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ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Introduzione allo studio del diritto amministrativo
I.
L’ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il diritto pubblico può essere considerato come l’insieme delle discipline che regolano l’organizzazione della sovranità e le relazioni tra i cittadini e le organizzazioni sociali nelle quali si esprime la personalità individuale.
ma …… cosa intendiamo esattamenteper “Stato” come“Pubblica amministrazione”?
Cosa significa “amministrazione” (e “pubblica amministrazione”)?
Nel significato etimologico e nell’uso letterario il termine ha dunque una duplice valenza:
- per un verso esprime una funzione di servizio;
- per un altro verso implica l’attribuzione di un potere finalizzato all’esercizio della funzione.
La Pubblica Amministrazione
è dunque
la persona giuridica pubblica che, in
attuazione della volontà espressa
dalla collettività statale attraverso i
propri apparati rappresentativi,
provvede alla soddisfazione dei
bisogni pubblici.
L’evoluzione delle funzioni statali:
- a) I° periodo:dal sec. XVII al primo ottocento
- b) II° periodo:dal 1850 al 1930
- c) III° periodo:lo Stato sociale e l’intervento nell’economia
- d) IV° periodo:i servizi pubblici nel terziario avanzato
La Pubblica Amministrazione
nel suo insieme
costituisce
un “SISTEMA” complesso
L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
A) L’individuazione delle funzioni
L’amministrazione attiva in particolare:
- Compiti di organizzazione;
- Compiti di protezione;
- Compiti di benessere;
- Compiti di sviluppo.
L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
B) L’articolazione della struttura
La pluralità degli enti pubblici e le sue ripartizioni:
- gli enti territoriali e non territoriali;
- gli enti esponenziali e non esponenziali;
- gli enti a fini generali ed a fini specifici;
- gli enti nazionali e locali;
- enti autonomi, strumentali, ausiliari.
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
C) i rapporti organizzativi
Le norme sulla semplificazione dell’attività amministrativa hanno determinato la introduzione di nuovi modelli procedimentali, quali lo sportello unico e la conferenza dei servizi.
I soggetti
b) le Regioni
Dal decentramento statale all’ordinamento regionale
Regioni a Statuto ordinario ed a Statuto speciale
Dall’istituzione delle Regioni alla riforma del titolo V della Costituzione
I soggetti
f) Gli Enti autonomi o strumentalie le società di gestione
L’attività amministrativa
Premesse
I compiti affidati all’Amministrazione non si traducono in mere applicazioni della legge, ma richiedono una attività integrativa della legge caratterizzata dalla discrezionalità.
La discrezionalità accomuna l’azione amministrativa a quella politica in una stessa dimensione creativa. L’esercizio della discrezionalità può essere considerata attività di “bassa legislazione”, svolta in posizione autoritativa.
L’attività amministrativa
Premesse
Il potere discrezionale dell’Amministrazione si traduce ordinariamente in atti di natura autoritativa (provvedimenti), adottati a seguito ad un apposito procedimento.
La disciplina dell’azione amministrativa si traduce quindi sostanzialmente nella disciplina:
- del procedimento;
- del provvedimento finale.
IL PROCEDIMENTO
Il procedimento amministrativo è disciplinato per legge, ai sensi dell’art. 97 Cost.
Poiché la riserva di legge stabilita dalla norma costituzionale ha carattere relativo, è possibile demandare ai regolamenti la disciplina di dettaglio.
IL PROVVEDIMENTO
Gli elementi essenziali del provvedimento sono costituiti dalla motivazione e dal dispositivo.
I suoi caratteri fondamentali sono rappresentati:
- dall’imperatività;
- dall’esecutività.
La legge 7 agosto 1990, n. 241, ed i principi generali del procedimento amministrativo
Art. 1 della l. n. 241 del 1990:
I principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza
La ricezione dei principi comunitari
La tutela giurisdizionale
Dalla legge di abolizionedel contenzioso amministrativo(legge 20 marzo 1865, n. 2265, all. E)alla istituzione della IV sezionedel Consiglio di Stato (1889).La vicenda storica.
La tutela giurisdizionale
I vizi dell’atto amministrativo:
- L’incompetenza;
- La violazione di legge;
- L’eccesso di potere.