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I SOGGETTI GIURIDICI E LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Thomas Hobbes è un inglese vissuto nel 600 che si becca tutte le guerra di religione che
attraversano l’Europa in quel periodo e quindi vive un periodo molto molto contrastato
perché è importante questo signore e quindi nel nostro discorso perché è uno dei grandi
teorici dello stato moderno e come vi avevo accennato è uno di quelli che studia il
passaggio dallo stato di natura allo stato civile e la sua forza e il punto importante del suo
pensiero è che è un pessimista, anche i filosofi della politica si distinguono tra ottimisti e
pessimisti quelli che sono antropologicamente ottimisti cioè che pensano che l’uomo
migliorerà sempre crescerà di più che gli uomini tra di loro sono esseri ragionevoli se non
buoni e invece i pessimisti Hobbes appartiene a questo secondo filone, tanto è pessimista
che concepisce la differenza di tante autori che l’avevano preceduto fin dall’antica Grecia i
quali altri autori a differenza di Hobbes avevano visto lo stato di natura come uno stato
ideale l’uomo ma pensate anche a tutto diciamo l’impressione dell’antico testamento sul
paradiso terrestre cioè l’uomo è un paradiso terrestre e poi c’è un fatto che lo corrompe e
da lì nascono tutte le istituzioni mondane e allo stesso tempo nell’antica Grecia e poi
durante il periodo medievale si teorizzava appunto uno stato di natura in cui gli uomini
andavano d’amore e d’accordo e poi c’è stato un patto che li ha portati a corrompersi e a
istituire rapporti giuridici comunque incerti e problematici. Hobbes no, Hobbes vede lo
stato ancora tutto al contrario dice nello stato di natura non ci sono regole e se non ci sono
regole ognuno è nemico per gli altri cioè come delle bestie ci si uccide e si inizia
l’annientamento quindi alla luce diciamo di questa concezione negativa allo stato natura,
lui teorizza anche lì il superamento di questo stato di natura attraverso quello che è il
vincolo fondativo dell’ordinamento giuridico e quindi il vincolo fondativo dello stato invece
non di natura ma diciamo dello stato positivo cui il diritto è posto attraverso un patto. Cioè
Hobbes è uno dei filosofi della politica contrattualismi cioè vede alla base dell’ordinamento
giuridico un accordo ideale non concreto ma ideale tra tutti quanti e il patto di Hobbes
però ha una duplice natura in primo luogo questo patto è quello che in latino si chiama
“pactum unionis” cioè il contratto fondamentale attraverso cui gli uomini che altrimenti si
ucciderebbero gli uni contro gli altri si mettono insieme patto di unione questo patto è
quello che fonda appunto l’ordinamento giuridico cioè il diritto positivo. E fin qui diciamo
siamo nelle dottrine contrattualistiche tipiche cioè quelle dottrine che ritengono che alla
base dell’ordinamento giuridico ci sia un accordo tra i consociati. Ma, e questo diciamo è
l’elemento più importante di Hobbes dice non basta questo patto di unione non basta
metterci tutti intorno ad un tavolo tutti d’accordo e uscire dallo stato di natura, che è
quello appunto in cui “homo homini lupus” cioè ogni uomo è un lupo per un altro uomo,
serve anche un secondo patto che lui qualifica “pactum subiectionis”, non basta soltanto
unirsi ma dobbiamo sottometterci a un sovrano perché secondo Hobbes è razionale
sottomettersi ad un sovrano, non soltanto unirsi ma scegliere tra di noi un soggetto che
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sarà sopra gli altri, perché soltanto con l’individuazione di un sovrano, che è quel soggetto
al quale volontariamente e razionalmente gli altri soggetti si sottomettono, sarà possibile
appunto garantirarci. Cioè tutto l’escorso di Hobbes appunto è volto alla garanzia della
pace, non crede veramente alla democrazia e al contrario dice che l’ordinamento in cui è
più facile mantenere la pace è quello dello stato assoluto, è quello in cui i sudditi
volontariamente e razionalmente riconoscono l’autorità del sovrano come colui il quale
dovrà garantirli. Quindi è questo diciamo l’elemento importante di questo studioso e il
sovrano può fare sostanzialmente qualunque cosa secondo Hobbes purché garantisca la
pace dei suoi sudditi, cioè l’unico caso in cui è ammesso per Hobbes la resistenza nei
confronti del sovrano è quella di un sovrano incapace quindi non di un sovrano autoritario,
non di un sovrano tirannico perché comunque anche una situazione di tirannia e di
autoritarietà è meglio dello stato di natura. Ciò detto oggi alla luce delle cognizioni
teoriche cominciamo ad entrare un po’ più nel vivo del nostro ordinamento giuridico
positivo e studiamo il tema dei soggetti giuridici e le situazioni giuridiche soggettive. A cosa
serve dunque questa lezione il diritto diciamo è, come qualunque altro linguaggio, si serve
di una serie di strumenti, questi strumenti purtroppo o per fortuna, sono dei concetti delle
categorie è un po’ come la cassetta degli attrezzi di cui si avvale chi deve riparare qualche
cosa oggi vorremmo riempire questa cassetta degli attrezzi con una serie di queste
categorie che non sono per tutti i motivi che vi ho già detto delle categorie astoriche ma
sono categorie che cambiano nel tempo e che oggi ci ritroviamo nel nostro ordinamento
giuridico. La prima di queste categorie che dobbiamo affrontare è appunto, lo abbiamo già
nel titolo è quella di soggetto giuridico, o soggetto di diritto perché questo perché appunto
ve l’ho già detto all’inizio il diritto è un prodotto di uomini per gli uomini e quindi è
necessario partire dai soggetti che sono appunto i protagonisti della dimensione giuridica.
Il soggetto giuridico, per l’appunto è un’entità a cui viene riconosciuta la capacità di essere
un punto di riferimento di situazioni giuridiche, è un po’ come una calamita cioè è
un’entità, definiamola per adesso così, che una volta riconosciuta come tale
dall’ordinamento giuridico è in grado di attrarre di essere quindi centro di imputazione di
situazioni giuridiche soggettive, in particolare di diritti e di doveri che sono tra le principali,
tra le tipiche situazioni giuridiche soggettive che possono essere imputate al soggetto
giuridico sono soggetti giuridici nel nostro ordinamento prima di tutto le persone fisiche
ciascun uomo ciascuna donna e poi altre entità costituite da persone fisiche e da beni alle
quali l’ordinamento attribuisce in quanto complesso unitario cioè quindi in quanto distinte
rispetto alle persone fisiche che le compongono la capacità giuridica e queste entità che
sono tutte provviste di capacità giuridica pensate a un’associazione, pensate ad una
società, pensate ad una fondazione, possono oppure possono non essere tributarie del
riconoscimento della personalità giuridica quindi ciascun, abbiamo detto il soggetto
giuridico può essere persona fisica ed entità, le persone fisiche e le entità variamente
denominate sono tutte quante appunto dotate di capacità giuridica, alcune entità oltre ad
avere la capacità giuridica hanno anche la personalità giuridica, che cos’è la personalità
giuridica? La personalità giuridica è un istituto previsto dal nostro diritto privato, in
particolare dal codice civile, che si acquista mediante riconoscimento attraverso l’iscrizione
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nel registro delle persone giuridiche presso le prefetture e quindi concretamente avere
oltre che la capacità giuridica anche la personalità giuridica vuol dire avere una maggiore
autonomia del normale, il punto qual è, è capire diciamo quanto le entità siano autonome
rispetto alle persona fisiche che le compongono tutta la disciplina che studierete quanto
farete istituzioni di diritto privato che riguarda il diritto relativo a queste entità riguarda
quest’autonomia, vi faccio un esempio esistono molti tipi di società, le società sono una
particolare entità regolata dal codice civile che persegue finalità di lucro, le società si
distinguono tra quelle per cui la responsabilità si estende ai soci e quelle ad esempio a
responsabilità limitata in cui invece questa responsabilità non si estende e qui vedete
come in questo secondo caso l’ente si stacca molto di più dalla somma dei singoli che la
compongono e quindi è circondata da maggiori garanzie giuridiche lo stesso vale anche per
le entità che non perseguono fini di lucro le associazioni, le fondazioni e così dicendo, se
più autonomia si vuole dare si attribuisce, si chiede il riconoscimento della personalità
giuridica. Rimanendo alle persone fisiche vi dicevo tutte le persone fisiche sono soggetti
giuridici e la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, cioè il soggetto nel
momento in cui nasce gode della capacità giuridica che sembra una cosa oggi scontata,
naturale, in realtà non è così in altri tempi non tutte le persone avevano appunto la
capacità giuridica ad esempio gli schiavi non erano usando una parola latina sui iuris cioè
non potevano disporre di loro stessi, ma ancora una delle pagine più scandalose del nostro
diritto, pubblico e privato, si è avuta ad esempio nel 1938, nel 1938 vengono approvate le
cosiddette leggi razziali e le leggi razziali vanno proprio ad incidere sull’articolo 1 del codice
civile in quanto si va a limitare la capacità giuridica di alcuni cittadini italiani. Vi ho detto
che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, ma prima della nascita il
nascituro il quale non ha la capacità giuridica può avere altre forme di tutela, anche se la
tutela per il concepito ci dice la nostra corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 1975
che è una delle sentenze importanti che si occupa appunto del contrasto tra i diritti del
nascituro e i diritti della madre dice la corte costituzionale che il concepito può venire in
collisione con altri beni che godono anch’essi di tutela costituzionale, quindi è un caso in
cui appunto l’ordinamento deve tenere conto di questi possibili conflitti e deve individuare
quelle soluzioni positive. Quindi abbiamo visto persona fisica, entità, capacità giuridica e in
alcuni casi personalità giuridica, distinta dalla capacità giuridica è il concetto di capacità di
agire, la capacità di agire