Introduzione al Diritto internazionale
Il diritto internazionale regola il vivere della comunità internazionale; rispetto al passato, oggi, il diritto
internazionale tende a trasferire, e prova, a regolare quei rapporti economici, commerciali e sociali che
vengono normalmente regolati sul piano nazionale interno.
La differenza più importante tra il diritto internazionale è la legge interna degli Stati è l'assenza di un
soggetto superiore, forte, preposto al sanzionamento di attività illecite. Per questo è definito anche come un
diritto "debole", poiché non ci sono meccanismi ed autorità preposte alla sua rigida applicazione, fatta
eccezione per i rari casi dove gli Stati rinunciano spontaneamente a una parte della propria sovranità in
favore di un soggetto sovranazionale, come nel caso dell'UE. In questi casi gli Stati accettano l'arbitrato e le
decisioni esterne ad essi. La situazione di sovra-nazionalità è un'evoluzione della tradizione intergovernativa
o cooperativa delle relazioni tra Stati; il diritto internazionale non può esistere isolato dalla politica e dai suoi
effetti nelle relazioni internazionali.
Infatti, nella dimensione istituzionale, un concetto fondamentale è la sovranità: gli Stati non riconoscono al di
sopra di essi alcuna autorità superiore, ad eccezione dei contesti di comunità e istituzioni internazionali, a cui
concedono alcune forme di autorità al fine di dare a queste una qualche autorevolezza, ma in ogni situazione
posso ritirare questa concessione, naturalmente con tutte le conseguenze di credibilità e carisma
internazionale che ne conseguono (Pacta sunt servanda).
Un'altra dimensione, a volte carente nella comunità internazionale, è la dimensione giudiziaria. Nel diritto
interno questa regola e dà certezza dell'applicazione delle leggi; nel contesto internazionale sono presenti
vari esempi di Tribunali e Corti internazionali, e la loro capacità di far rispettare le loro decisioni stabilisce
anche la loro forza e autorevolezza, come quella del diritto che applicano. Il fondamento delle Corti
internazionali è l'accettazione da parte degli Stati di sottostare alle decisioni e alle sentenze di queste, ed
interpellarle nel caso di divergenze tra essi, al fine di regolare pacificamente e civilmente le relazioni
internazionali.
In questa dimensione ci sono due fattori importanti: la supremazia e l'effetto diretto.
Supremazia della legge internazionale su quella interna agli Stati, come nel caso del diritto dell'UE
nei confronti della legge interna dei paesi membri. Le costituzioni dei paesi membri, come quella
italiana all'art. 10, riconoscono questa superiorità e dichiarano di volersi "conformare alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciuto".
Effetto diretto: questo vale anche per le sentenze della Corte di giustizia europea, a cui le Corti
nazionali devono sottostare, al fine di uniformare il diritto dell'UE sul suo territorio, e di assicurare la
sua applicazione ed effetto diretto nel diritto nazionale, sia per i doveri che per i diritti degli individui.
Nel contesto dell'UE la Corte di giustizia europea si occupa di sanzionare o risolvere divergenze giuridiche
tra Stati membri, non membri, istituzioni dell'Unione, tra privati e istituzioni interne degli Stati membri. La
sua funzione è anche quella di corte di ultima istanza per l'applicazione del diritto dell'UE. Gli Stati membri,
decidendo di entrare nell'Unione, rinunciano a parte della loro sovranità, sottostando alle decisioni della
Corte, altrimenti andrebbero in contro a sanzioni economiche, per iniziare, o vedrebbero diminuito il loro
ruolo e diritti all'interno delle istituzioni.
Diverso è il caso della Corte di giustizia internazionale, la quale è preposta all'applicazione del diritto
internazionale, e a cui a volte gli Stati decidono di non sottostare. Un altro esempio è la Corte europea dei
diritti dell'Uomo (CEDU), che si ricordi è slegata dalle istituzioni dell'UE.
Nei contesti di sovra-nazionalità un elemento importante della dimensione istituzionale, volto a dare
autorevolezza all'istituzione, è l'abbandono del voto di unanimità, a favore di decisioni comuni che possono
essere adottate con un voto a maggioranza qualificata. Infatti, le decisioni prese sono comunque vincolanti
per tutti i membri, inclusi quegli Stati che hanno votato contrariamente, come per alcune materie e contesti
nel caso dell'UE (esempio Art 123, comma 4, del TUE).
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Le fonti del diritto internazionale
LE FONTI
Le fonti sono distinguibili in
1. ACCORDI/TRATTATI: sono atti legali che stabiliscono diritti e obblighi tra due attori
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internazionali. Rappresentano l’incontro di volontà tra 2 o più soggetti del diritto internazionale .Il
fondamento giuridico del carattere vincolante è “pacta sunt servanda” ossia “gli accordi devono
essere rispettati”.
2. CONSUETUDINI: norme non scritte che si creano per un uso costante nel tempo. Le differenze di
grado non implicano una gerarchia: si ritiene, però, che le consuetudini siano la prima origine delle
norme internazionali.
3. PRINCIPI GENARALI, insieme a opinioni di autori altamente qualificati nella materia.
I TRATTATI
Come i contratti nel diritto interno sottostanno alla legge, così i trattati internazionali sottostanno ad una serie
di norme consuetudinarie che ne disciplinano il procedimento di formazione nonché i requisiti di validità e di
efficacia. Tale complesso di regole forma il diritto dei trattati. Ad esso è dedicata una delle grandi
convenzioni di codificazione promosse dalle Nazioni Unite ed elaborata dalla CDI (Commissione diritto
internazionale delle Nazioni Unite). La più importante è la Convenzione di Vienna del 1969.
L’incontro di volontà può realizzarsi istantaneamente o al termine di complicate procedure e può essere
scritto o orale. Pertanto, facendo riferimento al concetto di “procedimento di formazione” dei trattati, non si
riferisce a norme giuridiche vincolanti.
Ciò detto, i trattati conclusi per iscritto, sottostanno al cd diritto dei trattati, la Convenzione di Vienna del
1969 sul diritto dei trattati ossia, una serie di norme consuetudinarie che ne disciplinano il procedimento di
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formazione ed i requisiti di validità ed efficacia.
Ai trattati spesso si affiancano:
protocolli addizionali che usualmente si basano su regole preesistenti;
gli scambi di note che sono praticamente dei trattati ma molto informali e vengono usati per regolare
problemi e procedure di minor rilevanza
i memorandum d’intesa, che non sono esattamente un trattato dal momento che non vi sono obblighi,
sono informali e non hanno un impatto legale, solo un valore politico riguardo alla convergenza di
intenti. Per questo po’ avere anche una valenza di segretezza e urgenza nel caso le due parti
volessero mantenere il riserbo.
Trattati segreti: intese giuridiche non vincolanti un caso particolare è la mancata menzione di tutte
le parti coinvolte. Dal dopo guerra, e secondo la Convenzione di Vienna, “vige” il divieto di
concludere accordi segreti. L’esempio più famoso è il Trattato Molotov-Ribbentrop, il quale era si
pubblico ma era composto anche da un’appendice segreta, in cui il Terzo Reich e l’URSS si
spartivano segretamente il territorio polacco in caso di guerra/invasione.
Il procedimento di formazione normale/solenne consiste di 4 fasi:
1. Negoziazione
Il procedimento si apre con i negoziati da parte dei plenipotenziari che agiscono su mandato del
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potere Esecutivo .
1 Esempio: la Carta dell’ONU è un accordo che prevede degli organi che a loro volta possono
adottare delle decisioni che non implichino l’uso della forza: le delibere del Consiglio di
Sicurezza rappresentano una fonte di 3°
2 La sfera di applicazione di tale Convenzione è definita dagli articoli 1 e 4. Quest’ultimo
sottolinea l’irretroattività della Convenzione medesima.
3 Art 7 Convenzione di Vienna
2 La fase è tanto più complessa quanto più numerosi sono gli Stati che partecipano alla negoziazione
medesima per tale motivo la vecchia regola dell’unanimità sta cedendo il posto al principio di
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maggioranza .
2. Firma
I negoziati si concludono con la firma da parte dei plenipotenziari che non comporta alcun vincolo
per gli Stati. Ha fini di autentificazione del testo il quale potrà subire ulteriori modifiche sono previa
apertura di nuove trattative.
3. Ratifica – Adesione 5
La prima rappresenta la manifestazione di volontà con cui lo Stato si impegna in maniera effettiva
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ed è disciplinata da ogni Stato con proprie norme costituzionali.
La seconda si ha nel caso di trattati multilaterali quando vi è la volontà di concludere l’accordo da
parte di uno Stato terzo che quindi, non ha preso parte ai negoziati. È necessario che il trattato sia
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aperto e quindi che preveda la cd clausola di adesione . L’adesione è la ratifica di un accordo
predisposto da altri ed implica partecipazione diretta.
4. Scambio/ Deposito delle ratifiche
Il procedimento di formazione dell’accordo si conclude con lo scambio o con il deposito delle
ratifiche. Nel caso dello scambio l’accordo si perfezione istantaneamente. Nel caso del deposito,
procedura tipica dei trattati multilaterali, l’accorda si forma tra gli Stati depositanti anche se non
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entra realmente in vigore finché non viene raggiunto un dato numero di ratifiche . Usualmente
vengono depositati all’ONU o anche in Svizzera (spesso Stato depositario). La lingua del trattato può
non coincidere con la lingua delle parti contraenti.
Nel caso svizzero i trattati entrano nell’ordinamento interno con modalità che rispettano l’area e
l’importanza della materia:
I trattati più importanti (come l’adesione a un’entità sovranazionale o l’ingresso in una comunità di
difesa) devono essere approvati da un referendum popolare e dai cantoni.
I trattati importanti (permanenti, di adesione a organizzazioni internazionali, o l’adeguamento a
standard legali) necessitano dell’approvazione del Parlamento, con la possibilità, facoltativa, di
richiesta di referendum.
I trattati minori richiedono un voto singolo del Parlamento
I trattati “insignificanti” vengono approvati dal Consiglio federale
Ogni anno viene stilato un rapporto sui trattati conclusi dal Governo e dall’amministrazione.
Tipologie di trattati:
Trattati bilaterali o multilaterali;
accesso illimitato o limitato;
trattati permanenti o denunciabili
La competenza a concludere questo tipo di accordi è regolata da ciascuno Stato con proprie norme
costituzionali; infatti, il diritto costituzionale stabilisce fino a che punto l’Esecutivo possa concludere un
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accordo senza ricorrere alla procedura della ratifica.
4 Art 9 Convenzione di Vienna
5 Art 14 Convenzione di Vienna
6 Caso italiano: l’art. 87, comma 8, della Costituzione dispone che il Presidente della
Repubblica ratifichi i trattati internazionali previa, quando occorre, autorizzazione delle Camere.
L’art 80, specifica le materie per le quali è necessaria l’autorizzazione delle Camere. Ambe due
le regole vanno combinate con l’art. 89 per il quale “nessun atto del Presidente è valido se non
è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità”. in Italia il potere
di ratifica è affidato all’Esecutivo
7 Si parla di invalidità dei trattati nei confronti di Stati terzi se questi non vi hanno partecipato
in modi definiti
8 Art 16 Convenzione di Vienna
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Spesso la stipulazione in f.s. tende a superare i confini delle materie tecnico-amministrative, in tal caso per il
diritto internazionale, i trattati stipulati direttamente dall’esecutivo non sono in ogni caso validi ma d’altra
parte si esclude che qualsiasi irregolarità dal punto di vista interno possa inficiare la validità internazionale
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dell’accordo . In altri termini: quando i Governi si impegnano sul piano internazionale per materie che
rientrano nella sfera di competenza di altri organi e dei Parlamenti, questi sono soliti procurarsi in un arco di
tempo indefinito una qualche forma di assenso poiché, l’accordo concluso dall’Esecutivo senza la relativa
competenza costituzionale è e resta un’intesa privata di carattere giuridico con valenza definita.
I Cantoni svizzeri non possono concludere trattati individualmente con altri paesi:
“Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l’estero
1. I
Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza.
2. Tali
trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai
diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.
3. I
Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le
relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione.”
Le Regioni italiane, per l’ordinamento italiano, possono “concludere accordi con Stati ed intese con enti
territoriali interni ad un altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato” – le iniziative
regionali non sono da considerarsi veri e propri accordi di diritto internazionale, si tratta di programmi privi
di carattere giuridico.
Si può parlare anche di accordi stipulati dalle organizzazioni internazionali. La competenza degli organi a
stipulare accordi in determinate materie è definita dallo statuto ed una violazione delle norme statuarie sulla
competenza comporta l’invalidità dell’accordo.
Le riserve
È necessario parlare anche delle Riserve: la volontà dello Stato di non accettare certe clausole del trattato o
di accettarle con modifiche definite. Un obiettivo delle riserve è quello di fare in modo che il maggior
numero di Stati possano partecipare a un trattato, rispettando specifiche particolarità. Esistono diversi tipi di
riserve: Eccettuative: esclude l’effetto giuridico di alcune disposizioni
o Modificative: modificano l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato. Limitano gli
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obblighi imposti.
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Interpretative : data l’interpretazione si vincola il consenso statale a che le altre parti accettino
o quella come interpretazione affinché il trattato entri in vigore.
le Dichiarazione interpretativa, si differenziano da quest’ultime per l’effetto giuridico che lo Stato intende
produrre e non vincolano la v