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Atti giuridici
Vengono denominati atti giuridici, gli atti consapevoli e volontari posti in essere da un soggetto. Tali sono tutti gli atti della persona umana, diversi dalla manifestazione della volontà. Tali atti, provenienti da una sola parte, sono efficaci dal momento in cui vengono posti in essere, cioè non è necessario che chi li compie voglia farne discendere conseguenze qualsiasi. Possiamo distinguere gli atti illeciti, intesi in senso civile e non penale, che possono avere contenuto svariato ma violano un dovere giuridico e quindi producono la lesione di diritto altrui, questi atti possono dar luogo a sanzioni o ad azioni risarcitorie. Abbiamo poi gli atti leciti che possiamo distinguere in operazioni (attività materiali) e dichiarazioni (manifestazioni esterne della volontà) che danno luogo ai negozi giuridici.
10) Negozio giuridico – Nozione – Elementi essenziali e elementi accidentali. Il negozio giuridico non è un istituto previsto dal codice.
Ma è stato elaborato10. dalla giurisprudenza, sulla falsariga del contratto. Il negozio giuridico è unacategoria assai vasta, che comprende quella dei contratti, ma anche altri atti(testamento, disdetta, ecc.). Il negozio giuridico, che è tra gli atti giuridici piùimportanti, può essere definito come: una dichiarazione di volontà diretta adottenere effetti giuridici che l’ordinamento giuridico riconosce e garantisce. Ilnegozio giuridico si distingue dagli atti giuridici in senso stretto, in quanto nelnegozio giuridico vi è la volontà di produrre effetti mentre altri atti produconocomunque effetti anche senza la manifestazione di volontà. Quindi,caratteristica saliente del negozio giuridico è la direzione della volontà versoeffetti giuridici. Gli effetti giuridici, cui tengono le parti, sono ritenuti dallalegge meritevoli di considerazione, quindi riconosciuti e garantitidall’ordinamento giuridico.
Il negozio può essere unilaterale, e si divide in ricettizi e non ricettizi. Il negozio può essere plurilaterale e fatto per atto tra vivi o per causa di morte. Distinguiamo poi negozi di diritto familiare da negozi patrimoniali, questi ultimi possono essere a titolo oneroso ma anche gratuiti. Il contratto è una tipologia di negozio giuridico ed è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Nel negozio giuridico distinguiamo degli elementi che sono essenziali, senza i quali il negozio è nullo ed elementi accidentali, che le parti sono libere di apporre o meno. Elementi essenziali sono quindi la volontà e la causa, mentre elementi accidentali sono la condizione, il termine e il modo.
11) Analogia.
Il legislatore non può prevedere apposite norme per tutti i casi: si verificano ipotesi cui nessuna norma si attaglia specificamente ma nondimeno questi casi vanno risolti.
L'art.12 delle preleggi fissa i principi per derimere tali questioni. L'analogia è un procedimento logico previsto dalla legge con cui il giudice sopperisce alla mancanza di una norma specifica facendo ricorso a quanto previsto da norme su casi simili e materie affini. Il giudice può ricorrere all'analogia solamente qualora il principio, che ha ispirato la norma regolatrice di una determinata fattispecie, può apparire idoneo ad essere applicato anche al caso che ha in esame, e che non trova regolamentazione alcuna nelle leggi scritte. Si parla di due tipi di analogia: analogia legis, quando la norma è ricavata da una disposizione di legge; analogia iuris, quando è ricavata dall'intero complesso delle norme vigenti, cioè dai principi ispiratori del nostro sistema giuridico.
12) illustrare la distinzione dei diritti reali, soprattutto con riferimento ai diritti su
più persone specifiche. Il testo formattato con i tag HTML sarebbe il seguente:I diritti reali attribuiscono al soggetto titolare un potere diretto e immediato sulla cosa. Il proprietario gode direttamente del suo bene, chi invece prende un bene in locazione ha bisogno che il proprietario glielo conceda, glielo consegni. I diritti reali sono tipici, cioè sono tassativamente elencati nel codice, attribuiscono al titolare talvolta un diritto pieno ed illimitato e talaltra un diritto meno pieno o limitato. Nel primo caso si ha la proprietà, nel secondo caso il titolare trae solo alcune utilità economiche dalla cosa altrui. I diritti reali di godimento su cosa altrui sono: superficie, uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e servitù prediali. I diritti reali di garanzia sono: pegno ed ipoteca. I diritti reali sono diritti soggettivi assoluti, che garantiscono al titolare un potere che lui può far valere verso tutti, mentre quelli relativi attribuiscono un potere che il titolare può far valere solo nei confronti di una o più persone specifiche.
più persone determinate (es:creditore solo verso il suo debitore). Un’altra caratteristica dell’assolutezza che caratterizza i diritti di godimento è il diritto di seguito o di sequela, in virtù del quale il diritto (servitù, ipoteca) continua a gravare sulla cosa, indipendentemente dai passaggi di proprietà.
13) I diritti del proprietario e le limitazioni delle norme di diritto pubblico.
13.Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, questo diritto è imprescrittibile. Ma, con l’introduzione della Costituzione, la proprietà non è più sacra ed inviolabile ma adempie ad una funzione sociale (art.42 Cost.). Questo ha consentito alla legge di porre dei limiti all’esercizio di tale diritto. Il nostro ordinamento ormai pone diversi limiti all’uso ed allo sfruttamento delle proprietà fondiarie, sempre nell’ottica di perseguire l’interesse comune.
Ad esempio il diritto di costruire viene attenuato in quanto l'esercizio di tale diritto deve essere fatto nel rispetto del D.P.R. 6.06.2001 n.380 cioè il Testo Unico in materia edilizia. Ma ulteriori limitazioni possono anche pervenire anche dal Legge Galasso la quale impone una preventiva autorizzazione per la edificazione in particolari aree di interesse paesaggistico. Vi sono altre norme che limitano l'esercizio della proprietà, e lo Stato può arrivare anche ad espropriare dei beni al privato cittadino al fine di perseguire fini sociali, di grave esigenza pubblica o di difesa nazionale. Istituzioni di Diritto – Prof. Claudio ANGELONE – Verifiche14) Il possesso e le situazioni possessorie.
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente al diritto di proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di un'altra persona che ha la detenzione.della cosa. Il possesso si presume in colui che esercita un potere di fatto, quando non si prova che ha iniziato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Il possesso viene quindi definito come una situazione di fatto, indipendente dalla situazione di diritto che riguarda l'esistenza di poteri legali in capo ad un soggetto. Se le due situazioni, di diritto e di fatto, coincidono, si ha possesso legittimo, diversamente chi possiede senza averne il diritto ha un possesso illegittimo. Sotto questo aspetto, bisogna distinguere il possessore di mala fede, colui che possiede con la consapevolezza di ledere un diritto altrui, da quello di buona fede, che possiede ignorando di ledere un diritto altrui. Ai fini dell'valutazione della buona fede nell'ambito del possesso, vigono alcune regole: a) la buona fede si presume; b) la buona fede non vale in presenza di colpa grave, cioè quando manca la minima diligenza e la minima attenzione; c) la mala fede sopravvenuta non nuoce. Nel possesso
Si individuano due aspetti: il corpus, cioè l'elemento oggettivo, il bene, e l'animus, cioè l'intenzione di esercitare poteri equivalenti a quelli di un proprietario. Se corpus e animus coincidono nella stessa persona si parla di possesso pieno.
15) Differenza tra: detenzione, possesso pieno e possesso mediato.
Si parla di detenzione quando chi possiede il corpus non manifesta l'intenzione di comportarsi da proprietario, perché sa di possedere in nome altrui, ad esempio chi riceve in prestito un libro lo detiene ma non lo possiede. Si può, infatti, possedere direttamente o per mezzo di una persona che ha la detenzione della cosa, se ho dato in prestito un libro ne ho un possesso mediato, ho solo l'animus, in quanto non ho la detenzione del libro stesso. Il possesso pieno si ha quando il soggetto ha sia il corpus che l'animus ed è quindi possessore di fatto e di diritto.
16) Aspetti generali delle servitù prediali e...
dell'usufrutto. La servitù prediale è un diritto reale di godimento che consiste nel peso16 imposto sopra un immobile (fondo servente) per l'utilità di un altro immobile (fondo dominante), appartenente a diverso proprietario. Essa può costituirsi per maggior comodità del fondo dominante. I principi regolatori delle servitù sono:- i due fondi, servente e dominante, devono appartenere a diversi proprietari;
- la servitù deve dare utilità a un fondo e non a una persona;
- la servitù non può consistere in un fare ma solo in un non fare (non edificare, non sopraelevare, ecc.) o in un sopportare (passaggio, pascolo, elettrodotto, ecc.);
- la servitù non può essere divisa.
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elettrodotto), e discontinue (es. pascolo oIstituzioni di Diritto – Prof. Claudio ANGELONE – Verifichepassaggio). Inoltre, se la servitù presuppone opere visibili, viene dettaapparente, se non presuppone opere visibili viene detta non apparente, es.scarico sotterraneo. Ulteriore distinzione è fra: 1) servitù legali o coattive se lacostituzione avviene per sentenza del giudice, e la servitù può esercitarsiappena è stata pagata l’indennità; servitù volontarie quando essa vienecostituita per contratto o per testamento. L’azione a tutela della servitù èl’azione confessoria diretta a far riconoscere giudizialmente l’esistenza dellaservitù contro chiunque ne contesta o ne turba l’esercizio. Il diritto di usufruttoattribuisce al titolare il diritto di godimento della cosa altrui con la possibilitàdi trarne ogni utilità, anche i frutti, ma con l’obbligo di
Non alterare la destinazione economica della cosa.