamente per le obbligazioni (debiti, impegni assunti, ecc.)

della società.

Si ricorda il significato di responsabilità solidale ed illimitata:

- responsabilità solidale significa che il socio, quando la società non è in

grado di far fronte ai propri impegni, ne risponde interamente e non solo in

proporzione alla sua quota di partecipazione;

- responsabilità illimitata significa che il socio risponde personalmente con

tutto il suo patrimonio, naturalmente dopo che i creditori della società si sono

avvalsi di tutto il patrimonio della società senza essersi interamente soddisfatti.

In questo senso la responsabilità è chiamata anche sussidiaria e cioè, i soci

rispondono in proprio personalmente quando i creditori della società non hanno

potuto essere interamente pagati col patrimonio della società stessa.

La denominazione della società deve contenere il nome di almeno uno dei soci e

l’indicazione del rapporto sociale.

3.1.3 Società in accomandita semplice

Caratteristica fondamentale di questo tipo di società è l’esistenza di due tipi di

soci:

- gli accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente delle

obbligazioni della società (praticamente come i soci di S.n.c.);

- gli accomandanti che invece rispondono soltanto per la quota da loro

conferita (responsabilità limitata).

In sostanza l’intera regolamentazione delle S.a.s. è appunto basata sul rapporto

esistente fra queste due categorie di soci mentre per il resto è disciplinata dagli

stessi principi della società in nome collettivo.

21

La ragione sociale della società deve contenere il nome di almeno uno dei soci

accomandatari e l’indicazione che si tratti di una S.a.s. Se un socio accomandante

acconsente che nella denominazione della società sia compreso il suo nome, egli

risponde nei confronti dei terzi solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni

sociali.

L’atto costitutivo deve indicare distintamente quali sono i soci accomandatari e

quali gli accomandanti.

Il socio accomandante diventa illimitatamente e solidalmente responsabile nei

confronti dei terzi (e può anche essere escluso dalla società) qualora compia atti di

amministrazione o tratti o concluda affari in nome della società; può, invece,

trattare o concludere singoli affari quando sia munito di procura speciale. Infatti

l’art. 2320 c.c. stabilisce il divieto di ingerenza nella gestione da parte del socio

accomandante ma consente che questi possa trattare e concludere affari in nome

della società in forza di una procura speciale per singoli affari che devono quindi

essere predeterminati, in quanto il potere di direzione degli affari sociali deve

rimanere esclusivamente in capo ai soci accomandatari.

3.1.4 Le Società di persone: ulteriori importanti aspetti

Per quanto riguarda le società di persone, gli aspetti più salienti da tenere in

considerazione sono fondamentalmente due:

1. il principio dell’intuitus personae;

2. la responsabilità illimitata dei soci.

Il principio dell’intuitus personae

Il contratto di società di persone si presenta come un contratto intuitus personae,

ossia come un contratto nel quale l’identità o le qualità personali di ciascuno dei

contraenti sono determinanti del consenso degli altri contraenti. La sostituzione

della persona del socio implica, perciò, una modifica delle originarie pattuizioni e

richiede, come tale, il consenso degli altri soci (art. 2252 c.c.). Ovvero, “a nessun

socio è consentito di cedere la sua quota senza il consenso degli altri, perché

verrebbe con ciò unilateralmente a modificare il contratto, imponendo agli altri

contraenti un socio che essi non hanno voluto e possono non gradire” (Ferrara).

Assumere responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali significa, per il

socio, rispondere del loro adempimento “con tutti i suoi beni presenti e futuri”

(art. 2740). E’ un principio che vale per tutti i soci nella società in nome collettivo

(art. 2291 c.c.); per tutti i soci della società se

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A.A. 2015-2016
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rossana_89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cagnasso Oreste.