Istituzioni di diritto
Nozione e caratteri della norma giuridica
La norma giuridica è lo strumento di cui il diritto si serve per influire sui comportamenti umani. La nozione di norma implica la combinazione di tre concetti: regola - è una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato; sanzione - in caso di non osservanza della norma, la sanzione interviene per ripristinare l'interesse leso, cancellando gli effetti indesiderati prodotti dalla violazione della norma. La sanzione può avere un ruolo riparatorio o punitivo, od anche preventivo. Apparato - gli apparati pubblici hanno il compito di assicurare l'osservanza della norma applicando, se il caso, le relative sanzioni, secondo procedure e con mezzi definiti dal diritto stesso.
Caratteri delle norme giuridiche sono: la generalità e l’astrattezza. Generali perché sono rivolte ad una moltitudine indeterminata di destinatari, astratte perché risultano applicabili ad una moltitudine di situazioni concrete, o fattispecie concrete. Con il termine fattispecie astratta si indica invece la descrizione di un fatto contenuto nella norma. Fatto che, appunto, deve essere astratto quanto più possibile per potervi far rientrare quante più ipotesi di fattispecie concrete.
Le fonti delle norme giuridiche e posizione delle norme comunitarie
Si definisce fonti delle norme giuridiche qualunque atto o fatto che, in un dato ordinamento, è capace di creare norme giuridiche. Le fonti si dividono concettualmente e praticamente in:
- Fonti di produzione cioè atti o fatti capaci di produrre norme giuridiche;
- Fonti di cognizione cioè testi e documenti dai quali si ricava la conoscenza delle norme giuridiche.
Nel nostro diritto vale il principio della pluralità delle fonti di produzione e del conseguente principio della gerarchia fra le fonti. Per il principio di gerarchia, una fonte inferiore non può creare norme in contrasto con quelle create da una fonte superiore. Per le norme di pari grado, cioè create dalla stessa fonte, si applica il principio cronologico, secondo cui prevale la norma creata successivamente nel tempo. Per le norme create da più fonti di pari grado gerarchico, si applica il principio di competenza; il quale stabilisce che determinate fonti possono creare norme solo in certe materie ma non in altre.
L'art. 1 delle preleggi ci indicano come fonti del diritto:
- Le leggi;
- I regolamenti;
- Gli usi.
A queste fonti vanno aggiunte, in ordine gerarchico, la Costituzione e le leggi costituzionali, norme superprimarie dotate di forza superiore alle leggi primarie; leggi votate dal Parlamento, decreti legge e i decreti legislativi del governo, da equipararsi alle leggi ordinarie; le leggi regionali; i regolamenti che possono essere emanati da diverse autorità. Nel nostro sistema gerarchico delle norme, vanno ad inserirsi le norme comunitarie. La loro posizione gerarchica la possiamo indicare come dopo la Costituzione e prima delle leggi votate dal Parlamento. Infatti, l’art. 10 della Costituzione recita che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale, generalmente riconosciute.
L'interpretazione della legge
I criteri interpretativi per l'applicazione delle norme sono previsti nell'art. 12 delle preleggi: nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole. Possiamo distinguere quattro criteri:
- Criterio letterale, cioè il significato che le parole e le frasi hanno nella lingua italiana, secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore;
- Criterio logico, cioè l'intenzione del legislatore, se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
- Criterio analogico, cioè applicazione al caso concreto di una norma che regola casi simili, se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
- Criterio dei principi generali, cioè principi e regole fondamentali che ispirano il diritto positivo.
L'interpretazione delle norme può essere effettuata da diverse categorie di persone. Interpretazione autentica, fatta da un’altra norma di grado pari o superiore, con efficacia retroattiva. Interpretazione giudiziale fatta dai giudici nei processi, prende il nome di giurisprudenza; interpretazione amministrativa, fatta dagli organi della Pubblica Amministrazione (circolari); interpretazione dottrinale, fatta dagli studiosi del diritto. L'interpretazione del diritto è importante in relazione alla certezza del diritto, vale a dire la certezza del modo della sua interpretazione. Il diritto è certo quando è possibile prevedere razionalmente quali conseguenze giuridiche deriveranno da un determinato fatto o atto.
Il conflitto di leggi nello spazio
Si possono verificare delle situazioni per cui bisogna stabilire qual è il regime giuridico da applicare ad una data fattispecie, ad esempio un contratto concluso all'estero da un cittadino italiano ed uno straniero, un matrimonio contratto a l'Avana tra un italiano e una cittadina cubana. In una fattispecie del genere bisogna stabilire quali sono le norme applicabili, perché appunto vi può essere conflitto di norme. Queste situazioni si risolvono applicando le norme di diritto internazionale privato che appunto permettono di operare la scelta che stabilisca quale sia la norma applicabile.
Le norme di diritto internazionale privato, pertanto, si caratterizzano rispetto alle altre dell’ordinamento statuale non per l’origine o la natura, quanto per l’oggetto e la funzione:
- L’oggetto, si è detto, è la regolamentazione di fatti che presentano, rispetto allo Stato, elementi di estraneità;
- La funzione, è duplice, in quanto le norme di diritto internazionale privato consentono:
- Di delimitare l’ambito di applicazione del diritto interno;
- Di richiamare, se ne ricorrono i presupposti, le norme di diritto straniero.
La struttura tipica della norma di diritto internazionale privato si articola in due elementi distinti: a) in primo luogo, la norma descrive in maniera astratta, cioè per categorie, i fatti che intende disciplinare; b) il secondo elemento caratteristico della struttura della norma è il criterio di collegamento ovvero quell’aspetto del rapporto che conferisce allo stesso carattere di estraneità rispetto all’ordinamento interno e che il legislatore prende in considerazione ai fini della individuazione dell’ordinamento straniero da richiamare (ad esempio, cittadinanza, luogo in cui le cose si trovano, il luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, la volontà manifestata dalle parti). I criteri di collegamento possono essere diversamente catalogati: criteri di fatto e criteri giuridici, criteri costanti e criteri variabili. È frequente il caso in cui, nell’ambito della stessa norma, siano indicati più criteri di collegamento, cumulo o concorso di criteri.
Capacità giuridica e capacità di agire – Limitazioni
La capacità giuridica viene definita come: l’attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di diritti e di doveri. La capacità giuridica si acquisisce al momento della nascita. Talora, la legge riconosce ancor prima della nascita certe posizioni giuridiche, per esempio in tema di successione e donazioni a nascituri concepiti o da concepire, ovviamente occorre poi che il soggetto nasca e quindi acquisti capacità giuridica. Quindi se anche fin dalla nascita il soggetto può ad esempio essere proprietario di beni, è pacifico che quando ha pochi mesi o pochi anni di età non può certamente firmare contratti o assumere impegni.
Quindi se la capacità giuridica si acquista con la nascita la capacità di agire, che possiamo definire come l’attitudine a curare da se i propri interessi, si acquista, di norma, con la maggiore età. La legge fissa età particolari per il compimento di determinati atti come: 16 anni per il minore emancipato, 25 anni voto al Senato o diventare deputato, ecc. La capacità di agire si conserva, di regola, fino alla morte; essa, comunque, è legata alla idoneità del soggetto a curare da solo i propri interessi. In tutti i casi in cui tale idoneità viene meno o è limitata dalla malattia che interessa la sfera psichica, o dalla intossicazione cronica da alcool o droghe, o anche da alterazioni senili, in questi casi la legge prevede gli istituti dell’interdizione o dell’inabilitazione con la conseguente nomina di tutori o curatori. Per l’applicazione di questi istituti è necessaria la sentenza di un giudice e gli effetti decorrono dal giorno della pubblicazione della sentenza. L’interdizione comporta per il soggetto una incapacità assoluta, perciò. Assoggettato ad una tutela cui si applicano le disposizioni sulla tutela dei minori. L’interdetto non può stipulare contratti, fare testamento sposarsi, ecc. Se, però, l’infermità mentale non è così grave da dar luogo all’interdizione, al maggiore di età può essere applicato l’istituto dell’inabilitazione. L’inabilitato, può, compiere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione deve essere assistito dal curatore. Infine, la capacità di agire, può perdersi oltre che per interdizione o inabilitazione, anche per condanna penale o per fallimento.
La persona giuridica - Distinzioni - Elementi
La personalità giuridica è uno strumento costruito dal diritto per realizzare finalità pratiche; la personalità giuridica è infatti una disciplina speciale, di privilegio, consistente essenzialmente in una limitazione della responsabilità patrimoniale, destinata soprattutto a quelle organizzazioni che perseguono iniziative economiche rischiose. Dire perciò che una organizzazione ha personalità giuridica, vuol dire che le vicende economiche dell’organizzazione toccano esclusivamente il suo patrimonio e non quello delle persone fisiche che la compongono. Mentre dire che un’organizzazione non ha personalità giuridica, vuol dire che le vicende economiche dell’organizzazione non toccano solo il suo patrimonio, ma anche quello delle persone fisiche che la compongono.
Le organizzazioni con personalità giuridica sono:
- Associazioni riconosciute;
- Fondazioni;
- Comitati riconosciuti;
- Società di capitali e cooperative;
- Enti pubblici.
Per quanto riguarda l’acquisto della personalità giuridica, per le organizzazioni pubbliche è necessaria una legge che ne preveda la creazione, ne disciplini la struttura ed il funzionamento. Per le organizzazioni private, l’acquisto della personalità giuridica avviene in modo diverso a seconda se hanno o meno scopo di profitto. Se non hanno scopo di profitto, acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso la Prefettura. Per le organizzazioni che operano nelle materie attribuite per competenza alle Regioni, la personalità si acquista con l’iscrizione nell’apposito Registro istituito presso la Regione. Le società commerciali, con scopo di profitto, acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle Imprese, presso le Camere di Commercio, senza particolari controlli, se non quello del notaio in sede di stipula dell’atto costitutivo.
Elementi costitutivi per le associazioni sono: una pluralità di persone e lo scopo comune; per le fondazioni sono: il patrimonio e lo scopo. Nelle prime prevale l’elemento personale, perché l’ente si costituisce in base alla volontà di una pluralità di persone ed è, continuamente sottoposto alle decisioni degli associati; nelle fondazioni, invece, prevale l’elemento patrimoniale, poiché è il patrimonio che viene costituito al fine di raggiungere lo scopo prefissato.
Prescrizione e prescrizioni presuntive
La prescrizione civile è un meccanismo per cui il decorso di un determinato periodo di tempo, che, insieme con altri elementi, può provocare l’estinzione di un diritto soggettivo. Quindi la prescrizione causa l’estinzione del diritto soggettivo per l’inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita o non ne usa per il tempo determinato dalla legge. Le parti non possono rinunziare, preventivamente, alla prescrizione né prolungarne, né abbreviarne i termini stabiliti dalla legge. Tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva; tranne i diritti indisponibili come gli stati, la potestà dei genitori, ecc. Presupposto della prescrizione è l’inerzia del titolare del diritto soggettivo. Non si può parlare di inerzia quando il diritto non può essere fatto valere, perciò la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato.
La prescrizione può essere sospesa o interrotta. Si ha sospensione quando il decorso della prescrizione si arresta a causa di rapporti esistenti fra le parti (fra coniugi, fra datore di lavoro e dipendente) o per condizioni soggettive del titolare (militare in tempo di guerra, minori e interdetti privi di rappresentante legale). Le cause di sospensione sono tassative, non se ne possono cioè ricavare altre per analogia. Si ha interruzione quando il decorso del tempo cessa e ricomincia da zero a causa atti interruttivi provenienti dal titolare del diritto (che esercita il diritto, ad es. con un’azione in giudizio o con la costituzione in mora del creditore), o a causa di atti provenienti dalla controparte, consistenti nel riconoscimento, anche implicito, del diritto altrui (es. il debitore che paga un acconto o chiede una dilazione).
La prescrizione prevede un termine ordinario che è di 10 anni e che si applica a tutti i diritti per i quali la legge non prevede un termine diverso. Termini diversi previsti dalla legge sono: 20 anni (per il diritto di proprietà che cede all’usucapione, perché in realtà il diritto di proprietà è imprescrittibile).
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