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Divieto di discriminazione
“Desiderosi di contribuire a tali obiettivi mediante la conclusione di accordi reciproci e reciprocamente vantaggiosi volti alla riduzione sostanziale delle tariffe e di altri ostacoli agli scambi e all'eliminazione del trattamento discriminatorio nelle relazioni commerciali internazionali” - Preambolo accordo OMC.
Non discriminazione significa garantire pari opportunità competitive a tutti i prodotti simili stranieri e nazionali, dal momento in cui il trattamento discriminatorio di prodotti simili compromette il commercio tanto quanto le misure di frontiera. Il divieto di discriminazione è un concetto chiave del diritto dell'OMC ed è spesso oggetto di controversie commerciali tra i membri dell'OMC. Questo divieto trova espressione in due obblighi (esterno e interno): l'obbligo di trattamento della nazione più favorita (NPF, in inglese Most favoured nation MFP) e l'obbligo di trattamento nazionale (NT). In termini semplici,
L'obbligo di trattamento della nazione più favorita vieta la discriminazione tra beni, servizi o fornitori di servizi di diversa origine straniera: vieta quindi la discriminazione tra le nazioni, e impone che i prodotti importati siano trattati allo stesso modo, indipendentemente dalla loro origine - uguaglianza di opportunità competitive.
L'obbligo di trattamento nazionale vieta la discriminazione tra i fornitori stranieri di beni e servizi, ossia i prodotti importati devono ricevere lo stesso trattamento di quelli prodotti all'interno della nazione.
Le regole di non discriminazione più importanti dell'accordo OMC sono: articolo I del GATT 1994 (obbligo di trattamento NPF per gli scambi di merci); articolo III del GATT 1994 (obbligo di trattamento nazionale per gli scambi di merci); articolo II del GATS (obbligo di trattamento NPF per gli scambi di servizi); e articolo XVII del GATS (obbligo di trattamento nazionale per gli scambi di servizi).
L'accordo OMC contiene inoltre altre disposizioni di nondiscriminazione, quali gli articoli 3 e 4 dell'accordo TRIPS relativi all'obbligo di trattamento della nazione più favorita e l'obbligo di trattamento nazionale per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. L'obbligo di trattamento NPF per gli scambi di beni L'articolo I del GATT 1994 contiene l'obbligo di trattamento NPF per gli scambi di merci. Lo scopo principale dell'obbligo di trattamento della nazione più favorita è quello di garantire a tutti i membri dell'OMC pari opportunità di esportare o importare da altri membri dell'OMC. Secondo la giurisprudenza dell'OMC, il divieto di discriminazione di cui all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 riguarda la discriminazione de jure e de facto. Sono pertanto vietate non solo le misure che fanno esplicito riferimento all'origine o alla destinazione nazionale dei prodotti, ma anche quelle che, pur senza fare esplicito riferimento, hanno un effetto discriminatorio sulla base dell'origine o della destinazione nazionale dei prodotti.esempio ilpaese A impone un dazio doganale del 10% sul cioccolato del paese B e unodel 20% sul cioccolato proveniente da altri paesi), ma anche quelle che hannol'effetto di trattare un prodotto originario, o destinato, di un membro dell'OMCin modo meno favorevole del prodotto 'simile' originario o destinato a qualsiasialtro paese (La Paese A applica un'accisa del 10% sul cioccolato fatto con latteda mucche che trascorrono almeno 6 mesi l'anno ad un'altitudine superiore a1.500 metri e un dazio doganale del 20% sul cioccolato fabbricato con altrolatte, a condizione che: - le vacche del Paese A trascorrono 6 mesi adun'altitudine di 2.000 metri - Il punto più alto del paese B è a 300 metri sullivello del mare).
Per stabilire se una misura imposta da un membro dell'OMC sia compatibile conl'obbligo di trattamento NPF occorre rispondere a quattro domande:
- la misura in questione è del tipo contemplato
tra prodotti è fondamentalmente, una determinazione circa la natura e la portata del rapporto competitivo tra due o più prodotti in un particolare mercato. I fattori di cui si tiene conto per determinare la natura e la portata del rapporto competitivo tra due o più prodotti sono: le caratteristiche fisiche dei prodotti, i gusti e le abitudini dei consumatori per quanto riguarda i prodotti, l'uso finale dei prodotti, e la classificazione tariffaria dei prodotti. Tali criteri sono distinti, non esaustivi, e non si escludono a vicenda; non c'è gerarchia tra i diversi criteri. Se i prodotti in questione sono "simili" in un particolare mercato è stabilito caso per caso, tenendo conto di questi e di tutti gli altri fattori pertinenti. Secondo una giurisprudenza consolidata, quando l'unico fattore di distinzione tra i prodotti in questione è la loro origine, si può presumere che i prodotti siano 'simili'.
La questione controversa è se il processo e il metodo di produzione (PPM) di un prodotto siano rilevanti per determinare se i prodotti sono "simili" se le PPM non influiscono sulle caratteristiche fisiche del prodotto. L'attuale giurisprudenza dell'OMC suggerisce che i PPM non correlati ai prodotti sono rilevanti per determinare se i prodotti sono simili quando tali PPM influiscono sui gusti e sulle abitudini dei consumatori e quindi sui rapporti di concorrenza tra i prodotti in questione.
Criterio somiglianza = fisarmonica la fisarmonica si estende in modo diverso a seconda di quale tipo di misura stiamo parlando: 1) misure oltre le frontiere: somiglianza in Art. I:1 = somiglianza in Art. III; 2) misure di frontiera: la nozione è più ristretta (= maggiore tolleranza verso le cosiddette distinzioni di prodotto a grana fine, cioè HS-8/10 cifre) per preservare l'ambizione e i risultati dei negoziati tariffari.
Esempio della classificazione del legname,
caso tipico distinzione a granafine. Il legname utilizzato nella costruzione può essere ottenuto da un certo numero di specie arboree. Le proprietà fisiche e gli usi finali sono indipendenti dalla specie: un singolo prodotto fabbricato è normalmente classificato per taglia. Il legname USA e canadese sono senza dubbio indiretta concorrenza tra di loro! Per il panel, tuttavia, i prodotti non sono simili non vi è violazione NPF! Tali distinzioni di prodotti a grana fine sono state fatte nel contesto di negoziati tariffari e, pertanto, dovrebbero essere tollerate. Necessità di preservare la "discriminazione diretta reciproca" tali distinzioni sono state il risultato dei negoziati bilaterali avvenuti tra il Giappone e gli Stati Uniti, che sono stati poi multilateralizzati sulla base della NPF. Infine, si pone la questione se qualsiasi vantaggio concesso da un membro dell'OMC a prodotti originari o destinati a un determinato paese sia.stato concesso "immediatamente e incondizionatamente" a tutti i prodotti simili originari o destinati a tutti i membri dell'OMC. "Immediatamente" richiede che un membro dell'OMC non ritardi la concessione di un vantaggio a tutti gli altri membri dell'OMC. "Incondizionatamente" richiede che un membro dell'OMC non imponga condizioni che incidano sulla parità di opportunità di importare o esportare da altri membri dell'OMC. Sebbene l'obbligo di trattamento NPF costituisca un principio fondamentale del diritto dell'OMC, va osservato che un numero crescente di accordi si discosta da tale obbligo e accordano ai prodotti di alcuni membri dell'OMC un trattamento più favorevole di quello accordato agli altri membri per i prodotti simili, erosione dell'obbligo NPF. Esempi di tali regimi sono il trattamento preferenziale dei paesi.